Sentenza 19 luglio 2024
Ordinanza cautelare 14 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/06/2025, n. 5278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5278 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 05278/2025REG.PROV.COLL.
N. 09572/2022 REG.RIC.
N. 06884/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9572 del 2022, proposto da Game.Fer s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Naccarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in OM, via Tagliamento n. 76;
contro
Città Metropolitana di OM CA, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
OM CA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e per la Gestione dei rifiuti a OM, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in OM, via dei Portoghesi, 12;
EM SU s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessia Marconi, Chiara Ravina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 6884 del 2024, proposto da Game.Fer by Gatta Rottami 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Naccarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM CA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di OM CA, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliana Malara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
EM SU. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessia Marconi, Chiara Ravina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per la riforma
quanto al ricorso n. 9572 del 2022:
della sentenza resa in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11590/2022;
quanto al ricorso n. 6884 del 2024:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 14757/2024.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OM CA, della Città Metropolitana di OM CA, della Regione Lazio, del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e per la Gestione dei rifiuti a OM e di EM SU s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale
Viste le conclusioni delle parti.
1. Con ricorso in appello R.G. n. 9572/2022, la società Game.Fer s.r.l. ha impugnato la sentenza n. 11590/2022, resa in forma semplificata, con la quale il T.a.r. Lazio, Sez. II, ha accolto in parte il ricorso di primo grado proposto dalla predetta società:
a) per l’annullamento:
- della nota di Città metropolitana di OM CA prot. CMRC-2022-0109424 del 6 luglio 2022, resa nell’ambito della Conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione provvisoria ex art. 6 - bis l.r. Lazio n. 28/1998, per l’esercizio dell’attività di rottamazione (con cui si chiede la presentazione di un nuovo progetto di impianto in ragione della procedura di espropriazione promossa da OM CA);
- della nota prot. QI 112291 del 30 giugno 2022 di OM CA - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Pianificazione Generale;
b) per l’accertamento:
- dell’inadempimento delle intimate amministrazioni agli obblighi di delocalizzazione discendenti dalla convenzione stipulata con il Comune di OM il 24 giugno 1999, prot. n. 8495, nonché dall’Accordo di programma per l’individuazione dei siti per le localizzazioni compatibili con l’ambiente delle attività di autodemolizione e rottamazione del 27 settembre 1997, ratificato dal Comune di OM, con deliberazione C.C. n. 263 del 2 ottobre 1997, dal PRU Centro VI EN (approvato con ordinanza del Sindaco di OM 27 maggio 2010 n. 132) e della relativa convenzione urbanistica stipulata con atto Rep. 7117, Racc. n. 3514, del 28 dicembre 2010 e successiva convenzione integrativa stipulata con atto Rep. n. 239933, Racc. n. 38654, del 18 giugno 2012;
- dell’illegittimità del silenzio di OM CA, della Città metropolitana di OM CA e della Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, in relazione all’obbligo di individuazione e assegnazione alla ricorrente dell’area di delocalizzazione ai sensi di legge, come anche sollecitato con diffide del 7 agosto 2020 e 18 ottobre 2021;
c) per la conseguente condanna delle amministrazioni intimate, per quanto di rispettiva competenza, all’individuazione e assegnazione in favore della ricorrente di area idonea alla prosecuzione dell’attività e ( medio tempore ) al mantenimento dell’attività nell’attuale sito sino alla delocalizzazione o alla stabilizzazione.
2. In estrema sintesi, il giudice di primo grado ha accolto la domanda di annullamento della nota di Città metropolitana di OM CA prot. CMRC-2022-0109424 del 6 luglio 2022, per il vizio (assorbente) della incompetenza della Città metropolitana di OM CA.
Il T.a.r. ha rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre 2021 n. 189, ha dichiarato costituzionale illegittimo - per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., - a far data dal 29 aprile 2006, l'art. 6, comma 2, lett. b) e c), della legge regionale del Lazio n. 27/1998, nella parte in cui delegava ai Comuni (con poteri di subdelega alle Comunità montane) il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e gestione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti derivanti dalla demolizione di veicoli e dalla rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti.
La norma regionale impugnata dal Governo, delegando ai Comuni la funzione amministrativa indicata, ad essa conferita con legge nazionale, aveva inciso su una competenza istituita dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva, introducendo una deroga all'ordine delle competenze stabilito dalla legge statale, in assenza - sia nell'ordito costituzionale, sia nel codice dell'ambiente - di una disposizione che abilitasse alla descritta riallocazione (delle competenze).
Il giudice di primo grado ha ritenuto che la pronuncia della Corte costituzionale sopra richiamata avesse effetti anche rispetto all’art. 6 - bis della l.r. del Lazio n. 27/1998, che concerne il rilascio della autorizzazione alla prosecuzione dell’attività, nelle more della delocalizzazione degli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso e/o di trattamento dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi.
In relazione al profilo assorbente della incompetenza dell’ente delegato (Città metropolitana di OM CA), il T.a.r. ha annullato la nota impugnata, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.
3. La società appellante premette quanto segue.
3.1. Dichiara di svolgere da circa trenta anni attività di recupero di metalli (rottamazione) in un’area di circa mq 2.300 sita all’angolo tra Via Palmiro Togliatti e Via Prenestina (civico Via Palmiro Togliatti, n. 1009); l’area era di proprietà dei signori Ciccozzi (eredi Mario Ciccozzi) e era stata concessa in locazione alla appellante.
3.2. La società appellante ha esercitato l’attività di rottamazione in forza di autorizzazioni provvisorie sempre rinnovate, a far data dall’ordinanza del Sindaco n. 3 del 17 gennaio 1994 (di approvazione dell’impianto e di autorizzazione all’esercizio dell’attività) fino al 2018.
3.3. Con l’entrata in vigore del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, veniva introdotto un regime autorizzatorio per il settore delle autodemolizioni e delle rottamazioni, prevedendo l’obbligo della Regione di predisporre un piano regionale dei rifiuti e di individuare le zone idonee presso cui realizzare i nuovi impianti (art. 6, comma 1, lett. b).
3.4. In attuazione del d.P.R. n. 915/1982, la Regione Lazio approvava la l.r. 11 dicembre 1986 n. 53
(“ Disciplina regionale in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 ”).
3.5. A seguito della entrata in vigore del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il 25 settembre 1997 veniva sottoscritto tra il Comune di OM, la Provincia di OM e la Regione Lazio un Accordo di programma concernente il Piano per l’individuazione dei siti idonei per la delocalizzazione delle attività di autodemolizione e di rottamazione, in modo da rendere l’esercizio di dette attività compatibile con le esigenze di tutela dell’ambiente; veniva, così, istituita una specifica destinazione urbanistica (“ M5 - servizi pubblici per l’attività di autodemolizione e rottamazione ”); veniva inoltre previsto che i nuovi centri di autodemolizione e rottamazione dovessero « essere attuati, in base alla vigente normativa in materia, anche da privati, previo convenzionamento con l’Amministrazione Comunale sulla base dei progetti approvat i».
3.6. Con deliberazione G.C. n. 5048 del 29 dicembre 1998, il Comune di OM approvava l’avviso di selezione e lo schema di convenzione per le assegnazioni delle nuove aree, imponendo agli assegnatari selezionati l’immediata sottoscrizione della convenzione di delocalizzazione, che obbligava i privati a presentare polizze fideiussorie e progetti per la realizzazione dei nuovi impianti.
3.7. L’odierna appellante, riunitasi appositamente nel Consorzio G.L.R., otteneva l’assegnazione provvisoria dell’area Viale Palmiro Togliatti - Via Prenestina e il 24 giugno del 1999 sottoscriveva la convenzione (secondo il modello allegato alla deliberazione G.C. n. 5048/1998).
Successivamente presentava il progetto preliminare e quello definitivo, nonché le polizze fideiussorie individuali di ciascun consorziato secondo lo schema approvato dal Comune; a seguito di quest’ultimo adempimento venivano infine rilasciate le autorizzazioni provvisorie.
3.8. Successivamente, veniva promosso il Programma di recupero urbano (P.R.U.) - “ Centro VI EN ” presentato da UR s.p.a. (nella cui posizione soggettiva è subentrata la società EM SU s.r.l.), che inizialmente prevedeva la cessione di un’area da destinare a centro integrato di rottamazione e autodemolizione proprio nell’area di Via Prenestina, angolo Via Palmiro Togliatti (ossia, nella stessa zona in cui attualmente viene svolta l’attività della società appellante), destinazione che, tuttavia, veniva poi stralciata su richiesta della proponente medesima (UR s.p.a.), recepita con deliberazione del Consiglio comunale n. 205 del 27 ottobre 2003, che in alternativa aveva indicato la zona industriale in Località Fosso dell’Omo e Via del Maggiolino, con oneri espropriativi a carico del privato proponente.
La predetta deliberazione prevedeva la cessione gratuita da parte di UR s.p.a. all’Amministrazione Comunale “delle residue aree necessarie alla realizzazione del centro integrato di autodemolizione e rottamazione…”.
Il Programma di recupero urbano (P.R.U.) - “ Centro VI EN ” veniva infine approvato con ordinanza del Sindaco di OM del 27 maggio 2010 n. 132, cui seguivano la convenzione urbanistica stipulata con atto del 28 dicembre 2010 (Rep. 7117, Racc. n. 3514) e la successiva convenzione integrativa, stipulata con atto del 18 giugno 2012 (Rep. n. 239933, Racc. n. 38654).
Ai sensi della convenzione del 28 dicembre 2010, « 16. […] in data 24 luglio 2006, in occasione di un incontro con l'Amministrazione Comunale (Dip. VI - u.o. n. 2) la Società proponente ha manifestato la propria disponibilità a provvedere, in luogo della cessione dell'area per la realizzazione del centro di autodemolizione e rottamazione, al pagamento all'Amministrazione della somma necessaria all'acquisizione tramite esproprio della stessa, senza dover attendere la concreta localizzazione delle attività di demolizione, formalizzando tale disponibilità con successivo nota protocollo 838/MM/ai del 19 settembre 2006 (protocollo Dip. VI - U.O. n. 2 n. 14978) » (premesse). La stessa convenzione prevedeva: « Art. 11. Determinazione e corresponsione degli oneri aggiuntivi. In attuazione degli accordi intercorsi con l’Amministrazione Capitolina, la parte comparente consegna all’Amministrazione Capitolina, garanzia fideiussoria rilasciata da ASSITALIA SPA il 20 dicembre 2010 dell'importo di Euro 491.600,00 (quattrocentonovantunomilaseicento virgola zero) corrispondente alla stima effettuata con perizia giurata dall’Arch. Sergio Sardone in data 12 luglio 2010 che si allega al presente atto sub "P" a garanzia del pagamento dell’indennità dovuta per l'esproprio dell'area destinata alla rilocalizzazione delle attività di autodemolizione e rottamazione. Il pagamento della somma dovuta dalla parte comparente sarà effettuato all'esito della definitiva determinazione dell'indennità di esproprio dell’area con contestuale restituzione della garanzia fideiussoria » (così le premesse).
3.9. Una volta realizzato il centro commerciale previsto dal Programma di recupero urbano, le amministrazioni non procedevano alla individuazione dell’area per la delocalizzazione dell’impianto gestito dalla società appellante.
3.10. Da ultimo, la società appellante veniva autorizzata in via provvisoria da OM CA, con provvedimento n. 95 del 28 dicembre 2017 (prot. 2 gennaio 2018 prot. QL 125, doc. 36), con scadenza al 31 maggio 2018; da allora non ha più ottenuto proroghe dell’autorizzazione provvisoria.
Successivamente, venivano respinte sia l’istanza di rilascio della autorizzazione ordinaria, ai sensi dell’art. 208 d.lgs. 152 del 2006, per asserita incompatibilità urbanistica con la destinazione a verde pubblico del PRU “ Centro VI EN ” che l’istanza di autorizzazione provvisoria, prevista dall’art. 6 – bis della l.r. del Lazio n. 27/1998 (determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di OM CA n. 2 del 3 gennaio 2019).
3.11. A fronte di ciò, la società appellante promuoveva una serie di ricorsi in sede giurisdizionale:
a) ricorso proposto avverso la Città metropolitana di OM CA e OM CA, avente ad oggetto il rifiuto di rinnovo dell’autorizzazione provvisoria, (ricorso) accolto dal T.a.r. Lazio, Sez. II, con sentenza 22 ottobre 2018 n. 10222;
b) ricorso proposto avverso OM CA, avente ad oggetto il silenzio - rifiuto di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, (ricorso) accolto dal T.a.r. Lazio, Sez. II, con sentenza 25 ottobre 2019 n. 12322;
c) ricorsi proposti avverso OM CA e Città metropolitana di OM CA, aventi ad oggetto il rigetto della domanda di rinnovo/proroga dell’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività di rottamazione e il rigetto della domanda di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in fognatura, (ricorsi) accolti dal T.a.r. Lazio, Sez. II, con sentenza 7 giugno 2021, n. 6791;
e) ricorso proposto avverso la Città metropolitana di OM CA e OM CA, avente ad oggetto il rigetto della domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 208 d.lgs. 152/2006, (ricorso) accolto dal T.a.r. Lazio, Sez. II, con sentenza 16 febbraio 2024 n. 3152.
Da ultimo, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di OM CA ha trasmesso un “nuovo” parere prot. n. QI/112291 del 30 giugno 2022, in cui rappresentava l’esistenza di un decreto di esproprio, avente ad oggetto la metà circa dell’area di sedime dell’impianto (n. 3 del 30 settembre 2020), adottato nell’ambito del Programma di recupero urbano “ Centro VI EN ”; l’espropriazione aveva comportato l’acquisizione di una superficie di circa 1.217 mq - in catasto al foglio 637, particelle 705 (ex 705) di mq 691, 1278 (ex 705 di mq 488, 1279 (x 705) di mq 38 -, di proprietà eredi Ciccozzi, proprietari dell’area locata a Game.Fer s.r.l.
A seguito di tale parere, la Città metropolitana di OM CA, con nota prot. CMRC-2022-0109424 del 6 luglio 2022, ha invitato la società appellante a trasmettere « un progetto aggiornato dell’impianto stralciando le aree oggetto del “Decreto di esproprio” ».
Come sopra evidenziato, il predetto atto è stato impugnato davanti al T.a.r. Lazio, che, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda di annullamento, in relazione al vizio di incompetenza (avente natura assorbente); il giudice di primo grado ha respinto sostanzialmente le altre domande (di accertamento e di condanna) formulate dalla ricorrente (odierna appellante).
4. La società appellante ha contestato la sentenza impugnata sotto diversi profili.
4.1. Con il primo motivo di gravame, l’appellante deduce errores in judicando : contraddittorietà e illogicità della motivazione; erroneo esame delle domande proposte; erronea valutazione di elementi decisivi; in subordine, infrapetizione; violazione degli artt. 1, 3, 30 e 31 c.p.a.
Il T.a.r. ha respinto le domande di accertamento e di condanna, con la seguente motivazione: “ Conseguentemente vanno respinte le domande di accertamento e di condanna, indicate nell’epigrafe del gravame, in quanto rientra nella competenza della Regione Lazio - e per essa del Commissario straordinario del Governo - la competenza sulla delocalizzazione degli impianti di rottamazione e sull’assegnazione delle relative aree di delocalizzazione alle imprese ”.
La società appellante evidenzia che, con i motivi III e segg. del ricorso di primo grado, aveva denunciato il grave inadempimento delle amministrazioni in relazione al piano di delocalizzazione degli impianti di rottamazione e di autodemolizione di OM CA, da cui nasceva anche l’obbligo giuridico di garantire nelle more la continuazione dell’attività nell’attuale sito, mediante autorizzazioni provvisorie, ai sensi dell’art. 6 - bis l.r. n. 27 del 1998.
La dichiarata incompetenza della Città metropolitana di OM CA in merito al rilascio dell’autorizzazione provvisoria (o della autorizzazione ordinaria, ai sensi dell’art. 208 d.lgs. 152/2006) non faceva venire meno la responsabilità di tutte le amministrazioni evocate in relazione alla delocalizzazione, garantendo nelle more la prosecuzione dell’attività nell’attuale sito.
Evidenzia che tutte le amministrazioni intimate (OM CA, Città metropolitana di OM CA, Regione Lazio, nonché lo stesso Commissario) si sono costituite in giudizio, addebitando l’una alle altre la relativa responsabilità, sicché il T.a.r. avrebbe dovuto esaminare e decidere sulla domanda relativa all’individuazione del soggetto tenuto alla delocalizzazione dell’attività di rottamazione in questione.
In relazione alla denunciata omessa pronuncia sulle domande di accertamento e di condanna alla delocalizzazione, la società appellante ripropone le censure formulate in primo grado.
4.2. Con riguardo all’obbligo di garantire la prosecuzione dell’attività fino alla stabilizzazione nell’attuale sito ovvero fino alla delocalizzazione, l’appellante deduce violazione del principio del legittimo affidamento e di leale collaborazione; violazione degli obblighi discendenti dalla convenzione di delocalizzazione del 1999 e dall’accordo di programma del 1997; violazione e falsa applicazione di legge (d.lgs. n. 152/2006; l.r. n. 27/1998; d.lgs. n. 209/2003); violazione degli artt. 9, 32, 41 e 97 Cost.).
Le amministrazioni intimate e/o il Commissario per i rifiuti di OM CA (recentemente nominato con l’art. 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2022, n. 91), nel rilasciare l’autorizzazione provvisoria, sarebbero tenuti a valutare la possibilità di concedere alla società appellante l’utilizzo dell’area oggetto di espropriazione per il tempo necessario alla delocalizzazione, in linea con gli impegni assunti nel corso degli anni, nonché con il quadro normativo di riferimento e con i principi affermati nei precedenti contenziosi.
Sussisterebbe un obbligo delle amministrazioni intimate, per quanto di rispettiva competenza, non solo di concedere l’autorizzazione provvisoria, ma anche di individuare le aree destinate a impianti di recupero di rifiuti e di consentire alla odierna deducente, nelle more, la prosecuzione dell’attività nell’attuale sito.
Ciò discenderebbe, anzitutto, dall’art. 6 - bis della legge regionale del Lazio n. 27/1998 e dall’art. 15, comma 3, d.lgs. 209 del 2003.
Sussistono dunque precisi e circostanziati obblighi di legge, gravanti sulle amministrazioni intimate e, precisamente, quelli:
a) di autorizzare la prosecuzione dell’attività, indicando contestualmente la tempistica della delocalizzazione (art. 6 bis, comma 2, l.r. n. 27/1998);
b) di individuare le aree per la delocalizzazione entro sei mesi, da assegnare entro un periodo massimo di ventiquattro mesi dall’autorizzazione provvisoria (art. 6 bis, comma 2, l.r. n. 27/1998);
c) di trasmettere entro trenta giorni (da parte di Comuni e Province) alla Regione il quadro complessivo degli impianti esistenti, delle autorizzazioni rilasciate, delle attività di controllo degli impianti attuate e programmate, nonché l'elenco delle attività da delocalizzare e delle aree di destinazione individuate (art. 6 bis, comma 3, l.r. n. 27/1998);
d) nonché di consentire, nelle more, il mantenimento nell’attuale sito, anche mediante concessione dell’area espropriata.
Tale disciplina speciale integrerebbe gli obblighi della pianificazione generale prevista dal codice dell’ambiente in materia di piano regionale dei rifiuti.
La società appellante richiama l’obbligo di pianificazione discendente dall’Accordo di Programma del 1997 tra la Regione Lazio, la Provincia e il Comune di OM; il predetto Accordo di programma aveva individuato siti ambientalmente compatibili con specifica destinazione “M”, in attuazione del quale era stato avviato un programma di delocalizzazione accompagnato da formali assegnazioni e da convenzioni con gli operatori interessati.
La società appellante ha sottoscritto - tramite il consorzio G.L.R. - la convenzione del 24 giugno 1999 con possibilità di insediamento nella medesima zona e, successivamente, ha fatto comunque affidamento sulla stabilizzazione nell’attuale sito (art. 208 d.lgs. 152 del 2006) ovvero sulla delocalizzazione presso altra area idonea individuata dall’Amministrazione, presentando nel corso degli anni progetti tecnici anche presso altra area tra quelle indicate dal Comune di OM (ad es. Tor Cervara), una volta venute meno quelle inizialmente individuate (Prenestina – Palmiro Togliatti, Fosso dell’Omo, Centrale del latte ecc…).
L’obbligo di individuazione delle aree per la delocalizzazione spetterebbe a OM CA nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica del territorio, con conseguente individuazione delle destinazioni urbanistiche; allo stato, sarebbe rimasta inattuata la previsione di cui all’art. 102, comma 2, NTA del nuovo PRG, secondo cui « le attività di autodemolizione e rottamazione sono regolamentate dal “Piano degli autodemolitori” già approvato dall’Amministrazione comunale, come modificato dal Commissario straordinario per i rifiuti; [...] » (salve nuove aree anche private a integrazione del predetto piano).
Infine, un obbligo per la p.a. di delocalizzazione dell’impianto della ricorrente discenderebbe dalla convenzione dello stesso P.R.U. del 28 dicembre 2010 e dalla deliberazione C.C. n. 205 del 27 ottobre 2003 nonché dalla deliberazione G.C. n. 451 del 23 dicembre 2009, con oneri a carico del privato proponente.
In sintesi, la società chiede che, in riforma della sentenza impugnata, le amministrazioni intimate vengano condannate alla esecuzione dei seguenti adempimenti:
a) assegnazione dell’area presso la località Fosso dell’Omo - Via del Maggiolino ovvero quella di Tor Cervara o di altra da individuare entro un congruo termine;
b) avvio delle procedure di espropriazione dell’area prescelta, ove non ancora in proprietà pubblica (per la quale peraltro sono previsti impegni economici a carico di EM SU s.r.l.);
c) adozione dell’autorizzazione provvisoria ai sensi dell’art. 6 - bis l.r. n. 27/1998, previa ove occorra concessione, da parte di OM CA, dell’area oggetto di espropriazione, così da consentire il mantenimento, nelle more, dell’impianto della ricorrente nell’attuale sito fino alla delocalizzazione.
4.3. La società appellante deduce: violazione e falsa applicazione di legge (d.lgs. n. 152/2006; artt. 177 e ss.; Direttiva 2008/98/CE); violazione degli artt. 9, 32, 41 e 97 Cost.; eccesso di potere, per difetto di motivazione, in relazione alla ponderazione e valutazione dell’interesse pubblico rispetto al ciclo dei rifiuti.
L’impianto gestito dalla società appellante recupera metalli ferrosi e non ferrosi e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, li seleziona e li conferisce poi al settore industriale (mulini, acciaierie) per il riutilizzo.
Il rifiuto proviene prevalentemente dall’ambito cittadino (edilizia e attività artigianali e industriali); la società appellante richiama diverse disposizioni normative del codice dell’ambiente, evidenziando che « la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse » (art. 177 comma 2).
4.4. La società appellante formula domanda di risarcimento del danno in forma specifica.
La mancata assegnazione di un’area di delocalizzazione avrebbe determinato una lesione delle legittime aspettative della società appellante a proseguire l’attività.
L’assegnazione di un’altra area sulla quale delocalizzare la propria attività si renderebbe necessaria alla luce delle problematiche derivanti dall’espropriazione di una parte dell’area attualmente utilizzata dalla società.
La società chiede, quindi, anche sotto forma di domanda di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell’art. 2058 c.c., che venga ordinato alle amministrazioni intimate di assegnare un’area alternativa e a OM CA di concedere nelle more l’area oggetto di espropriazione fino alla effettiva delocalizzazione.
4.5. La società appellante chiede in ogni caso la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno per equivalente, rappresentato dalla chiusura dell’attività e dai costi necessari all’eventuale sgombero dell’area e smantellamento dell’impianto e, dunque, conseguente lucro cessante e danno emergente, da quantificarsi in corso di causa.
In via istruttoria, chiede che venga ordinato alle amministrazioni intimate di provvedere ad alcuni adempimenti istruttori finalizzati alla quantificazione del danno asseritamente subito.
In conclusione, la società appellante chiede:
a) che venga accertato l’inadempimento e comunque l’illegittimità dell’inerzia delle amministrazioni intimate (Città Metropolitana di OM CA; OM CA; Regione Lazio; Commissario straordinario), per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi (di legge e di natura pattizia) di individuazione e assegnazione alla società appellante di un’area nella quale delocalizzare la propria attività, autorizzando nelle more l’attività della appellante presso l’attuale sito;
b) che le intimate amministrazioni vengano condannate a porre in essere tutti gli atti necessari al mantenimento dell’attività della appellante presso l’attuale sito fino alla effettiva delocalizzazione, compresa la concessione temporanea, da parte di OM CA e/o di EM SU s.r.l., dell’area oggetto di espropriazione;
c) che le intimate amministrazioni vengano condannate al risarcimento dei danni in forma specifica e per equivalente, nella misura pari al lucro cessante e al danno emergente da quantificarsi in corso di causa o comunque come condanna generica con criteri, oltre rivalutazione e interessi sino al soddisfo;
d) la nomina di un Commissario ad acta in caso di eventuale protrarsi dell’inerzia.
5. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo conseguentemente la declaratoria di inammissibilità delle domande nei propri confronti.
A tale riguardo, ha evidenziato che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 189/2021, con il d.P.R. 4/2/2022, come modificato dal d.P.R. 21/6/2022, è stato nominato il Commissario straordinario del Governo chiamato ad esercitare “ le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo aprile 2006, n. 152 ”, nella persona del Sindaco pro tempore del Comune di OM CA.
Secondo la prospettazione difensiva della Regione Lazio, il Commissario straordinario del Governo avrebbe la titolarità/potestà di adottare i necessari atti e/o provvedimenti con riferimento alle richieste formulate dalla società appellante.
6. Si è costituito in giudizio anche il Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa Cattolica, evidenziando (a sua volta) la propria estraneità rispetto alle domande formulate dalla appellante.
A sostegno di quanto dedotto, ha richiamato una sentenza del T.a.r. Lazio (n. 10454/2023), nella quale il giudice di primo grado, chiamato a pronunciarsi sul silenzio inadempimento, avrebbe precisato il contenuto della sentenza 7 settembre 2022 n. 11590 (oggetto del ricorso in appello R.G. n. 9572/2022) nei termini di seguito indicati:
“3.2. Orbene, tenuto conto della natura annullatoria del giudizio, nessun contenuto di accertamento decisorio può attribuirsi all’affermazione contenuta in parte motiva della sentenza secondo cui la competenza della Regione a provvedere sull’istanza ex art. 6 bis della L. R. Lazio n. 27 del 9 luglio 1998, sarebbe stata trasferita medio tempore al Commissario straordinario di Governo, posto che detta questione non ha costituito un punto controverso nel giudizio in argomento e che pertanto detta conclusione appare sommariamente desunta dalla mera citazione dell’art. 13 d.l. 17 maggio 2022, n. 50 richiamato nella narrativa in fatto, piuttosto che costituire il risultato di una approfondita disamina delle norme interessate da parte dell’organo giudicante…
3.6. Ne consegue conclusivamente, per tutte le surriferite ragioni, che la competenza al rilascio delle autorizzazioni provvisorie ex art. 6 bis della L. R. Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 - nelle more della delocalizzazione dell’impianto da autorizzarsi definitivamente ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 - deve ritenersi tuttora radicata in capo alla Regione Lazio, in realtà l’unico soggetto dotato di legittimazione passiva nel presente giudizio sul silenzio ex art.117 c.p.a. ”.
Tale pronuncia, passata in giudicato, comporterebbe il superamento della sentenza del T.a.r. 11590/2022, essendo la questione della competenza stata individuata dal T.a.r. in capo alla Regione.
7. Si è costituita in giudizio anche EM SU s.r.l., eccependo a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ha evidenziato che la domanda formulata dalla società Game.Fer, in alcun modo può essere fatta valere nei confronti di EM SU s.r.l., che si sarebbe limitata a sottoscrivere una Convenzione urbanistica con l’ente pubblico, volta alla realizzazione di un P.R.U., i cui contenuti e obiettivi urbanistici sono rimessi alla piena discrezionalità dell’amministrazione.
Evidenzia di essere, in base alla predetta Convenzione urbanistica, un mero “ Soggetto Attuatore ”, per delega dell’amministrazione e di non essere titolare di nessun interesse privatistico o proprio all’esecuzione del medesimo.
I riferimenti alla Convenzione urbanistica indicati dalla appellante (ossia, il punto 16 delle premesse della predetta Convenzione), darebbero unicamente atto della circostanza che EM SU s.r.l. ha manifestato la propria disponibilità a farsi carico degli oneri espropriativi connessi al ricollocamento del centro di demolizione, ma non le attribuirebbe alcun potere di impulso per l’attività di ricollocazione medesima.
L’unico onere in capo ad EM SU s.r.l. sarebbe di natura economica e consisterebbe nell’obbligo, in qualità di soggetto attuatore, di farsi carico della procedura di esproprio volta alla realizzazione del PRU sul terreno a ciò deputato, al fine di addivenire all’intera acquisizione delle aree non già di sua proprietà, previo pagamento delle indennità espropriative quantificate dagli uffici capitolini.
Chiede quindi di essere estromessa dal presente giudizio.
8. Con memorie di replica, depositate in data 19 marzo 2025 e 20 marzo 2025 il Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa Cattolica e OM CA hanno ribadito le rispettive posizioni difensive.
9. Con ricorso in appello R.G. n. 6884/2024 la società Game.Fer by Gatta Rottami 2000 s.r.l. ha impugnato la sentenza n. 14757/2024, con la quale il T.a.r. Lazio ha accolto il ricorso di primo grado proposto dalla società EM sud s.r.l. (soggetto attuatore del programma di riqualificazione urbana - PRU “ Centro VI EN ”) e ha respinto invece il ricorso incidentale proposto dalla Game.Fer e, per l’effetto, ha annullato la determinazione della Regione Lazio n. G12175 del 15 settembre 2023, con la quale era stata rilasciata alla società Game.Fer l’autorizzazione provvisoria, ai sensi dell’art. 6 - bis l.r. 9 luglio 1998, n. 27, per la gestione dell’impianto di stoccaggio e di rottamazione rifiuti non pericolosi sito in OM, viale Palmiro Togliatti n. 1009, per 24 mesi nell’attesa della sua ricollocazione in altra area.
In estrema sintesi, il giudice di primo grado ha ritenuto che:
a) la società Game.Fer non avesse la disponibilità dell’area, in quanto oggetto di esproprio per la realizzazione del programma di riqualificazione urbana; a tale riguardo, ha evidenziato che la scrittura privata del 14 settembre 2022, intervenuta tra Game.Fer e la società EM sud s.r.l., consentiva solo la custodia dell’area (in attesa della delocalizzazione dell’impianto), non anche la gestione dell’impianto medesimo;
b) il provvedimento di autorizzazione provvisoria non teneva conto del parere negativo di OM CA, basato sulla presenza di abusi edilizi non sanati dalla società che gestiva l’impianto;
c) la previsione (di 24 mesi) della durata dell’autorizzazione provvisoria sarebbe stata irragionevole e non avrebbe tenuto conto dell’obbligo di restituzione dell’area.
Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
10. L’odierna appellante ha contestato la sentenza impugnata con cinque articolati motivi.
10.1. Con il primo motivo di gravame, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che la Regione Lazio non avesse valutato le implicazioni del decreto di esproprio n. 3/2020, finalizzato al PRU, in termini di indisponibilità di una parte dell’area da parte della Game.Fer s.r.l.
Di contro, la società appellante sostiene che l’accordo del 14 settembre 2022, intervenuto tra EM SU s.r.l. e Game.Fer s.r.l., costituisse titolo idoneo a consentire l’esercizio temporaneo dell’impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi ferrosi e non ferrosi sull’area in questione, nelle more della delocalizzazione dell’impianto.
10.2. Con il secondo motivo di appello, la società censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto irragionevole e non in linea con gli obblighi di restituzione dell’area la previsione del termine di 24 mesi della durata dell’autorizzazione provvisoria.
Ha evidenziato che l’indicazione di tale termine risulterebbe coerente con il dettato dell’art. 6 - bis della l.r. del Lazio n. 27/1998, che prevede per l’attuazione della delocalizzazione un periodo di 24 mesi.
10.3. Con il terzo motivo di gravame, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il T.a.r., aderendo acriticamente alla prospettazione proposta nel parere di OM CA, ha affermato che sul piano edilizio, l’autorizzazione provvisoria non poteva comunque legittimare la presenza di impianti privi di concessione edilizia (o, nel caso di specie, non ricompresi nella concessione in sanatoria), non potendo fungere da sanatoria di abusi edilizi.
Sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dato per assodata l’asserita illegittimità edilizia dell’impianto, sebbene questa fosse soltanto prospettata nel menzionato parere negativo di OM CA.
10.4. Con il quarto motivo di gravame, l’appellante sostiene che, nel caso di specie, non sarebbe stata necessaria alcuna sanatoria, perché le opere sarebbero state realizzate in aderenza alle autorizzazioni rilasciate di volta in volta, a partire dal 1994.
Sostiene che l’autorizzazione provvisoria ex art. 6 bis l.r. n. 27/1998, se può derogare alla destinazione urbanistica di zona e alle incompatibilità localizzative dell’impianto, può, sia pure in via provvisoria ed eccezionale, imprimere anche un’unica e complessiva destinazione d’uso all’impianto e alle strutture ivi presenti; le varie autorizzazioni provvisorie succedutesi nel tempo, sino a quella impugnata nel presente giudizio, sarebbero idonee a legittimare l’uso delle strutture e degli edifici ai fini dell’impianto.
10.5. Con il quinto motivo di gravame, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto l’esistenza dell’obbligo della amministrazione di consentire la prosecuzione dell’attività nelle more della delocalizzazione, tenendo conto dei gravi inadempimenti e dell’inerzia che ha caratterizzato il programma di delocalizzazione.
11. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, aderendo alle prospettazioni difensive della società appellante e chiedendo l’accoglimento dell’appello.
12. In data 7 ottobre 2024, la società appellante ha depositato l’istanza del 15 settembre 2024, inviata al Commissario straordinario per il Giubileo e alla Regione Lazio per il riavvio del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di rottamazione, di cui all’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 (dopo la sentenza del T.a.r. Lazio del 16 febbraio 2024 n. 3152, che sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 2/2024, ha annullato per difetto di competenza la determinazione della Città metropolitana di OM CA del giugno 2020 di conclusione negativa del procedimento finalizzato al rilascio della autorizzazione all’esercizio dell’attività di rottamazione).
In data 7 ottobre 2024 la società appellante ha depositato anche la diffida alla delocalizzazione del 7 agosto 2020, presentata sia nei confronti della Regione Lazio che nei confronti di OM CA.
13. Con ordinanza n. 3812/2024, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla società appellante, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ai fini di una sollecita fissazione dell’udienza pubblica.
14. Con memoria depositata in data 10 marzo 2025, la società appellante ha insistito nell’accoglimento del gravame.
15. Si è costituita in giudizio la società EM SU s.r.l.
Nella memoria di replica depositata in data 19 marzo 2025, la società EM SU s.r.l. ha contestato le deduzioni di parte appellante e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
16. Si è costituita in giudizio anche OM CA.
Nella memoria di replica depositata in data 20 marzo 2025, OM CA, dopo aver dato atto che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale, ogni competenza in materia di autorizzazione per gli impianti di rottamazione e di autodemolizione (sia che riguardi autorizzazioni provvisorie che definitive) e in materia di attività di pianificazione e individuazione delle aree dove collocare e poter esercire l’attività di “rottamazione” e quella degli autodemolitori spetta alla Regione Lazio, ha chiesto il rigetto del ricorso in appello.
17. All’udienza pubblica del 10 aprile 2025, su richiesta dei difensori delle parti, come da verbale, entrambe le cause sono state trattenute in decisione.
18. In via preliminare, ritiene il Collegio che il ricorso R.G. n. 9572/2022 (avente ad oggetto la domanda di accertamento dell’obbligo di delocalizzazione dell’impianto di rottamazione di rifiuti non pericolosi, gestito dalla società Game.Fer) debba essere riunito con quello avente R.G. n. 6884/2024 (concernente il provvedimento con il quale la Regione Lazio, in esecuzione della sentenza del T.a.r. Lazio n. 10454/2023, ha rilasciato l’autorizzazione provvisoria all’esercizio della predetta attività), essendo i due ricorsi oggettivamente e soggettivamente connessi.
19. Sempre in via preliminare, debbono essere disattese le richieste di estromissione formulate dalle parti costituite in giudizio, atteso che esse sono coinvolte a vario titolo nella questione dedotta in giudizio e non possono considerarsi estranee al thema decidendum.
20. La società appellante gestisce nel territorio del Comune di OM, in viale Palmiro Togliatti n. 1009, l’attività di raccolta, messa in riserva, selezione, cernita e trattamento dei rottami ferrosi e non ferrosi; l’impianto esiste dagli anni ‘90 ed è stato autorizzato dapprima con autorizzazioni provvisorie del Sindaco (ordinanza del Sindaco n. 3 del 17 gennaio 1994), poi con proroghe commissariali nell’ambito del Commissariamento alla gestione rifiuti della Regione Lazio avviato nel 1999 (decreto n. 171 del 29/11/2004 rilasciata alla ditta Gatta Rottami 2000) e infine con successive proroghe del Comune di OM CA fino al 2018.
21. Nella sentenza n. 11590/2022 (oggetto del ricorso in appello R.G. n. 9572/2022), il T.a.r. Lazio ha accolto la domanda di annullamento proposta dalla società Game.Fer avverso la nota di Città metropolitana OM CA prot. CMRC-2022-0109424 del 6 luglio 2022 (la Città metropolitana di OM CA, pronunciandosi sulla istanza di rilascio dell’autorizzazione provvisoria ex art. 6 bis l.r. Lazio n. 28 del 1998, chiedeva alla società Game.Fer la presentazione di un nuovo progetto di impianto in ragione della procedura di espropriazione promossa da OM CA relativa ad una porzione dell’area utilizzata per la gestione dell’impianto), sul rilievo assorbente del difetto di competenza della Città metropolitana di OM CA al rilascio della autorizzazione provvisoria (il giudice di primo grado ha ritenuto che la competenza a pronunciarsi sulla istanza di autorizzazione provvisoria spettasse alla Regione Lazio e per essa al Commissario straordinario del Governo medio tempore nominato, ai sensi del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, art. 13, chiamato ad esercitare “ le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ”).
Il giudice di primo grado ha respinto le domande di accertamento e di condanna, ritenendo nel contempo che rientrasse nella competenza della Regione Lazio - e per essa del Commissario straordinario del Governo - la competenza in materia di delocalizzazione degli impianti di rottamazione e sull’assegnazione delle relative aree di delocalizzazione alle imprese.
22. La sentenza merita di essere riformata nella parte in cui il giudice di primo grado ha respinto anche le domande di accertamento e di condanna, formulate dalla società ricorrente unitamente alla domanda demolitoria.
L’annullamento della nota della Città metropolitana di OM CA, per incompetenza, non comportava anche il rigetto delle domande di accertamento e di condanna, tenendo conto che la società Game.Fer aveva evocato in giudizio anche le altre Amministrazioni.
L’accoglimento del ricorso in appello è inoltre giustificato da tutti i contenziosi che hanno preceduto il presente giudizio (sopra richiamati), che si sono conclusi in senso favorevole alla società appellante.
23. Con riguardo alla individuazione del soggetto tenuto a provvedere alla individuazione dell’area per la delocalizzazione dell’impianto, occorre preliminarmente ricostruire il quadro fattuale e giuridico di riferimento.
Con deliberazione di consiglio regionale dell’11 dicembre 1986, la Regione Lazio ha approvato il piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, prevedendo che i Comuni individuassero le aree su cui far sorgere i nuovi impianti di rottamazione.
Con deliberazione consiliare n. 43 del 20 marzo 1997 (integrata con successiva deliberazione n. 111 del 7 luglio 1997), il Consiglio comunale di OM ha individuato i siti per i centri di rottamazione.
In data 25 settembre 1997 il Comune di OM, la Provincia di OM e la Regione Lazio hanno stipulato un Accordo di Programma “ per la individuazione dei siti per la localizzazione ambientalmente compatibile delle attività di autodemolizione e rottamazione ”.
Venivano quindi individuati alcuni siti ove realizzare i centri integrati di autodemolizione; si stabiliva che gli operatori avrebbero potuto svolgere la loro attività previo convenzionamento con l'amministrazione “ sulla base di progetti approvati ”; inoltre, veniva approvata definitivamente la variante urbanistica in zona di PRG “M5” per le aree destinate a “ servizi pubblici per attività di autodemolizione e rottamazione ”.
La procedura avviata dal Comune prevedeva l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria da parte dell'amministrazione comunale.
In attuazione del predetto accordo di programma, con delibera G.M. 5048/98, il Comune di OM ha stabilito:
a) di provvedere direttamente all'acquisizione delle aree individuate;
b) di provvedere all'assegnazione di dette aree, secondo il criterio di priorità per i consorzi e per i soggetti già autorizzati non costituiti in consorzio; a tal fine si prevedeva la pubblicazione di un avviso pubblico per l’assegnazione delle aree e il successivo convenzionamento.
In data 24 giugno 1999 veniva stipulata la convenzione tra il Comune di OM e il Consorzio G.L.R. Autodemolizioni e rottamazione Prenestina est (di cui il signor Gatta Alessandro Gatta è il legale rappresentante).
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 1999, è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della Città di OM e Provincia fino al 31 dicembre 2000.
Con ordinanza del Ministero dell’Interno del 23 giugno 1999 n. 2992 il Presidente della Regione Lazio è stato nominato quale Commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi d'emergenza nel settore della gestione dei rifiuti, per la realizzazione degli interventi per far fronte alla situazione di emergenza; l’art. 2, comma 1, lett. i, del predetto decreto del Ministero dell’Interno dispone:
“ 1. Il piano di emergenza che può essere rimodulato ed attuato per stralci è redatto in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sue successive modifiche ed integrazioni, alle norme attuative del decreto medesimo e al piano provinciale dei rifiuti. Il piano d'emergenza in particolare:
a)…i) identifica, in ciascun sub àmbito provinciale, il numero e la localizzazione degli impianti per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi;… ”.
Successivamente, sono stati emanati i decreti legislativi 209/2003 e 152/2006, che prevedevano il necessario adeguamento degli impianti di autodemolizione a specifiche prescrizioni tecniche, stabilendo che ogni titolare del centro di raccolta o di trattamento dovesse presentare alla Regione competente “ domanda di autorizzazione ” corredata da un “ progetto di adeguamento ” dell'impianto a dette prescrizioni tecniche.
In particolare, l’art. 15 del d.lgs. n. 209/2003 dispone:
“ 1. Il titolare del centro di raccolta o dell'impianto di trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi dalla stessa data, presenta alla regione competente per territorio domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del presente decreto. Detto progetto comprende un piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso impianto.
2. La regione, entro i termini stabiliti dall'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conclude il procedimento e si pronuncia in merito al progetto di adeguamento. In caso di approvazione del progetto, la regione autorizza l'esercizio dei relativi lavori, stabilendone le modalità di esecuzione ed il termine per la conclusione, che non può essere, in ogni caso, superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto.
3. Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la regione autorizza la prosecuzione dell'attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti… ”.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2004, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza nel territorio della Regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, ad esclusione di quelli finalizzati alla delocalizzazione definitiva dei centri di autodemolizione e rottamazione di cui all'ordinanza n. 3283/2003 già attribuiti al Comandante provinciale dei Carabinieri - Commissario delegato.
Con ordinanza del 2 settembre 2005 n. 3473 (recante “ Interventi urgenti per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del Comune di OM ”), all’art.1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha previsto:
“ 1. Il soggetto attuatore, designato con la nota del presidente della regione Lazio in data 19 luglio 2005, anche in deroga alle eventuali disposizioni normative che disciplinano, nell'àmbito dell'amministrazione di appartenenza, il conferimento di incarichi, provvede alla definizione di un programma di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio del comune di OM. Il soggetto attuatore provvede, in particolare, in via prioritaria ed urgente:
a realizzare tutte le iniziative volte alla delocalizzazione dei sei centri di autodemolizione e rottamazione attualmente siti in via dell'Acqua Acetosa, anche attraverso ulteriori espropri o costituzioni di servitù se indispensabili per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza;
ad avviare le iniziative finalizzate alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione presso l'area di Osteria Nuova occorrenti per consentire la realizzazione dei necessari impianti, con oneri a carico dei soggetti interessati;
a ripristinare, ove ritenuto necessario, lo stato dei luoghi in via dell'Acqua Acetosa anche attraverso la programmazione delle attività di bonifica dei siti;
al trasferimento degli impianti siti nell'area di via dell'Acqua Acetosa presso il sito definitivo.
1-bis. Il Commissario delegato, per l'attuazione degli interventi di competenza, provvede, su proposta del soggetto attuatore ed in deroga all'art. 14- quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, all'approvazione dei progetti relativi alle attività di cui al comma 1, all'uopo predisposti …”.
Con deliberazione n. 451 del 23 dicembre 2009, la Giunta del Comune di OM, dato atto che “ il soggetto attuatore ha promosso tutte le iniziative per la redazione di un Programma per la delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio di OM CA in attuazione dell’Accordo di programma stipulato tra il Comune di OM, Provincia di OM e Regione Lazio in data 26 settembre 1997 ”, deliberava di dare indirizzo alle strutture comunali competenti di ultimare con “urgenza” l’istruttoria e la verifica necessarie per il completamento della “manovra” di delocalizzazione degli autodemolitori e rottamatori, al fine di sottoporre “tempestivamente” al Consiglio Comunale una proposta di individuazione di nuove ulteriori aree ad integrazione e/o in alternativa a quelle già allo scopo destinate dall'Accordo di Programma del 26/9/1997; nella predetta deliberazione si dava atto che l’impianto in questione sarebbe dovuto rimanere in via Prenestina, all’angolo con viale Palmiro Togliatti, su un’area proveniente da una permuta tra il Comune di OM e la società UR (cui è subentrata EM SU s.r.l.) e che, in relazione alla opposizione del Municipio VII, il realizzando centro è stato localizzato in altra area messa a disposizione da UR nella zona industriale di via dell’Omo; anche questo progetto non è andato a buon fine; la scelta è stata indirizzata verso altre aree (una nei pressi della Centrale del Latte – S. Alessandro; l’altra tra via Palombarose e il confine con il Comune di Guidonia). Nella deliberazione viene precisato: “ L’acquisizione di una eventuale area dovrà avvenire con le risorse messe a disposizione della Società EM che ha assunto impegno formale in tal senso. È attualmente in corso la stima del terreno oggetto di permuta per la definizione dell’importo che la Società dovrà impegnare a favore del Comune di OM ”.
24. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, sulla base della documentazione in atti e segnatamente dell’Accordo di programma del 1997 e della deliberazione della Giunta del Comune di OM del 23 dicembre 2009 n. 451, l’obbligo di individuazione dell’area presso la quale delocalizzare l’impianto della società Game.Fer debba essere posto a carico di OM CA, se del caso sulla base di atti di intesa con la Regione Lazio e avvalendosi delle risorse che la società EM SU s.r.l. si è impegnata a mettere a disposizione per la acquisizione della predetta area.
Tale conclusione deve ritenersi coerente con gli impegni pattiziamente assunti dal Comune di OM CA, con il contenuto dispositivo degli atti amministrativi sopra richiamati e con le stesse funzioni istituzionali del Comune di OM CA in materia di pianificazione urbanistica e di presidio del territorio.
Conseguentemente, il ricorso in appello R.G. n. 9572/2022 proposto dalla società Game.Fer deve essere accolto con la declaratoria dell’obbligo del Comune di OM CA, in persona del legale rappresentante pro tempore , di individuare nell’ambito del territorio comunale l’area idonea alla delocalizzazione dell’impianto gestito dalla società Game.Fer nel termine di sei mesi dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, (delocalizzazione) da attuare entro il successivo termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla individuazione del sito (cfr. art. 6 – bis , comma 2, l.r. Lazio n. 27/1998).
25. Non può invece essere accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno per equivalente, formulata dalla società Game.Fer congiuntamente alla domanda di risarcimento in forma specifica, in quanto, in primo luogo, le due domande di condanna debbono ritenersi alternative e non cumulative, in secondo luogo, la società non ha in alcun modo provato il danno subito, demandando ad accertamenti istruttori da svolgersi nel corso del giudizio la prova degli elementi costitutivi della responsabilità da atto amministrativo illegittimo, il cui onere ricadeva in via esclusiva sulla società deducente.
26. Il ricorso R.G. n. 6884/2024 ha ad oggetto la sentenza n. 14757/2024, con la quale il T.a.r. Lazio, Sezione Quinta, ha accolto il ricorso di primo grado proposto da EM sud s.r.l. e, per l’effetto, ha annullato la determinazione della Regione Lazio n. G12175 del 15 settembre 2023, con la quale era stata rilasciata alla società Game.Fer l’autorizzazione provvisoria, ai sensi dell’art. 6 - bis l .r. 9 luglio 1998 n. 27, per la gestione dell’impianto di stoccaggio e di rottamazione rifiuti non pericolosi sito in OM, viale Palmiro Togliatti n. 1009, per 24 mesi nell’attesa della sua ricollocazione in altra area.
La Regione Lazio, in dichiarata esecuzione della sentenza del T.a.r. Lazio n. 10454/2023, ha rilasciato alla società Game.Fer l’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell’attività per 24 mesi nell’attesa della sua ricollocazione in altra area.
Il giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso proposto dalla società EM SU, ha annullato l’autorizzazione provvisoria, respingendo nel contempo il ricorso incidentale proposto dalla società Game.Fer.
In estrema sintesi, il giudice di primo grado ha ritenuto che:
a) la società Game.Fer non avesse la disponibilità dell’area, in quanto oggetto di esproprio per la realizzazione del programma di riqualificazione urbana; a tale riguardo, ha evidenziato che la scrittura privata del 14 settembre 2022, intervenuta tra Game.Fer e la società EM sud s.r.l., consentiva solo la custodia dell’area (in attesa della delocalizzazione dell’impianto), non anche la gestione dell’impianto medesimo;
b) il provvedimento di autorizzazione provvisoria non teneva conto del parere negativo di OM CA, basato sulla presenza di abusi edilizi non sanati dalla società che gestiva l’impianto;
c) la previsione (di 24 mesi) della durata dell’autorizzazione provvisoria sarebbe stata irragionevole e non avrebbe tenuto conto dell’obbligo di restituzione dell’area.
27. Le conclusioni del giudice di primo grado non possono essere condivise e, in accoglimento del ricorso in appello, la sentenza deve essere riformata ( in parte qua ).
Ritiene il Collegio che gli elementi individuati dal giudice di primo grado e posti alla base dell’annullamento della determinazione della Regione Lazio n. G12175 del 15 settembre 2023, non siano preclusivi al rilascio della autorizzazione provvisoria, ai sensi dell’art. 6 – bis della l.r. n. 27/1998.
28. Occorre premettere che l’area su cui insite attualmente l’impianto è stata concessa in uso alla predetta società sulla base di contratto di locazione del 21/11/2005 registrato all’Agenzia delle Entrate di OM 3 al n. 14984, Serie 3 in data 06/12/2005.
Una parte dell’area in questione è stata espropriata da OM CA per la realizzazione di opere di urbanizzazione, conferendo la custodia del bene espropriato a EM SU s.r.l.
In data 14 settembre 2022 è intervenuta tra EM SU (soggetto attuatore del P.R.U.) e Game.Fer una scrittura privata che legittima quest’ultima alla utilizzazione dell’area.
Orbene, ritiene il Collegio che gli effetti della scrittura privata intervenuta tra il soggetto attuatore (EM sud s.r.l.) e la società appellante nel 2022 non possano essere confinati solo alla custodia dell’area, tenendo conto delle premesse del predetto contratto, nelle quali si dà atto della intenzione della società di voler proseguire l’esercizio dell’attività imprenditoriale, “ previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni ”, in attesa della ricollocazione della attività presso altro sito (delocalizzazione dell’impianto).
Gli abusi edilizi asseritamente presenti nell’area sono indicati genericamente e non hanno impedito in passato il rilascio di autorizzazioni provvisorie per la prosecuzione dell’attività in questione.
Nella sentenza impugnata non si tiene nel debito conto del fatto che la necessità di autorizzare in via provvisoria la prosecuzione dell’attività di rottamazione da parte della società Game.Fer nell’attuale sito è prevista dal legislatore regionale (art. 6 – bis l.r. Lazio n. 27/1998) e che la reiterazione nel tempo delle autorizzazioni provvisorie è dipesa dalla mancata tempestiva individuazione da parte della amministrazione dell’area presso la quale delocalizzare l’attività imprenditoriale gestita dalla predetta società e dalla mancata attuazione del relativo procedimento di delocalizzazione.
Risulta evidente che l’annullamento dell’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività per il tempo necessario alla individuazione del nuovo sito presso il quale delocalizzare l’impianto si tradurrebbe inevitabilmente per la società nella cessazione dell’attività imprenditoriale, per cause indipendenti dalla sua volontà e nonostante i giudizi (sopra richiamati) conclusi in senso favorevole alla predetta società.
Ciò non può essere considerato compatibile con gli impegni assunti dalle amministrazioni a vario titolo coinvolte nel procedimento e dalla stessa società EM SU s.r.l. (sotto il profilo finanziario) con riguardo alla acquisizione delle aree necessarie al processo di delocalizzazione dell’impianto gestito dalla società appellante.
29. In conclusione, il ricorso R.G. n. 9572/2022 proposto dalla società Game.Fer deve essere accolto con la declaratoria dell’obbligo del Comune di OM CA, in persona del legale rappresentante pro tempore , di individuare nell’ambito del territorio comunale l’area idonea alla delocalizzazione dell’impianto gestito dalla società Game.Fer nel termine di sei mesi dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, (delocalizzazione) da attuare entro il successivo termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla individuazione del sito (cfr. art. 6 – bis , comma 2, l.r. Lazio n. 27/1998); il ricorso R.G. n. 6884/2024 deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado proposto dalla società EM SU s.r.l. (avverso la determinazione della Regione Lazio n. G12175 del 15 settembre 2023, con la quale era stata rilasciata alla società Game.fer l’autorizzazione provvisoria, ai sensi dell’art. 6 - bis l.r. 9 luglio 1998, n. 27) deve essere respinto.
È respinta ogni altra domanda della società Game.Fer. s.r.l.
30. In ragione del parziale accoglimento delle domande formulate dalla società appellante e della complessità della fattispecie dedotta in giudizio, le spese del doppio grado di entrambi i giudizi debbono essere equamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli atti di appello, come in epigrafe proposti (R.G. n. 9572/2022 e n. 6884/2024), previa loro riunione, li accoglie in parte e nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado di entrambi i giudizi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO