Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, dott. Flora Scelza, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 26-6-2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1688/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(5-7-1984), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Incarnato, Parte_1 e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori, e CP_1 con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28-3-2022, premesso di aver subito un Parte_1 infortunio sul lavoro in data 13-11-2020, mentre lavorava alle dipendenze della Controparte_2 quale operatore ecologico, esponeva che, a seguito di denuncia, in data 22-3-2021 l' lo ha CP_1 riconosciuto portatore di un grado di danno biologico permanente pari al 3% per le patologie indicate in ricorso. Affermava di aver presentato opposizione in data 7-9-2021, senza esito. Chiedeva quindi al Giudice adito di riconoscerlo affetto da patologie che menomano la sua integrità psico-fisica in misura non inferiore al 6%, e di condannare l' a liquidare in suo favore l'indennizzo CP_1 corrispondente. Si costituiva l' eccependo in via preliminare la inammissibilità della domanda giudiziale CP_1 proposta ex adverso per carenze di deduzione ed allegazione, e comunque chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. A seguito di decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo dell'originario giudicante, ed assegnata alla scrivente. All'udienza del 26-6-2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice del Lavoro si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall' appare fondata e meritevole di CP_1 accoglimento. Le circostanze esposte in ricorso appaiono estremamente carenti, non avendo parte ricorrente indicato su quali elementi di fatto ritiene di essere portatore di una percentuale di danno biologico superiore al 3% accertato a seguito di visita collegiale. Non è stata evidenziata documentazione clinica o
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Dichiara inammissibile il ricorso;
b) Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Nola, il 26-6-2025
Il G. L.
Dott. Flora Scelza