Articolo 741 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 729Articolo 733
Versione
9 ottobre 2010
Art. 741. Mancato superamento degli esami di fine corso 1. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. 2. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare. A essi si applica l'articolo 742, comma 2.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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