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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Riconoscimento nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha ferie maturate
e non godute pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4260/2023 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex N. 4260/23
art. 127 ter cpc nel termine del giorno 24.01.2025, avente ad oggetto: “Riconoscimento ferie maturate e non godute”; CRONOLOGICO
e vertente N. _______________
tra
[...]
rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Parte_1 N. _______________
Casaburi e M.C. Fornino del Foro di Salerno in virtù di mandato n. 002/2025 R.B. Lav.
allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Via C.A. Alemagna, n. 2/c; Discussa nel termine del 24.01.2025
Ricorrente con scambio di note scritte
e ex art. 127 ter cpc
, in persona del suo Direttore Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Forlenza e L. Fiorillo in Deposito minuta virtù di mandato allegato alla memoria difensiva, elettivamente _________________
domiciliata in Salerno, Via Nizza, n., 146;
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 4260/23 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 Parte_2 §§§
Nel termine del giorno 24.01.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 26.07.2023 Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva accertarsi il diritto di esso ricorrente alle ferie maturate e non godute, pari a n. 97 giorni, e di conseguenza il diritto di esso ricorrente alla corresponsione dell'indennità sostituiva delle predette ferie, con condanna dell' CP_1
resistente al pagamento della somma di euro 12.998.00, oltre accessori di legge, e al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato, si costituiva in giudizio l resistente, la quale impugnava CP_1
l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, disattese le istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente, nel termine del giorno 24.01.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensive: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è fondato e, pertanto, Parte_1
va accolto.
Giudizio n. 4260/23 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 Parte_2 Invero, per quanto riguarda la monetizzazione delle ferie non godute, occorre innanzitutto chiarire che tale problematica è stata oggetto di intervento legislativo atto a vietare l'applicazione dell'istituto in avvenire per esigenze di carattere finanziario. L'art. 5, comma 8 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 077.082012, n. 135, prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La giurisprudenza, tuttavia, ha inteso la norma sopra citata nel senso che
“Il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario (non fruito) matura ogni qualvolta il dipendente non ne abbia fruito (ovvero non abbia potuto disporre e di godere delle sue ferie) a cagione di obiettive
Giudizio n. 4260/23 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 Parte_2 esigenze di servizio e comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili. Quindi, il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95 va interpretato nel senso che tale disciplina non pregiudica il diritto alle ferie ove prevede che non si possano corrispondere in nessun caso trattamenti economici sostitutivi, giacché correla il contestato divieto a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo, sicché la norma in parola va interpretata come diretta a reprimere il ricorso incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole" (T.A.R. Roma, Sez. I, 10/02/2020, n. 1712) .
Il predetto divieto normativo è stato anche oggetto di una lettura costituzionalmente orientata del giudice delle leggi (sentenza n. 95/2016
Corte Cost.). La norma non vieta “nell'ambito del lavoro pubblico, di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute anche quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore.... Infatti, il legislatore correla il contestato divieto a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)
o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal
Giudizio n. 4260/23 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 Parte_2 lavoratore in merito ai periodi di riposo”.
Di conseguenza, non è sufficiente ad escludere il diritto azionato che la lavoratrice fosse consapevole di dover godere delle ferie prima della estinzione del rapporto, ma occorre, al fine di dichiarare che la mancata fruizione sia imputabile alla sua volontà, un quid pluris, la cui prova è a carico del debitore, ossia che l'Azienda avesse programmato, non solo nel corso dell'ultimo periodo di lavoro, ma anche negli anni precedenti, la fruizione delle ferie onde renderne compatibile il godimento con
“l'assetto organizzativo dell'azienda”.
La Suprema Corte con la sentenza n. 3476/20, emessa in data
12.02.2020, ha ribadito che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88
(cfr. sentenza in data 12 giugno 2014, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Il suddetto diritto non soltanto riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, una particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei Trattati
(sentenza del 30 giugno 2016, C 178/15, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). L'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, in particolare, riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che tale norma deve essere interpretata nel senso che essa osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruire di tutti le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in
Giudizio n. 4260/23 R.G. c/o pag. 5 Parte_1 Parte_2 congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenze del 20 gennaio 2009, C
350/06 e C 520/06, punto 62; del 12 giugno 2014, C 118/13, punto 17 e giurisprudenza ivi citata;
del 20 luglio 2016, C 341/15, punto 31, nonché del 29 novembre 2017, C 214/16, punto 65).
In base alla costante giurisprudenza della CGUE, l'art. 7 della direttiva
2003/88 non può essere oggetto di interpretazione restrittiva a scapito dei diritti che il lavoratore trae da questa (vedi, in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, C 118/13, punto 22 e giurisprudenza ivi citata), rispondendo all'intento di garantire l'osservanza del diritto fondamentale del lavoratore alle ferie annuali retribuite sancito dal diritto dell'Unione.
E' altresì importante ricordare che il pagamento delle ferie prescritto al paragrafo 1 di tale articolo è volto a consentire al lavoratore di fruire effettivamente delle ferie cui ha diritto (cfr. sentenza in data 16 marzo
2006, C 131/04 e C 257/04, punto 49), per la duplice finalità sia di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro sia di beneficiare di un periodo di relax e svago
(sentenza in data 20 luglio 2016, C 341/15, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
Di conseguenza, gli incentivi di parte datoriale a rinunciare alle ferie come periodo di riposo ovvero a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, consistenti nella necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, al fine di assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (cfr. sentenze del 6 aprile 2006, C-124/05, punto 32; del 29 novembre 2017, C-214/16, punto 39 e giurisprudenza ivi citata); g) l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di
Giudizio n. 4260/23 R.G. c/o pag. 6 Parte_1 Parte_2 riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto medesimo (sentenza del 20 gennaio 2009 C350/06 e C520/06, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
Viceversa non è compatibile con il suddetto art. 7 una normativa nazionale che preveda una perdita automatica del diritto alle ferie annuali retribuite, non subordinata alla previa verifica che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto: infatti, il lavoratore deve essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti. Benché il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'art. 7 della direttiva
2003/88 non possa estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite (vedi, in tal senso, sentenza del 7 settembre 2006,
C-484/04, punto 43), comunque il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (vedi, in tal senso, sentenza del 29 novembre 2017, C-214/16, punto 63). A tal fine il datore di lavoro è soprattutto tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo (in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo L'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro (v., per analogia,
Giudizio n. 4260/23 R.G. c/o pag. 7 Parte_1 Parte_2 sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punto 68).
Pertanto, se il datore di lavoro non è in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino rispettivamente l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88; se, invece, il datore di lavoro è in grado di assolvere il suddetto onere probatorio e risulti, quindi, che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute. Invero, un'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88, che sia tale da incentivare il lavoratore ad astenersi deliberatamente dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite durante i periodi di riferimento o di riposo autorizzato applicabili, al fine di incrementare la propria retribuzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, è incompatibile con gli obiettivi perseguiti con l'istituzione del diritto alle ferie annuali retribuite.
Per quanto riguarda l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia si desume che tale disposizione non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato. Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono
Giudizio n. 4260/23 R.G. c/o pag. 8 Parte_1 Parte_2 esplicitamente previste (cfr. sentenze del 12 giugno 2014, C-118/13, punti 23 e 28, e del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 27).
Pertanto tale disposizione soddisfa i criteri di incondizionalità e di sufficiente precisione e rispetta, quindi, le condizioni richieste per produrre un effetto diretto: inoltre, deve aggiungersi che, con orientamento consolidato, la Corte ha ammesso che simili disposizioni di una direttiva possono essere invocate dai privati, in particolare, nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua
Amministrazione, ivi comprese le autorità decentrate (cfr. sentenza del 7 agosto 2018, C-122/17, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
In ultimo, va evidenziato che i suddetti principi trovano conferma in recenti interventi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, da ultimo in data 18.01.2024, causa C-218/22 (che conferma quanto già stabilito con la precedente pronuncia in data 06.11.2018, causa C-619/2016), nonché della stessa Corte di Cassazione: in proposito, in riferimento proprio alla figura dei dirigenti, vanno richiamate la sentenza n.
18140/2022 e la sentenza n. 13613/2020, la quale afferma che “… rispetto alle ferie, il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo …”.
Orbene, alla luce dei principi sopra richiamati, ad avviso del Tribunale, quanto alla fattispecie in esame, contrariamente a quanto affermato dalla parte resistente, il diritto azionato dall'odierno ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute è fondato, atteso che l'Azienda, oltre a non darne prova, non ha nemmeno dedotto di aver effettuato la programmazione delle ferie in maniera tale che il ricorrente ne potesse fruire nell'anno di riferimento. Insomma manca la prova che il datore di lavoro abbia organizzato le ferie dei propri
Giudizio n. 4260/23 R.G. c/o pag. 9 Parte_1 Parte_2 dipendenti in maniera tale che gli stessi ne potessero fruire nell'anno di maturazione: di conseguenza, non è imputabile alla lavoratrice la mancata fruizione delle stesse.
Infatti, il datore di lavoro pubblico, proprio per effetto del divieto di monetizzazione, è obbligato ad adempiere l'obbligazione di facere
(predisposizione del piano ferie), con la conseguenza che, in mancanza, il divieto di monetizzazione non può considerarsi operativo. In proposito,
l'art. 2109 cod. civ. espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore dì lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. A ciò consegue che, in caso di mancata predisposizione da parte del lavoratore del piano ferie annuale, il datore di lavoro ha la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie, tenuto conto del carattere irrinunciabile del relativo diritto e del divieto di monetizzazione (cfr. Cass., n. 11016/17). Quindi, non potendo più la lavoratrice godere delle ferie residue, avrà diritto alla monetizzazione delle stesse per un importo che, va determinato nella misura indicata nel ricorso, come da allegata tabella: peraltro, solo nelle note scritte in data
28.02.2022 l resistente ha svolto delle contestazioni, tuttavia CP_1
genetiche; e, comunque, non ha offerto elementi tali da inficiare i calcoli compiuti dalla parte resistente, così da rendere necessario lo svolgimento di accertamenti tecnici.
In proposito, nessun rilievo possono avere, ad avviso del Tribunale adito, Parte le circostanze addotte dalla resistente er confutare il diritto azionato dall'odierno ricorrente. Infatti, il potere del dirigente di organizzare autonomamente il godimento delle ferie, alla luce degli arresti giurisprudenziali sopra menzionati, non esonera la parte datoriale dall'obbligo di verificare che l'organizzazione del lavoro e le esigenze di servizio non impediscano l'effettiva fruizione delle ferie, non potendosi l'Azienda limitare ad affermare che il dipendente, in forza della sua autonomia organizzativa, avrebbe dovuto usufruire delle ferie maturate in tempo utile.
Giudizio n. 4260/23 R.G. c/o pag. 10 Parte_1 Parte_2 Egualmente del tutto irrilevante è la circostanza che l'odierno ricorrente aveva programmato di andare in pensione al compimento del 70o anno di età (cioè in data 14.05.2024, in forza della deliberazione n. 1159 in data
23.10.2020, a seguito di richiesta dell'interessato): invero, il ricorrente, fin dalla data della domanda di pensionamento in data 17.05.2022, aveva reso edotto la parte datoriale della sua volontà di essere messo in Parte quiescenza in data 01.01.2023. Ne discende, quindi, che la resistente ben avrebbe potuto, per tempo, adottare le necessarie statuizioni organizzative per consentire al dipendente di usufruire dei residui giorni di ferie: invece solo in data 26.10.2022 (cfr. nota protocollo PG
2022/219603) ha collocato in ferie di ufficio il dipendente, in tal modo non consentendogli, fino al 31.12.2022, di godere di tutti i residui giorni di ferie maturati (giorni maturati n. 151, giorni goduti n. 54, con residuo di n. 97 giorni di ferie non goduti: cfr. cedolino ottobre 2022, all. n. 5 del fascicolo telematico di parte ricorrente). Parte D'altra parte, la resistente pur essendo onerata della relativa prova, non ha dimostrato la sussistenza di cause organizzative ostative alla fruizione delle ferie da parte del dipendente in data anteriore al
26.10.2022, né tantomeno ha documentato di avere invitato lo stesso a fruire delle ferie residue in tempo utile.
Per quanto riguarda la quantificazione della somma richiesta dall'odierno ricorrente, quale monetizzazione dei n. 97 giorni di ferie non goduti (euro 12.998,00), non è necessario procedere ad accertamenti tecnici (pur richiesti dalla parte ricorrente), in quanto la resistente non ha contestato né il numero di giorni residui di ferie né il CP_1
calcolo effettuato in ricorso, come espressamente dichiarato nella memoria di costituzione (cfr. pag. 9).
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta fondata e, pertanto, va accolta.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna dell'Azienda
Giudizio n. 4260/23 R.G. c/o pag. 11 Parte_1 Parte_2 resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell , con
[...] Controparte_1
ricorso depositato in data 26.07.2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
e, per l'effetto:
2) Condanna l resistente al pagamento in favore del ricorrente CP_1
dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per la somma di euro
12.998,00, oltre rivalutazione e interessi, come per legge;
3) Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente CP_1
delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 2.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 24.01.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4260/23 R.G. c/o pag. 12 Parte_1 Parte_2