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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 91/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 91/2024 r.g. promossa da:
IZ VA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. VA NATALE
RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), con il patrocinio della dr.ssa CASO SIMONA
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/1/2024, RI VA, docente che nell'a.s. 2023/24 e nei quattro precedenti aveva prestato servizio con contratto a tempo determinato, fino al termine dell'anno scolastico, conveniva in giudizio il Ministero dell'istruzione per far accertare il diritto alla corresponsione del contributo statale cd. “carta del docente”.
Si costituiva il Ministero dell'istruzione che chiedeva il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Il 14/6/2023 è entrato in vigore il dl 69/2023, conv. in l. 103/2023, che all'art 15 co 1 prevede che “la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
La norma costituisce un riconoscimento, seppur indiretto e privo di effetto retroattivo, del fondamento pagina 1 di 2 del diritto fatto valere dalla ricorrente, stante la mancanza di una plausibile ragione per un diverso trattamento dei docenti non di ruolo sull'utilizzo della cd. “carta del docente”.
Ciò premesso, la ricorrente negli a.s. 2023/24 e nei quattro precedenti ha sottoscritto un contratto a tempo determinato, fino al termine delle lezioni.
Lamenta pertanto, di non aver ricevuto alcun accredito per l'adempimento degli obblighi di formazione cui è sottoposta in base al ccnl, al pari dei docenti di ruolo i quali invece, hanno diritto alla cd. carta docenti, cioè al bonus previsto dall'art. 1 co. 121 e 122 l. 107/2015, corrisposto dall'a.s. 2016/17 mediante il rilascio di un'apposita carta di credito elettronica.
La questione è stata di recente definita da Cass. 29961/2023 cit. che, come già affermato dalla precedente giurisprudenza di merito, ha stabilito che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.
1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
Di conseguenza, la carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo, che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, cioè fino al 30 giugno e ancora interni al sistema scolastico, come la ricorrente, che anche nell'a.s. in corso ha sottoscritto un altro contratto a tempo determinato.
Alla ricorrente dev'essere pertanto riconosciuto oltre che per l'a.s. 2023/24 per effetto dell'art 15 co 1 dl 69/2023, conv. in l. 103/2023 cit., anche per i quattro precedenti, l'accredito sulla carta docente della somma di € 500,00 annui, oltre al maggiore importo tra interessi legali o rivalutazione monetaria in base all'art 16 co 6 l. 412/1991, richiamato dall'art 22 co 36 l. 724/1994, dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione della natura seriale del contenzioso
(secondo scaglione, valore medio ridotto del 50%, senza la fase di istruttoria/trattazione) seguono la soccombenza del Ministero dell'istruzione.
P.Q.M.
1. dichiara il diritto della ricorrente all'accredito sulla carta di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015, della somma di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, oltre al maggiore importo tra interessi legali o rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
2. condanna il Ministero dell'istruzione al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del difensore della ricorrente ex art 93 cpc, liquidate in € 1.030,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 18/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore) pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 91/2024 r.g. promossa da:
IZ VA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. VA NATALE
RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), con il patrocinio della dr.ssa CASO SIMONA
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/1/2024, RI VA, docente che nell'a.s. 2023/24 e nei quattro precedenti aveva prestato servizio con contratto a tempo determinato, fino al termine dell'anno scolastico, conveniva in giudizio il Ministero dell'istruzione per far accertare il diritto alla corresponsione del contributo statale cd. “carta del docente”.
Si costituiva il Ministero dell'istruzione che chiedeva il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Il 14/6/2023 è entrato in vigore il dl 69/2023, conv. in l. 103/2023, che all'art 15 co 1 prevede che “la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
La norma costituisce un riconoscimento, seppur indiretto e privo di effetto retroattivo, del fondamento pagina 1 di 2 del diritto fatto valere dalla ricorrente, stante la mancanza di una plausibile ragione per un diverso trattamento dei docenti non di ruolo sull'utilizzo della cd. “carta del docente”.
Ciò premesso, la ricorrente negli a.s. 2023/24 e nei quattro precedenti ha sottoscritto un contratto a tempo determinato, fino al termine delle lezioni.
Lamenta pertanto, di non aver ricevuto alcun accredito per l'adempimento degli obblighi di formazione cui è sottoposta in base al ccnl, al pari dei docenti di ruolo i quali invece, hanno diritto alla cd. carta docenti, cioè al bonus previsto dall'art. 1 co. 121 e 122 l. 107/2015, corrisposto dall'a.s. 2016/17 mediante il rilascio di un'apposita carta di credito elettronica.
La questione è stata di recente definita da Cass. 29961/2023 cit. che, come già affermato dalla precedente giurisprudenza di merito, ha stabilito che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.
1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
Di conseguenza, la carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo, che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, cioè fino al 30 giugno e ancora interni al sistema scolastico, come la ricorrente, che anche nell'a.s. in corso ha sottoscritto un altro contratto a tempo determinato.
Alla ricorrente dev'essere pertanto riconosciuto oltre che per l'a.s. 2023/24 per effetto dell'art 15 co 1 dl 69/2023, conv. in l. 103/2023 cit., anche per i quattro precedenti, l'accredito sulla carta docente della somma di € 500,00 annui, oltre al maggiore importo tra interessi legali o rivalutazione monetaria in base all'art 16 co 6 l. 412/1991, richiamato dall'art 22 co 36 l. 724/1994, dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione della natura seriale del contenzioso
(secondo scaglione, valore medio ridotto del 50%, senza la fase di istruttoria/trattazione) seguono la soccombenza del Ministero dell'istruzione.
P.Q.M.
1. dichiara il diritto della ricorrente all'accredito sulla carta di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015, della somma di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, oltre al maggiore importo tra interessi legali o rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
2. condanna il Ministero dell'istruzione al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del difensore della ricorrente ex art 93 cpc, liquidate in € 1.030,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 18/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore) pagina 2 di 2