Articolo 1 della Legge 28 dicembre 1977, n. 971
Versione
20 gennaio 1978
Art. 1. Articolo unico

La laurea in scienze della produzione animale conferita dalle universita' statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, e' dichiarata equipollente alla laurea in scienze agrarie ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi ed all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e per l'iscrizione, in apposita sezione, nel relativo albo professionale.

Entrata in vigore il 20 gennaio 1978