Art. 1. Articolo unico
La laurea in scienze della produzione animale conferita dalle universita' statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, e' dichiarata equipollente alla laurea in scienze agrarie ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi ed all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e per l'iscrizione, in apposita sezione, nel relativo albo professionale.
La laurea in scienze della produzione animale conferita dalle universita' statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, e' dichiarata equipollente alla laurea in scienze agrarie ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi ed all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e per l'iscrizione, in apposita sezione, nel relativo albo professionale.