Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/05/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 24/3/2025 la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3115/2024 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] , rapp.ta e Parte_1 difesa da sé stessa ed elett.te domiciliata presso il proprio studio in Gragnano (NA) alla Via U. Foscolo n. 103
-opponente
E
, rapp.to e difeso dall'Avv. Stefano Controparte_1
Azzano, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n.55, presso la sede CP_1
opposti contumaci
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'Avv. Nicola Guariglia, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Salerno (SA) alla Via Casa Manzo n. 8/A
opposta
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta, nei confronti dell' CP_1
e di dall'Avv. , avverso Controparte_2 Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9024334760/000, con riferimento alla complessiva somma di euro 1683,09 richiesta a titolo di contributi per gli anni CP_1 in ricorso indicati, con le relative sanzioni.
Parte opponente ha sostenuto, con varie argomentazioni, l'insussistenza della pretesa creditoria fatta valere nei suoi confronti, deducendo, in particolare, che l'avviso di addebito n. 37120170016026449000, posto a base dell'intimazione di pagamento,
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, esaminate le difese delle parti, va senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, come risulta dalla documentazione in atti, e come concordemente dichiarato dai procuratori delle parti,
l' , in esecuzione della succitata sentenza n.757/2019, ha disposto lo sgravio CP_1 integrale della somma richiesta all'opponente.
La parte opponente, pertanto, ha già ottenuto, a seguito del succitato provvedimento di sgravio , l'integrale soddisfazione della propria pretesa, per cui v dichiarata cessata la materia del contendere.
Poiché il provvedimento di sgravio è stato emesso solo il 3/10/2024, quindi dopo il deposito del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l CP_1 titolare del diritto di credito inizialmente fatto valer, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Vanno, invece, compensate integralmente le spese di lite tra l'opponente e
[...]
, atteso il ruolo meramente esecutivo svolto da tale parte Controparte_2 processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione a intimazione di pagamento proposta da con ricorso del 24/5/2024 nei Parte_1 confronti di + così provvede: a)dichiara cessata CP_1 Controparte_2 la materia del contendere;
b)condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente, CP_1 delle spese processuali , che liquida in complessivi euro 1312,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di euro 43,00 a titolo di Contributo unificato;
c)compensa le spese tra parte opponente e
[...]
. Controparte_2
Torre Annunziata, li 27/5/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco