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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1556/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa EL Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1556/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Canaletti Chiara (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Rimini, Via Euterpe n. 3/z, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Santucci Sabrina (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._4 presso il suo studio in Rimini, Via Flaminia 183 B, PEC: giusta Email_2 procura in atti;
-resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 25.11.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO pagina 1 di 4 La Sig.ra e il Sig. hanno contratto matrimonio a San Giovanni in Parte_1 Controparte_1
Marignano (RN) in data 8.10.2000, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 28, Parte
II, Serie A, Anno 2000, e dalla loro unione sono nati due figli, e , maggiorenni Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 12.06.2025 la Sig.ra ha promosso il presente giudizio affinché venisse Pt_1 pronunciata la separazione personale dal resistente Sig. alle condizioni ivi formulate, esponendo che CP_1 da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Si è costituito nel presente procedimento il resistente Sig. con comparsa di costituzione e CP_1 risposta depositata il 21.10.2025 dando atto che, nelle more del procedimento, le parti erano addivenute ad un accordo.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 25.11.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni riportandosi al foglio di precisazione delle conclusioni depositato rispettivamente in data 22.10.2025 e 23.10.2025.
Il Giudice Relatore, pertanto, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e delle conclusioni congiunte in atti, previa rinuncia ai termini ex art 473 bis 28 c.p.c., ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 27.08.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare
l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale che dovrebbe contraddistinguere il matrimonio.
Il Collegio deve dunque pronunciare la separazione personale dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico. Rilevato altresì che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli e , nonché Per_1 Per_2
pagina 2 di 4 esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“ a) la sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale di sua proprietà sita in San Giovanni Marignano, Parte_1
Via Dante Alighieri, 7, dandosi atto che il sig. ha già lasciato la casa coniugale per trasferirsi in Via Della Resistenza, CP_1
42, San Giovanni in Marignano, immobile dallo stesso condotto in locazione;
b) il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio maggiorenne, studente universitario, convivente con la madre, la somma mensile di € 250,00 rivalutabile come per Per_2 legge, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui determinazione e disciplina le parti dichiarano di voler fare espresso rimando al protocollo del Tribunale di Bologna. Si precisa che, per espresso accordo delle parti, le spese per il vestiario di dovranno Per_2 intendersi spese straordinarie e quindi da ripartirsi tra i due genitori al 50%;
c) i coniugi verseranno entrambi e direttamente al figlio maggiorenne studente universitario in Olanda, la somma Per_1 mensile di € 350,00, di cui € 200,00 ciascuno (e così per complessivi € 400) per contribuire alle spese di alloggio del figlio ed €
150,00 ciascuno (e così per € 300 complessivi) per le spese di mantenimento di con l'impegno che, qualora detti importi Per_1 richiedessero un'integrazione, entrambe le parti, su richiesta del figlio vi provvederanno in ugual misura;
d) l'immobile sito a San Giovanni in Marignano, Via Morciano n. 651, di cui le parti hanno diritto di proprietà nella misura di 1/6 in regime di comunione dei beni, formerà oggetto di eventuale futuro accordo anche in sede di divorzio.
e) circa l'appezzamento di terreno sito nel comune di Saludecio formalmente intestate alla sig.ra ai suoi fratelli ed Pt_1 alla madre della ricorrente, si dà atto che le parti, che sono in possesso di scrittura sottoscritta dai formali proprietari che riconosce ai coniugi il diritto di piena proprietà su detto bene, verrà trasferito all'indomani della separazione, previa valutazione dello stesso, al miglior offerente ed il ricavato verrà suddiviso tra le parti al 50% ciascuno;
f) il Sig. trasferisce alla Sig.ra che accetta, la piena ed esclusiva proprietà dell'autovettura Fiat Croma CP_1 Pt_1 tg. FC559PP attualmente a sé intestata ma in uso della moglie;
g) la sig.ra trasferisce al sig. che accetta, la piena ed esclusiva proprietà dell'autovettura Volvo V50 tg. Pt_1 CP_1
GG474NE attualmente a sé intestata ma in uso del marito;
Si precisa che le condizioni sopra riportate alle lettere f) e g) , contenute nell'accordo di separazione, una volta emessa la sentenza costituiscono titolo idoneo per l'intestazione dei due veicoli presso il Pubblico Registro Automobilistico, ai sensi della normativa vigente, senza necessità di ulteriori atti, con applicazione dell'esenzione fiscale ex art. 19 L. n. 898/70;
h) le parti entro la fine del corrente anno procederanno all'estinzione del conto corrente cointestato acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Riccione (iban [...]) i cui fondi sono già stati suddivisi tra i coniugi.
i) spese di lite compensate.”
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a San Giovanni CP_1 in Marignano (RN) in data 8.10.2000, con atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune
n. 28, Parte II, Serie A, Anno 2000, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Dai Checchi EL
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa EL Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1556/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Canaletti Chiara (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Rimini, Via Euterpe n. 3/z, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Santucci Sabrina (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._4 presso il suo studio in Rimini, Via Flaminia 183 B, PEC: giusta Email_2 procura in atti;
-resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 25.11.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO pagina 1 di 4 La Sig.ra e il Sig. hanno contratto matrimonio a San Giovanni in Parte_1 Controparte_1
Marignano (RN) in data 8.10.2000, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 28, Parte
II, Serie A, Anno 2000, e dalla loro unione sono nati due figli, e , maggiorenni Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 12.06.2025 la Sig.ra ha promosso il presente giudizio affinché venisse Pt_1 pronunciata la separazione personale dal resistente Sig. alle condizioni ivi formulate, esponendo che CP_1 da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Si è costituito nel presente procedimento il resistente Sig. con comparsa di costituzione e CP_1 risposta depositata il 21.10.2025 dando atto che, nelle more del procedimento, le parti erano addivenute ad un accordo.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 25.11.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni riportandosi al foglio di precisazione delle conclusioni depositato rispettivamente in data 22.10.2025 e 23.10.2025.
Il Giudice Relatore, pertanto, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e delle conclusioni congiunte in atti, previa rinuncia ai termini ex art 473 bis 28 c.p.c., ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 27.08.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare
l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale che dovrebbe contraddistinguere il matrimonio.
Il Collegio deve dunque pronunciare la separazione personale dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico. Rilevato altresì che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli e , nonché Per_1 Per_2
pagina 2 di 4 esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“ a) la sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale di sua proprietà sita in San Giovanni Marignano, Parte_1
Via Dante Alighieri, 7, dandosi atto che il sig. ha già lasciato la casa coniugale per trasferirsi in Via Della Resistenza, CP_1
42, San Giovanni in Marignano, immobile dallo stesso condotto in locazione;
b) il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio maggiorenne, studente universitario, convivente con la madre, la somma mensile di € 250,00 rivalutabile come per Per_2 legge, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui determinazione e disciplina le parti dichiarano di voler fare espresso rimando al protocollo del Tribunale di Bologna. Si precisa che, per espresso accordo delle parti, le spese per il vestiario di dovranno Per_2 intendersi spese straordinarie e quindi da ripartirsi tra i due genitori al 50%;
c) i coniugi verseranno entrambi e direttamente al figlio maggiorenne studente universitario in Olanda, la somma Per_1 mensile di € 350,00, di cui € 200,00 ciascuno (e così per complessivi € 400) per contribuire alle spese di alloggio del figlio ed €
150,00 ciascuno (e così per € 300 complessivi) per le spese di mantenimento di con l'impegno che, qualora detti importi Per_1 richiedessero un'integrazione, entrambe le parti, su richiesta del figlio vi provvederanno in ugual misura;
d) l'immobile sito a San Giovanni in Marignano, Via Morciano n. 651, di cui le parti hanno diritto di proprietà nella misura di 1/6 in regime di comunione dei beni, formerà oggetto di eventuale futuro accordo anche in sede di divorzio.
e) circa l'appezzamento di terreno sito nel comune di Saludecio formalmente intestate alla sig.ra ai suoi fratelli ed Pt_1 alla madre della ricorrente, si dà atto che le parti, che sono in possesso di scrittura sottoscritta dai formali proprietari che riconosce ai coniugi il diritto di piena proprietà su detto bene, verrà trasferito all'indomani della separazione, previa valutazione dello stesso, al miglior offerente ed il ricavato verrà suddiviso tra le parti al 50% ciascuno;
f) il Sig. trasferisce alla Sig.ra che accetta, la piena ed esclusiva proprietà dell'autovettura Fiat Croma CP_1 Pt_1 tg. FC559PP attualmente a sé intestata ma in uso della moglie;
g) la sig.ra trasferisce al sig. che accetta, la piena ed esclusiva proprietà dell'autovettura Volvo V50 tg. Pt_1 CP_1
GG474NE attualmente a sé intestata ma in uso del marito;
Si precisa che le condizioni sopra riportate alle lettere f) e g) , contenute nell'accordo di separazione, una volta emessa la sentenza costituiscono titolo idoneo per l'intestazione dei due veicoli presso il Pubblico Registro Automobilistico, ai sensi della normativa vigente, senza necessità di ulteriori atti, con applicazione dell'esenzione fiscale ex art. 19 L. n. 898/70;
h) le parti entro la fine del corrente anno procederanno all'estinzione del conto corrente cointestato acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Riccione (iban [...]) i cui fondi sono già stati suddivisi tra i coniugi.
i) spese di lite compensate.”
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a San Giovanni CP_1 in Marignano (RN) in data 8.10.2000, con atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune
n. 28, Parte II, Serie A, Anno 2000, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Dai Checchi EL
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