Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 25/06/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01406/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01178/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2024, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo La Fauci Belponer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Palermo - Comando di Polizia Municipale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Marsala Fanara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota del Comune di Palermo - Comando Polizia Municipale, n. -OMISSIS- del 9 agosto 2024, avente ad oggetto il diniego all’istanza di accesso ex art. 22 e seguenti Legge n. 241/1990 del 18.7.2024, inviata, via p.e.c., con richiesta di ordine di esibizione della copia della documentazione relativa all’istanza di accesso suddetta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo - Comando di Polizia Municipale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto, la società -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento della nota del Comando di Polizia Municipale di Palermo, n. -OMISSIS- del 9 agosto 2024, avente ad oggetto il diniego all’istanza di accesso presentata dalla ricorrente il 18 luglio 2024 ai sensi dell’art. 22 e seguenti L. 241/1990 nonché la condanna dell’amministrazione all’esibizione della documentazione richiesta.
In fatto la ricorrente espone di condurre in affitto il ramo d’azienda avente ad oggetto il bene immobile e gli arredi ubicati in Palermo, -OMISSIS-, per la gestione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso la struttura sportiva (palestra) ivi esistente.
Con verbale di sequestro amministrativo del 1-OMISSIS-, personale appartenente alla Polizia Municipale del Comune di Palermo ha sottoposto a sequestro ai sensi dell’art. 13 Legge n. 689/1981 il locale in godimento alla società ricorrente nonché dieci apparecchiature idonee alla diffusione della musica, derrate alimentari e gli arredi al servizio dell’attività.
Nella parte motiva del citato verbale di sequestro venivano indicati anche i seguenti documenti: a) denuncia/esposto sottoscritta da 14 abitanti stabilmente residenti e/o proprietari di immobili siti all’interno del Complesso Residenziale di via -OMISSIS-; b) n. 2 distinti e separati verbali aventi ad oggetto l’identificazione di due frequentatori non iscritti come soci; c) registrazione del controllo ispettivo recante la data del 1-OMISSIS-, contenente immagini, audio, video delle operazioni eseguite dal personale appartenente alla Polizia Municipale.
In occasione del medesimo sopralluogo venivano elevati a carico della medesima società i verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo nn. -OMISSIS-del 1-OMISSIS-.
Quindi, con istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. n. 241/1990 del 18 luglio2024, la -OMISSIS-ha chiesto il rilascio di copia dei documenti sub a), b) e c).
La detta istanza di accesso veniva motivata sulla scorta della tutela dei propri diritti ed interessi legittimi nell’ambito del procedimento sanzionatorio avviato con il verbale in epigrafe indicato, volendo la ricorrente agire avverso gli atti citati ai sensi dell’art. 22 Legge n. 689/1981.
Con la nota gravata l’amministrazione resistente ha denegato il chiesto accesso sulla scorta della seguente motivazione: “In merito alla Vs richiesta trasmessa per conto della società -OMISSIS-si comunica che, a seguito del sopralluogo effettuato dall’U.O. Polizia Edilizia, presso la suddetta attività sia in -OMISSIS-, sono emersi reati di natura penale tramessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e, pertanto, tutti gli atti sono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria” .
Seguiva l’odierno ricorso con il quale parte ricorrente precisa di essere titolare di un interesse personale, diretto ed attuale all’ostensione dei documenti richiesti in quanto indispensabili all'esercizio del diritto di difesa in sede giurisdizionale, da cui l’asserita violazione dell'art. 24, comma 7, Legge n. 241/1990.
Resiste in giudizio il Comune intimato che con memoria ha ribadito quanto precisato nella nota gravata e cioè che “l’amministrazione non ha accolto la richiesta della ricorrente in quanto rispetto alla vicenda di che trattasi è emersa una comunicazione di notizia di reato trasmessa alla Procura della Repubblica”.
Parte ricorrente ha depositato memoria conclusionale nella quale ha rappresentato successivi sviluppi della vicenda. Infatti, con nota n. -OMISSIS- del 27 settembre 2024, il Comune di Palermo ha di fatto accolto l’istanza di accesso del 18 luglio 2024 chiedendo alla ricorrente di trasmettere i documenti attestanti l’identità e la procura del soggetto agente. Tuttavia, a fronte della trasmissione da parte della ricorrente dei documenti identificativi richiesti dall’amministrazione e del successivo sollecito del 17 ottobre 2024, non è seguita alcuna ostensione degli atti richiesti.
Alla camera di consiglio del 30 aprile 2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
L’art. 22 della L. n. 241 della 1990 riconosce, in generale, il diritto di accesso in capo ai soggetti interessati ossia coloro che siano portatori di “ un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
Il Collegio non dubita che, nel caso di specie, parte ricorrente è soggetto interessato, legittimato ad esercitare il diritto di accesso, in quanto portatore di un interesse corrispondente ad una situazione giuridica soggettiva collegata agli atti di cui ha richiesto l’accesso.
Tali evidenza – nonché l’assenza di ogni esigenza di rispetto del segreto investigativo, originariamente opposta - è ora confermata anche dall’amministrazione comunale che, con la nota citata del 27 settembre 2025, ha espressamente valutato positivamente la richiesta di accesso della ricorrente, superando il precedente diniego in questa sede impugnato, e subordinando l’ostensione degli atti vantati solo alla mera trasmissione dei documenti di rito attestanti la regolare procura ad agire del soggetto richiedente i documenti.
Deve, quindi, per un aspetto, dichiararsi venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad ottenere una pronuncia di annullamento del diniego di accesso manifestato (in un primo tempo) dal Comune, atteso che l’amministrazione ha espressamente consentito l’accesso agli atti, subordinandolo alla mera trasmissione dei documenti della società istante.
Atteso che, nonostante l’invio della documentazione richiesta da parte del legale della ricorrente, il Comando di Polizia resistente non ha proceduto con la trasmissione degli atti, in questa sede il ricorso deve essere accolto nella parte di residuo interesse, con ordine all’amministrazione di consentire l’accesso agli atti richiesti che materialmente non sono ancora stati trasmessi, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte ricorrente se anteriore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione comunale resistente al pagamento, in favore dell’impresa ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000, 00 (mille/00) oltre IVA e CPA come per legge e alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente, sussistendo i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Luca Girardi, Primo Referendario, Estensore
Annalisa Stefanelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.