Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 25/07/2023, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/07/2023
N. 00576/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00338/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2021, proposto da
ON RI quale Legale Rappresentante della Ditta Individuale ON Beach di ON RI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Vignolo, Massimo Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Vignolo in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;
contro
Comune di Muravera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Tack, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego, prot. n. 1195 del 22.01.2021, con il quale il responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Muravera ha rigettato l'istanza presentata dal Sig. ON in data 31.07.2019 (prot. n. 8876 dell'1.08.2019), volta ad ottenere il finanziamento relativo alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico per le strutture sedi di attività produttive interessate dagli eventi metereologici verificatisi in Sardegna nei giorni 10 e 11 ottobre 2018;
per quanto occorrer possa della comunicazione prot. n. 9673 dell'11.08.2020 con la quale il responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Muravera ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di finanziamento presentata dal signor RI ON
e per
la condanna del Comune di Muravera al risarcimento del danno subito dal Signor ON, derivante dalla perdita del finanziamento stanziato dalla Ras a causa del diniego opposto dall'amministrazione comunale con il provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Muravera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il sig. RI ON, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta individuale ON Beach di ON RI, ha impugnato il provvedimento di diniego, prot. n. 1195 del 22.01.2021, con il quale il responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Muravera ha rigettato l’istanza da questi presentata, volta ad ottenere il finanziamento relativo alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico per le strutture sedi di attività produttive interessate dagli eventi metereologici verificatisi in Sardegna nei giorni 10 e 11 ottobre 2018 oltre alla presupposta comunicazione prot. n. 9673 dell’11.08.2020 dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di finanziamento in questione, instando, altresì per la condanna dell’amministrazione alla rifusione dei relativi danni.
2. Espone il ricorrente che, con istanza protocollata il 31 luglio 2019, ha presentato al Comune di Muravera la domanda di finanziamento prevista dalla legge per l’indennizzo dei danni causati alla struttura balneare, sita nel medesimo comune in Loc. Costa Rei, danneggiata a causa degli eventi alluvionali verificatisi in Sardegna fra il 10 e l’11 ottobre 2018.
3. In particolare, il chiosco gestito dal ricorrente in virtù del contratto d’affitto di ramo d’azienda stipulato in data 26.03.2018 con la società “Servizi Nautici Società Cooperativa”, era stato coinvolto dagli avversi eventi meteorologici che avevano gravemente colpito il Sud Sardegna e per i quali era stato dichiarato lo “stato di emergenza ” con lo Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e, per l’effetto, aveva subito ingenti danni.
4. Il ricorrente presentava la domanda di finanziamento al Comune di Muravera per ottenere il rimborso delle spese già sostenute per la ricostruzione del chiosco e delle parti danneggiate, unitamente ai giustificativi di spesa, per un importo pari a € 19.237,37.
5. All’esito di un lungo iter procedimentale, nel cui ambito parte ricorrente era ripetutamente chiamato ad agire nanti questo TAR al fine di ottenere, dapprima, l’avvio dell’iter istruttorio e, successivamente, la conclusione del procedimento, l’amministrazione comunale resistente adottava il gravato provvedimento di rigetto dell’istanza rilevando come essa si ponesse in contrasto con i criteri stabiliti dal DPCM 27 febbraio 2019, richiamati dai criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi in parola, atteso che il chiosco interessato risultava posizionato in difformità rispetto alla concessione demaniale e che la documentazione attestante la titolarità ad ottenere il finanziamento recava contraddizioni che non rendevano inequivocabile l’individuazione del soggetto beneficiario del contributo.
6. Avverso tali determinazioni è insorta parte ricorrente che ha formulato tre motivi di ricorso.
6.1. Con il primo motivo, il sig. ON censura la violazione dell’art. 10 bis della L.241/90.
6.1.1. In particolare, si duole l’esponente del fatto che, a seguito del pervenimento della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prot. n. 9673 dell’11.08.2020, si era premurato di formulare le proprie deduzioni difensive, esplicitando le ragioni per le quali, a proprio avviso, l’istanza formulata doveva essere accolta. Tuttavia, nel provvedimento impugnato non vi sarebbe traccia alcuna delle motivazioni poste a sostegno del mancato accoglimento delle osservazioni difensive formulate.
L’amministrazione comunale, pertanto, sarebbe venuta meno all’obbligo di corredare il provvedimento finale con una motivazione che rendesse, nella sostanza, percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle osservazioni formulate dal soggetto nei cui confronti era stata data comunicazione del preavviso di diniego.
6.2. Con il secondo motivo di gravame l’esponente ha censurato l’erroneità dei presupposti su cui si è fondato il diniego frapposto dall’Amministrazione Comunale alla concessione del finanziamento.
6.2.1. Nello specifico, parte ricorrente contesta l’esistenza di alcuna incongruenza tra i due modelli C2 trasmessi dall’esponente al fine di chiarire chi, tra il titolare della concessione demaniale e il gestore della stessa, avesse la legittimazione a richiedere il finanziamento per la ricostruzione della struttura che aveva subito i danni a seguito dell’evento alluvionale.
Infatti, poichè il bene maggiormente danneggiato dall’alluvione era il chiosco e che, ai sensi dell’art. 4 del contratto d’affitto d’azienda, gravavano in capo all’affittuario tutte le spese relative alla sua realizzazione, il ricorrente si era qualificato “proprietario del bene” dichiarando, senza barrare alcuna casella, di aver già riacquistato i beni danneggiati.
La ripresentazione del medesimo allegato, sottoscritto dal titolare della concessione demaniale, era finalizzata a formalizzare il fatto che questi non avesse nulla da pretendere in relazione al suddetto finanziamento. Ciò in ragione del fatto che per espressa previsione contrattuale delle parti tutte le spese del chiosco dovevano essere sostenute dal ON. Pertanto, l’unico soggetto legittimato a richiedere il finanziamento o rimborso per le spese sostenute per la ricostruzione era l’odierno ricorrente.
6.2.2. In secondo luogo, il ricorrente deduce l’illegittimità anche della seconda ragione ostativa esplicitata dall’amministrazione, afferente al presunto difforme posizionamento del chiosco bar danneggiato al momento dell’alluvione, rispetto a quanto stabilito nell’allegato alla concessione demaniale n. 1 del 14.01.2008.
In particolare, il Comune -nell’ancorare il proprio assunto sulle risultanze emergenti dallo stralcio della planimetria ricavata dal SID (Sistema Informativo Demanio), che avrebbe evidenziato il non corretto posizionamento del chiosco- non avrebbe tenuto conto del fatto che il chiosco fosse sempre stato posizionato -anche in epoca precedente al suo subingresso nella gestione- nell’area di sedime in cui si trovava durante l’evento alluvionale del 2018 e che su tale posizionamento, nè il Comune nè le altre autorità preposte ai controlli avevano mai mosso alcun rilievo o contestazione.
Pertanto, la solo ora contestata incongruenza avrebbe leso l’affidamento in lui ingenerato dall’amministrazione durante tutti gli anni della sua gestione.
Inoltre, la contestazione mossa dall’amministrazione sulla base della sovrapposizione della concessione, come rilasciata nell’anno 2008, sull’attuale stralcio SID, avrebbe evidenziato profili di debolezza in termini di attendibilità, non potendosi ritenere congrua un’istruttoria svolta mediante la sovrapposizione di una concessione del 2008 individuata mediante dati “catastali” e una aerofotogrammetria sviluppata recentemente in un sistema digitalizzato.
Osserva conclusivamente il ricorrente che, contrariammente a quanto rilevato dall’amministrazione per la prima volta in sede di adozione del provvedimento finale di diniego in merito presunta non conformità del posizionamento rispetto “all’autorizzazione edilizia n. 1273 del 21.04.2018”, tale chiosco sarebbe conforme alla predetta autorizzazione edilizia e, in ogni caso il provvedimento risulterebbe viziato in quanto tale motivazione, non era contenuta nel precedente preavviso di rigetto.
Infine, evidenzia l’esponente che pur dopo l’alluvione del 2018, l’amministrazione avrebbe corretto le coordinate allegate alla concessione demaniale marittima n. 1 del 14.01.2008 intestata alla Cooperativa Servizi Nautici senza che risulti, tuttavia, modificato il posizionamento della struttura, a riprova del fatto che, se qualche errore era presente, esso riguardava le coordinate e non il posizionamento materiale della struttura.
7. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente instando per la reiezione del gravame.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 13 luglio 2023.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio osserva che la memoria depositata ai sensi dell'art. 73 c.p.a. dall'Amministrazione resistente è tardiva.
Il predetto art. 73 del c.p.a., infatti, così recita: " 1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi" .
L’amministrazione ha, invece, depositato in giudizio -in vista dell’udienza di merito del 13 luglio 2023- apposita memoria difensiva in data 13 giugno, oltre il termine ultimo che avrebbe garantito il rispetto del predetto termine dilatorio e pertanto essa non sarà presa in considerazione dal Collegio.
2. Venendo al merito del ricorso, con il primo motivo di gravame parte ricorrente si duole dell’asserita violazione dell’art. 10 bis della Legge 241/90 in ragione del fatto che risulterebbe assente alcuna motivazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni formulate nel corso dell’endoprocedimento avviato con la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
2.1. Il motivo è infondato.
In realtà, nel provvedimento definitivo di diniego si dà atto in maniera dettagliata delle interlocuzioni intervenute tra le parti (pec trasmessa dall’Amministrazione in data 22.8.2019 inerente all’assenso da parte del proprietario alla presentazione e riscossione del contributo e chiarimenti in ordine all’esatto posizionamento del manufatto in relazione a quanto indicato nel SID e successivi riscontri del ricorrente in data 28 agosto, 4 settembre e 9 ottobre 2019) e delle incongruenze riscontrate sia in ordine alla titolarità alla richiesta del contributo, e all’ubicazione del chiosco bar rispetto a quanto stabilito nella concessione demaniale.
Nel medesimo provvedimento vengono esplicitati i riferimenti normativi recati dal DPCM 27.2.2019 richiamati dai criteri direttivi regionali (punti 4.1., lett. b) e 6.3.) in relazione ai quali l’istanza si rivelava non accoglibile e, infine, viene espressamente dato atto della disamina delle osservazioni difensive formulate nell’interesse dell’istante e del fatto che le stesse non potessero trovare accoglimento alla luce delle ulteriori verifiche condotte in merito al posizionamento del chiosco.
Non si palesa, pertanto, alcun deficit procedimentale atteso che -al netto del rilevante lasso temporale occorso per l’avvio e la definizione del procedimento, nel corso del quale parte ricorrente è stata reiteratamente costretta ad adire questo Tribunale- contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, l’amministrazione con il provvedimento gravato ha dato puntuale -ancorchè sintetico- riscontro alle osservazioni formulate dall’esponente nel corso del procedimento, sottolineando come gli elementi ostativi sorti all’indomani della presentazione della domanda, e oggetto di specifica interlocuzione, non fossero stati superati neppure alla luce della documentazione integrativa prodotta e delle delucidazioni offerte.
D’altronde, la giurisprudenza ha reiteratamente chiarito che “l'obbligo di valutazione delle memorie presentate dai privati durante il procedimento non comporta un onere di analitica contestazione da parte della pubblica amministrazione poiché "Il dovere della p.a. di esaminare le memorie prodotte dall'interessato a seguito della comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di rigetto da essa inviati non comporta la confutazione analitica delle allegazioni presentate dall'interessato, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, e la doverosa valutazione degli apporti infraprocedimentali risente della natura degli stessi; ciò in quanto l'onere valutativo è maggiormente penetrante con riferimento alla prospettazione da parte del privato di elementi fattuali, mentre è attenuato, se non quasi inesistente, allorché le deduzioni del privato contengano valutazioni giuridiche, laddove è sufficiente che l'Amministrazione ribadisca il proprio intendimento, anche alla luce delle tesi" (cfr., in termini, Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28.04.2023, n. 4278; Cons. Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2017 n. 873).
Nel caso di specie, la motivazione resa nel provvedimento gravato -nel prendere nuovamente posizione sui due elementi critici emersi in fase procedimentale e formalizzati nel preavviso di diniego- si rivelava esaustiva nel momento in cui ribadiva che i rappresentati elementi ostativi permanessero pur a valle delle controdeduzioni formulate in quanto queste non si erano rivelate risolutive ai fini dell’assunzione di un avviso differente da quello espresso nella comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/90.
3. Risulta privo di pregio anche il secondo motivo di gravame.
3.1. In via preliminare, il Collegio rileva che trovandosi dinanzi ad un provvedimento plurimotivato è possibile evocare l'insegnamento della giurisprudenza secondo cui, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell'atto la fondatezza anche di una sola di esse; un atto amministrativo plurimotivato resiste all'annullamento in sede giurisdizionale se risulta sussistente anche una sola delle ragioni che lo sorreggono (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 27/09/2021, n.6470; Consiglio di Stato sez. IV, 30/08/2021, n. 6115; Tar Lazio, sez. V bis, 08/07/2022, n. 9418)
3.2. Nel caso di specie, assume rilevanza dirimente l’accertato difforme posizionamento del chiosco bar danneggiato al momento dell’alluvione rispetto a quanto stabilito nell’allegato alla concessione demaniale n° 1 del 14.1.2008.
Da tale erroneo posizionamento, infatti, discende l’impossibilità di concedere il finanziamento alla luce dei criteri direttivi dettati dalla Regione e dal DPCM 27 febbraio 2019, attesa la violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie.
Il rilevato disallineamento emerge dalla sovrapposizione della concessione come rilasciata nel 2008 e lo stralcio del Sistema informativo del demanio marittimo.
Non risultano condivisibili le osservazioni formulate da parte ricorrente circa la presunta inattendibilità di tali risultanze atteso che le stesse si palesano mere asserzioni non corroborate da documentazione atta a confutare tali risultanze.
La giurisprudenza più recente ha affermato che “Quanto alla validità del S.I.D., ossia la cartografia aerofotogrammetrica riportante l'attuale consistenza e insistenza delle opere nella fascia del demanio, va rilevato che tale nuova modalità di misurazione delle aree demaniali consta di una banca dati integrata capace di gestire dati di natura cartografica e amministrativa, descrivendo l'estensione dei beni censiti, (....)” (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 29 aprile 2014, n. 1124; T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 31 luglio 2018, n. 8566).
D’altronde, deve osservarsi che proprio ai fini dell’erogazione in parola non possa escludersi che il non conforme posizionamento delle strutture (nella fattispecie del chiosco) nell’ambito della concessione demaniale in questione, possa aver, in qualche modo, contribuito causalmente a determinare una maggiore incidenza dell’avverso evento metereologico sulla struttura stessa.
3.3. Deve altresì osservarsi che nella documentazione versata in giudizio (cfr. allegato 7 ultima pagina delle produzioni del ricorrente) emerge una dichiarazione dello stesso ricorrente che riconosce di aver operato uno “spostamento di circa 8-10 metri” della struttura, sebbene tale spostamento sarebbe -a suo dire- avvenuta in epoca successiva agli eventi del 2018. Tuttavia, non risulta prodotta alcuna comunicazione o autorizzazione dell’Amministrazione volta ad assentire tale traslazione.
3.4. Parimenti, non può ritenersi maturato alcun affidamento in capo al ricorrente circa la mancanza di contestazioni in passato in merito all’erronea posa in opera della struttura, atteso che tale difformità nel caso di specie assume rilievo non avuto riguardo a profili di carattere sanzionatorio, quanto all’accessibilità a pubbliche risorse volte a compensare il danneggiamento di beni la cui conformazione e posizionamento deve essere coerente con le autorizzazioni a suo tempo rilasciate.
3.5. In definitiva, risulta corretto l’operato dell’amministrazione comunale laddove ha rilevato la non spettanza del finanziamento in ragione del fatto che i danni dei quali si richiedeva la rifusione afferivano ad una struttura realizzata in difformità dai pertinenti titoli abilitativi; fattispecie delineata dal punto 4.1. dei criteri direttivi regionali emanati ai fini della determinazione dei contributi.
4. Alla luce di quanto sopra, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale richiamato sopra in materia di atto plurimotivato, le censure proposte dalla ricorrente avverso le ulteriori ragioni ostative opposte devono essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse stante la rilevata fondatezza della dirimente ragione ostativa inerente all’erroneo posizionamento del chiosco, che consente di assorbire la disamina degli ulteriori motivi di ricorso (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20.3.2015, n. 1532; Id., Sez. VI, 23 settembre 2022, n. 8182; Id., 10 ottobre 2022, n. 8643).
Conclusivamente, per le suesposte considerazioni il ricorso si rivela infondato.
5. La reiezione del gravame determina, altresì, l’infondatezza della domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, stante che la decretata legittimità dell'operato dell’Amministrazione resistente elide la possibile predicabilità di un danno ingiusto, componente essenziale della fattispecie di cui all’art. 2043 (cfr., ex multis: T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 14.04.2022, n. 850; C.d.S., V, 11.1.2018, n. 118; Id., IV, 25.1.2017, n. 293, Id., IV, 27.4.2015, n. 2109, Id., IV, 6.8.2013, n. 4150; Id., V, 9.5.2017, n. 2115, Id., V, 13.2.2017, n. 604, Id., V, 21.6.2016, n. 2723, Id., V, 22.3.2016, n. 1186).
6. La particolarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lensi, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Roberto Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Montixi | Marco Lensi |
IL SEGRETARIO