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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/09/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 431/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello G.O.P.
ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 09/02/2023 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], 18/B 22031 ALBAVILLA ITALIA
con l'Avv. Erika Sottocasa
contro
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], 8 22100 COMO ITALIA
con l'Avv. TURCONI ALDO
1 vista la regolamentazione concordata dalle parti all'udienza del 5.06.2025, di cui è stata chiesta l'approvazione, dopo l'avvenuta cessazione del rapporto di convivenza more uxorio instaurato dalle parti, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla : CP_1
1) , nata a [...] il [...], divenuta maggiorenne in corso di causa in data 29.5.2025; Parte_3
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti – a seguito del compimento della maggiore età della figlia – hanno rassegnato Parte_3 conclusioni congiunte in relazione al mantenimento dovuto dal padre, essendo venuta meno – per intervenuto compimento della maggiore età -ogni questione relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale ed collocamento della figlia;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
rilevato che le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte in vista dell'udienza del 5.06.2025 e di seguito trascritte:
1) Abbandono del giudizio a spese di lite compensate, fatta salva la previsione di un contributo mensile al mantenimento di a carico del sig. in misura di € 1.100, oltre al 50% Parte_3 Parte_2 delle spese straordinarie.
ritenuto che l'intervenuto compimento della maggiore età di , nelle more del giudizio, determina la Parte_3 cessazione della materia del contendere in punto collocamento e calendario degli incontri/frequentazione genitori-prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che, visto l'accordo raggiunto e l'esito processuale, le spese di lite devono essere compensate;
ritenuto che vada peraltro confermata la ammissione della minore, rappresentata processualmente dal
Curatore speciale nominato dal Tribunale, al PSS, attesa la assenza di redditi propri in capo alla minore e tenuto conto di quanto argomentato dal padre con memoria depositata in data 24.09.2025 – a seguito di provocazione del contraddittorio delle parti sul punto (circa le risultanze dei registri dello stato civile in ordine
2 alla emergente convivenza della minore con la nonna materna, da ritenersi non effettivamente sussistente per gli anni di durata del procedimento) – argomentazioni che il Tribunale fa proprie;
riservata la liquidazione del compenso spettante al Curatore speciale con separato decreto all'esito della presentazione della istanza di liquidazione del compenso da parte del Curatore speciale;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) CONFERMA l'ammissione al patrocinio a spese dello stato di rappresentata;
Persona_1
3) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 25/09/2025.
SI COMUNICHI.
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello G.O.P.
ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 09/02/2023 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], 18/B 22031 ALBAVILLA ITALIA
con l'Avv. Erika Sottocasa
contro
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], 8 22100 COMO ITALIA
con l'Avv. TURCONI ALDO
1 vista la regolamentazione concordata dalle parti all'udienza del 5.06.2025, di cui è stata chiesta l'approvazione, dopo l'avvenuta cessazione del rapporto di convivenza more uxorio instaurato dalle parti, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla : CP_1
1) , nata a [...] il [...], divenuta maggiorenne in corso di causa in data 29.5.2025; Parte_3
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti – a seguito del compimento della maggiore età della figlia – hanno rassegnato Parte_3 conclusioni congiunte in relazione al mantenimento dovuto dal padre, essendo venuta meno – per intervenuto compimento della maggiore età -ogni questione relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale ed collocamento della figlia;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
rilevato che le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte in vista dell'udienza del 5.06.2025 e di seguito trascritte:
1) Abbandono del giudizio a spese di lite compensate, fatta salva la previsione di un contributo mensile al mantenimento di a carico del sig. in misura di € 1.100, oltre al 50% Parte_3 Parte_2 delle spese straordinarie.
ritenuto che l'intervenuto compimento della maggiore età di , nelle more del giudizio, determina la Parte_3 cessazione della materia del contendere in punto collocamento e calendario degli incontri/frequentazione genitori-prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che, visto l'accordo raggiunto e l'esito processuale, le spese di lite devono essere compensate;
ritenuto che vada peraltro confermata la ammissione della minore, rappresentata processualmente dal
Curatore speciale nominato dal Tribunale, al PSS, attesa la assenza di redditi propri in capo alla minore e tenuto conto di quanto argomentato dal padre con memoria depositata in data 24.09.2025 – a seguito di provocazione del contraddittorio delle parti sul punto (circa le risultanze dei registri dello stato civile in ordine
2 alla emergente convivenza della minore con la nonna materna, da ritenersi non effettivamente sussistente per gli anni di durata del procedimento) – argomentazioni che il Tribunale fa proprie;
riservata la liquidazione del compenso spettante al Curatore speciale con separato decreto all'esito della presentazione della istanza di liquidazione del compenso da parte del Curatore speciale;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) CONFERMA l'ammissione al patrocinio a spese dello stato di rappresentata;
Persona_1
3) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 25/09/2025.
SI COMUNICHI.
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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