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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. P.U. 2024/318
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il collegio composto da:
Monica Attanasio Presidente
Pier Paolo Lanni Giudice relatore
Luigi Pagliuca giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 15.11.24, la Liquidazione giudiziale della ha ha Parte_1 chiesto, ai sensi dell'art. 256 CCII, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in estensione della società di fatto costituita dalla società in bonis e dalla e, Controparte_1 conseguentemente, di quest'ultima.
Il ricorso è stato regolarmente notificato alla ai sensi dell'art. 40, comma Controparte_1
6, CCII, e la resistente non si è costituita.
Ai fini della decisione va premesso in via generale che: -) l'art. 256, comma 5, ha ratificato l'orientamento giurisprudenziale, affermatosi sotto la vigenza dell'art. 147 LF, secondo cui è possibile l'estensione della procedura concorsuale anche nel caso in cui il soggetto già sottoposto a procedura, che partecipi ad una società di persone con altre società o persone fisiche (cd.
“supersocietà di fatto”), sia una società e non semplicemente un imprenditore individuale;
-) ai fini dell'accertamento dell'esistenza di una società di fatto è necessaria la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o mediante presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, quali: il fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, il vincolo di collaborazione in vista di detta attività” (v., tra le altre, Cass.
n. 19234/20); -) con l'entrata in vigore del CCII deve invece ritenersi superato l'orientamento
1 affermatosi nel regime della legge fallimentare secondo cui “in caso di estensione del fallimento al socio occulto, non trova applicazione il termine annuale ai fini della dichiarazione di fallimento di cui all'art. 10 l.fall., in quanto si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione, vale a dire a quei soli soggetti cui la norma si riferisce”
(v., da ultimo Cass. n. 6029/21); -) ed infatti, l'art. 33, comma 2, CCII ha espressamente esteso il termine annuale agli imprenditori non iscritti nel registro delle imprese, facendole decorrere dal momento in cui la cessazione dell'attività d'impresa (da parte della società di fatto) diviene conoscibile dai terzi (e quindi, qualora la cessazione dell'attività coincida con l'apertura della liquidazione giudiziale del socio imprenditore, dal momento dal momento in cui il curatore della liquidazione giudiziale possa venire a conoscenza della precedente esistenza della società di fatto).
Ciò premesso, va rilevato che nel caso di specie sussistono tutti gli elementi per configurare l'esistenza della società di fatto tra la e la come dedotta nel Parte_1 Controparte_1
ricorso introduttivo.
In particolare, assume rilievo l'acquisizione delle seguenti circostanze di fatto alle luce della documentazione prodotta: a) le due società sono riconducibili allo stesso nucleo familiare (la costituita nel 2015, è stata amministrata senza soluzione di continuità sino al Parte_1
03.10.2022 dalla socia unica, e a partire da tale data la carica è stata ricoperta Parte_2
sino alla data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale dal marito, Persona_1
divenuto, peraltro, socio unico della società; la costituita nel 2018, è stata Controparte_1
amministrata senza soluzione di continuità da figlio di e Controparte_2 Parte_2
e, a seguito della variazione del capitale sociale del 22.11.2022, i soci della Persona_1 [...]
sono i fratelli e;
b) il sito web della CP_1 Controparte_2 Persona_2 Controparte_1
pubblicizza, nella direzione della società, e c) le due società Persona_1 Parte_2
hanno lo stesso oggetto sociale;
c) le due società hanno avuto la medesima sede operativa in
Pescantina (VR), Via Sacco n. 4/A, presso il capannone originariamente di proprietà di Per_1
e da questi ceduto alla con atto dell'11.08.2023; d) in particolare,
[...] Controparte_1
l'utilizzazione dell'immobile da parte della anche nel periodo in cui l'immobile è Parte_1
divenuto di proprietà della è avvenuto in via di mero fatto, senza il pagamento Controparte_1
di alcun corrispettivo;
e) le due società hanno utilizzato gli stessi beni presso la sede ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa, in una situazione di piena promiscuità, accertata dai curatori della ricorrente in sede di redazione dell'inventario; f) le due società hanno pubblicizzato il
2 medesimo recapito telefonico e utilizzato nei confronti di terzi lo stesso indirizzo e.mail; g) in concomitanza dell'apertura della liquidazione giudiziale della tutti i dipendenti Parte_1
hanno rassegnato le dimissioni e sono stati assunti dalla h) uno dei dipendenti, Controparte_1
sentito dai curatori dalla ricorrenti, ha precisato che questo passaggio è avvenuto sulla base di moduli predisposti da i) la risulta aver pagato il fondo spese Persona_1 Controparte_1
dovuto dalla nella procedura di concordato preventivo da questa proposta nel 2023; Parte_1
l) la risulta aver pagato nel tempo debiti della Copstruisce s.r.l. per un importo Controparte_1 di € 255.148,61, in difetto di qualsiasi accordo scritto con la m) la Parte_1 Parte_1 non ha esatto credito maturati nei confronti della per un importo di €
[...] Controparte_1
390.393 nel periodo 2022-2024; n) la a partire dal 2023 ha avuto eseguito solo Parte_1
nei confronti della in regime di subappalto e in relazione a cantieri di clienti che Controparte_1
in precedenza avevano fatto parte del proprio pacchetto clienti.
Più precisamnete, dalle circostanze subb. a),b),c),d),e),f),g),n) si desume in modo sufficientemente univoco, grave e concordante l'esercizio in comune dell'attività imprenditoriale dalle due società e il vincolo di collaborazione assunto nell'interesse nella supersocietà di fatto dalle stesse costituita.
Dalle circostanze subb. d),e),i),l),m),n) si desume in modo sufficientemente univoco, grave e concordante la costituzione di un fondo comune dalle due società.
Dalle circostanze subb. d),e)g),i),l),m),n) si desume in modo sufficientemente univoco, grave e concordante l'alea comune dei guadagni e delle perdite.
A ciò va aggiunto il rilievo che nel caso di specie la società di fatto costituita dalle due società ha cessato la propria attività al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale nel maggio 2024. Pertanto, il termine previsto dall'art. 33 CCI risulta in ogni caso rispettato.
Infine, va affermata la sussistenza di una situazione di insolvenza della società di fatto, tenuto conto delle seguenti circostanze: -) la società ha cessato la propria attività in conseguenza dell'apertura della liquidazione giudiziale di una delle due socie;
-) la condizione di insolvenza della socia risulta accertata con l'apertura della sua liquidazione giudiziale;
-) Parte_1
anche l'altra socia si trova in una situazione di insolvenza, come si può desumere dal fatto che dal bilancio del 2023 risultano debiti per € 38.886.827, a fronte della prevalenza nelle componenti patrimoniali attive di voci di incerta consistenza quale l'attivo circolante), dal fatto nel 2024 ha richiesto l'accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa, che però è stata
3 anticipatamente archivia con revoca delle misure protettive, e dal fatto che si è disinteressata del presente procedimento, pur a fronte della regolare notificazione del ricorso introduttivo;
-) non risultano componenti patrimoniali attive idonee a soddisfare i debiti maturati nei confronti delle due società.
Pertanto, ai sensi dell'art. 256, comma 5, CCII deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società di fatto in questione e, ai sensi dell'art. 256, comma 1, CCII deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della socia Controparte_1
PQM
visti gli artt. 1, 2, 33, 49 e 121 ss., 256 C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della società di fatto costituita dalla e quindi della Controparte_3 CP_1
con sede con sede in Pescantina (VR), via Siedlce n. 45, iscritta al registro delle
[...]
Imprese di Verona, C.F. e P.IVA ; P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatori l'Avv. Roberta Olmari e il Rag. in possesso dei Controparte_4
requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., i quali provvederanno entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 16.4.25 ad ore 10.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
4 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010
n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alle ulteriori banche date pubbliche;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 7/01/2025
Il Presidente Il giudice estensore
Monica Attanasio Pier Paolo Lanni
5
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il collegio composto da:
Monica Attanasio Presidente
Pier Paolo Lanni Giudice relatore
Luigi Pagliuca giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 15.11.24, la Liquidazione giudiziale della ha ha Parte_1 chiesto, ai sensi dell'art. 256 CCII, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in estensione della società di fatto costituita dalla società in bonis e dalla e, Controparte_1 conseguentemente, di quest'ultima.
Il ricorso è stato regolarmente notificato alla ai sensi dell'art. 40, comma Controparte_1
6, CCII, e la resistente non si è costituita.
Ai fini della decisione va premesso in via generale che: -) l'art. 256, comma 5, ha ratificato l'orientamento giurisprudenziale, affermatosi sotto la vigenza dell'art. 147 LF, secondo cui è possibile l'estensione della procedura concorsuale anche nel caso in cui il soggetto già sottoposto a procedura, che partecipi ad una società di persone con altre società o persone fisiche (cd.
“supersocietà di fatto”), sia una società e non semplicemente un imprenditore individuale;
-) ai fini dell'accertamento dell'esistenza di una società di fatto è necessaria la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o mediante presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, quali: il fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, il vincolo di collaborazione in vista di detta attività” (v., tra le altre, Cass.
n. 19234/20); -) con l'entrata in vigore del CCII deve invece ritenersi superato l'orientamento
1 affermatosi nel regime della legge fallimentare secondo cui “in caso di estensione del fallimento al socio occulto, non trova applicazione il termine annuale ai fini della dichiarazione di fallimento di cui all'art. 10 l.fall., in quanto si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione, vale a dire a quei soli soggetti cui la norma si riferisce”
(v., da ultimo Cass. n. 6029/21); -) ed infatti, l'art. 33, comma 2, CCII ha espressamente esteso il termine annuale agli imprenditori non iscritti nel registro delle imprese, facendole decorrere dal momento in cui la cessazione dell'attività d'impresa (da parte della società di fatto) diviene conoscibile dai terzi (e quindi, qualora la cessazione dell'attività coincida con l'apertura della liquidazione giudiziale del socio imprenditore, dal momento dal momento in cui il curatore della liquidazione giudiziale possa venire a conoscenza della precedente esistenza della società di fatto).
Ciò premesso, va rilevato che nel caso di specie sussistono tutti gli elementi per configurare l'esistenza della società di fatto tra la e la come dedotta nel Parte_1 Controparte_1
ricorso introduttivo.
In particolare, assume rilievo l'acquisizione delle seguenti circostanze di fatto alle luce della documentazione prodotta: a) le due società sono riconducibili allo stesso nucleo familiare (la costituita nel 2015, è stata amministrata senza soluzione di continuità sino al Parte_1
03.10.2022 dalla socia unica, e a partire da tale data la carica è stata ricoperta Parte_2
sino alla data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale dal marito, Persona_1
divenuto, peraltro, socio unico della società; la costituita nel 2018, è stata Controparte_1
amministrata senza soluzione di continuità da figlio di e Controparte_2 Parte_2
e, a seguito della variazione del capitale sociale del 22.11.2022, i soci della Persona_1 [...]
sono i fratelli e;
b) il sito web della CP_1 Controparte_2 Persona_2 Controparte_1
pubblicizza, nella direzione della società, e c) le due società Persona_1 Parte_2
hanno lo stesso oggetto sociale;
c) le due società hanno avuto la medesima sede operativa in
Pescantina (VR), Via Sacco n. 4/A, presso il capannone originariamente di proprietà di Per_1
e da questi ceduto alla con atto dell'11.08.2023; d) in particolare,
[...] Controparte_1
l'utilizzazione dell'immobile da parte della anche nel periodo in cui l'immobile è Parte_1
divenuto di proprietà della è avvenuto in via di mero fatto, senza il pagamento Controparte_1
di alcun corrispettivo;
e) le due società hanno utilizzato gli stessi beni presso la sede ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa, in una situazione di piena promiscuità, accertata dai curatori della ricorrente in sede di redazione dell'inventario; f) le due società hanno pubblicizzato il
2 medesimo recapito telefonico e utilizzato nei confronti di terzi lo stesso indirizzo e.mail; g) in concomitanza dell'apertura della liquidazione giudiziale della tutti i dipendenti Parte_1
hanno rassegnato le dimissioni e sono stati assunti dalla h) uno dei dipendenti, Controparte_1
sentito dai curatori dalla ricorrenti, ha precisato che questo passaggio è avvenuto sulla base di moduli predisposti da i) la risulta aver pagato il fondo spese Persona_1 Controparte_1
dovuto dalla nella procedura di concordato preventivo da questa proposta nel 2023; Parte_1
l) la risulta aver pagato nel tempo debiti della Copstruisce s.r.l. per un importo Controparte_1 di € 255.148,61, in difetto di qualsiasi accordo scritto con la m) la Parte_1 Parte_1 non ha esatto credito maturati nei confronti della per un importo di €
[...] Controparte_1
390.393 nel periodo 2022-2024; n) la a partire dal 2023 ha avuto eseguito solo Parte_1
nei confronti della in regime di subappalto e in relazione a cantieri di clienti che Controparte_1
in precedenza avevano fatto parte del proprio pacchetto clienti.
Più precisamnete, dalle circostanze subb. a),b),c),d),e),f),g),n) si desume in modo sufficientemente univoco, grave e concordante l'esercizio in comune dell'attività imprenditoriale dalle due società e il vincolo di collaborazione assunto nell'interesse nella supersocietà di fatto dalle stesse costituita.
Dalle circostanze subb. d),e),i),l),m),n) si desume in modo sufficientemente univoco, grave e concordante la costituzione di un fondo comune dalle due società.
Dalle circostanze subb. d),e)g),i),l),m),n) si desume in modo sufficientemente univoco, grave e concordante l'alea comune dei guadagni e delle perdite.
A ciò va aggiunto il rilievo che nel caso di specie la società di fatto costituita dalle due società ha cessato la propria attività al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale nel maggio 2024. Pertanto, il termine previsto dall'art. 33 CCI risulta in ogni caso rispettato.
Infine, va affermata la sussistenza di una situazione di insolvenza della società di fatto, tenuto conto delle seguenti circostanze: -) la società ha cessato la propria attività in conseguenza dell'apertura della liquidazione giudiziale di una delle due socie;
-) la condizione di insolvenza della socia risulta accertata con l'apertura della sua liquidazione giudiziale;
-) Parte_1
anche l'altra socia si trova in una situazione di insolvenza, come si può desumere dal fatto che dal bilancio del 2023 risultano debiti per € 38.886.827, a fronte della prevalenza nelle componenti patrimoniali attive di voci di incerta consistenza quale l'attivo circolante), dal fatto nel 2024 ha richiesto l'accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa, che però è stata
3 anticipatamente archivia con revoca delle misure protettive, e dal fatto che si è disinteressata del presente procedimento, pur a fronte della regolare notificazione del ricorso introduttivo;
-) non risultano componenti patrimoniali attive idonee a soddisfare i debiti maturati nei confronti delle due società.
Pertanto, ai sensi dell'art. 256, comma 5, CCII deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società di fatto in questione e, ai sensi dell'art. 256, comma 1, CCII deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della socia Controparte_1
PQM
visti gli artt. 1, 2, 33, 49 e 121 ss., 256 C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della società di fatto costituita dalla e quindi della Controparte_3 CP_1
con sede con sede in Pescantina (VR), via Siedlce n. 45, iscritta al registro delle
[...]
Imprese di Verona, C.F. e P.IVA ; P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatori l'Avv. Roberta Olmari e il Rag. in possesso dei Controparte_4
requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., i quali provvederanno entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 16.4.25 ad ore 10.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
4 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010
n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alle ulteriori banche date pubbliche;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 7/01/2025
Il Presidente Il giudice estensore
Monica Attanasio Pier Paolo Lanni
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