TRIB
Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/11/2024, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 18/09/2024 al n. 4699/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MONACELLI ENZO CESARE, elettivamente domiciliata in VIA TEZZE, 2
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. MONACELLI ENZO CESARE
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
MONACELLI ENZO CESARE, elettivamente domiciliato in VIA TEZZE, 2
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. MONACELLI ENZO CESARE
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 19/11/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “1) I ricorrenti Parte_1 CP_1
stabiliranno la loro residenza ove lo riterranno opportuno.
2) La figlia , maggiorenne, non economicamente autosufficiente, rimarrà Per_1
collocata presso la madre, con residenza in Mantova, via Intra n. 2/C.
3) Il signor , a titolo di concorso nel contributo del mantenimento CP_1
della figlia , corrisponderà alla RA , entro e non Per_1 Parte_1
oltre il primo giorno di ogni mese, a decorrere dal mese in cui sarà pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio della presente procedura, l'importo di € 200,00 (duecento/00) mensili;
detto importo si rivaluterà annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati a decorrere dall'anno 2025.
Il padre si obbliga a rilasciare le prescritte autorizzazioni e ad esperire le formalità atte a consentire alla madre di ottenere la corresponsione nella misura del 100% degli assegni del nucleo familiare che saranno eventualmente erogati dall'INPS per la figlia.
4) Porsi a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) - spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure,
anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica:
occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket
(e quindi non interamente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale); quelle pagina 2 di 6 (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle
(sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) - spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto) alla università pubblica
(qualora la figlia prosegua gli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet), se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola nel limite massimo di spesa di € 500,00;
Altre spese straordinarie: saranno parimenti suddivise al 50 % tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sotto precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc).
pagina 3 di 6 A tal fine, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare.
L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20
giorni della ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà
totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
5) I coniugi dichiarano e riconoscono che le somme di denaro esistenti sui conti correnti indicati nel ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio con richiesta di sostituzione di udienza di comparizione dei coniugi, introduttivo del presente procedimento, sono di proprietà esclusiva di colui che risulta il titolare del relativo conto corrente sul quale le somme sono depositate, e, tanto,
nell'ambito ed allo scopo ed alla funzione di regolare gli assetti patrimoniali della famiglia in relazione ed in conseguenza della intervenuta crisi coniugale tra i coniugi.
6) Il signor rimarrà esclusivo comproprietario con altri soggetti CP_1
dell'autovettura tg BJ670MX ed esclusivo proprietario del motoveicolo KYMCO
Tg DX77779.
La RA rimarrà esclusiva comproprietaria con altro Parte_1
soggetto della autovettura tg EH511ZX ed esclusiva proprietaria dell'autovettura Tg EM814KT.
I coniugi avendo a suo tempo acquistato alcuni dei detti veicoli in regime di comunione dei beni si obbligano a sottoscrivere tutti gli atti eventualmente necessari per il trasferimento della loro rispettiva quota di comproprietà di detti pagina 4 di 6 mezzi in capo all'altro coniuge avanti i competenti uffici secondo l'imputazione dei veicoli sopra effettuata, e, tanto nell'ambito ed allo scopo ed alla funzione di regolare gli assetti patrimoniali della famiglia in relazione ed in conseguenza della intervenuta crisi coniugale tra i coniugi. Le parti chiedono che agli effetti fiscali ogni cessione/trasferimento di proprietà dei veicoli sia dichiarata esente da imposte e tasse ai sensi dell'art. 19 della L. n. 74/1987.
7) I ricorrenti dichiarano di non avere più nulla a pretendere economicamente l'uno nei confronti dell'altro e viceversa ad alcun titolo e di aver già regolato ogni questione economica e patrimoniale;
dichiarano, altresì, di rinunziare,
come in effetti rinunziano, ad ogni e qualsiasi diritto, pretesa, azione o eccezione, comunque ideabili.
8) I coniugi si impegnano e si obbligano a prestare acquiescenza alla emananda sentenza di scioglimento del loro matrimonio”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SAN GIORGIO BIGARELLO in data 16/10/2004 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 7 parte I,
anno 2004) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine pagina 5 di 6 all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO
BIGARELLO, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 7, parte I, anno 2004);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 21/11/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 18/09/2024 al n. 4699/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MONACELLI ENZO CESARE, elettivamente domiciliata in VIA TEZZE, 2
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. MONACELLI ENZO CESARE
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
MONACELLI ENZO CESARE, elettivamente domiciliato in VIA TEZZE, 2
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. MONACELLI ENZO CESARE
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 19/11/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “1) I ricorrenti Parte_1 CP_1
stabiliranno la loro residenza ove lo riterranno opportuno.
2) La figlia , maggiorenne, non economicamente autosufficiente, rimarrà Per_1
collocata presso la madre, con residenza in Mantova, via Intra n. 2/C.
3) Il signor , a titolo di concorso nel contributo del mantenimento CP_1
della figlia , corrisponderà alla RA , entro e non Per_1 Parte_1
oltre il primo giorno di ogni mese, a decorrere dal mese in cui sarà pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio della presente procedura, l'importo di € 200,00 (duecento/00) mensili;
detto importo si rivaluterà annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati a decorrere dall'anno 2025.
Il padre si obbliga a rilasciare le prescritte autorizzazioni e ad esperire le formalità atte a consentire alla madre di ottenere la corresponsione nella misura del 100% degli assegni del nucleo familiare che saranno eventualmente erogati dall'INPS per la figlia.
4) Porsi a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) - spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure,
anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica:
occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket
(e quindi non interamente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale); quelle pagina 2 di 6 (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle
(sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) - spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto) alla università pubblica
(qualora la figlia prosegua gli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet), se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola nel limite massimo di spesa di € 500,00;
Altre spese straordinarie: saranno parimenti suddivise al 50 % tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sotto precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc).
pagina 3 di 6 A tal fine, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare.
L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20
giorni della ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà
totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
5) I coniugi dichiarano e riconoscono che le somme di denaro esistenti sui conti correnti indicati nel ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio con richiesta di sostituzione di udienza di comparizione dei coniugi, introduttivo del presente procedimento, sono di proprietà esclusiva di colui che risulta il titolare del relativo conto corrente sul quale le somme sono depositate, e, tanto,
nell'ambito ed allo scopo ed alla funzione di regolare gli assetti patrimoniali della famiglia in relazione ed in conseguenza della intervenuta crisi coniugale tra i coniugi.
6) Il signor rimarrà esclusivo comproprietario con altri soggetti CP_1
dell'autovettura tg BJ670MX ed esclusivo proprietario del motoveicolo KYMCO
Tg DX77779.
La RA rimarrà esclusiva comproprietaria con altro Parte_1
soggetto della autovettura tg EH511ZX ed esclusiva proprietaria dell'autovettura Tg EM814KT.
I coniugi avendo a suo tempo acquistato alcuni dei detti veicoli in regime di comunione dei beni si obbligano a sottoscrivere tutti gli atti eventualmente necessari per il trasferimento della loro rispettiva quota di comproprietà di detti pagina 4 di 6 mezzi in capo all'altro coniuge avanti i competenti uffici secondo l'imputazione dei veicoli sopra effettuata, e, tanto nell'ambito ed allo scopo ed alla funzione di regolare gli assetti patrimoniali della famiglia in relazione ed in conseguenza della intervenuta crisi coniugale tra i coniugi. Le parti chiedono che agli effetti fiscali ogni cessione/trasferimento di proprietà dei veicoli sia dichiarata esente da imposte e tasse ai sensi dell'art. 19 della L. n. 74/1987.
7) I ricorrenti dichiarano di non avere più nulla a pretendere economicamente l'uno nei confronti dell'altro e viceversa ad alcun titolo e di aver già regolato ogni questione economica e patrimoniale;
dichiarano, altresì, di rinunziare,
come in effetti rinunziano, ad ogni e qualsiasi diritto, pretesa, azione o eccezione, comunque ideabili.
8) I coniugi si impegnano e si obbligano a prestare acquiescenza alla emananda sentenza di scioglimento del loro matrimonio”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SAN GIORGIO BIGARELLO in data 16/10/2004 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 7 parte I,
anno 2004) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine pagina 5 di 6 all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO
BIGARELLO, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 7, parte I, anno 2004);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 21/11/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 6 di 6