Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza dell'11.03.2025, tenuta in trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2379/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Marra, presso Parte_1
il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla via Dorso n. 16; appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Marsili, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma al viale dei Parioli n. 44; appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.08.2024, l'istante impugnava la sentenza n. 590 del
2024, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento della retribuzione per la durata minima settimanale, contrattualmente prevista per i lavoratori part time dall'art. 33 del CCNL Multiservizi, pari a 14 ore.
In particolare, censurava detta pronuncia:
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-l'erroneità dell'assunto del Tribunale per il quale non vi fosse prova delle modalità di inquadramento e dell''orario di lavoro seguito, aspetti, invece, evincibili dalle buste paga prodotte oltre che accertabili attraverso la prova testimoniale articolata in ricorso.
Concludeva, pertanto, affinché, in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta la domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si costituiva in giudizio la società ed eccepiva l'inammissibilità dell'appello di cui chiedeva comunque il rigetto.
All'esito dell'udienza tenuta con la modalità sopra detta, la causa è decisa.
Preliminarmente, appare, ictu oculi, sufficientemente individuabile nell'appello proposto quella specificità dei motivi richiesta per poter superare la sua eccepita inammissibilità; lo stesso, però, non è fondato, condividendosi le ragioni già espresse da questa Corte in diversa composizione, con la precisazione che anche l'eventuale accoglimento del primo motivo, sulla qualificazione della domanda da parte del giudice, non avrebbe condotto ad un risultato diverso, atteso il dirimente rilievo della carenza assertiva e probatoria della domanda.
In altri termini, sia per un'azione contrattuale sia per un'azione da risarcimento del danno, l'istante avrebbe dovuto dimostrare la titolarità del diritto ritenuto violato.
Invero, il presente giudizio verte sull'accertamento del diritto all'inquadramento contrattuale secondo l'orario minimo di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva.
Nello specifico, l'odierno appellante chiedeva accertarsi l'inadempimento datoriale in merito all'orario di lavoro pattuito, in quanto inferiore a quello minimo di 14 ore settimanali, previsto dal CCNL Multiservizi.
Come correttamente evidenziava il Giudice di prime cure, però, vi era sia una carenza di allegazione sia una carenza probatoria in ordine ai fatti da cui desumere la lamentata violazione.
Infatti, nel ricorso di primo grado, l'appellante si limitava a dedurre di essere dipendente della società la quale svolgeva servizi di pulizia in regime Controparte_1
di appalto pubblico;
di essere stata “Inquadrata con la qualifica di operaia di 2 livello
2 CCNL Pulizie, con contratto a tempo indeterminato, ha sempre svolto la propria attività lavorativa dalle ore 8 alle ore 9,20.”; di svolgere “la propria prestazione lavorativa rispettando il seguente orario di lavoro per soli tre giorni la settimana e per complessive ore 3,36 minuti, settimanali”.
La parte non specificava quale fosse l'orario pattuito nel contratto individuale di lavoro, ma si limitava a dedurre quelle che erano le ore di lavoro quotidianamente lavorate. Ebbene, un conto è l'orario di lavoro asseritamente pattuito in violazione dei limiti minimi garantiti dal CCNL, tutt'altro conto, invece, è il numero di ore effettivamente lavorate, che non coincide necessariamente con il primo.
Tale difetto di allegazione non era nemmeno colmato dal rinvio recettizio ad eventuali documenti depositati, quali il contratto individuale di lavoro o il modulo UNILAV o altro documento equivalente, da cui accertare che il formale inquadramento orario pattuito tra le parti violasse la soglia minima.
Né, a differenza di quanto sostiene l'appellante, era possibile verificare il lamentato inadempimento dalle buste paga versate in atti, le quali si limitavano a riportare le ore retribuite.
Altresì tranciante era il difetto di prova del presupposto normativo posto a fondamento della domanda giudiziale.
Sul punto, va precisato che l'azione era fondata su un titolo giuridico specifico ovverosia sull'applicazione diretta del CCNL Multiservizi.
In particolare, il ricorrente invocava la disciplina pattizia del rapporto a tempo parziale secondo la quale: “Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore
a 14 ore”; ed inoltre: “La prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere inferiore
a due ore”.
Ebbene, i contratti collettivi, com'è noto, sono negozi di diritto comune e, quindi, non trovano applicazione generalizzata e sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione degli stessi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (cfr. Cass. SS.UU. n. 2665 del 1997).
3 In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso.
Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto (Cass. n. 9231 del
1995).
Tradizionalmente il recepimento è desunto dalla uniforme, costante e prolungata osservanza delle clausole della disciplina collettiva, o almeno di quelle più rilevanti e significative (Cass. lav., 9.6.93, n. 6412; Cass. lav., 6.11.90, n. 10654; Cass. 11.11.88,
n. 6114; Cass., 11.3.87, n. 2525; Cass., 17.10.85, n. 5122; Cass., 5.2.83, n. 986; Cass.,
29.3.82, n. 1965).
Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da esso stabilita (Cass. n. 3357 del 1982).
Se, come precisato innanzi, il CCNL Multiservizi è un negozio di diritto comune e soggiace alla relativa disciplina codicistica, è evidente che non potrà avere efficacia nei confronti dei terzi diversi dalle parti contraenti, salvo che si tratti di iscritti alle associazioni di categoria (per effetto del potere di rappresentanza derivante dal cd. mandato sindacale) o che siano i medesimi terzi a farne applicazione mediante recepimento della disciplina collettiva nei contratti individuali o per comportamenti concludenti.
Pertanto, sarebbe stato onere dell'istante dimostrare in concreto una delle ragioni giuridiche testé illustrate, necessarie per poter ritenere che la società appellata fosse tenuta all'applicazione dell'invocato contratto collettivo, circostanza non emersa nel caso in esame.
Insomma, non vi sono in atti elementi dai quali desumere che il CCNL Multiservizi fosse direttamente applicabile al rapporto e che, dunque, l'appellante avesse diritto a svolgere almeno 14 ore settimanali.
4 Del resto, la contumacia in primo grado della precludeva la possibilità Controparte_1
di fare applicazione del principio di non contestazione mentre la prova articolata non verteva espressamente sulla circostanza in esame.
Per i motivi esposti, assorbita ogni altra questione, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Reputa la Corte che la peculiarità della fattispecie azionata renda equa, nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come temperato da Corte Cost. n. 77 del
2018, una statuizione di integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R.
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso all'esito dell'udienza dell'11.03.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
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