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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/12/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1322/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1322/2022 promossa da:
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUERRIERI GIANLUCA e dell'avv. BONZI RICCARDO ( ) VIA ARIENTI N. 4 BOLOGNA;
C.F._1 Parte_1 ( VIA ARIENTI N. 4 BOLOGNA C.F._2 APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. COLI PAOLO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa: in totale riforma della gravata sentenza, non notificata, del Tribunale di
Reggio Emilia n. 169/2022 del 9.2.2022, accertare e dichiarare la carenza dei requisiti richiesti dall'artt. 633 e ss. c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, che nulla è Cont dovuto da parte di nei confronti di per tutti i motivi esposti nel corso del processo;
CP_2 per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2336/2020 del Tribunale di Reggio Emilia e, comunque, rigettare le pretese avanzate ex adverso in via monitoria, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, e, pertanto, condannare alla restituzione di tutti gli CP_2 importi corrisposti a suo favore dall'odierna esponente a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggi opposto, oltre ad interessi, anche ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data di pagamento (21.9.2021) sino alla data di effettiva restituzione. pagina 1 di 8 In ogni caso, condannare oltre alla rifusione di spese e compensi di lite, al risarcimento CP_2
Cont dei danni in favore di , ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 1, c.p.c. e/o, in via cumulativa
e/o alternativa, dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per avere con dolo o mala fede o comunque colposamente agito in giudizio, liquidandone l'importo nella misura che verrà accertata in corso di causa ovvero anche in via equitativa.”
Per l'appellata: “Contrariis rejectis, voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Bologna, dichiarare inammissibile e comunque respingere in ogni sua parte l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 169/2022 pronunciata in data 9 febbraio 2022 dal Parte_2
Tribunale di Reggio Emilia, confermando detta sentenza e respingendo le domande tutte formulate da parte attrice per i motivi di cui in narrativa e comunque perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
IN FATTO
1. In data 05.04.2016 (mandataria) e (mandante, Controparte_4 Parte_2
Cont di seguito ”) costituivano, insieme ad altre società, un Raggruppamento Temporaneo di Imprese finalizzato alla partecipazione ad un bando pubblico indetto dalla Regione Sardegna per attività di
“vigilanza armata, portierato e altri servizi” – Lotto 1.
Al fine di regolare i reciproci rapporti funzionali alla partecipazione della menzionata procedura, le parti sottoscrivevano, con scrittura privata, un “Regolamento Interno ATI”, che le parti dichiaravano di
“ben conoscere” anche nell'atto costitutivo dello stesso Raggruppamento.
Tra le varie disposizioni del suddetto Regolamento Interno ATI gli articoli 7 e 8.3 prevedevano delle prestazioni a favore di In particolare l'art. 7, in attuazione di un meccanismo previamente CP_2 condiviso di compensazione, riconosceva un importo (pari ad Euro 0.90/ora fino al raggiungimento del valore complessivo delle ore di portierato assegnate per il Lotto 3) a favore delle società aggiudicatarie dei servizi di portierato del Lotto 3; l'art. 8.3, invece, riconosceva un rimborso spese per oneri di mandataria nelle sue attività di coordinamento tecnico pari al 3,3% del fatturato maturato dalle stesse nell'erogazione dei servizi di propria competenza scaturiti dall'attivazione del contratto in premessa, comprese eventuali proroghe, rinnovi o estensioni.
Conseguentemente, in virtù delle previsioni dell'art. 7 – indicante un meccanismo di compensazione previamente condiviso tra le parti – e dell'art. 8.3 – compenso pari al 3,3 % del fatturato alla capogruppo mandataria – del Regolamento dell'ATI, provvedeva ad emettere nei CP_2
Cont confronti della mandante le fatture n. 9117029386 del 30.04.2019 e n. 9117015360 del
29.02.2020.
pagina 2 di 8 Segnatamente, la fattura n. 9117029386 del 30.04.2019, di importo complessivo di € 31.135,77, relativa alla quota gestione dell'anno 2018, era riferita per una parte al rimborso per l'anno 2018 degli oneri della mandataria per la gestione del RTI ai sensi dell'articolo 8.3 del Regolamento Interno ATI, mentre per altra parte, per l'importo di € 11.877,47, a titolo di quote compensazione ex art. 7 del
Regolamento Interno ATI.
Diversamente, la fattura n. 9117015360 del 29.02.2020, di importo complessivo di euro 115.315,02, relativa alla quota di gestione dell'anno 2019, era riferita al rimborso per l'anno 2019 degli oneri sostenuti dalla mandataria per la gestione del RTI esclusivamente ai sensi dell'articolo 8.3 del
Regolamento Interno ATI.
2. otteneva quindi dal Tribunale di Reggio Emilia il decreto ingiuntivo n. 2336/2020, con CP_2
Cont il quale veniva ingiunto a il pagamento dell'importo di complessivi € 146.450,79 oltre interessi e spese, sulla base delle somme indicate dalle fatture n. 9117029386 del 30.04.2019 e n. 9117015360 del
29.02.2020 emesse in esecuzione del Regolamento Interno ATI allegate dal ricorrente e non onorate dall'ingiunto. Cont
3. proponeva opposizione contro il suddetto decreto, contestando di dover corrispondere quanto richiesto e chiedendo la revoca del provvedimento monitorio nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni patiti a causa della condotta tenuta da CP_2 nell'esecuzione dell'appalto. I pregiudizi patiti venivano quantificati in non meno di € 2.800.000,00, oltre interessi.
4. Si costituiva l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione. Cont
5. Con la terza memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. proponeva querela di falso nei confronti del “Regolamento Interno ATI”, dalla stessa depositato con atto di citazione a sostegno della domanda riconvenzionale, assumendo che la firma apposta dal proprio legale rappresentante pro- tempore, dott. , fosse falsa. Controparte_5
L'istanza veniva dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado in data 21.10.2021, inammissibilità ribadita con ordinanza 2.11.2021.
6. Con sentenza n. 169/2022 il Tribunale di Reggio Emilia rigettava l'opposizione, nonchè la domanda riconvenzionale.
Riteneva il giudice che l'eccezione di inadempimento dell'art.
8.3 Regolamento Interno ATI sollevata dall'opponente fosse “sostanzialmente pretestuosa e finalizzata unicamente a ritardare il pagamento di quanto dovuto” poiché generica, priva della prova della gravità dell'inadempimento di e CP_2 mai formulata stragiudizialmente.
pagina 3 di 8 Anche l'eccezione di nullità dell'art. 7 Regolamento Interno ATI per assenza di giustificazione causale veniva considerata infondata, in quanto la previsione di un meccanismo di compensazione previamente condiviso non era significativo di assenza di un interesse pratico, dovendosi piuttosto ritenere che “lo scopo perseguito dalle parti era quello di individuare un criterio per regolare i loro rapporti contrattuali che, evidentemente, non erano limitati all'appalto relativo al LOTTO 1”.
Infine, la domanda risarcitoria risultava infondata perché “del tutto generica e carente sul piano allegatorio prima ancora che probatorio”.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello la società . Parte_2
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO Cont
8. Con il primo motivo di appello lamenta che il primo giudice non abbia accolto la domanda di querela di falso presentata con terza memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., in tal modo violando il disposto di cui all'art. 221 c.p.c., secondo il quale la querela di falso può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio.
9. Con il secondo motivo di appello si contesta il rigetto dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. riferita alla clausola contenuta nell'art.
8.3 Regolamento Interno ATI. Tale clausola prevede un'obbligazione sinallagmatica tra le mandanti e la mandataria, in base alla quale le mandanti sono obbligate a versare un corrispettivo alla mandataria a fronte dello svolgimento da parte della stessa di attività di coordinamento tecnico-amministrativo dell'ATI; ebbene, secondo l'appellante il corrispettivo richiesto da nelle fatture oggetto di giudizio non sarebbe dovuto, poiché la mandataria non CP_2 avrebbe adempiuto alla totalità dei propri obblighi, non avendo posto in essere alcuna attività di coordinamento tecnico-amministrativo.
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'eccezione di inadempimento dovrebbe essere accolta, poiché non ha assolto l'onere di provare il proprio adempimento. CP_2
Cont 10. Con terzo motivo di appello censura la statuizione circa l'infondatezza dell'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 7 Regolamento Interno ATI. Secondo l'appellante, infatti, la clausola, che prevede un meccanismo di compensazione previamente condiviso, sarebbe nulla per indeterminatezza dell'oggetto oppure per illiceità della causa, in quanto configurerebbe una pattuizione anticoncorrenziale.
A sostegno di tale tesi vengono richiamate alcune pronunce del TAR Lazio che hanno confermato la natura anticoncorrenziale di clausole analoghe a quella contenuta nel suddetto art. 7 (TAR Lazio nn.
8815/2021, 8817/2021 e 8825/2021), con le quali, confermando le decisioni dell'AGCM, il giudice pagina 4 di 8 amministrativo ha rilevato come gli accordi che prevedano la rinuncia a partecipare alla gara in cambio di vantaggi compensativi resi dalla controparte sottoforma di affidamento di servizi in subappalto sono illeciti ed anticoncorrenziali (“il ruolo di "collante" delle condotte rivolte al comune obiettivo anticoncorrenziale era assegnato anche a un sistema di compensazioni reciproche e di scambio di clienti” TAR Lazio 8825/2021).
11. Il primo motivo di appello è infondato.
Con riferimento alla di querela di falso si osserva infatti che, come correttamente accertato dal primo Cont giudice, vi è carenza di interesse in capo a;
infatti, la circostanza che quest'ultima abbia proposto querela di falso avverso un documento che la stessa ha prodotto in giudizio in allegato al proprio atto di citazione rende di fatto inapplicabile il meccanismo previsto dagli artt. 221 e seguenti c.p.c.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di Cassazione, invero, la querela non è ammissibile se la scrittura sia stata già conosciuta espressamente o implicitamente: sebbene la legge non ponga preclusioni temporali alla proposizione di querela di falso, una preclusione certamente sussiste quando la parte tenga un comportamento che costituisce conferma del contenuto dell'atto
(Corte di Cassazione, Sezione III, 22 ottobre 1994, n. 8711). Cont Nel caso di specie, era certamente a conoscenza dell'atto, dato che il Regolamento Interno ATI non era meramente allegato dall'appellante, ma addirittura costituiva l'unico elemento su cui si fondava la domanda riconvenzionale non accolta in primo grado (e non riproposta in appello). Cont Pertanto, non rinvenendosi alcun interesse in capo a nel senso appena precisato, la domanda di querela di falso risulta inammissibile.
12. Il secondo motivo di appello è fondato.
Come invero affermato da Cass. n. 3587//2021, tra le tante, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente
l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. (Fattispecie in tema di mancato esame, da parte del giudice del merito, delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da cui emergeva l'inesatto adempimento del creditore agente, dedotto dal debitore a fondamento della "exceptio inadimpleti contractus").
Pertanto, con riferimento alla clausola contenuta nell'art.
8.3 Regolamento Interno ATI, in presenza Cont dell'eccezione di inadempimento sollevata da , sarebbe stato onere di asserito CP_2 creditore, dimostrare il proprio adempimento.
Tuttavia, tale onere non risulta adempiuto, essendosi l'appellata limitata ad affermare genericamente di aver eseguito le prestazioni oggetto dell'art.
8.3 Regolamento Interno ATI (attività di coordinamento pagina 5 di 8 tecnico amministrativo) senza, però, mai neppure specificarne il contenuto concreto, né produrre alcun documento o richiedere mezzi di prova al riguardo;
l'effettuazione di tali prestazioni, solo allegate in modo del tutto generico, non può pertanto considerarsi provato.
13. Il terzo motivo di appello è, invece, infondato. Cont Afferma che la clausola di cui all'art. 7 Regolamento Interno ATI avrebbe ad oggetto un'obbligazione di contenuto non determinabile e/o illecita in quanto anticoncorrenziale;
tuttavia, entrambe le asserzioni risultano non condivisibili.
Con riferimento alla nullità derivante da oggetto non determinabile può ribadirsi quanto già affermato in primo grado, e cioè che il fatto di prevedere un meccanismo di compensazione previamente condiviso non è significativo di assenza di un interesse pratico, ma consente di ritenere che “lo scopo perseguito dalle parti era quello di individuare un criterio per regolare i loro rapporti contrattuali che, evidentemente, non erano limitati all'appalto relativo al 1”. Pt_3
In merito alla nullità per illiceità della causa sulla base delle sentenze del TAR Lazio, occorre sottolineare come le stesse siano state riformate dal Consiglio di Stato, il quale ha annullato il provvedimento di AGCM ritenendo dette clausole non anticoncorrenziali (Consiglio di Stato, Sezione
Sesta, con le pronunce 4 ottobre 2022 n. 8504/2022 e 30 settembre 2022 n. 8399/2022).
In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che “non è affatto chiaro, tuttavia, quale effetto dannoso, per il mercato, sarebbe stato conseguito attraverso il suddetto patto di non concorrenza: il provvedimento, infatti, non si sofferma ad analizzare, e quindi non dimostra, quali sarebbero stati gli effetti della mancata partecipazione del sodalizio illecito alle varie gare. […] Ciò non implica, necessariamente, l'illiceità di tali accordi, anche sub specie di pratiche concordate, nella misura in cui il sodalizio risponda ad esigenze organizzative, e non già ad evitare una sana competizione. Il fatto che si richieda, al fine di sanzionare le intese anticoncorrenziali e le pratiche concordate, la dimostrazione degli effetti anticoncorrenziali vale, appunto, a distinguere i sodalizi leciti da quelli illeciti, e proprio per tale ragione non si può prescindere dalla dimostrazione degli effetti anticoncorrenziali per sanzionare una intesa, e ancor prima al fine di dimostrarne l'esistenza” (Consiglio di Stato n.
8399/2022).
Poiché l'appellante basa la dedotta nullità per illiceità della clausola esclusivamente sul principio affermato dalle pronunce del TAR riformate dal CdS, la relativa eccezione deve essere rigettata.
14. L'appello va quindi parzialmente accolto e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo va revocato, con condanna dell'appellante al pagamento della minor somma, rispetto a quella ingiunta, di cui alla fattura n. 9117029386 del 30.04.2019, pari a € 11.877,47, relativa alle prestazioni derivanti dall'art. 7 Regolamento Interno ATI. pagina 6 di 8 Poiché l'appellante ha già provveduto al pagamento dell'intero importo del decreto ingiuntivo opposto,
l'appellata va condannata alla restituzione delle somme eccedenti quelle dovute in forza della precedente statuizione, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
15. Per effetto della riforma parziale della sentenza impugnata le spese di lite devono essere rideterminate anche per il primo grado alla luce dell'esito complessivo del giudizio.
In proposito si osserva che, secondo il principio affermato di recente dalle S.U., “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (S.U., n. 32061/2022).
Nel caso di specie, pertanto, in applicazione del suddetto principio, la parte oggi appellante va condannata a rifondere alla parte appellata le spese di lite di entrambi i gradi in misura del 50%, con compensazione del restante 50%.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello Cont proposto da nei confronti di contro la sentenza n. 169/2022 del Tribunale di Reggio CP_2
Emilia, in riforma della decisione impugnata, revoca il decreto ingiunto opposto n. 2336/2020 del Cont Tribunale di Reggio Emila e condanna al pagamento della minor somma di cui alla fattura n.
9117029386 del 30.04.2019, pari a € 11.877,47, oltre interessi come da domanda sino al pagamento.
Condanna l'appellante a restituire le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado eccedenti quelle oggetto di condanna in forza della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al saldo.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato il 50% delle spese di lite di entrambi i gradi - che liquida per l'intero, quanto al primo grado, € 14.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 2.444,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA – compensando tra le parti il restante 50%.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
4.11.2025.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1322/2022 promossa da:
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUERRIERI GIANLUCA e dell'avv. BONZI RICCARDO ( ) VIA ARIENTI N. 4 BOLOGNA;
C.F._1 Parte_1 ( VIA ARIENTI N. 4 BOLOGNA C.F._2 APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. COLI PAOLO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa: in totale riforma della gravata sentenza, non notificata, del Tribunale di
Reggio Emilia n. 169/2022 del 9.2.2022, accertare e dichiarare la carenza dei requisiti richiesti dall'artt. 633 e ss. c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, che nulla è Cont dovuto da parte di nei confronti di per tutti i motivi esposti nel corso del processo;
CP_2 per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2336/2020 del Tribunale di Reggio Emilia e, comunque, rigettare le pretese avanzate ex adverso in via monitoria, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, e, pertanto, condannare alla restituzione di tutti gli CP_2 importi corrisposti a suo favore dall'odierna esponente a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggi opposto, oltre ad interessi, anche ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data di pagamento (21.9.2021) sino alla data di effettiva restituzione. pagina 1 di 8 In ogni caso, condannare oltre alla rifusione di spese e compensi di lite, al risarcimento CP_2
Cont dei danni in favore di , ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 1, c.p.c. e/o, in via cumulativa
e/o alternativa, dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per avere con dolo o mala fede o comunque colposamente agito in giudizio, liquidandone l'importo nella misura che verrà accertata in corso di causa ovvero anche in via equitativa.”
Per l'appellata: “Contrariis rejectis, voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Bologna, dichiarare inammissibile e comunque respingere in ogni sua parte l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 169/2022 pronunciata in data 9 febbraio 2022 dal Parte_2
Tribunale di Reggio Emilia, confermando detta sentenza e respingendo le domande tutte formulate da parte attrice per i motivi di cui in narrativa e comunque perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
IN FATTO
1. In data 05.04.2016 (mandataria) e (mandante, Controparte_4 Parte_2
Cont di seguito ”) costituivano, insieme ad altre società, un Raggruppamento Temporaneo di Imprese finalizzato alla partecipazione ad un bando pubblico indetto dalla Regione Sardegna per attività di
“vigilanza armata, portierato e altri servizi” – Lotto 1.
Al fine di regolare i reciproci rapporti funzionali alla partecipazione della menzionata procedura, le parti sottoscrivevano, con scrittura privata, un “Regolamento Interno ATI”, che le parti dichiaravano di
“ben conoscere” anche nell'atto costitutivo dello stesso Raggruppamento.
Tra le varie disposizioni del suddetto Regolamento Interno ATI gli articoli 7 e 8.3 prevedevano delle prestazioni a favore di In particolare l'art. 7, in attuazione di un meccanismo previamente CP_2 condiviso di compensazione, riconosceva un importo (pari ad Euro 0.90/ora fino al raggiungimento del valore complessivo delle ore di portierato assegnate per il Lotto 3) a favore delle società aggiudicatarie dei servizi di portierato del Lotto 3; l'art. 8.3, invece, riconosceva un rimborso spese per oneri di mandataria nelle sue attività di coordinamento tecnico pari al 3,3% del fatturato maturato dalle stesse nell'erogazione dei servizi di propria competenza scaturiti dall'attivazione del contratto in premessa, comprese eventuali proroghe, rinnovi o estensioni.
Conseguentemente, in virtù delle previsioni dell'art. 7 – indicante un meccanismo di compensazione previamente condiviso tra le parti – e dell'art. 8.3 – compenso pari al 3,3 % del fatturato alla capogruppo mandataria – del Regolamento dell'ATI, provvedeva ad emettere nei CP_2
Cont confronti della mandante le fatture n. 9117029386 del 30.04.2019 e n. 9117015360 del
29.02.2020.
pagina 2 di 8 Segnatamente, la fattura n. 9117029386 del 30.04.2019, di importo complessivo di € 31.135,77, relativa alla quota gestione dell'anno 2018, era riferita per una parte al rimborso per l'anno 2018 degli oneri della mandataria per la gestione del RTI ai sensi dell'articolo 8.3 del Regolamento Interno ATI, mentre per altra parte, per l'importo di € 11.877,47, a titolo di quote compensazione ex art. 7 del
Regolamento Interno ATI.
Diversamente, la fattura n. 9117015360 del 29.02.2020, di importo complessivo di euro 115.315,02, relativa alla quota di gestione dell'anno 2019, era riferita al rimborso per l'anno 2019 degli oneri sostenuti dalla mandataria per la gestione del RTI esclusivamente ai sensi dell'articolo 8.3 del
Regolamento Interno ATI.
2. otteneva quindi dal Tribunale di Reggio Emilia il decreto ingiuntivo n. 2336/2020, con CP_2
Cont il quale veniva ingiunto a il pagamento dell'importo di complessivi € 146.450,79 oltre interessi e spese, sulla base delle somme indicate dalle fatture n. 9117029386 del 30.04.2019 e n. 9117015360 del
29.02.2020 emesse in esecuzione del Regolamento Interno ATI allegate dal ricorrente e non onorate dall'ingiunto. Cont
3. proponeva opposizione contro il suddetto decreto, contestando di dover corrispondere quanto richiesto e chiedendo la revoca del provvedimento monitorio nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni patiti a causa della condotta tenuta da CP_2 nell'esecuzione dell'appalto. I pregiudizi patiti venivano quantificati in non meno di € 2.800.000,00, oltre interessi.
4. Si costituiva l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione. Cont
5. Con la terza memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. proponeva querela di falso nei confronti del “Regolamento Interno ATI”, dalla stessa depositato con atto di citazione a sostegno della domanda riconvenzionale, assumendo che la firma apposta dal proprio legale rappresentante pro- tempore, dott. , fosse falsa. Controparte_5
L'istanza veniva dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado in data 21.10.2021, inammissibilità ribadita con ordinanza 2.11.2021.
6. Con sentenza n. 169/2022 il Tribunale di Reggio Emilia rigettava l'opposizione, nonchè la domanda riconvenzionale.
Riteneva il giudice che l'eccezione di inadempimento dell'art.
8.3 Regolamento Interno ATI sollevata dall'opponente fosse “sostanzialmente pretestuosa e finalizzata unicamente a ritardare il pagamento di quanto dovuto” poiché generica, priva della prova della gravità dell'inadempimento di e CP_2 mai formulata stragiudizialmente.
pagina 3 di 8 Anche l'eccezione di nullità dell'art. 7 Regolamento Interno ATI per assenza di giustificazione causale veniva considerata infondata, in quanto la previsione di un meccanismo di compensazione previamente condiviso non era significativo di assenza di un interesse pratico, dovendosi piuttosto ritenere che “lo scopo perseguito dalle parti era quello di individuare un criterio per regolare i loro rapporti contrattuali che, evidentemente, non erano limitati all'appalto relativo al LOTTO 1”.
Infine, la domanda risarcitoria risultava infondata perché “del tutto generica e carente sul piano allegatorio prima ancora che probatorio”.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello la società . Parte_2
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO Cont
8. Con il primo motivo di appello lamenta che il primo giudice non abbia accolto la domanda di querela di falso presentata con terza memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., in tal modo violando il disposto di cui all'art. 221 c.p.c., secondo il quale la querela di falso può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio.
9. Con il secondo motivo di appello si contesta il rigetto dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. riferita alla clausola contenuta nell'art.
8.3 Regolamento Interno ATI. Tale clausola prevede un'obbligazione sinallagmatica tra le mandanti e la mandataria, in base alla quale le mandanti sono obbligate a versare un corrispettivo alla mandataria a fronte dello svolgimento da parte della stessa di attività di coordinamento tecnico-amministrativo dell'ATI; ebbene, secondo l'appellante il corrispettivo richiesto da nelle fatture oggetto di giudizio non sarebbe dovuto, poiché la mandataria non CP_2 avrebbe adempiuto alla totalità dei propri obblighi, non avendo posto in essere alcuna attività di coordinamento tecnico-amministrativo.
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'eccezione di inadempimento dovrebbe essere accolta, poiché non ha assolto l'onere di provare il proprio adempimento. CP_2
Cont 10. Con terzo motivo di appello censura la statuizione circa l'infondatezza dell'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 7 Regolamento Interno ATI. Secondo l'appellante, infatti, la clausola, che prevede un meccanismo di compensazione previamente condiviso, sarebbe nulla per indeterminatezza dell'oggetto oppure per illiceità della causa, in quanto configurerebbe una pattuizione anticoncorrenziale.
A sostegno di tale tesi vengono richiamate alcune pronunce del TAR Lazio che hanno confermato la natura anticoncorrenziale di clausole analoghe a quella contenuta nel suddetto art. 7 (TAR Lazio nn.
8815/2021, 8817/2021 e 8825/2021), con le quali, confermando le decisioni dell'AGCM, il giudice pagina 4 di 8 amministrativo ha rilevato come gli accordi che prevedano la rinuncia a partecipare alla gara in cambio di vantaggi compensativi resi dalla controparte sottoforma di affidamento di servizi in subappalto sono illeciti ed anticoncorrenziali (“il ruolo di "collante" delle condotte rivolte al comune obiettivo anticoncorrenziale era assegnato anche a un sistema di compensazioni reciproche e di scambio di clienti” TAR Lazio 8825/2021).
11. Il primo motivo di appello è infondato.
Con riferimento alla di querela di falso si osserva infatti che, come correttamente accertato dal primo Cont giudice, vi è carenza di interesse in capo a;
infatti, la circostanza che quest'ultima abbia proposto querela di falso avverso un documento che la stessa ha prodotto in giudizio in allegato al proprio atto di citazione rende di fatto inapplicabile il meccanismo previsto dagli artt. 221 e seguenti c.p.c.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di Cassazione, invero, la querela non è ammissibile se la scrittura sia stata già conosciuta espressamente o implicitamente: sebbene la legge non ponga preclusioni temporali alla proposizione di querela di falso, una preclusione certamente sussiste quando la parte tenga un comportamento che costituisce conferma del contenuto dell'atto
(Corte di Cassazione, Sezione III, 22 ottobre 1994, n. 8711). Cont Nel caso di specie, era certamente a conoscenza dell'atto, dato che il Regolamento Interno ATI non era meramente allegato dall'appellante, ma addirittura costituiva l'unico elemento su cui si fondava la domanda riconvenzionale non accolta in primo grado (e non riproposta in appello). Cont Pertanto, non rinvenendosi alcun interesse in capo a nel senso appena precisato, la domanda di querela di falso risulta inammissibile.
12. Il secondo motivo di appello è fondato.
Come invero affermato da Cass. n. 3587//2021, tra le tante, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente
l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. (Fattispecie in tema di mancato esame, da parte del giudice del merito, delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da cui emergeva l'inesatto adempimento del creditore agente, dedotto dal debitore a fondamento della "exceptio inadimpleti contractus").
Pertanto, con riferimento alla clausola contenuta nell'art.
8.3 Regolamento Interno ATI, in presenza Cont dell'eccezione di inadempimento sollevata da , sarebbe stato onere di asserito CP_2 creditore, dimostrare il proprio adempimento.
Tuttavia, tale onere non risulta adempiuto, essendosi l'appellata limitata ad affermare genericamente di aver eseguito le prestazioni oggetto dell'art.
8.3 Regolamento Interno ATI (attività di coordinamento pagina 5 di 8 tecnico amministrativo) senza, però, mai neppure specificarne il contenuto concreto, né produrre alcun documento o richiedere mezzi di prova al riguardo;
l'effettuazione di tali prestazioni, solo allegate in modo del tutto generico, non può pertanto considerarsi provato.
13. Il terzo motivo di appello è, invece, infondato. Cont Afferma che la clausola di cui all'art. 7 Regolamento Interno ATI avrebbe ad oggetto un'obbligazione di contenuto non determinabile e/o illecita in quanto anticoncorrenziale;
tuttavia, entrambe le asserzioni risultano non condivisibili.
Con riferimento alla nullità derivante da oggetto non determinabile può ribadirsi quanto già affermato in primo grado, e cioè che il fatto di prevedere un meccanismo di compensazione previamente condiviso non è significativo di assenza di un interesse pratico, ma consente di ritenere che “lo scopo perseguito dalle parti era quello di individuare un criterio per regolare i loro rapporti contrattuali che, evidentemente, non erano limitati all'appalto relativo al 1”. Pt_3
In merito alla nullità per illiceità della causa sulla base delle sentenze del TAR Lazio, occorre sottolineare come le stesse siano state riformate dal Consiglio di Stato, il quale ha annullato il provvedimento di AGCM ritenendo dette clausole non anticoncorrenziali (Consiglio di Stato, Sezione
Sesta, con le pronunce 4 ottobre 2022 n. 8504/2022 e 30 settembre 2022 n. 8399/2022).
In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che “non è affatto chiaro, tuttavia, quale effetto dannoso, per il mercato, sarebbe stato conseguito attraverso il suddetto patto di non concorrenza: il provvedimento, infatti, non si sofferma ad analizzare, e quindi non dimostra, quali sarebbero stati gli effetti della mancata partecipazione del sodalizio illecito alle varie gare. […] Ciò non implica, necessariamente, l'illiceità di tali accordi, anche sub specie di pratiche concordate, nella misura in cui il sodalizio risponda ad esigenze organizzative, e non già ad evitare una sana competizione. Il fatto che si richieda, al fine di sanzionare le intese anticoncorrenziali e le pratiche concordate, la dimostrazione degli effetti anticoncorrenziali vale, appunto, a distinguere i sodalizi leciti da quelli illeciti, e proprio per tale ragione non si può prescindere dalla dimostrazione degli effetti anticoncorrenziali per sanzionare una intesa, e ancor prima al fine di dimostrarne l'esistenza” (Consiglio di Stato n.
8399/2022).
Poiché l'appellante basa la dedotta nullità per illiceità della clausola esclusivamente sul principio affermato dalle pronunce del TAR riformate dal CdS, la relativa eccezione deve essere rigettata.
14. L'appello va quindi parzialmente accolto e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo va revocato, con condanna dell'appellante al pagamento della minor somma, rispetto a quella ingiunta, di cui alla fattura n. 9117029386 del 30.04.2019, pari a € 11.877,47, relativa alle prestazioni derivanti dall'art. 7 Regolamento Interno ATI. pagina 6 di 8 Poiché l'appellante ha già provveduto al pagamento dell'intero importo del decreto ingiuntivo opposto,
l'appellata va condannata alla restituzione delle somme eccedenti quelle dovute in forza della precedente statuizione, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
15. Per effetto della riforma parziale della sentenza impugnata le spese di lite devono essere rideterminate anche per il primo grado alla luce dell'esito complessivo del giudizio.
In proposito si osserva che, secondo il principio affermato di recente dalle S.U., “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (S.U., n. 32061/2022).
Nel caso di specie, pertanto, in applicazione del suddetto principio, la parte oggi appellante va condannata a rifondere alla parte appellata le spese di lite di entrambi i gradi in misura del 50%, con compensazione del restante 50%.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello Cont proposto da nei confronti di contro la sentenza n. 169/2022 del Tribunale di Reggio CP_2
Emilia, in riforma della decisione impugnata, revoca il decreto ingiunto opposto n. 2336/2020 del Cont Tribunale di Reggio Emila e condanna al pagamento della minor somma di cui alla fattura n.
9117029386 del 30.04.2019, pari a € 11.877,47, oltre interessi come da domanda sino al pagamento.
Condanna l'appellante a restituire le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado eccedenti quelle oggetto di condanna in forza della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al saldo.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato il 50% delle spese di lite di entrambi i gradi - che liquida per l'intero, quanto al primo grado, € 14.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 2.444,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA – compensando tra le parti il restante 50%.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
4.11.2025.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina pagina 7 di 8 pagina 8 di 8