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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4198/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4198/2025 promossa da:
Parte_1
e
CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SECCI DEBORA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PEROSA ARGENTINA Parte_1 CP_1 il 04/09/2010.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26/01/2012 e il 31/01/2015. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 26/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AUTORIZZA i coniugi alla vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto e prendendo atto dell'obbligo di comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. ogni cambiamento di residenza.
DISPONE l'affidamento condiviso tra i genitori dei figli minori e che fisseranno Persona_1 Per_2 la loro residenza anagrafica presso la casa materna, sita in OS NT (TO), via Re Umberto n. 13/C, sub. 4.
DISPONE che i figli trascorrano pari tempo coi genitori secondo il seguente calendario:
-nelle settimane in cui il padre farà il secondo turno, i figli trascorreranno tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì con la madre (considerato che la stessa lavorerà nelle ore mattutine), ma il pernotto, nei medesimi giorni, così come il weekend, sino alla domenica sera, verrà trascorso dagli stessi col padre;
-nelle settimane, invece, in cui il padre farà il primo turno e la madre il secondo turno, i figli trascorreranno tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì con il padre, ma il pernotto, nei medesimi giorni, così come il weekend, sino alla domenica sera, verrà trascorso dagli stessi con la madre;
- nel periodo natalizio, verrà seguita la turnazione annuale;
tuttavia, ad anni alterni, i figli trascorreranno, con la madre, la Vigilia di Natale, la cena di Natale e il giorno di Santo Stefano e, con il padre, il pranzo di Natale;
ad anni alterni, trascorreranno il 31/12, con il padre e l'1/01 con la madre;
il 6/1 verrà trascorso col genitore con cui risulteranno stare seguendo la calendarizzazione annuale;
-nel periodo delle vacanze pasquali verrà seguita la turnazione annuale, ma, ad anni alterni il giorno di Pasqua verrà trascorso con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
-per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive scolastiche, impegnandosi i genitori a concordare, entro il 31 maggio precedente (se possibile), il periodo esatto ed, in caso di vacanza da effettuarsi fuori dai rispettivi comuni di residenza, a comunicarsi reciprocamente l'eventuale luogo di destinazione e di concreta reperibilità; in caso di disaccordo, i primi quindici giorni del mese di agosto con un genitore e i restanti quindici giorni con l'altro genitore, ad anni alterni;
-in occasione delle altre festività infrasettimanali (interruzioni lezioni scolastiche per festività carnevale, assemblee, scioperi, ponti infrasettimanali) in ragione della calendarizzazione annuale;
-possibilità di festeggiare il giorno del compleanno dei figli con gli stessi, ad anni alterni, ovvero nel week-end successivo alla data del compleanno, così come il giorno del compleanno di ciascun genitore;
pagina 2 di 4 DISPONE che, stanti le attuali disparità economiche tra i ricorrenti, nonostante i minori trascorreranno pari tempo con entrambi i genitori, il sig. contribuisca al mantenimento degli stessi, CP_1 all'uopo corrispondendo alla sig.ra la somma di € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun Parte_1 figlio), annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% di tutte le spese che dovranno sostenersi per i figli (vestiario, spese di refezione scolastica, spese mediche e farmaceutiche non coperte dal SSN - comprese quelle dentistiche ed oculistiche -, spese scolastiche e universitarie - gite scolastiche, materiale di cancelleria, libri, spese di trasporto, etc..-, ed extrascolastiche - attività sportive, corsi culturali e artistici et simili), rispondenti alle esigenze dei figli e relativamente alla necessità delle quali dovrà intervenire ogni preventiva opportuna informazione da parte dei genitori che possa consentire l'accordo tra gli stessi, e, purché, tutte documentate e, in ogni caso, in linea con quanto previsto dal Protocollo sottoscritto d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Foro di Torino in data 15/03/2016.
PRENDE ATTO che l'assegno Unico verrà percepito dai genitori al 50% cad., così come le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef, sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/ o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
PRENDE ATTO che i coniugi hanno manifestato l'intenzione di volersi rispettivamente cedere la quota del 50% di loro proprietà in riferimento alle unità immobiliari e pertinenze loro cointestate, de quibus, in ragione dell'attuale occupazione della stesse e che, a tal fine, quanto agli immobili e terreni in comproprietà tra i coniugi, siti in OS NT (TO), alla via Re Umberto n. 13/C, rispettivamente censiti al NCEU, al foglio 8, particella 941, sub 3, cat. A/3, classe 1, 4,5 vani, con rendita pari ad € 141,77; al foglio 941, sub. 6, cat. C/2, classe U, 25 mq, R.C. € 33,57, e al foglio 8, particella 1229, sub. 111, cat. F/1, di 10 mq, la sig.ra si impegna a cedere al Sig. , che si impegna Parte_1 CP_1 ad accettare, la sua quota di proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche (escluse quelle attuali iscritte dalla banca Intesa Sanpaolo, relative al contratto di mutuo), nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati;
quanto, invece, agli immobili e terreni in comproprietà tra i coniugi, siti in OS NT (TO), alla via Re Umberto n. 13/C, rispettivamente censiti al NCEU, al foglio 8, particella 941, sub 4, cat. A/3, classe 1, 3,5 vani, con rendita pari ad € 110,26; al foglio 941, sub. 5, cat. C/2, classe U, 8 mq, R.C. € 10,74, e al foglio 8, particella 1229, sub. 112, cat. F/1, di 10 mq, il sig. si impegna a cedere alla Sig.ra CP_1
che si impegna ad accettare, la sua quota di proprietà, con ogni garanzia di legge, Parte_1 compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche (escluse quelle attuali iscritte dalla banca Intesa Sanpaolo relative al contratto di mutuo), nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati.
PRENDE ATTO che i coniugi s'impegnano, conseguentemente, ad addivenire alla futura stipulazione dell'atto notarile di cessione delle relative quote che avrà per oggetto gli immobili e terreni sopra descritti, entro il 31/05/2026 e, in ogni caso, a seguito dell'omologazione delle condizioni di separazione.
PRENDE ATTO che, in virtù delle predette cessioni e delle differenze di valore dei beni oggetto di cessione, nonché del finanziamento del mutuo ancora in corso, con scadenza all'1/10/2043, i coniugi si impegnano a continuare a pagare le rate del mutuo ipotecario gravante sulle predette unità immobiliari e terreni, cointestati agli stessi, in proporzione al valore catastale dei beni immobili che perverranno in loro esclusiva proprietà, all'esito del Rogito notarile, e, nella specie, € 103,66 della rata resterà a carico del pagina 3 di 4 sig. ed € 71,53, resterà a carico della sig.ra e ciò sino all'estinzione dello CP_1 Parte_1 stesso.
PRENDE ATTO che le spese notarili per il trasferimento dei predetti immobili saranno sostenute in pari quota dai coniugi.
PRENDE ATTO che, del pari, i coniugi si faranno carico delle somme necessarie al rilascio della APE (Attestato di Prestazione Energetica), relativamente alle unità immobiliari oggetto delle cessioni de quibus.
PRENDE ATTO che relativamente agli immobili de quibus, sino alla data del Rogito, tutte le spese di manutenzione ordinaria, resteranno a carico di ciascun coniuge in virtù dell'attuale occupazione e possesso degli stessi, come sovra individuati;
le spese di natura straordinaria, invece, continueranno a gravare nella misura del 50%.
PRENDE ATTO che il conto corrente bancario cointestato ai coniugi e acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo, ove poggia la rata del mutuo, verrà dalle parti estinto, avendo, peraltro, entrambi coniugi già acceso un proprio conto corrente personale.
PRENDE ATTO che i coniugi convengono che la rata del mutuo ipotecario verrà addebitata sul conto personale del sig. e, conseguentemente, la sig.ra si impegna a corrispondere, CP_1 Pt_1 mensilmente, al marito, a mezzo bonifico bancario, l'importo di € 71,53.
PRENDE ATTO che i coniugi, giusta anche la predetta cessione degli immobili dichiarano di aver definito prima d'ora ogni ed ulteriore precedente rapporto economico tra gli stessi e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra, a nessun titolo.
PRENDE ATTO che i ricorrenti rinunciano, reciprocamente, a pretendere assegni di mantenimento e/o alimenti per sé fruendo ciascuno di proprio reddito e/o capacità lavorativa.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4198/2025 promossa da:
Parte_1
e
CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SECCI DEBORA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PEROSA ARGENTINA Parte_1 CP_1 il 04/09/2010.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26/01/2012 e il 31/01/2015. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 26/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AUTORIZZA i coniugi alla vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto e prendendo atto dell'obbligo di comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. ogni cambiamento di residenza.
DISPONE l'affidamento condiviso tra i genitori dei figli minori e che fisseranno Persona_1 Per_2 la loro residenza anagrafica presso la casa materna, sita in OS NT (TO), via Re Umberto n. 13/C, sub. 4.
DISPONE che i figli trascorrano pari tempo coi genitori secondo il seguente calendario:
-nelle settimane in cui il padre farà il secondo turno, i figli trascorreranno tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì con la madre (considerato che la stessa lavorerà nelle ore mattutine), ma il pernotto, nei medesimi giorni, così come il weekend, sino alla domenica sera, verrà trascorso dagli stessi col padre;
-nelle settimane, invece, in cui il padre farà il primo turno e la madre il secondo turno, i figli trascorreranno tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì con il padre, ma il pernotto, nei medesimi giorni, così come il weekend, sino alla domenica sera, verrà trascorso dagli stessi con la madre;
- nel periodo natalizio, verrà seguita la turnazione annuale;
tuttavia, ad anni alterni, i figli trascorreranno, con la madre, la Vigilia di Natale, la cena di Natale e il giorno di Santo Stefano e, con il padre, il pranzo di Natale;
ad anni alterni, trascorreranno il 31/12, con il padre e l'1/01 con la madre;
il 6/1 verrà trascorso col genitore con cui risulteranno stare seguendo la calendarizzazione annuale;
-nel periodo delle vacanze pasquali verrà seguita la turnazione annuale, ma, ad anni alterni il giorno di Pasqua verrà trascorso con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
-per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive scolastiche, impegnandosi i genitori a concordare, entro il 31 maggio precedente (se possibile), il periodo esatto ed, in caso di vacanza da effettuarsi fuori dai rispettivi comuni di residenza, a comunicarsi reciprocamente l'eventuale luogo di destinazione e di concreta reperibilità; in caso di disaccordo, i primi quindici giorni del mese di agosto con un genitore e i restanti quindici giorni con l'altro genitore, ad anni alterni;
-in occasione delle altre festività infrasettimanali (interruzioni lezioni scolastiche per festività carnevale, assemblee, scioperi, ponti infrasettimanali) in ragione della calendarizzazione annuale;
-possibilità di festeggiare il giorno del compleanno dei figli con gli stessi, ad anni alterni, ovvero nel week-end successivo alla data del compleanno, così come il giorno del compleanno di ciascun genitore;
pagina 2 di 4 DISPONE che, stanti le attuali disparità economiche tra i ricorrenti, nonostante i minori trascorreranno pari tempo con entrambi i genitori, il sig. contribuisca al mantenimento degli stessi, CP_1 all'uopo corrispondendo alla sig.ra la somma di € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun Parte_1 figlio), annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% di tutte le spese che dovranno sostenersi per i figli (vestiario, spese di refezione scolastica, spese mediche e farmaceutiche non coperte dal SSN - comprese quelle dentistiche ed oculistiche -, spese scolastiche e universitarie - gite scolastiche, materiale di cancelleria, libri, spese di trasporto, etc..-, ed extrascolastiche - attività sportive, corsi culturali e artistici et simili), rispondenti alle esigenze dei figli e relativamente alla necessità delle quali dovrà intervenire ogni preventiva opportuna informazione da parte dei genitori che possa consentire l'accordo tra gli stessi, e, purché, tutte documentate e, in ogni caso, in linea con quanto previsto dal Protocollo sottoscritto d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Foro di Torino in data 15/03/2016.
PRENDE ATTO che l'assegno Unico verrà percepito dai genitori al 50% cad., così come le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef, sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/ o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
PRENDE ATTO che i coniugi hanno manifestato l'intenzione di volersi rispettivamente cedere la quota del 50% di loro proprietà in riferimento alle unità immobiliari e pertinenze loro cointestate, de quibus, in ragione dell'attuale occupazione della stesse e che, a tal fine, quanto agli immobili e terreni in comproprietà tra i coniugi, siti in OS NT (TO), alla via Re Umberto n. 13/C, rispettivamente censiti al NCEU, al foglio 8, particella 941, sub 3, cat. A/3, classe 1, 4,5 vani, con rendita pari ad € 141,77; al foglio 941, sub. 6, cat. C/2, classe U, 25 mq, R.C. € 33,57, e al foglio 8, particella 1229, sub. 111, cat. F/1, di 10 mq, la sig.ra si impegna a cedere al Sig. , che si impegna Parte_1 CP_1 ad accettare, la sua quota di proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche (escluse quelle attuali iscritte dalla banca Intesa Sanpaolo, relative al contratto di mutuo), nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati;
quanto, invece, agli immobili e terreni in comproprietà tra i coniugi, siti in OS NT (TO), alla via Re Umberto n. 13/C, rispettivamente censiti al NCEU, al foglio 8, particella 941, sub 4, cat. A/3, classe 1, 3,5 vani, con rendita pari ad € 110,26; al foglio 941, sub. 5, cat. C/2, classe U, 8 mq, R.C. € 10,74, e al foglio 8, particella 1229, sub. 112, cat. F/1, di 10 mq, il sig. si impegna a cedere alla Sig.ra CP_1
che si impegna ad accettare, la sua quota di proprietà, con ogni garanzia di legge, Parte_1 compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche (escluse quelle attuali iscritte dalla banca Intesa Sanpaolo relative al contratto di mutuo), nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati.
PRENDE ATTO che i coniugi s'impegnano, conseguentemente, ad addivenire alla futura stipulazione dell'atto notarile di cessione delle relative quote che avrà per oggetto gli immobili e terreni sopra descritti, entro il 31/05/2026 e, in ogni caso, a seguito dell'omologazione delle condizioni di separazione.
PRENDE ATTO che, in virtù delle predette cessioni e delle differenze di valore dei beni oggetto di cessione, nonché del finanziamento del mutuo ancora in corso, con scadenza all'1/10/2043, i coniugi si impegnano a continuare a pagare le rate del mutuo ipotecario gravante sulle predette unità immobiliari e terreni, cointestati agli stessi, in proporzione al valore catastale dei beni immobili che perverranno in loro esclusiva proprietà, all'esito del Rogito notarile, e, nella specie, € 103,66 della rata resterà a carico del pagina 3 di 4 sig. ed € 71,53, resterà a carico della sig.ra e ciò sino all'estinzione dello CP_1 Parte_1 stesso.
PRENDE ATTO che le spese notarili per il trasferimento dei predetti immobili saranno sostenute in pari quota dai coniugi.
PRENDE ATTO che, del pari, i coniugi si faranno carico delle somme necessarie al rilascio della APE (Attestato di Prestazione Energetica), relativamente alle unità immobiliari oggetto delle cessioni de quibus.
PRENDE ATTO che relativamente agli immobili de quibus, sino alla data del Rogito, tutte le spese di manutenzione ordinaria, resteranno a carico di ciascun coniuge in virtù dell'attuale occupazione e possesso degli stessi, come sovra individuati;
le spese di natura straordinaria, invece, continueranno a gravare nella misura del 50%.
PRENDE ATTO che il conto corrente bancario cointestato ai coniugi e acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo, ove poggia la rata del mutuo, verrà dalle parti estinto, avendo, peraltro, entrambi coniugi già acceso un proprio conto corrente personale.
PRENDE ATTO che i coniugi convengono che la rata del mutuo ipotecario verrà addebitata sul conto personale del sig. e, conseguentemente, la sig.ra si impegna a corrispondere, CP_1 Pt_1 mensilmente, al marito, a mezzo bonifico bancario, l'importo di € 71,53.
PRENDE ATTO che i coniugi, giusta anche la predetta cessione degli immobili dichiarano di aver definito prima d'ora ogni ed ulteriore precedente rapporto economico tra gli stessi e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra, a nessun titolo.
PRENDE ATTO che i ricorrenti rinunciano, reciprocamente, a pretendere assegni di mantenimento e/o alimenti per sé fruendo ciascuno di proprio reddito e/o capacità lavorativa.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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