Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2177/2023 RG avente ad
OGGETTO: Indennita di accompagnamento vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. VECCHIONE GIANLUCA, elett.te dom.to Parte_1
c/o il difensore, in Centro Direzionale Isola E/5 80143 NAPOLI ITALIA $$
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. FUNARI ALESSANDRO, CP_1 elett.te dom.to c/o il difensore in PIAZZA GUERRAZZI FRANCESCO DOMENICO n. 17 PISA
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19/04/2023, ai sensi dell'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, l. 104/92, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
In particolare, la parte ha evidenziato la contraddittorietà dell'elaborato peritale tra quanto espresso nelle considerazioni della relazione e le sue conclusioni ed ha pertanto concluso per il riconoscimento in suo favore dello stato di “inabile al 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o inabile al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, nonché di portatore di handicap con connotazione di gravita di cui alla legge 104/92, art. 3, comma 3, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa”, con vittoria delle spese del giudizio. Costituitosi in giudizio, l' convenuto eccepiva il parziale accoglimento delle richieste CP_2 attoree essendo state riconosciute alla parte ricorrente, nelle conclusioni dell'elaborato peritale, le condizioni sanitarie di soggetto “ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti e gravi – invalido 100 % e portatore di handicap come all'art. 3, comma 3, legge 104/92” e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. Quanto al merito della domanda va rilevato che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP appaiono fondate.
Difatti, con ricorso in opposizione ad ATP, parte ricorrente contestava le risultanze della CTU depositata in atti per la contraddittorietà emersa tra quanto espresso nelle considerazioni e le conclusioni della relazione peritale. In particolare, mentre nella parte “considerazioni e conclusioni” il CTU riconosceva il requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento dichiarando il ricorrente
“persona non in grado di espletare in autonomia gli atti quotidiani elementari in ambiente extradomestico e domestico …”, nelle conclusioni della relazione ometteva di specificare l'indennità di accompagnamento quale prestazione a cui la parte aveva diritto dichiarando il ricorrente “…anziano ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti e gravi – invalido 100% e portatore di handicap come all'art. 3, comma 3, legge 104/92”. Il Giudice, pertanto, all'udienza del 09.07.2024 invitava il CTU nominato, dott.ssa F. a Per_1 fornire chiarimenti in relazione alle censure avanzate da parte ricorrente (cfr. verbale di udienza del 09/07/2024: “Il GL, alla luce delle contestazioni di parte ricorrente in merito alla contraddittorietà emersa tra le considerazioni e le conclusioni della CTU, ritenutane l'opportunità, invita il CTU già nominato, dott.ssa , sotto il vincolo del già Persona_2 prestato giuramento, a fornire chiarimenti in merito sul se la stessa abbia inteso o meno riconoscere il ricorrente meritevole di indennità di accompagnamento”). Il CTU, con integrazione di perizia depositata in data 22/11/2024, a parziale correzione della precedente relazione depositata in fase di ATP, chiariva che per mero disguido non adoperava la “completa, esatta e necessaria dicitura alle conclusioni” e concludeva riconoscendo parte ricorrente “invalido nella misura del 100 % - non in grado di espletare in autonomia gli atti quotidiani elementari della vita – bisognevole di assistenza continua - portatore di handicap come ad art.
3 - comma3 legge 104 /92 ed a decorrere da gennaio 2022”. Con note di udienza del 24/03/2025 parte ricorrente, preso atto dell'accertamento del requisito sanitario in senso positivo, si riportava al ricorso introduttivo del giudizio de quo, chiedendo decidersi la causa con vittoria delle spese di lite e con attribuzione.
In conclusione, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e all'integrazione di perizia depositata in data 22/11/2024 e condivisibilmente con esse, parte ricorrente ha diritto al riconoscimento dei benefici richiesti. Quanto al governo delle spese di lite, le stesse sono compensate per metà quanto alla fase di atp atteso che la prestazione è stata riconosciuta con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ma anteriore al deposito del ricorso, liquidandole in misura già decurtata in euro 585,00; quanto alla fase di opposizione tenuto conto che la stessa è stata resa necessaria da un mero errore materiale in cui era incorso il consulente tecnico ed a cui si sarebbe potuto ovviare anche senza intraprendere un nuovo giudizio le stesse vanno compensate.
Spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto accerta la sussistenza in capo alla parte assistita dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art. 3, co. 3, l. 104/92 dal gennaio 2022; CP_
- condanna l' alla refusione della metà delle spese di lite della fase di atp liquidandole in euro 585,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione e le compensa nel resto.
Si comunichi
Così deciso in Nola il 26/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesca Fucci