Sentenza 4 marzo 2025
Ordinanza cautelare 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 10/03/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00893/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01113/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2025, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Cantile, con domicilio eletto presso lo studio IO CA in Roma, via del Trullo n. 6;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Giustiniani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone 78;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 00286/2025, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto che dai motivi d’impugnazione proposti dall’appellante non si ricavano apprezzabili elementi di fumus boni iuris , né si ravvisa un concreto e attuale periculum in mora , anche alla luce dell’intervenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione che non forma oggetto del presente giudizio e non risulta impugnato in altra sede;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza):
respinge l'appello (Ricorso numero: 1113/2025).
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO