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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/07/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2342/2024 del registro degli affari civili contenziosi promosso
DA
Parte_1 nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata entrambi presso lo studio dell'Avv. Calogera Sciarratta che la rappresenta e difende per procura in atti ricorrente
CONTRO
CP_1 nato ad [...] il [...],
resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
IN FATTO E DIRITTO
Parte_1Con ricorso depositato il 4.11.2024, chiedeva che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il coniuge CP_1 l' 8.10.2002 a Raffadali, e trascritto presso l'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Raffadali al n. 45, Parte II, Serie A, Anno 2002, matrimonio dalla cui unione erano nati due figli, Persona_1 e Persona 2 oggi, rispettivamente, di
21 e 13 anni. Chiedeva l'affidamento condiviso del minore Persona_2 con collocazione prevalente presso la madre e con diritto del padre di incontrarlo liberamente e, solo in caso di disaccordo, secondo le modalità ivi stabilite, assegnando e ponendo altresì a l'uso delle ex casa coniugale alla ricorrente Parte_1 carico di CP_1 l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi figli, nella misura di € 600,00 complessivi mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi), nonché nel coniuge nella misura di € 200,00 mensili. A sostegno della domanda la ricorrente rappresentava che dalla separazione, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 110 pubblicata il 27.1.2023, oggi passata in giudicato, i coniugi non avevano più ripreso la convivenza.
Ritualmente evocato in giudizio, con notifica ricevuta a mani proprie, non si costituiva il convenuto, indi all'udienza del 3.3.3025, sentita la ricorrente e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del coniuge, ne veniva preliminarmente dichiarata la contumacia.
Con ordinanza adottata il 12.3.2025 a scioglimento della riserva, il giudice confermava le condizioni di separazione
All'udienza cartolare del 28.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni scritte di parte ricorrente.
Così delineato sinteticamente l'oggetto del giudizio, va preliminarmente ritenuta fondata la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che deve, pertanto, essere accolta. Ed invero, dalla documentazione in atti risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunziata dal Tribunale di
Agrigento con sentenza n. 110 pubblicata il 27.1.2023, oggi passata in giudicato, dovendosi pertanto rilevare la sussistenza delle condizioni di proponibilità dell'azione previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970, n. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio minino dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Nel merito, il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi possono presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 6 marzo 1987, n. 74, ricorrendo pertanto, nel caso di specie, le condizioni di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante l'insussistenza di alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Quanto alle condizioni economiche ritiene questo Collegio che l'importo dell'assegno di mantenimento per i due figli minori, alla luce delle accresciute esigenze ( cfr quanto dichiarato a verbale in ordine al sostanziale abbandono del nucleo familiare da parte del CP_1 del completo disinteresse mostrato dallo stesso, e del Per_ disturbo di apprendimento del figlio minore vada adeguato in euro 500,00 al Per_ mese;
con previsione di euro 300,00 per il minore e di euro 200,00 per la figlia Per 1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
Per quanto riguarda, invece, l'assegno divorzile richiesto, ritiene questo Collegio, che, nel caso di specie, la ricorrente si sia limitata a richiedere il riconoscimento dell'assegno divorzile, non provando né di essere priva di mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa, non documentando l'entità degli emolumenti percepiti e, dunque, non consentendo al Tribunale di valutare l'insussistenza di redditi adeguati, né allegando e dimostrando la sussistenza di un significativo squilibrio reddituale tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi e soprattutto non provando che tale eventuale squilibrio sia stato riferibile a scelte fatte in conseguenza del matrimonio o all'interno di esso.
Pertanto, la relativa domanda di riconoscimento di assegno divorzile, in conformità a quanto più volte statuito da questo Tribunale alla luce di quanto affermato, va disattesa.
Va confermata l'assegnazione dell'uso della casa coniugale alla ricorrente Parte_1
[...] che ivi abita con i figli minori. Si tratta di unità immobiliare, peraltro, di proprietà della stessa.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della natura delle procedura le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, viste le conclusioni rese dalla parte ricorrente e non oppostosi il Pubblico Ministero, nella contumacia di parte convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e CP_1 1' 8.10.2002 a Raffadali e trascritto presso l'Ufficio Parte_1 dello Stato Civile del Comune di Raffadali al n. 45, Parte II, Serie A, Anno 2002;
DISPONE l'affidamento ad entrambi i genitori del minore Persona_2 con collocazione prevalente dello stesso presso la madre e con diritto del padre di incontrarlo liberamente e, solo in caso di disaccordo, secondo le modalità ivi stabilite;
CP_1 l'obbligo di contribuire al PONE a carico del convenuto mantenimento dei due figli nati dall'unione, Persona_1 e Persona 2 nella misura Per_ di € 300,00 per il figlio minore e di euro 200,00 per la figlia Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente,, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% dellespese straordinarie;
CONFERMA l'assegnazione dell'uso della casa coniugale alla ricorrente Parte_1
[...] che ivi abita con i figli minori;
DICHIARA Irripetibili le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento il 21.7.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Marco Salvatori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2342/2024 del registro degli affari civili contenziosi promosso
DA
Parte_1 nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata entrambi presso lo studio dell'Avv. Calogera Sciarratta che la rappresenta e difende per procura in atti ricorrente
CONTRO
CP_1 nato ad [...] il [...],
resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
IN FATTO E DIRITTO
Parte_1Con ricorso depositato il 4.11.2024, chiedeva che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il coniuge CP_1 l' 8.10.2002 a Raffadali, e trascritto presso l'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Raffadali al n. 45, Parte II, Serie A, Anno 2002, matrimonio dalla cui unione erano nati due figli, Persona_1 e Persona 2 oggi, rispettivamente, di
21 e 13 anni. Chiedeva l'affidamento condiviso del minore Persona_2 con collocazione prevalente presso la madre e con diritto del padre di incontrarlo liberamente e, solo in caso di disaccordo, secondo le modalità ivi stabilite, assegnando e ponendo altresì a l'uso delle ex casa coniugale alla ricorrente Parte_1 carico di CP_1 l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi figli, nella misura di € 600,00 complessivi mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi), nonché nel coniuge nella misura di € 200,00 mensili. A sostegno della domanda la ricorrente rappresentava che dalla separazione, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 110 pubblicata il 27.1.2023, oggi passata in giudicato, i coniugi non avevano più ripreso la convivenza.
Ritualmente evocato in giudizio, con notifica ricevuta a mani proprie, non si costituiva il convenuto, indi all'udienza del 3.3.3025, sentita la ricorrente e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del coniuge, ne veniva preliminarmente dichiarata la contumacia.
Con ordinanza adottata il 12.3.2025 a scioglimento della riserva, il giudice confermava le condizioni di separazione
All'udienza cartolare del 28.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni scritte di parte ricorrente.
Così delineato sinteticamente l'oggetto del giudizio, va preliminarmente ritenuta fondata la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che deve, pertanto, essere accolta. Ed invero, dalla documentazione in atti risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunziata dal Tribunale di
Agrigento con sentenza n. 110 pubblicata il 27.1.2023, oggi passata in giudicato, dovendosi pertanto rilevare la sussistenza delle condizioni di proponibilità dell'azione previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970, n. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio minino dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Nel merito, il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi possono presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 6 marzo 1987, n. 74, ricorrendo pertanto, nel caso di specie, le condizioni di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante l'insussistenza di alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Quanto alle condizioni economiche ritiene questo Collegio che l'importo dell'assegno di mantenimento per i due figli minori, alla luce delle accresciute esigenze ( cfr quanto dichiarato a verbale in ordine al sostanziale abbandono del nucleo familiare da parte del CP_1 del completo disinteresse mostrato dallo stesso, e del Per_ disturbo di apprendimento del figlio minore vada adeguato in euro 500,00 al Per_ mese;
con previsione di euro 300,00 per il minore e di euro 200,00 per la figlia Per 1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
Per quanto riguarda, invece, l'assegno divorzile richiesto, ritiene questo Collegio, che, nel caso di specie, la ricorrente si sia limitata a richiedere il riconoscimento dell'assegno divorzile, non provando né di essere priva di mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa, non documentando l'entità degli emolumenti percepiti e, dunque, non consentendo al Tribunale di valutare l'insussistenza di redditi adeguati, né allegando e dimostrando la sussistenza di un significativo squilibrio reddituale tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi e soprattutto non provando che tale eventuale squilibrio sia stato riferibile a scelte fatte in conseguenza del matrimonio o all'interno di esso.
Pertanto, la relativa domanda di riconoscimento di assegno divorzile, in conformità a quanto più volte statuito da questo Tribunale alla luce di quanto affermato, va disattesa.
Va confermata l'assegnazione dell'uso della casa coniugale alla ricorrente Parte_1
[...] che ivi abita con i figli minori. Si tratta di unità immobiliare, peraltro, di proprietà della stessa.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della natura delle procedura le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, viste le conclusioni rese dalla parte ricorrente e non oppostosi il Pubblico Ministero, nella contumacia di parte convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e CP_1 1' 8.10.2002 a Raffadali e trascritto presso l'Ufficio Parte_1 dello Stato Civile del Comune di Raffadali al n. 45, Parte II, Serie A, Anno 2002;
DISPONE l'affidamento ad entrambi i genitori del minore Persona_2 con collocazione prevalente dello stesso presso la madre e con diritto del padre di incontrarlo liberamente e, solo in caso di disaccordo, secondo le modalità ivi stabilite;
CP_1 l'obbligo di contribuire al PONE a carico del convenuto mantenimento dei due figli nati dall'unione, Persona_1 e Persona 2 nella misura Per_ di € 300,00 per il figlio minore e di euro 200,00 per la figlia Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente,, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% dellespese straordinarie;
CONFERMA l'assegnazione dell'uso della casa coniugale alla ricorrente Parte_1
[...] che ivi abita con i figli minori;
DICHIARA Irripetibili le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento il 21.7.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Marco Salvatori