Articolo 19 della Legge 9 novembre 1961, n. 1240
Articolo 18Articolo 20
Versione
21 dicembre 1961
Art. 19.
I benefici previsti dagli articoli 46, comma secondo; 60, comma secondo e terzo; 71, lettera a); 76, ultimo comma; 77, comma primo ; 82, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 , sono concessi purche', in sede di visita collegiale, gli interessati siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.
Nei casi in cui la concessione del trattamento pensionistico di guerra per i figli maggiorenni degli invalidi militari o civili, titolari di pensione ed assegno di prima categoria, nonche' per i congiunti dei militari o dei civili deceduti per causa di guerra, sia subordinata al requisito della inabilita' a proficuo lavoro si applicano le disposizioni di cui ai primi due commi dell' articolo 23 della legge 10 agosto 1950, n. 648 .
Entrata in vigore il 21 dicembre 1961
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