Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/02/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 63/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] l'[...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Quaranta
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/01/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/05/1995 in NO
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 29 part II serie A anno 1995) e che dall'unione sono nati i figli (14/10/1996) e Per_1 Per_2
(23/06/1999), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. la casa coniugale rimarrà affidata alla sig.ra che convivrà con i figli. Pt_2
3. i coniugi reciprocamente rinunciano ad ogni forma di mantenimento
4. il sig. di impegna a pagare la polizza contratta dallo stesso Pt_1 nell'interesse della sig.ra Pt_2
5. la sig.ra previo scioglimento della comunione legale, cede la propria Pt_2 quota di proprietà al Sig. dei seguenti immobili: Pt_1
a. Fondo rustico sito nel comune di Candidoni ed identificato al foglio
23 particella 201 di are 1930 reddito dominicale 8,47 e reddito agrario
1,79 (proprietaria per ¼)
b. Fondo rustico sito nel comune di Candidoni ed identificato al foglio
23 particella 203 di are 1930 reddito dominicale 8,47 e reddito agrario
1,79 (proprietaria per ¼)
c. Fondo rustico sito nel comune di Candidoni ed identificato al foglio
23 particella 202 di are 1920 reddito dominicale 66,93 e reddito agrario 24,79 (proprietaria per ¼)
d. Fondo rustico sito nel comune di Candidoni ed identificato al foglio
23 particella 137 di are 1920 reddito dominicale 8,43 e reddito agrario
1,78 (proprietaria per ¼)
e. Fondo rustico sito nel comune di Candidoni ed identificato al foglio
23 particella 96 di are 1930 reddito dominicale 8,47 e reddito agrario
1,79 (proprietaria per ¼)
f. fabbricato sito nel comune di NO ed identificato al foglio 19 particella 2190 sub 1-5-6-7
g. Immobile sito nel comune di NO in catasto fabbricati al foglio di mappa n. 21 particelle 677 sub 1 e sub 2, 680 sub 1 sito alla via marina n. 19 e immobile sito alla via marina n. 16/A identificato al foglio di mappa n. 21 part. 667 sub 1.
6. il padre contribuirà al mantenimento dei figli (studenti universitari) versando a titolo di contributo per il mantenimento la somma di € 200,00 mensili, con pagamento diretto ai figli, oltre il 50% delle spese straordinarie.
7. i coniugi si dichiarano fin d'ora disponibili alla firma di quegli atti o documenti utili o necessari.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
27/05/1995 in NO (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 29 part II serie A anno 1995) e che dall'unione sono nati i figli (14/10/1996) Per_1
e (23/06/1999). Per_2
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. la casa coniugale rimarrà affidata alla sig.ra che convivrà con i figli. Pt_2
3. i coniugi reciprocamente rinunciano ad ogni forma di mantenimento
4. il sig. di impegna a pagare la polizza contratta dallo stesso Pt_1 nell'interesse della sig.ra Pt_2
5. la sig.ra previo scioglimento della comunione legale, cede la propria Pt_2 quota di proprietà al Sig. dei seguenti immobili: Pt_1
a. Fondo rustico sito nel comune di Candidoni ed identificato al foglio
23 particella 201 di are 1930 reddito dominicale 8,47 e reddito agrario
1,79 (proprietaria per ¼)
b. Fondo rustico sito nel comune di Candidoni ed identificato al foglio
23 particella 203 di are 1930 reddito dominicale 8,47 e reddito agrario
1,79 (proprietaria per ¼)
c. Fondo rustico sito nel comune di Candidoni ed identificato al foglio
23 particella 202 di are 1920 reddito dominicale 66,93 e reddito agrario 24,79 (proprietaria per ¼) d. Fondo rustico sito nel comune di Candidoni ed identificato al foglio
23 particella 137 di are 1920 reddito dominicale 8,43 e reddito agrario
1,78 (proprietaria per ¼)
e. Fondo rustico sito nel comune di Candidoni ed identificato al foglio
23 particella 96 di are 1930 reddito dominicale 8,47 e reddito agrario
1,79 (proprietaria per ¼)
f. fabbricato sito nel comune di NO ed identificato al foglio 19 particella 2190 sub 1-5-6-7
g. Immobile sito nel comune di NO in catasto fabbricati al foglio di mappa n. 21 particelle 677 sub 1 e sub 2, 680 sub 1 sito alla via marina n. 19 e immobile sito alla via marina n. 16/A identificato al foglio di mappa n. 21 part. 667 sub 1.
6. il padre contribuirà al mantenimento dei figli (studenti universitari) versando a titolo di contributo per il mantenimento la somma di € 200,00 mensili, con pagamento diretto ai figli, oltre il 50% delle spese straordinarie.
7. i coniugi si dichiarano fin d'ora disponibili alla firma di quegli atti o documenti utili o necessari.
Riserva con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola