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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio,
composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Barbara De Munari Presidente
Dott.ssa Luisa Bettio Giudice relatore
Dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 14743/2024 R.G.
Promosso con ricorso congiunto depositato in data 12.12.2024
Da
con l'avv. GALLI LUISA, come da procura in atti;
Parte_1
e da con l'avv. INTERMITE FABIO, come da procura in atti;
CP_1
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni congiunte parti ricorrenti:
“CONGIUNTAMENTE RICORRONO
affinché codesto On.le Tribunale, letto il presente ricorso, esaminata la
documentazione allegata, voglia
DISPORRE 2
Preso atto dell'impegno formulato dalle parti, come sopra meglio evidenziato di
Pa acquisto da parte della sig.ra della quota indivisa di 1/2 del sig. che a sua Pt_1
volta si impegna a vendere, la revoca, essendone venuti meno i presupposti, tanto
dell'obbligo del concorso paterno nel mantenimento del figlio (C.F.: Persona_1
) nato a [...] il [...] essendo egli oggi C.F._1
economicamente indipendente, che del diritto di assegnazione in uso della già casa
coniugale disposta con verbale di omologa di separazione num. rep. 165/2008
pronunciato dal Giudice del Tribunale di Padova, pubblicato il 18.12.2007 (doc. 3),
confermato con sentenza n. 3787/2014 del 15 dicembre 2014 del medesimo Giudice
patavino di pronuncia dello scioglimento del matrimonio già contratto dagli odierni
ricorrenti, ed in conseguenza di ciò
ORDINARE
all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Padova – Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Padova di cancellare la trascrizione del medesimo
provvedimento formalizzata con numero di presentazione n. 35 del 29.12.2009 ad
R.G. n. 50001 e R.P. n. 27941 (docc. 2 e 3) autorizzando chi delle parti interessato a
procedere all'incombente.”
Va, infine, rilevato che, nonostante la trasmissione degli atti, il Pubblico
Ministero non ha espresso il parere né formulato le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e ritenuto che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità e conforme all'interesse del figlio diventato maggiorenne ed economicamente autosufficiente, in quanto rispettoso delle norme di 3
cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata;
si prende atto dello stesso.
Si evidenzia, inoltre, che le parti, a definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, hanno convenuto il trasferimento in favore della a fronte della Pt_1
corresponsione della somma pari ad € 115.000, della quota indivisa di ½ della casa coniugale con accollo della quota residua di mutuo di pertinenza. Si rileva che tale accordo, essendo libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Stando alla natura del giudizio e all'esito della causa spese interamente compensate.
Visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.;
P.Q.M.
così decide:
- A modifica della sentenza n. 3787/2014 del 15.12.2014, prende atto delle condizioni di cui all'accordo riportato nel ricorso congiunto depositato il
12.12.2024 e, per l'effetto, dispone la revoca del contributo al mantenimento del figlio e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
Per_1
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Padova, così deciso nella camera di Consiglio del 22.01.25
Giudice Relatore Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari