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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/07/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta n. 2899/2024 R.G. promosso da
C.F. , con l'Avv. MAGLI LUCA ABELE Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. FECIT ANNAMARIA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 16.7.2025)
“che l'Ill.mo Tribunale di Brescia voglia PRONUNCIARE la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato a Corzano (BS), il 31.07.1993 tra i signori Parte_1
e e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Corzano (BS) al n.3, Controparte_1 parte II, Serie A, anno 1993 alle seguenti condizioni:
1) Assegnare alla sig.ra la casa coniugale sita in comune di Corzano (BS) via Aldo Parte_1
Moro n. 35, di sua esclusiva proprietà, unitamente ai mobili ed arredi ivi presenti e tutto quanto in
1 essa contenuto;
il sig. ha già provveduto a asportare i propri effetti personali e a Controparte_1 trasferire la propria residenza in altra abitazione.
2) Dare atto che il sig. ha riconosciuto che tutte le somme depositate sul conto Controparte_1 corrente n. 70499 acceso presso BTL, agenzia di Pompiano e tutti i titoli di cui al dossier n. 1008961 indicato in premessa sono di spettanza esclusiva della sig.ra Parte_1
3) Dare atto che la signora ha riconosciuto che tutte le somme depositate sul conto Parte_1 corrente n. 157168 acceso presso BPM, agenzia di Pompiano e tutti i titoli di cui al deposito n. 89391 indicato in premessa sono di spettanza esclusiva del sig. . Controparte_1
4) Dare atto che i coniugi si sono reciprocamente impegnati a compiere presso gli istituti bancari sopra indicati ogni attività atta a realizzare quanto sopra indicato e per l'estinzione dei conti correnti e dei depositi titoli cointestati.
5) Dare atto che il sig. ha versato all'atto della sottoscrizione del ricorso Controparte_1 cumulativo, a titolo di conguaglio alla sig.ra per la causale d cui sopra, la somma Parte_1 di €. 18.074,19 a mezzo assegno circolare.
6) Dare atto che i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e, di avere già regolato ogni loro rapporto economico patrimoniale e con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente ricorso di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione, causa e/o titolo dipendente dal vincolo matrimoniale.
7) Dare atto che i signori e hanno convenuto che le spese del presente Pt_1 CP_1 procedimento siano interamente compensate tra loro.
8) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corzano di procedere alle annotazioni ed alle altre incombenze di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Corzano (BS) in data 31.7.1993, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Corzano (BS) al n. 3, parte II, serie A, anno 1993.
Dall'unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 224/2024, pubblicata in data 17.7.2024 e passata in giudicato.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 16.7.2025, i coniugi hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
2 La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.7.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta n. 2899/2024 R.G. promosso da
C.F. , con l'Avv. MAGLI LUCA ABELE Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. FECIT ANNAMARIA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 16.7.2025)
“che l'Ill.mo Tribunale di Brescia voglia PRONUNCIARE la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato a Corzano (BS), il 31.07.1993 tra i signori Parte_1
e e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Corzano (BS) al n.3, Controparte_1 parte II, Serie A, anno 1993 alle seguenti condizioni:
1) Assegnare alla sig.ra la casa coniugale sita in comune di Corzano (BS) via Aldo Parte_1
Moro n. 35, di sua esclusiva proprietà, unitamente ai mobili ed arredi ivi presenti e tutto quanto in
1 essa contenuto;
il sig. ha già provveduto a asportare i propri effetti personali e a Controparte_1 trasferire la propria residenza in altra abitazione.
2) Dare atto che il sig. ha riconosciuto che tutte le somme depositate sul conto Controparte_1 corrente n. 70499 acceso presso BTL, agenzia di Pompiano e tutti i titoli di cui al dossier n. 1008961 indicato in premessa sono di spettanza esclusiva della sig.ra Parte_1
3) Dare atto che la signora ha riconosciuto che tutte le somme depositate sul conto Parte_1 corrente n. 157168 acceso presso BPM, agenzia di Pompiano e tutti i titoli di cui al deposito n. 89391 indicato in premessa sono di spettanza esclusiva del sig. . Controparte_1
4) Dare atto che i coniugi si sono reciprocamente impegnati a compiere presso gli istituti bancari sopra indicati ogni attività atta a realizzare quanto sopra indicato e per l'estinzione dei conti correnti e dei depositi titoli cointestati.
5) Dare atto che il sig. ha versato all'atto della sottoscrizione del ricorso Controparte_1 cumulativo, a titolo di conguaglio alla sig.ra per la causale d cui sopra, la somma Parte_1 di €. 18.074,19 a mezzo assegno circolare.
6) Dare atto che i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e, di avere già regolato ogni loro rapporto economico patrimoniale e con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente ricorso di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione, causa e/o titolo dipendente dal vincolo matrimoniale.
7) Dare atto che i signori e hanno convenuto che le spese del presente Pt_1 CP_1 procedimento siano interamente compensate tra loro.
8) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corzano di procedere alle annotazioni ed alle altre incombenze di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Corzano (BS) in data 31.7.1993, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Corzano (BS) al n. 3, parte II, serie A, anno 1993.
Dall'unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 224/2024, pubblicata in data 17.7.2024 e passata in giudicato.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 16.7.2025, i coniugi hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
2 La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.7.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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