TRIB
Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2024, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
IX SEZIONE CIVILE il Giudice dr.ssa Barbara DI TONTO considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 19/02/2024 per la decisione ex art. 429 cpc;
considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 cpc, 430 e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – IX Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°6444 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: Recesso dal contratto di locazione
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo stu- Parte_1 C.F._1 dio dell'Avv. PATTI STEFANO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e C.F._2 difeso in virtù di procura in atti
- ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo Controparte_1 C.F._3 studio dell'Avv. CAPODANNO VINCENZO (c.f.: ) dal qua- C.F._4 le è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
Decisa all'udienza del 19/02/2024.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pub- blicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo). Parte attrice ha agito in giudizio sostenendo: di essere proprietario di un appartamento situato in Napoli alla via Costantino Grimaldi n°36, scala B interno 13; di aver locato a uso abitativo il detto immobile a con contratto del 01.05.2021, regolarmente regi- Controparte_1 strato in data 21.05.2021 (per il periodo 01.05.2021 al 30.04.2025 per il canone mensile di €.100,00); che con comunicazione del 30.05.2021, il conduttore aveva dichiarato formalmente di voler recedere CP_1 anticipatamente dal contratto di locazione;
che con comunicazione spe- dita il 05.10.2021, consegnata il 06.10.2021, esso locatore aveva chie- sto la restituzione dell'immobile per finita locazione;
che il conduttore nonostante i solleciti di rilascio non aveva intesto liberare il bene. Instaurato regolarmente il contraddittorio, il conduttore si è opposto al rilascio così concludendo: “1. dichiararsi inammissibile ed improcedibile la procedura di licenza o sfratto per finita locazione rigettando la avversa richiesta di convalida e/o di ordinanza di rilascio;
2. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, qualora il con- tratto ab origine venga ritenuto valido, voglia L'On.le Giudicante valutare il contegno difensivo di parte attrice che, in ogni caso, mai inviava alcuna raccomandata di disdetta contrattuale e pertanto il contratto, benché irri- tualmente trasmesso al sistema informatico dell' , si Organizzazione_1
è rinnovato automaticamente e pertanto chiede ap- plicato il massimo periodo per il rilascio dell'immobile”. Disconosciuta la firma apposta al recesso dal conduttore, espletato giu- dizio incidentale di verificazione, la causa è stata rimessa in decisione per la udienza del 19.2.2024 in trattazione scritta. La domanda di individuazione della data di scadenza del contratto e, quindi, la domanda di risoluzione del contratto di locazione per interve- nuto recesso del conduttore (così esattamente qualificata la domanda attorea) è fondata e deve essere accolta per quanto di seguito esplicitato. La consulenza tecnica espletata in corso di causa ha confermato la au- tenticità della firma apposta dal conduttore alla lettera di recesso in da- ta 30.5.2021, accettata da locatore (al più) con lettera del 5.10.2021 (regolarmente consegnata al conduttore in data 6.10.2021); il periodo di preavviso è scaduto in data 30.11.2021; il recesso contrattuale per gravi motivi è stato dalle parti previsto e regolato dall'articolo 2 del contratto in atti;
se le dette parti hanno previsto il recesso per gravi motivi a mag- gior ragione al contratto va applicato l'articolo 4 c.1 della legge 392/78 (che codifica il recesso ad nutum del conduttore); sono decorsi i sei mesi di preavviso prescritti per legge;
il recesso è atto recettizio, per cui una volta giunto al domicilio del destinatario ed accettato da quest'ultimo non può più essere revocato;
il contratto è, pertanto, risolto per recesso del conduttore (che deve rilasciare l'immobile in favore del locatore) alla data del 30.11.2021.
2
In conseguenza di tanto, la domanda attorea va accolta con conseguen- te dichiarazione di risoluzione del rapporto alla data del 30.11.2021; ex art. 56 legge 392/78 va fissata la data di rilascio;
stimasi equo, contem- perate le opposte esigenze delle parti - quella della proprietà alla ricon- segna dell'immobile e quella del conduttore di reperire altro immobile in cui fissare la propria dimora, situazione resa complessa sul territorio prima a causa della pandemia da covid 19 poi con l'esplosione del turi- smo ed il proliferare delle cd. case vacanza – fissare per il rilascio la da- ta del 30.6.2024. Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane as- sorbita nella motivazione di cui sopra. Le spese seguono strettamente la soccombenza (anche in considerazio- ne del comportamento processuale ed extra processuale di parte conve- nuta) e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modifica- to dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte. Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte convenu- ta rimasta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• In accoglimento della domanda, dichiara risolto per recesso del conduttore, alla data del 30.11.2021, il contratto di locazione og- getto di causa, relativo all'immobile sito in Napoli alla via Costan- tino Grimaldi n°36, scala B interno 13 (meglio indicato e descritto in citazione e nel contratto in atti);
• Condanna alla restituzione, in favore di parte Controparte_1 attrice, del predetto immobile, libero e vuoto da persone e cose, fissando per la esecuzione la data del 30.6.2024;
• Condanna al pagamento delle spese di giudi- Controparte_1 zio, liquidate in € 3.397 per compensi ed € 300 per spese, oltre IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge;
• Pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte convenuta soccombente. Così deciso in Napoli il 19/02/2024
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
3
IX SEZIONE CIVILE il Giudice dr.ssa Barbara DI TONTO considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 19/02/2024 per la decisione ex art. 429 cpc;
considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 cpc, 430 e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – IX Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°6444 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: Recesso dal contratto di locazione
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo stu- Parte_1 C.F._1 dio dell'Avv. PATTI STEFANO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e C.F._2 difeso in virtù di procura in atti
- ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo Controparte_1 C.F._3 studio dell'Avv. CAPODANNO VINCENZO (c.f.: ) dal qua- C.F._4 le è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
Decisa all'udienza del 19/02/2024.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pub- blicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo). Parte attrice ha agito in giudizio sostenendo: di essere proprietario di un appartamento situato in Napoli alla via Costantino Grimaldi n°36, scala B interno 13; di aver locato a uso abitativo il detto immobile a con contratto del 01.05.2021, regolarmente regi- Controparte_1 strato in data 21.05.2021 (per il periodo 01.05.2021 al 30.04.2025 per il canone mensile di €.100,00); che con comunicazione del 30.05.2021, il conduttore aveva dichiarato formalmente di voler recedere CP_1 anticipatamente dal contratto di locazione;
che con comunicazione spe- dita il 05.10.2021, consegnata il 06.10.2021, esso locatore aveva chie- sto la restituzione dell'immobile per finita locazione;
che il conduttore nonostante i solleciti di rilascio non aveva intesto liberare il bene. Instaurato regolarmente il contraddittorio, il conduttore si è opposto al rilascio così concludendo: “1. dichiararsi inammissibile ed improcedibile la procedura di licenza o sfratto per finita locazione rigettando la avversa richiesta di convalida e/o di ordinanza di rilascio;
2. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, qualora il con- tratto ab origine venga ritenuto valido, voglia L'On.le Giudicante valutare il contegno difensivo di parte attrice che, in ogni caso, mai inviava alcuna raccomandata di disdetta contrattuale e pertanto il contratto, benché irri- tualmente trasmesso al sistema informatico dell' , si Organizzazione_1
è rinnovato automaticamente e pertanto chiede ap- plicato il massimo periodo per il rilascio dell'immobile”. Disconosciuta la firma apposta al recesso dal conduttore, espletato giu- dizio incidentale di verificazione, la causa è stata rimessa in decisione per la udienza del 19.2.2024 in trattazione scritta. La domanda di individuazione della data di scadenza del contratto e, quindi, la domanda di risoluzione del contratto di locazione per interve- nuto recesso del conduttore (così esattamente qualificata la domanda attorea) è fondata e deve essere accolta per quanto di seguito esplicitato. La consulenza tecnica espletata in corso di causa ha confermato la au- tenticità della firma apposta dal conduttore alla lettera di recesso in da- ta 30.5.2021, accettata da locatore (al più) con lettera del 5.10.2021 (regolarmente consegnata al conduttore in data 6.10.2021); il periodo di preavviso è scaduto in data 30.11.2021; il recesso contrattuale per gravi motivi è stato dalle parti previsto e regolato dall'articolo 2 del contratto in atti;
se le dette parti hanno previsto il recesso per gravi motivi a mag- gior ragione al contratto va applicato l'articolo 4 c.1 della legge 392/78 (che codifica il recesso ad nutum del conduttore); sono decorsi i sei mesi di preavviso prescritti per legge;
il recesso è atto recettizio, per cui una volta giunto al domicilio del destinatario ed accettato da quest'ultimo non può più essere revocato;
il contratto è, pertanto, risolto per recesso del conduttore (che deve rilasciare l'immobile in favore del locatore) alla data del 30.11.2021.
2
In conseguenza di tanto, la domanda attorea va accolta con conseguen- te dichiarazione di risoluzione del rapporto alla data del 30.11.2021; ex art. 56 legge 392/78 va fissata la data di rilascio;
stimasi equo, contem- perate le opposte esigenze delle parti - quella della proprietà alla ricon- segna dell'immobile e quella del conduttore di reperire altro immobile in cui fissare la propria dimora, situazione resa complessa sul territorio prima a causa della pandemia da covid 19 poi con l'esplosione del turi- smo ed il proliferare delle cd. case vacanza – fissare per il rilascio la da- ta del 30.6.2024. Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane as- sorbita nella motivazione di cui sopra. Le spese seguono strettamente la soccombenza (anche in considerazio- ne del comportamento processuale ed extra processuale di parte conve- nuta) e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modifica- to dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte. Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte convenu- ta rimasta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• In accoglimento della domanda, dichiara risolto per recesso del conduttore, alla data del 30.11.2021, il contratto di locazione og- getto di causa, relativo all'immobile sito in Napoli alla via Costan- tino Grimaldi n°36, scala B interno 13 (meglio indicato e descritto in citazione e nel contratto in atti);
• Condanna alla restituzione, in favore di parte Controparte_1 attrice, del predetto immobile, libero e vuoto da persone e cose, fissando per la esecuzione la data del 30.6.2024;
• Condanna al pagamento delle spese di giudi- Controparte_1 zio, liquidate in € 3.397 per compensi ed € 300 per spese, oltre IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge;
• Pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte convenuta soccombente. Così deciso in Napoli il 19/02/2024
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
3