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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 05/11/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1948/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1948/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LA ROCCA FULVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] Controparte_1 C.F._2
SA (RC) il 11/05/1983 Con il patrocinio dell'Avv. LA ROCCA FULVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“a. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i sigg. Parte_1
e a Novara in data in data 25.06.2006 a Novara, trascritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1
Pag. 1 del Comune di Novara al n. 68– Parte II – Serie A - Anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novara di procedere alle dovute trascrizioni ed annotazioni. b. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale sulle Per_1 scelte di straordinaria amministrazione e separato su quelle di ordinaria amministrazione;
i genitori collaboreranno quindi nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all' educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di Per_1
c. Il minore avrà residenza anagrafica e abitazione principale presso la madre a Novara, Via Bonzanini, 22 (la casa coniugale è già stata da tempo abbandonata da entrambi i coniugi). I genitori si accorderanno sulla frequentazione di con il padre, tenendo conto delle condizioni di salute del Per_1 ragazzo, e comunque indicativamente ogni 15 giorni. ed il padre gestiranno direttamente la loro frequentazione. CP_2 Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, i genitori adotteranno il principio dell'alternanza. Per quanto riguarda le ferie estive, il padre avrà facoltà di trascorre un pe-riodo di 10 gg. con Per_1 d. Dichiarare il sig. tenuto a versare alla sig.ra , dalla data di deposito del presente ricorso, a CP_1 Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento di e di non ancora autosufficiente, la somma mensile di € Per_1 CP_2
300,00 (trecento), rivalutabile annualmen se a tat, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c della sig.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di Pt_1
Torino 15.3.2016. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra . Pt_1
e. Dichiarare la perdita del cognome in capo alla sig.ra . CP_1 Pt_1
f. Dare atto che i genitori si concedono il più ampio consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio, anche per il figlio ” Per_1
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Novara in data 25.6.2006 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 68, parte II, serie A, anno 2006. Dall'unione matrimoniale sono nati il figlio (29/09/2006) maggiorenne non CP_2 economicamente autosufficiente e (21/07/2009) minorenne. Per_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per l'8.10.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione consensuale passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore nella procedura di separazione personale.
Pag. 2 Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario in Novara in data 25.6.2006 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 68, parte II, serie A, anno 2006;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 30 ottobre 2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1948/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LA ROCCA FULVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] Controparte_1 C.F._2
SA (RC) il 11/05/1983 Con il patrocinio dell'Avv. LA ROCCA FULVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“a. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i sigg. Parte_1
e a Novara in data in data 25.06.2006 a Novara, trascritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1
Pag. 1 del Comune di Novara al n. 68– Parte II – Serie A - Anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novara di procedere alle dovute trascrizioni ed annotazioni. b. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale sulle Per_1 scelte di straordinaria amministrazione e separato su quelle di ordinaria amministrazione;
i genitori collaboreranno quindi nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all' educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di Per_1
c. Il minore avrà residenza anagrafica e abitazione principale presso la madre a Novara, Via Bonzanini, 22 (la casa coniugale è già stata da tempo abbandonata da entrambi i coniugi). I genitori si accorderanno sulla frequentazione di con il padre, tenendo conto delle condizioni di salute del Per_1 ragazzo, e comunque indicativamente ogni 15 giorni. ed il padre gestiranno direttamente la loro frequentazione. CP_2 Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, i genitori adotteranno il principio dell'alternanza. Per quanto riguarda le ferie estive, il padre avrà facoltà di trascorre un pe-riodo di 10 gg. con Per_1 d. Dichiarare il sig. tenuto a versare alla sig.ra , dalla data di deposito del presente ricorso, a CP_1 Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento di e di non ancora autosufficiente, la somma mensile di € Per_1 CP_2
300,00 (trecento), rivalutabile annualmen se a tat, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c della sig.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di Pt_1
Torino 15.3.2016. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra . Pt_1
e. Dichiarare la perdita del cognome in capo alla sig.ra . CP_1 Pt_1
f. Dare atto che i genitori si concedono il più ampio consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio, anche per il figlio ” Per_1
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Novara in data 25.6.2006 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 68, parte II, serie A, anno 2006. Dall'unione matrimoniale sono nati il figlio (29/09/2006) maggiorenne non CP_2 economicamente autosufficiente e (21/07/2009) minorenne. Per_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per l'8.10.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione consensuale passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore nella procedura di separazione personale.
Pag. 2 Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario in Novara in data 25.6.2006 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 68, parte II, serie A, anno 2006;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 30 ottobre 2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 3