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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5560/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5560/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. ROSA GUERRERA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LUCA ARDIZZONE giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il 19.6.2024 parte attrice ha concluso come da note di trattazione telematica scritta.
pagina 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha chiesto la condanna del Parte_1
al risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico) e patrimoniali (per Controparte_1
spese mediche, danni al mezzo e altre spese connesse), subiti dallo stesso attore a seguito dell'incidente dell'1.6.2020, ore 8.00 circa, presso Via San Matteo in;
più in particolare ha esposto che, mentre CP_1
si trovava alla guida del suo motoveicolo, marca Yamaha, modello Tracer 700, TG EL 07982, a velocità moderata e con direzione nord verso sud (unico senso di marcia), all'altezza circa dell'intersezione con via Goffredo Mameli è caduto in terra a causa della presenza sulla carreggiata di una melma scivolosa formatasi per la presenza in prossimità di un albero di gelsi, riportando le lesioni indicate in atti e subendo danni al mezzo, come già accertato in sede di a.t.p.
Costituitosi in giudizio, il nell'eccepire l'improcedibilità del giudizio per omesso CP_1
esperimento del tentativo di negoziazione assistita e nel chiedere il rigetto integrale o, in subordine,
parziale della domanda, ha in particolare eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva,
trattandosi di danni in tesi addebitabili al proprietario dell'albero di gelsi e al responsabile del servizio di pulizia della strada, e l'assenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c., sussistendo il difetto di prova dell'evento dannoso e comunque una eventuale ipotesi di caso fortuito per fatto del danneggiato, con infine contestazione, in ogni caso, della quantificazione del danno.
Orbene, in via preliminare occorre rilevare che il tentativo di negoziazione assistita è stato documentato in atti, con conseguente irrilevanza di ogni questione sul punto.
Nel merito, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal giova CP_1
chiarire che nel presente giudizio occorre soltanto verificare la prova o meno di una responsabilità,
anche concorrente, dell'ente convenuto per la presenza della sostanza viscida sul manto stradale, non pagina 2 di 14 rilevando né l'eventuale sussistenza di altri danneggianti né tantomeno il grado di corresponsabilità di ciascuno dei danneggianti.
La parte danneggiata può infatti agire nei confronti di ciascuno dei danneggianti responsabili in via solidale ex art. 2055 c.c., anche singolarmente e per l'intero, mentre ogni obbligato può agire in regresso contro i coobbligati. Ferma dunque la necessità, qualora oggetto di domanda (diversamente dal caso in esame, in cui non è stata proposta domanda alcuna in tal senso, anche perché nessuno ha chiesto di estendere il contraddittorio), di determinare la misura del concorso di responsabilità di ogni danneggiante, il suddetto accertamento giova ai soli fini dell'eventuale e futuro regresso. L'art. 2055
c.c. si riferisce inoltre all'ipotesi in cui un medesimo danno sia conseguenza di più soggetti responsabili, anche tra loro indipendenti ma insieme concorrenti nella sua produzione, in base all'efficienza causale delle rispettive azioni (cfr. Cass. 27713/2005; 6365/2002, 5024/02).
Con riguardo alla dinamica del sinistro, oltre ad essere ammessa la rituale produzione del verbale della Polizia Municipale intervenuta sui luoghi, sono stati sentiti i testi e Testimone_1 [...]
. I testi, pur non avendo assistito direttamente al momento della caduta, hanno reso Tes_2
dichiarazioni dalle quali è possibile desumere, per presunzioni gravi, precise e concordanti, che l'evento dannoso si è verificato in virtù della dinamica descritta in citazione.
Il teste Ispettore Superiore della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la vicina Testimone_1
Casa Circondariale di , ha infatti spiegato di essere arrivato sul luogo poco dopo il sinistro e di CP_1
avere trovato l'attore , Commissario della Polizia Penitenziaria, sdraiato a terra e Parte_1
appoggiato su un muretto, con una ferita visibilmente aperta e con la rotula esposta, mentre il mezzo di cui in citazione, che prima era a terra, è stato spostato da una persona intervenuta. Il teste ha inoltre confermato che, come avviene sostanzialmente ogni anno, sulla carreggiata era presente una melma scura, formatasi per la caduta di materia vegetale proveniente da un limitrofo grande albero da frutta pagina 3 di 14 (gelsi). Il teste ha confermato anche i danni riportati dal mezzo, come da foto prodotte in atti ed esibite in udienza.
Di analogo tenore sono state le dichiarazioni del teste , all'epoca Assistente Testimone_2
Capo presso la Polizia Penitenziaria, il quale ha spiegato di essere giunto sul luogo del sinistro con un mezzo dell'Amministrazione e per soccorre il suo Comandante, ossia l'odierno attore, trovandolo riverso a terra, sul lato sinistro della strada, con il pantalone jeans strappato e una evidente ferita. Una
persona intervenuta aveva già messo in piedi la moto di colore blu, riconosciuta dal teste perché era in uso al Comandante. Anche il secondo teste ha confermato sia la presenza di un grande albero da frutto,
all'apparenza gelsi, con la chioma che copriva gran parte della carreggiata, sia, per quel che maggiormente rileva, che l'asfalto era pieno di melma scura (frutto frammisto ad altri residui) e scivolosa, tanto da rendere difficile proseguire a piedi. Il teste è stato in grado, infine, di Tes_2
confermare, per quanto possibile, i danni subiti dal mezzo, anche con l'ausilio del materiale fotografico prodotto.
Le dichiarazioni dei testi trovano per altro verso ampia conferma sia nel rapporto della Polizia
Municipale sia nel materiale fotografico prodotto da parte attrice, dai quali si evince la presenza di residui di sostanza vegetale sul tracciato stradale (si veda il verbale di rilevamento di sinistro stradale del 01.06.2020).
Alla luce del complesso di tali elementi istruttori, acquisita la prova del sinistro e della presenza di una anomalia in grado di provocare la caduta, appare logicamente incongruo ipotizzare una caduta in assenza di rilevanza causale della sostanza scivolosa presente sul manto della stretta carreggiata luogo del sinistro.
Non stupisce quindi che, con valutazione ampiamente condivisibile, pur giunta sul luogo del sinistro dopo la caduta, la Polizia Municipale abbia concluso che a causa di sostanza viscida sull'asfalto pagina 4 di 14 l'attore ha perso il controllo del veicolo rovinando al suolo. Dall'analisi dei luoghi gli operanti hanno altresì confermato che la sostanza viscida era costituita da un miscuglio di frutti di gelso bianco misti a foglie e acqua piovana.
Ciò premesso in punto di fatto, la vicenda oggetto del contendere può essere sussunta nella disciplina normativa di cui all'art. 2051 c.c.
E' infatti ormai pacifico, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità qui condivisa, che la norma di cui all'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità per custodia opera anche nei confronti della pubblica amministrazione, in quanto l'articolo suindicato non può essere interpretato nel senso di una sua generale ed incondizionata inapplicabilità alla pubblica amministrazione con riferimento ai beni demaniali, destinati ad un uso generale della collettività: l'uso generale dei beni pubblici da parte di terzi costituisce di certo un elemento rilevante ai fini della concreta ricostruzione, nei casi concreti,
della responsabilità della pubblica amministrazione custode del bene, ma non è un elemento idoneo a produrre una generale irresponsabilità della pubblica amministrazione.
Alla stregua della natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, il profilo del comportamento del responsabile è estraneo alla struttura dell'art. 2051 c.c., posto che il solo limite alla responsabilità è costituito dal caso fortuito, che non si identifica con l'assenza di colpa;
indi, il caso fortuito che esclude la responsabilità non va individuato ricercando l'assenza di colpa del custode,
bensì va ritenuto sussistente solo quando il custode dimostri l'oggettiva impossibilità di esercizio del potere di controllo sulla cosa (cfr. Cass. 19045/2010).
La prova liberatoria, quindi, può essere fornita dal custode mediante la dimostrazione dell'esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità; detta prova può
essere fornita anche in via indiretta, cioè dimostrando l'oggettiva impossibilità di esercitare un effettivo potere di controllo sulla cosa, tale da poter escludere efficacemente la propagazione dalla cosa stessa di pagina 5 di 14 processi generatori di eventi lesivi.
Il caso fortuito che esclude la responsabilità della pubblica amministrazione può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tuttavia l'utente di un bene demaniale deve legittimamente ritenere che l'ente custode lo mantenga in conformità alle sue caratteristiche necessarie per l'uso cui è destinato e non può esigersi dallo stesso utente un comportamento teso alla continua ricerca di eventuali difetti visibili della cosa, fermo restando che con particolare riguardo ai beni del demanio stradale, la possibilità concreta della custodia, nei termini suddetti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade ed all'uso generale e diretto da parte degli utenti, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti (cfr. in questo senso Cass. n. 15383/06).
Ciò posto in diritto, in relazione al caso in esame bisogna verificare se la caduta della parte attrice possa dirsi causata dalle condizioni della strada suindicata, ovvero, in tutto o in parte, dal fatto del danneggiato.
Considerando lo stato della strada così come descritta dai testi e raffigurata nella documentazione fotografica, giova evidenziare che la stessa è collocata entro il perimetro urbano (pertanto in un luogo rientrante nella sfera di controllo e custodia del convenuto e tale da richiedere una particolare cura nella manutenzione, proprio per la presenza di un albero che, come riferito da tutti i testi, periodicamente lascia cadere fogliame e frutti sul manto stradale) e presentava, su tutta la carreggiata, un materiale vegetale scivoloso non segnalato e difficilmente visibile a distanza, come tale certamente idoneo a provocare la caduta dei veicoli a due ruote. La pericolosità dell'insidia era peraltro accentuata dall'ombra provocata dal vicino albero di alto fusto, in grado di limitare la visibilità. Non può inoltre sottacersi che la presenza di residui di frutta e altro vegetale sul tracciato deve ampiamente presumersi pagina 6 di 14 in grado di provocare la caduta di una moto anche a bassissima velocità.
Quanto all'invocato fatto del danneggiato, non vi è quindi innanzitutto prova di una eccessiva velocità dell'attore al momento del sinistro, da accertare anche in via presuntiva. Al contrario, secondo quanto chiarito in sede di a.t.p. con la c.t.u. tecnica a firma del Dott. la tipologia e Persona_1
la morfologia dei danni subiti dal mezzo lasciano ampiamente presumere una velocità del mezzo a due ruote senz'altro non eccessiva. Parimenti non provate sono altre anomalie o condotte pericolose alla guida. Per contro deve rilevarsi che la sostanza ricopriva l'intero manto stradale per cui, considerato che si trattava di strada aperta al traffico, non si ravvisano efficaci cautele che il danneggiato avrebbe potuto adottare, pur potendo conoscere la presenza dell'albero.
Le condizioni del bene custodito dal erano in conclusione oggettivamente tali da CP_1
costituire, in base ad un giudizio ex ante, un pericolo per i terzi. Tale anomalia non era inoltre agevolmente visibile da un mezzo in marcia anche a velocità moderata e con buona visibilità,
considerando l'assenza di segnalazioni, di talché un comportamento normalmente diligente non poteva evitare la grave anomalia della sede stradale. Il conducente di un veicolo a due ruote non può infatti ragionevolmente ritenersi tenuto nè a conoscere dove sono presenti i tratti di strada ricoperti da melma vegetale, soprattutto considerando che nel caso in esame si trattava di una mera via secondaria percorsa per evitare il traffico più intenso, nè a procedere controllando continuamente le condizioni dell'asfalto,
al fine di evitare pericoli lungo una strada che il convenuto ha scelto di mantenere aperta al CP_1
transito.
Ricostruita la dinamica del sinistro, fornita la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia, in applicazione dell'art. 2051 c.c. spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza del caso fortuito. Nella fattispecie per contro,
esclusa la prova della colpa dello stesso danneggiato, non vi sono adeguati elementi, per concludere pagina 7 di 14 che il danno si sia verificato per caso fortuito ovvero per un fattore imprevedibile ed oggettivamente inevitabile, estraneo alla sfera soggettiva del custode ed idoneo ad interrompere il nesso causale;
evento, pertanto, non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, come nel caso in cui si provi che il pericolo sia stato originato da circostanze o con modalità tali da non consentire una tempestiva eliminazione o segnalazione.
E' vero che non si può ragionevolmente pretendere che il eserciti una vigilanza costante, CP_1
quotidiana, sullo stato delle strade cittadine, ma è vero anche che sarebbe stato onere dell'ente esporre
– e dimostrare –, prima di limitarsi a ipotizzare responsabilità altrui nelle modalità di concreto espletamento del servizio di pulizia, quale fosse a monte il suo piano di sorveglianza e manutenzione dei luoghi e dimostrare che, nonostante la ricorrente e agevolmente riconoscibile formazione di sostanza scivolosa sulla carreggiata, l'accumulo di materiale vegetale si è formato in tempi e modi tali da sfuggire a un ipotetico e regolare piano di controllo delle condizioni del bene, compatibile con le caratteristiche e la destinazione del bene medesimo. Nella specie il non ha invece dedotto CP_1
alcunché in ordine alle concrete modalità di esecuzione degli obblighi di custodia, di vigilanza e di manutenzione della strada in parola, situata nel perimetro urbano, limitandosi a negare la propria responsabilità e a contestare la dinamica del sinistro, compiutamente provata nel corso dell'istruttoria.
Per contro dall'istruttoria è emerso che la melma scivolosa, oltre a formarsi periodicamente, rimane nella sua posizione per mesi, ossia per un tempo ampiamente sufficiente a provvedere alla pulizia,
qualora prevista.
In definitiva, mancando sufficienti elementi di giudizio che consentano di ipotizzare un concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro o altre circostanze potenzialmente integranti il caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. va affermata la responsabilità della p.a. per omessa custodia del bene pubblico e per l'incidente occorso all'attore, con il conseguente obbligo di risarcire il danno pagina 8 di 14 arrecato allo stesso, sussistendo la possibilità di effettuare concretamente il controllo continuativo delle condizioni in cui si trovava il bene demaniale interessato, rientrando negli obblighi istituzionali della stessa p.a. la corretta e tempestiva manutenzione ordinaria dei beni demaniali costituenti il proprio patrimonio, dai quali l'ente locale non può esimersi al fine di evitare la creazione di insidie costituenti situazioni di pericolo per la collettività.
Quanto ai danni subiti, in primo luogo dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio medica a firma del Dott. , le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato Persona_2
vanno pienamente condivise, si evince che a seguito dell'incidente ebbe a riportare Parte_1
lesioni di natura traumatica, meglio descritte in c.t.u. con abrasioni di varia profondità specialmente a carico dell'arto inferiore sinistro, di cui allo stato presenta gli esiti ormai stabilizzati (segnatamente vari esiti cicatriziali specialmente all'arto inferiore sinistro e limitazione articolare del ginocchio sinistro).
È inoltre emerso che i suddetti postumi sono diretta conseguenza dell'incidente, in quanto hanno caratteristiche contusive ed abrasive compatibili con la dinamica del sinistro.
Il consulente di ufficio ha quindi concluso affermando che lo stato attuale dell'attore è stabilito dai seguenti parametri (cfr. relazione in atti):
- invalidità permanente (danno biologico): 3 % (tre per cento);
- invalidità temporanea assoluta al 100%: gg. 10 (dieci);
- invalidità temporanea parziale al 75 %: gg. 15 (quindici);
- invalidità temporanea parziale al 50 %: gg. 15 (quindici).
Sono state inoltre ritenute congrue, documentate per come meglio descritto in c.t.u. e presumibili spese mediche per € 1.699,03.
Pertanto, la parte attrice ha certamente diritto al risarcimento del c.d. danno biologico, consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica, che è sempre presente in caso di accertata invalidità; tale pagina 9 di 14 voce di danno condiziona la vita di relazione del soggetto leso nella esplicazione della sua personalità,
in tutte le sue forme (sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ecc.) e deve essere risarcita.
Nella liquidazione di detto danno biologico patito dalla parte attrice, l'unico criterio utilizzabile è
quello equitativo e questo giudice ritiene di dover utilizzare, sia pure con gli eventuali adattamenti al caso concreto, i valori indicati nelle tabelle milanesi per il 2024, anche alla luce del condivisibile orientamento a tal proposito espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 12408/11). Le tabelle infatti offrono, in termini globali e sintetici, un parametro di riferimento utile e completo al fine della valutazione dei profili, non solo d'ordine strettamente biologico, che in concreto caratterizzano detto danno. All'occorrenza, poi, tali valori vanno ulteriormente incrementati solo ove risultino provati un apprezzabile e peculiare aspetto relazionale dinamico idoneo a comprimere valori costituzionalmente protetti o gravi situazioni di dolore e sofferenza che non siano degenerati in malattia, caratterizzanti però la vita di quel singolo e particolare individuo.
Indi, tenuto conto della suddetta tabella, dell'età del al momento dell'incidente (quasi 45 Pt_1
anni) e della percentuale d'invalidità (3 %), va liquidata innanzitutto la somma di € 3.668,00 a titolo di invalidità permanente e tenendo conto delle ordinarie sofferenze patite.
Inoltre, vanno liquidate un totale di € 3.306,25 per l'invalidità temporanea parziale (invalidità
temporanea totale € 1.150,00; invalidità temporanea parziale al 75% € 1.293,75; invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50).
Pertanto, appare dunque corretta una quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale nella misura complessiva di € 6.974,25.
Quale consolidata modalità liquidatoria ex officio della componente di danno in questione, appare valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del 1995; pertanto sugli pagina 10 di 14 importi liquidati in moneta attuale (sono state infatti utilizzate le tabelle per il 2024), previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo. Le somme suddette costituiscono infatti un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, pure di ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio integrando una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 98/1287 e
Cass. n. 11781/02).
Alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle sezioni unite dell'11 novembre 2008 n. 26972 e dell'orientamento prevalente nelle successive pronunce di legittimità, nessun'altra voce di danno non patrimoniale deve essere risarcita, in quanto “Il danno non
patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui
liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma
senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si che il
danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono
esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale“ (Cass. 19517 del 2010).
Resta inoltre fermo l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi, anche in via presuntiva, l'esistenza e l'entità dei pregiudizi sofferti.
Peraltro, al riconoscimento, come nella fattispecie, di danni biologici di lieve entità, corrisponderà
un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate,
dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno pagina 11 di 14 morale (Cass. civ., III sez. civ., 03/03/2023 n. 6443).
Quanto ai danni materiali subiti, occorre ribadire che, per quanto possibile, i testi hanno confermato i pregiudizi subiti dal mezzo.
Inoltre, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio a firma del Dott. le cui Persona_1
conclusioni precise e puntuali su tale argomento vanno pienamente condivise, si evince che i danni riportati dal motoveicolo Yamaha tg. EL07892, come già ricordato compatibili con il sinistro, sono quantificabili in € 1.786,62 (Iva compresa), pari al costo dei ricambi, della manodopera e dello smaltimento dei rifiuti.
Infondata è invece la domanda attorea di risarcimento del danno da c.d. "fermo tecnico", per difetto di prova, non bastando l'allegazione della mera indisponibilità del veicolo, ma dovendosi dimostrare o la spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (cfr. Cass. 20620/15). Il risarcimento del danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (cfr.
Cassazione civile sez. III, 22/10/2024, n.27343). Nel caso concreto, in particolare, parte attrice si è
limitata ad affermare che il veicolo è rimasto inutilizzabile per un solo giorno, senza già né
compiutamente specificare né tantomeno provare, nemmeno in via presuntiva, quali spese, ulteriori rispetto a quelle necessarie per la riparazione, tale fermo tecnico abbia comportato.
Vanno però risarciti ulteriori danni patrimoniali per €. 883,98 per spese sostenute, documentate,
pagina 12 di 14 presumibili e non oggetto di specifica contestazione (spese relative al trasporto del veicolo tramite soccorso €. 40,00; ricevuta spese per richiesta preventivo €. 30,00; spese ritiro Verbale Polizia
Municipale di , €. 9,80; spese relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo €. 160,50 - CP_1
contributo unificato e marca, notifica;
spese compenso CTU come da decreto di liquidazione e fattura del Perito €. 643,68). Non vi è invece documentazione in ordine all'affermato Persona_1
danno per lucro cessante di € 1.000,00, in tesi dovuto alla riduzione dei compensi in busta paga per il periodo di riferimento dal 01.06.2020 al 31/07/2020.
Tutte le somme corrispondenti al risarcimento dei suddetti danni materiali vanno rivalutate a partire dalla data del relativo esborso. Al danneggiato spettano inoltre gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro (cfr. Cass., s.u. sent. n.1712/95).
Le spese processuali, unitamente a quelle di consulenza tecnica di ufficio e di a.t.p., seguono la soccombenza e vanno poste a carico del nella misura indicata in dispositivo, tenendo Controparte_1
conto dell'effettivo valore della causa (parametro medio in relazione a tutte le fasi per il presente giudizio, minimo per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria dell'a.t.p.).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 5560/2021;
1) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni Controparte_1
non patrimoniali subiti da a causa dell'incidente dell'1.6.2020 e, per l'effetto, lo Parte_1
condanna al pagamento in favore di della somma di € 6.974,25. Sull'importo liquidato in Parte_1
moneta attuale, previa sua devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito,
andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al pagina 13 di 14 saldo effettivo;
2) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali subiti da a causa dell'incidente dell'1.6.2020 e, per l'effetto, lo condanna al Parte_1
pagamento in favore di della somma € € 1.699,03 per spese mediche, di € 1.786,62 per i Parte_1
danni al mezzo e di € 883,98 per le restanti spese sostenute, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
3) condanna il in persona del sindaco pro tempore, al rimborso in favore di Controparte_1
parte attrice delle spese processuali, che liquida in euro 6.247,00 per compensi professionali, oltre spese vive per € 290,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
4) pone a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio liquidate come in atti.
Così deciso in Catania, il 2 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5560/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. ROSA GUERRERA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LUCA ARDIZZONE giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il 19.6.2024 parte attrice ha concluso come da note di trattazione telematica scritta.
pagina 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha chiesto la condanna del Parte_1
al risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico) e patrimoniali (per Controparte_1
spese mediche, danni al mezzo e altre spese connesse), subiti dallo stesso attore a seguito dell'incidente dell'1.6.2020, ore 8.00 circa, presso Via San Matteo in;
più in particolare ha esposto che, mentre CP_1
si trovava alla guida del suo motoveicolo, marca Yamaha, modello Tracer 700, TG EL 07982, a velocità moderata e con direzione nord verso sud (unico senso di marcia), all'altezza circa dell'intersezione con via Goffredo Mameli è caduto in terra a causa della presenza sulla carreggiata di una melma scivolosa formatasi per la presenza in prossimità di un albero di gelsi, riportando le lesioni indicate in atti e subendo danni al mezzo, come già accertato in sede di a.t.p.
Costituitosi in giudizio, il nell'eccepire l'improcedibilità del giudizio per omesso CP_1
esperimento del tentativo di negoziazione assistita e nel chiedere il rigetto integrale o, in subordine,
parziale della domanda, ha in particolare eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva,
trattandosi di danni in tesi addebitabili al proprietario dell'albero di gelsi e al responsabile del servizio di pulizia della strada, e l'assenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c., sussistendo il difetto di prova dell'evento dannoso e comunque una eventuale ipotesi di caso fortuito per fatto del danneggiato, con infine contestazione, in ogni caso, della quantificazione del danno.
Orbene, in via preliminare occorre rilevare che il tentativo di negoziazione assistita è stato documentato in atti, con conseguente irrilevanza di ogni questione sul punto.
Nel merito, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal giova CP_1
chiarire che nel presente giudizio occorre soltanto verificare la prova o meno di una responsabilità,
anche concorrente, dell'ente convenuto per la presenza della sostanza viscida sul manto stradale, non pagina 2 di 14 rilevando né l'eventuale sussistenza di altri danneggianti né tantomeno il grado di corresponsabilità di ciascuno dei danneggianti.
La parte danneggiata può infatti agire nei confronti di ciascuno dei danneggianti responsabili in via solidale ex art. 2055 c.c., anche singolarmente e per l'intero, mentre ogni obbligato può agire in regresso contro i coobbligati. Ferma dunque la necessità, qualora oggetto di domanda (diversamente dal caso in esame, in cui non è stata proposta domanda alcuna in tal senso, anche perché nessuno ha chiesto di estendere il contraddittorio), di determinare la misura del concorso di responsabilità di ogni danneggiante, il suddetto accertamento giova ai soli fini dell'eventuale e futuro regresso. L'art. 2055
c.c. si riferisce inoltre all'ipotesi in cui un medesimo danno sia conseguenza di più soggetti responsabili, anche tra loro indipendenti ma insieme concorrenti nella sua produzione, in base all'efficienza causale delle rispettive azioni (cfr. Cass. 27713/2005; 6365/2002, 5024/02).
Con riguardo alla dinamica del sinistro, oltre ad essere ammessa la rituale produzione del verbale della Polizia Municipale intervenuta sui luoghi, sono stati sentiti i testi e Testimone_1 [...]
. I testi, pur non avendo assistito direttamente al momento della caduta, hanno reso Tes_2
dichiarazioni dalle quali è possibile desumere, per presunzioni gravi, precise e concordanti, che l'evento dannoso si è verificato in virtù della dinamica descritta in citazione.
Il teste Ispettore Superiore della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la vicina Testimone_1
Casa Circondariale di , ha infatti spiegato di essere arrivato sul luogo poco dopo il sinistro e di CP_1
avere trovato l'attore , Commissario della Polizia Penitenziaria, sdraiato a terra e Parte_1
appoggiato su un muretto, con una ferita visibilmente aperta e con la rotula esposta, mentre il mezzo di cui in citazione, che prima era a terra, è stato spostato da una persona intervenuta. Il teste ha inoltre confermato che, come avviene sostanzialmente ogni anno, sulla carreggiata era presente una melma scura, formatasi per la caduta di materia vegetale proveniente da un limitrofo grande albero da frutta pagina 3 di 14 (gelsi). Il teste ha confermato anche i danni riportati dal mezzo, come da foto prodotte in atti ed esibite in udienza.
Di analogo tenore sono state le dichiarazioni del teste , all'epoca Assistente Testimone_2
Capo presso la Polizia Penitenziaria, il quale ha spiegato di essere giunto sul luogo del sinistro con un mezzo dell'Amministrazione e per soccorre il suo Comandante, ossia l'odierno attore, trovandolo riverso a terra, sul lato sinistro della strada, con il pantalone jeans strappato e una evidente ferita. Una
persona intervenuta aveva già messo in piedi la moto di colore blu, riconosciuta dal teste perché era in uso al Comandante. Anche il secondo teste ha confermato sia la presenza di un grande albero da frutto,
all'apparenza gelsi, con la chioma che copriva gran parte della carreggiata, sia, per quel che maggiormente rileva, che l'asfalto era pieno di melma scura (frutto frammisto ad altri residui) e scivolosa, tanto da rendere difficile proseguire a piedi. Il teste è stato in grado, infine, di Tes_2
confermare, per quanto possibile, i danni subiti dal mezzo, anche con l'ausilio del materiale fotografico prodotto.
Le dichiarazioni dei testi trovano per altro verso ampia conferma sia nel rapporto della Polizia
Municipale sia nel materiale fotografico prodotto da parte attrice, dai quali si evince la presenza di residui di sostanza vegetale sul tracciato stradale (si veda il verbale di rilevamento di sinistro stradale del 01.06.2020).
Alla luce del complesso di tali elementi istruttori, acquisita la prova del sinistro e della presenza di una anomalia in grado di provocare la caduta, appare logicamente incongruo ipotizzare una caduta in assenza di rilevanza causale della sostanza scivolosa presente sul manto della stretta carreggiata luogo del sinistro.
Non stupisce quindi che, con valutazione ampiamente condivisibile, pur giunta sul luogo del sinistro dopo la caduta, la Polizia Municipale abbia concluso che a causa di sostanza viscida sull'asfalto pagina 4 di 14 l'attore ha perso il controllo del veicolo rovinando al suolo. Dall'analisi dei luoghi gli operanti hanno altresì confermato che la sostanza viscida era costituita da un miscuglio di frutti di gelso bianco misti a foglie e acqua piovana.
Ciò premesso in punto di fatto, la vicenda oggetto del contendere può essere sussunta nella disciplina normativa di cui all'art. 2051 c.c.
E' infatti ormai pacifico, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità qui condivisa, che la norma di cui all'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità per custodia opera anche nei confronti della pubblica amministrazione, in quanto l'articolo suindicato non può essere interpretato nel senso di una sua generale ed incondizionata inapplicabilità alla pubblica amministrazione con riferimento ai beni demaniali, destinati ad un uso generale della collettività: l'uso generale dei beni pubblici da parte di terzi costituisce di certo un elemento rilevante ai fini della concreta ricostruzione, nei casi concreti,
della responsabilità della pubblica amministrazione custode del bene, ma non è un elemento idoneo a produrre una generale irresponsabilità della pubblica amministrazione.
Alla stregua della natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, il profilo del comportamento del responsabile è estraneo alla struttura dell'art. 2051 c.c., posto che il solo limite alla responsabilità è costituito dal caso fortuito, che non si identifica con l'assenza di colpa;
indi, il caso fortuito che esclude la responsabilità non va individuato ricercando l'assenza di colpa del custode,
bensì va ritenuto sussistente solo quando il custode dimostri l'oggettiva impossibilità di esercizio del potere di controllo sulla cosa (cfr. Cass. 19045/2010).
La prova liberatoria, quindi, può essere fornita dal custode mediante la dimostrazione dell'esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità; detta prova può
essere fornita anche in via indiretta, cioè dimostrando l'oggettiva impossibilità di esercitare un effettivo potere di controllo sulla cosa, tale da poter escludere efficacemente la propagazione dalla cosa stessa di pagina 5 di 14 processi generatori di eventi lesivi.
Il caso fortuito che esclude la responsabilità della pubblica amministrazione può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tuttavia l'utente di un bene demaniale deve legittimamente ritenere che l'ente custode lo mantenga in conformità alle sue caratteristiche necessarie per l'uso cui è destinato e non può esigersi dallo stesso utente un comportamento teso alla continua ricerca di eventuali difetti visibili della cosa, fermo restando che con particolare riguardo ai beni del demanio stradale, la possibilità concreta della custodia, nei termini suddetti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade ed all'uso generale e diretto da parte degli utenti, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti (cfr. in questo senso Cass. n. 15383/06).
Ciò posto in diritto, in relazione al caso in esame bisogna verificare se la caduta della parte attrice possa dirsi causata dalle condizioni della strada suindicata, ovvero, in tutto o in parte, dal fatto del danneggiato.
Considerando lo stato della strada così come descritta dai testi e raffigurata nella documentazione fotografica, giova evidenziare che la stessa è collocata entro il perimetro urbano (pertanto in un luogo rientrante nella sfera di controllo e custodia del convenuto e tale da richiedere una particolare cura nella manutenzione, proprio per la presenza di un albero che, come riferito da tutti i testi, periodicamente lascia cadere fogliame e frutti sul manto stradale) e presentava, su tutta la carreggiata, un materiale vegetale scivoloso non segnalato e difficilmente visibile a distanza, come tale certamente idoneo a provocare la caduta dei veicoli a due ruote. La pericolosità dell'insidia era peraltro accentuata dall'ombra provocata dal vicino albero di alto fusto, in grado di limitare la visibilità. Non può inoltre sottacersi che la presenza di residui di frutta e altro vegetale sul tracciato deve ampiamente presumersi pagina 6 di 14 in grado di provocare la caduta di una moto anche a bassissima velocità.
Quanto all'invocato fatto del danneggiato, non vi è quindi innanzitutto prova di una eccessiva velocità dell'attore al momento del sinistro, da accertare anche in via presuntiva. Al contrario, secondo quanto chiarito in sede di a.t.p. con la c.t.u. tecnica a firma del Dott. la tipologia e Persona_1
la morfologia dei danni subiti dal mezzo lasciano ampiamente presumere una velocità del mezzo a due ruote senz'altro non eccessiva. Parimenti non provate sono altre anomalie o condotte pericolose alla guida. Per contro deve rilevarsi che la sostanza ricopriva l'intero manto stradale per cui, considerato che si trattava di strada aperta al traffico, non si ravvisano efficaci cautele che il danneggiato avrebbe potuto adottare, pur potendo conoscere la presenza dell'albero.
Le condizioni del bene custodito dal erano in conclusione oggettivamente tali da CP_1
costituire, in base ad un giudizio ex ante, un pericolo per i terzi. Tale anomalia non era inoltre agevolmente visibile da un mezzo in marcia anche a velocità moderata e con buona visibilità,
considerando l'assenza di segnalazioni, di talché un comportamento normalmente diligente non poteva evitare la grave anomalia della sede stradale. Il conducente di un veicolo a due ruote non può infatti ragionevolmente ritenersi tenuto nè a conoscere dove sono presenti i tratti di strada ricoperti da melma vegetale, soprattutto considerando che nel caso in esame si trattava di una mera via secondaria percorsa per evitare il traffico più intenso, nè a procedere controllando continuamente le condizioni dell'asfalto,
al fine di evitare pericoli lungo una strada che il convenuto ha scelto di mantenere aperta al CP_1
transito.
Ricostruita la dinamica del sinistro, fornita la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia, in applicazione dell'art. 2051 c.c. spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza del caso fortuito. Nella fattispecie per contro,
esclusa la prova della colpa dello stesso danneggiato, non vi sono adeguati elementi, per concludere pagina 7 di 14 che il danno si sia verificato per caso fortuito ovvero per un fattore imprevedibile ed oggettivamente inevitabile, estraneo alla sfera soggettiva del custode ed idoneo ad interrompere il nesso causale;
evento, pertanto, non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, come nel caso in cui si provi che il pericolo sia stato originato da circostanze o con modalità tali da non consentire una tempestiva eliminazione o segnalazione.
E' vero che non si può ragionevolmente pretendere che il eserciti una vigilanza costante, CP_1
quotidiana, sullo stato delle strade cittadine, ma è vero anche che sarebbe stato onere dell'ente esporre
– e dimostrare –, prima di limitarsi a ipotizzare responsabilità altrui nelle modalità di concreto espletamento del servizio di pulizia, quale fosse a monte il suo piano di sorveglianza e manutenzione dei luoghi e dimostrare che, nonostante la ricorrente e agevolmente riconoscibile formazione di sostanza scivolosa sulla carreggiata, l'accumulo di materiale vegetale si è formato in tempi e modi tali da sfuggire a un ipotetico e regolare piano di controllo delle condizioni del bene, compatibile con le caratteristiche e la destinazione del bene medesimo. Nella specie il non ha invece dedotto CP_1
alcunché in ordine alle concrete modalità di esecuzione degli obblighi di custodia, di vigilanza e di manutenzione della strada in parola, situata nel perimetro urbano, limitandosi a negare la propria responsabilità e a contestare la dinamica del sinistro, compiutamente provata nel corso dell'istruttoria.
Per contro dall'istruttoria è emerso che la melma scivolosa, oltre a formarsi periodicamente, rimane nella sua posizione per mesi, ossia per un tempo ampiamente sufficiente a provvedere alla pulizia,
qualora prevista.
In definitiva, mancando sufficienti elementi di giudizio che consentano di ipotizzare un concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro o altre circostanze potenzialmente integranti il caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. va affermata la responsabilità della p.a. per omessa custodia del bene pubblico e per l'incidente occorso all'attore, con il conseguente obbligo di risarcire il danno pagina 8 di 14 arrecato allo stesso, sussistendo la possibilità di effettuare concretamente il controllo continuativo delle condizioni in cui si trovava il bene demaniale interessato, rientrando negli obblighi istituzionali della stessa p.a. la corretta e tempestiva manutenzione ordinaria dei beni demaniali costituenti il proprio patrimonio, dai quali l'ente locale non può esimersi al fine di evitare la creazione di insidie costituenti situazioni di pericolo per la collettività.
Quanto ai danni subiti, in primo luogo dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio medica a firma del Dott. , le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato Persona_2
vanno pienamente condivise, si evince che a seguito dell'incidente ebbe a riportare Parte_1
lesioni di natura traumatica, meglio descritte in c.t.u. con abrasioni di varia profondità specialmente a carico dell'arto inferiore sinistro, di cui allo stato presenta gli esiti ormai stabilizzati (segnatamente vari esiti cicatriziali specialmente all'arto inferiore sinistro e limitazione articolare del ginocchio sinistro).
È inoltre emerso che i suddetti postumi sono diretta conseguenza dell'incidente, in quanto hanno caratteristiche contusive ed abrasive compatibili con la dinamica del sinistro.
Il consulente di ufficio ha quindi concluso affermando che lo stato attuale dell'attore è stabilito dai seguenti parametri (cfr. relazione in atti):
- invalidità permanente (danno biologico): 3 % (tre per cento);
- invalidità temporanea assoluta al 100%: gg. 10 (dieci);
- invalidità temporanea parziale al 75 %: gg. 15 (quindici);
- invalidità temporanea parziale al 50 %: gg. 15 (quindici).
Sono state inoltre ritenute congrue, documentate per come meglio descritto in c.t.u. e presumibili spese mediche per € 1.699,03.
Pertanto, la parte attrice ha certamente diritto al risarcimento del c.d. danno biologico, consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica, che è sempre presente in caso di accertata invalidità; tale pagina 9 di 14 voce di danno condiziona la vita di relazione del soggetto leso nella esplicazione della sua personalità,
in tutte le sue forme (sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ecc.) e deve essere risarcita.
Nella liquidazione di detto danno biologico patito dalla parte attrice, l'unico criterio utilizzabile è
quello equitativo e questo giudice ritiene di dover utilizzare, sia pure con gli eventuali adattamenti al caso concreto, i valori indicati nelle tabelle milanesi per il 2024, anche alla luce del condivisibile orientamento a tal proposito espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 12408/11). Le tabelle infatti offrono, in termini globali e sintetici, un parametro di riferimento utile e completo al fine della valutazione dei profili, non solo d'ordine strettamente biologico, che in concreto caratterizzano detto danno. All'occorrenza, poi, tali valori vanno ulteriormente incrementati solo ove risultino provati un apprezzabile e peculiare aspetto relazionale dinamico idoneo a comprimere valori costituzionalmente protetti o gravi situazioni di dolore e sofferenza che non siano degenerati in malattia, caratterizzanti però la vita di quel singolo e particolare individuo.
Indi, tenuto conto della suddetta tabella, dell'età del al momento dell'incidente (quasi 45 Pt_1
anni) e della percentuale d'invalidità (3 %), va liquidata innanzitutto la somma di € 3.668,00 a titolo di invalidità permanente e tenendo conto delle ordinarie sofferenze patite.
Inoltre, vanno liquidate un totale di € 3.306,25 per l'invalidità temporanea parziale (invalidità
temporanea totale € 1.150,00; invalidità temporanea parziale al 75% € 1.293,75; invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50).
Pertanto, appare dunque corretta una quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale nella misura complessiva di € 6.974,25.
Quale consolidata modalità liquidatoria ex officio della componente di danno in questione, appare valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del 1995; pertanto sugli pagina 10 di 14 importi liquidati in moneta attuale (sono state infatti utilizzate le tabelle per il 2024), previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo. Le somme suddette costituiscono infatti un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, pure di ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio integrando una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 98/1287 e
Cass. n. 11781/02).
Alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle sezioni unite dell'11 novembre 2008 n. 26972 e dell'orientamento prevalente nelle successive pronunce di legittimità, nessun'altra voce di danno non patrimoniale deve essere risarcita, in quanto “Il danno non
patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui
liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma
senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si che il
danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono
esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale“ (Cass. 19517 del 2010).
Resta inoltre fermo l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi, anche in via presuntiva, l'esistenza e l'entità dei pregiudizi sofferti.
Peraltro, al riconoscimento, come nella fattispecie, di danni biologici di lieve entità, corrisponderà
un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate,
dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno pagina 11 di 14 morale (Cass. civ., III sez. civ., 03/03/2023 n. 6443).
Quanto ai danni materiali subiti, occorre ribadire che, per quanto possibile, i testi hanno confermato i pregiudizi subiti dal mezzo.
Inoltre, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio a firma del Dott. le cui Persona_1
conclusioni precise e puntuali su tale argomento vanno pienamente condivise, si evince che i danni riportati dal motoveicolo Yamaha tg. EL07892, come già ricordato compatibili con il sinistro, sono quantificabili in € 1.786,62 (Iva compresa), pari al costo dei ricambi, della manodopera e dello smaltimento dei rifiuti.
Infondata è invece la domanda attorea di risarcimento del danno da c.d. "fermo tecnico", per difetto di prova, non bastando l'allegazione della mera indisponibilità del veicolo, ma dovendosi dimostrare o la spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (cfr. Cass. 20620/15). Il risarcimento del danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (cfr.
Cassazione civile sez. III, 22/10/2024, n.27343). Nel caso concreto, in particolare, parte attrice si è
limitata ad affermare che il veicolo è rimasto inutilizzabile per un solo giorno, senza già né
compiutamente specificare né tantomeno provare, nemmeno in via presuntiva, quali spese, ulteriori rispetto a quelle necessarie per la riparazione, tale fermo tecnico abbia comportato.
Vanno però risarciti ulteriori danni patrimoniali per €. 883,98 per spese sostenute, documentate,
pagina 12 di 14 presumibili e non oggetto di specifica contestazione (spese relative al trasporto del veicolo tramite soccorso €. 40,00; ricevuta spese per richiesta preventivo €. 30,00; spese ritiro Verbale Polizia
Municipale di , €. 9,80; spese relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo €. 160,50 - CP_1
contributo unificato e marca, notifica;
spese compenso CTU come da decreto di liquidazione e fattura del Perito €. 643,68). Non vi è invece documentazione in ordine all'affermato Persona_1
danno per lucro cessante di € 1.000,00, in tesi dovuto alla riduzione dei compensi in busta paga per il periodo di riferimento dal 01.06.2020 al 31/07/2020.
Tutte le somme corrispondenti al risarcimento dei suddetti danni materiali vanno rivalutate a partire dalla data del relativo esborso. Al danneggiato spettano inoltre gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro (cfr. Cass., s.u. sent. n.1712/95).
Le spese processuali, unitamente a quelle di consulenza tecnica di ufficio e di a.t.p., seguono la soccombenza e vanno poste a carico del nella misura indicata in dispositivo, tenendo Controparte_1
conto dell'effettivo valore della causa (parametro medio in relazione a tutte le fasi per il presente giudizio, minimo per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria dell'a.t.p.).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 5560/2021;
1) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni Controparte_1
non patrimoniali subiti da a causa dell'incidente dell'1.6.2020 e, per l'effetto, lo Parte_1
condanna al pagamento in favore di della somma di € 6.974,25. Sull'importo liquidato in Parte_1
moneta attuale, previa sua devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito,
andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al pagina 13 di 14 saldo effettivo;
2) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali subiti da a causa dell'incidente dell'1.6.2020 e, per l'effetto, lo condanna al Parte_1
pagamento in favore di della somma € € 1.699,03 per spese mediche, di € 1.786,62 per i Parte_1
danni al mezzo e di € 883,98 per le restanti spese sostenute, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
3) condanna il in persona del sindaco pro tempore, al rimborso in favore di Controparte_1
parte attrice delle spese processuali, che liquida in euro 6.247,00 per compensi professionali, oltre spese vive per € 290,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
4) pone a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio liquidate come in atti.
Così deciso in Catania, il 2 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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