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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1291/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 22.05.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd., e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
1291/2022 vertente
TRA
nata a il [...] a [...], ivi residente Parte_1
alla Via Albertone nr. 25, c.f. C.F._1
Rappr. e dif. dall'Avv. Nicola Caroppo, c.f. , C.F._2
Ricorrente
1 E
(P. IVA ), in persona del legale rappr. CP_1 P.IVA_1
p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Teresa Cutrone, (cod. fisc.
), C.F._3
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.2.2022 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di Bari al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. La parte convenuta si costituiva in giudizio, invocando il rigetto della domanda. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici -
2 dott.sse , , , , dott. Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
, dott. , dott.sse e -, la causa veniva Per_2 Per_3 Per_4 CP_6
decisa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Invero, deve premettersi che il ricorrente deduce di essere dipendente dell e di prestare servizio in qualità di Parte_2
Collaboratore Professionale sanitario – Assistente Sanitario presso il Dipartimento di Prevenzione ASL BA SISP Nord –
Servizio Igiene del P.O. di Molfetta e allega che, dal marzo 2020, aveva lavorato a stretto contatto con pazienti Covid o presunti tali per il numero di turni indicati in ricorso;
in particolare, deduce che aveva svolto, al di fuori dell'orario di servizio, attività lavorativa connessa alla campagna vaccinale contro la Sars CoV –
2 sia in regime di lavoro straordinario (feriale e festivo) sia in regime di prestazioni aggiuntive Covid comparto (feriali e festive).
Esponeva che la struttura presso cui era stata impiegato (nel periodo di riferimento) rientrava tra quelle indicate nella fascia A) delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020, definite all'esito dell'accordo sindacale regionale del 28.5.2020 e dell'accordo raggiunto dalla delegazione trattante c.d. congiunta in data 3.8.2020.
Lamentava di non aver ricevuto l'incentivo effettivamente spettante nonché la remunerazione per il lavoro straordinario svolto, essendogli stati esclusivamente corrisposti alcuni acconti;
Contr in corso di causa, la aveva poi corrisposto le ulteriori somme di indicate nelle note di trattazione scritta.
La legislazione relativa all'indennità richiesta prevede che ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020 “Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle
3 prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-
19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”.
Ai sensi del 2° comma “Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019
e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma
1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del
CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”.
4 In base alla L.R. Puglia n. 12/2020, art. 5, “La Regione, promuove presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo
COVID-19 all'interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. 18/2020, indennità il maggior rischio di esposizione al COVID-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale”.
In base all'accordo regionale del 28.5.2020 “1) Nell'ambito di ciascuna nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, Parte_3
co.1 del D.L. n. 18/2020, gli importi dovranno essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri: a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b)
Coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia”.
Per Il personale coinvolto è stato previsto un premio – in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestati e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica - suddiviso secondo quattro fasce:
5 - FASCIA A) (euro 63 per ogni turno) “Se coinvolti nell'emergenza
COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e
Terapie Intensive, Dipartimenti Prevenzione (con riferimento a Sisp
e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unita
Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri
COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”;
- FASCIA B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unita Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr
525/2020, non inserite nella Fascia A)”;
- FASCIA C) (20 euro per ogni turno) “Operatori afferenti ad altre
Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”
- FASCIA D) (10 euro per ogni turno) “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
Nel caso di specie è documentato che il ricorrente ha prestato servizio nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020 e sia stato coinvolto nella emergenza Covid.
6 Risulta, infatti, che nello svolgimento delle sue mansioni è stato a contatto con i pazienti Covid;
è stato in servizio presso una struttura che rientra pacificamente nella citata tabella A.
Ora, avendo il ricorrente già conseguito le somme indicate in atti a titolo di acconto, parte convenuta va condannata al pagamento della residua somma lorda di 1.051,35 a titolo di saldo per l'incentivo covid maturato nel periodo marzo – maggio 2020, al netto degli acconti percepiti.
Analogamente, risulta documentato che la ricorrente abbia svolto prestazioni in regime di straordinario feriale e festivo e di prestazioni aggiuntive Covid. Ora, avendo l'istante già conseguito le somme indicate in atti a titolo di acconto per i titoli suddetti, parte convenuta va condannata al pagamento della residua somma lorda pari ad euro 5.384,63, a titolo di saldo tra quanto richiesto in ricorso a titolo di indennità straordinario feriale e festivo e di prestazioni aggiuntive Covid e quanto già percepito per i medesimi titoli.
In un contesto in cui le norme di legge nazionale e regionale hanno già stabilito le risorse indispensabili a finanziare i trattamenti economici de quibus, è peraltro irrilevante che la
Regione non abbia in concreto provveduto alla loro integrale erogazione.
In ogni caso, si tratta di questione attinente a rapporti interni tra
Pubbliche Amministrazioni e che dunque non può fungere da fatto impeditivo del maggior credito azionato con il ricorso, tanto più che un finanziamento v'è stato ed è quello già utilizzato per la corresponsione delle minori somme in favore del ricorrente.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
7 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, della residua somma di €
6.435,98, lordi, oltre accessori come per legge;
2. condanna la al pagamento delle spese processuali CP_1
pari ad € 2.109,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15
%, IVA e C.A.P. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 22.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 22.05.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd., e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
1291/2022 vertente
TRA
nata a il [...] a [...], ivi residente Parte_1
alla Via Albertone nr. 25, c.f. C.F._1
Rappr. e dif. dall'Avv. Nicola Caroppo, c.f. , C.F._2
Ricorrente
1 E
(P. IVA ), in persona del legale rappr. CP_1 P.IVA_1
p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Teresa Cutrone, (cod. fisc.
), C.F._3
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.2.2022 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di Bari al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. La parte convenuta si costituiva in giudizio, invocando il rigetto della domanda. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici -
2 dott.sse , , , , dott. Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
, dott. , dott.sse e -, la causa veniva Per_2 Per_3 Per_4 CP_6
decisa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Invero, deve premettersi che il ricorrente deduce di essere dipendente dell e di prestare servizio in qualità di Parte_2
Collaboratore Professionale sanitario – Assistente Sanitario presso il Dipartimento di Prevenzione ASL BA SISP Nord –
Servizio Igiene del P.O. di Molfetta e allega che, dal marzo 2020, aveva lavorato a stretto contatto con pazienti Covid o presunti tali per il numero di turni indicati in ricorso;
in particolare, deduce che aveva svolto, al di fuori dell'orario di servizio, attività lavorativa connessa alla campagna vaccinale contro la Sars CoV –
2 sia in regime di lavoro straordinario (feriale e festivo) sia in regime di prestazioni aggiuntive Covid comparto (feriali e festive).
Esponeva che la struttura presso cui era stata impiegato (nel periodo di riferimento) rientrava tra quelle indicate nella fascia A) delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020, definite all'esito dell'accordo sindacale regionale del 28.5.2020 e dell'accordo raggiunto dalla delegazione trattante c.d. congiunta in data 3.8.2020.
Lamentava di non aver ricevuto l'incentivo effettivamente spettante nonché la remunerazione per il lavoro straordinario svolto, essendogli stati esclusivamente corrisposti alcuni acconti;
Contr in corso di causa, la aveva poi corrisposto le ulteriori somme di indicate nelle note di trattazione scritta.
La legislazione relativa all'indennità richiesta prevede che ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020 “Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle
3 prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-
19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”.
Ai sensi del 2° comma “Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019
e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma
1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del
CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”.
4 In base alla L.R. Puglia n. 12/2020, art. 5, “La Regione, promuove presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo
COVID-19 all'interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. 18/2020, indennità il maggior rischio di esposizione al COVID-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale”.
In base all'accordo regionale del 28.5.2020 “1) Nell'ambito di ciascuna nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, Parte_3
co.1 del D.L. n. 18/2020, gli importi dovranno essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri: a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b)
Coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia”.
Per Il personale coinvolto è stato previsto un premio – in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestati e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica - suddiviso secondo quattro fasce:
5 - FASCIA A) (euro 63 per ogni turno) “Se coinvolti nell'emergenza
COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e
Terapie Intensive, Dipartimenti Prevenzione (con riferimento a Sisp
e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unita
Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri
COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”;
- FASCIA B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unita Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr
525/2020, non inserite nella Fascia A)”;
- FASCIA C) (20 euro per ogni turno) “Operatori afferenti ad altre
Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”
- FASCIA D) (10 euro per ogni turno) “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
Nel caso di specie è documentato che il ricorrente ha prestato servizio nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020 e sia stato coinvolto nella emergenza Covid.
6 Risulta, infatti, che nello svolgimento delle sue mansioni è stato a contatto con i pazienti Covid;
è stato in servizio presso una struttura che rientra pacificamente nella citata tabella A.
Ora, avendo il ricorrente già conseguito le somme indicate in atti a titolo di acconto, parte convenuta va condannata al pagamento della residua somma lorda di 1.051,35 a titolo di saldo per l'incentivo covid maturato nel periodo marzo – maggio 2020, al netto degli acconti percepiti.
Analogamente, risulta documentato che la ricorrente abbia svolto prestazioni in regime di straordinario feriale e festivo e di prestazioni aggiuntive Covid. Ora, avendo l'istante già conseguito le somme indicate in atti a titolo di acconto per i titoli suddetti, parte convenuta va condannata al pagamento della residua somma lorda pari ad euro 5.384,63, a titolo di saldo tra quanto richiesto in ricorso a titolo di indennità straordinario feriale e festivo e di prestazioni aggiuntive Covid e quanto già percepito per i medesimi titoli.
In un contesto in cui le norme di legge nazionale e regionale hanno già stabilito le risorse indispensabili a finanziare i trattamenti economici de quibus, è peraltro irrilevante che la
Regione non abbia in concreto provveduto alla loro integrale erogazione.
In ogni caso, si tratta di questione attinente a rapporti interni tra
Pubbliche Amministrazioni e che dunque non può fungere da fatto impeditivo del maggior credito azionato con il ricorso, tanto più che un finanziamento v'è stato ed è quello già utilizzato per la corresponsione delle minori somme in favore del ricorrente.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
7 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, della residua somma di €
6.435,98, lordi, oltre accessori come per legge;
2. condanna la al pagamento delle spese processuali CP_1
pari ad € 2.109,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15
%, IVA e C.A.P. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 22.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
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