Art. 10.
Per il personale assunto nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato in base all'articolo 9 della presente legge, la ritenuta straordinaria prevista dall' articolo 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 , modificato dall' articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393 , e' limitata al decimo dello stipendio annuo senza tener conto dell'eventuale superamento del 30° anno di eta'.
Il personale stesso e' collocato a riposo d'ufficio al compimento dell'eta' di cui al quadro n. 9 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1970, n. 1077 .
Il personale che all'atto dell'assunzione non abbia superato il 50° anno di eta' viene iscritto al fondo pensioni ed all'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato ed ha diritto, in caso di cessazione dal servizio, alla liquidazione della pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229 , e successive modificazioni, purche' abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purche' abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.
Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all' articolo 10 della legge 15 febbraio 1967, n. 40 .
Il personale che all'atto dell'assunzione abbia compiuto il 50° anno di eta', anziche' essere iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, viene assicurato, ove gia' non lo sia, alla Cassa di previdenza marinara.
Per il personale assunto nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato in base all'articolo 9 della presente legge, la ritenuta straordinaria prevista dall' articolo 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 , modificato dall' articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393 , e' limitata al decimo dello stipendio annuo senza tener conto dell'eventuale superamento del 30° anno di eta'.
Il personale stesso e' collocato a riposo d'ufficio al compimento dell'eta' di cui al quadro n. 9 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1970, n. 1077 .
Il personale che all'atto dell'assunzione non abbia superato il 50° anno di eta' viene iscritto al fondo pensioni ed all'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato ed ha diritto, in caso di cessazione dal servizio, alla liquidazione della pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229 , e successive modificazioni, purche' abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purche' abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.
Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all' articolo 10 della legge 15 febbraio 1967, n. 40 .
Il personale che all'atto dell'assunzione abbia compiuto il 50° anno di eta', anziche' essere iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, viene assicurato, ove gia' non lo sia, alla Cassa di previdenza marinara.