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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AL
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonroa Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3626/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (avv. GUARRERA Parte_1
VALENTINA);
E
, nato a [...] il [...] (avv. BULDO Controparte_1
ELISABETTA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
18/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 27/09/2007 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
18/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 30/05/2017;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, restando dispensati dal dovere di convivenza;
2. I figli tutti minorenni vengono affidati ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso con domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà di visita per il genitore non affidatario;
3. Le parti convengono che i figli possano liberamente incontrare il padre stante la loro età e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dei figli;
4. Solo in caso di disaccordo tra le parti si stabilisce il seguente regime di visita. Il Sig. avrà la CP_1 facoltà di vedere i figli previo accordo con la Sig.ra compatibilmente con le esigenze di vita Pt_1
e di studio dei minori, almeno tre giorni al mese, ovvero ogni qual volta potrà recarsi a Palermo, previa comunicazione alla sig.ra almeno due giorni prima e fermo restando il rispetto di Pt_1 eventuali pregressi impegni dei figli minori;
inoltre, è facoltà del padre, almeno due fine settimana all'anno, compatibilmente con i propri impegni e con quelli dei figli, di portarli presso la propria abitazione. I genitori trascorreranno con i figli, ad anni alterni ed equamente suddivise, le feste di
Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua ed ogni altra ricorrenza e festività; per il periodo delle feste natalizie e pasquali, il padre potrà tenere con sé i figli e portarli presso la propria abitazione ovvero in altra località, anche separatamente fra loro, per sette giorni consecutivi a Natale e sette giorni consecutivi a Pasqua, o anche più giorni previo accordo con la madre. Il padre, inoltre, durante le vacanze estive potrà tenere i figli con sé e portarli anche presso la propria abitazione ovvero in altra località, anche separatamente fra loro in ragione delle diverse età e condizioni psico-fisiche dei minori, per quindici giorni consecutivi, o anche più giorni, previo accordo con la madre. Nei suddetti periodi, i minori viaggeranno una volta con la madre e altra volta con il padre;
pertanto, la madre si impegna o a portarli presso l'abitazione paterna ovvero ad andare a riprenderli;
le spese di viaggio dei minori saranno a carico del Sig. , che dovrà previamente approvarle e CP_1 fermo restando la facoltà del padre di scegliere l'alternativa di recarsi egli stesso a prendere i bambini in macchina o con altro mezzo per limitare i costi. Sarà il padre, quindi, o a riportarli presso la madre ovvero ad andarli a prendere, con spese a carico del padre.
5. Le parti stabiliscono che dalla sottoscrizione del presente accordo sino al mese di dicembre 2025 il sig. si obbliga a corrispondere alla sig. , mensilmente, a titolo di CP_1 Pt_1 contribuzione al mantenimento ordinario dei quattro figli, la somma di€ 760,00 mensili
(euro settecento sessanta/00) (€.190,00 ciascuno) e la somma di €. 50,00 (euro cinquanta/00) a titolo di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge. La somma dovrà essere aggiornata con riferimento alle variazioni in aumento dell'indice Istat. Il pagamento del mantenimento dei figli e dell'assegno divorzile ogni mese dovrà essere eseguito dal sig. CP_1 in favore della sig.ra alle seguenti scadenze: la somma pari ad €. 600,00 entro il giorno 5 Pt_1 di ogni mese e la somma pari ad €. 210,00 entro il giorno 23 di ogni mese, tramite bonifico ovvero in contanti con rilascio di relativa ricevuta. Le parti stabiliscono che dalla sottoscrizione del presente accordo sino al mese di dicembre 2025 i genitori continueranno a percepire dall' ognuno la propria quota (pari al 50 %) spettante di CP_2 assegno unico per i figli.
6. Le parti stabiliscono che dal mese di gennaio 2026 il sig. si obbliga a corrispondere alla CP_1 sig.ra mensilmente a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario dei Pt_1 quattro figli la somma di € 600,00 mensili (euro seicento/00) (€.150,00 ciascuno) ed €.
100,00 (euro cento/00) a titolo di assegno divorzile;
tale somma dovrà essere aggiornata con riferimento alle variazioni in aumento dell'indice Istat. Il pagamento del mantenimento dei figli e dell'assegno divorzile ogni mese dovrà essere eseguito dal sig. in favore CP_1 della sig.ra alle seguenti scadenze: la somma pari ad €. 500,00 entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese e la somma pari ad €. 200,00 entro il giorno 23 di ogni mese, tramite bonifico ovvero in contanti con rilascio di relativa ricevuta.
7. Il sig. autorizza e presta espressamente il proprio consenso alla signora a CP_1 Pt_1 percepire dal mese gennaio 2026 dall' l'intera quota dell'assegno unico e universale CP_2 spettante ad entrambe i genitori per i quattro figli.
8. Resteranno a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli giusto Protocollo adottato dal Tribunale di Palermo, che le parti dichiarano di avere ricevuto in copia del difensore. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra la CP_1 Pt_1 propria quota di partecipazione alle spese straordinarie per i figli anticipate dalla stessa entro e non oltre il giorno 23 di ogni mese.
9. Le parti convengono che le indennità corrisposte dall ovvero da altri enti in favore dei figli a CP_2 causa delle patologie che li rendono soggetti invalidi portatori di handicap e disabili gravissimi, vengono percepite esclusivamente dalla madre sig. e verranno dalla stessa utilizzate a Pt_1 benefìcio dei figli;
10. Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi manifestano il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti, costituendo la presente espressa ed idonea dichiarazione utile ad ogni tale preciso fine.
11.1 coniugi si danno reciprocamente atto e dichiarano di avere, con i superiori patti, definito ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere l'una dall'altro e viceversa.
12. I coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione di tutti i beni, mobili ed immobili, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
13. Entrambi i coniugi chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia.
14.1 coniugi convengono, inoltre, di dare esecuzione immediata ai patti concordati e sopra elencati” (cfr. ricorso congiunto depositato in data 23/07/2025).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 27/09/2007 da , nata Parte_1
a AL (PA) il 07/11/1978 e da , nato a [...]_1
(SA) il 21/07/1972, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 418, parte II, serie A, dell'anno 2007, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 18/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AL
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonroa Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3626/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (avv. GUARRERA Parte_1
VALENTINA);
E
, nato a [...] il [...] (avv. BULDO Controparte_1
ELISABETTA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
18/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 27/09/2007 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
18/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 30/05/2017;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, restando dispensati dal dovere di convivenza;
2. I figli tutti minorenni vengono affidati ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso con domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà di visita per il genitore non affidatario;
3. Le parti convengono che i figli possano liberamente incontrare il padre stante la loro età e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dei figli;
4. Solo in caso di disaccordo tra le parti si stabilisce il seguente regime di visita. Il Sig. avrà la CP_1 facoltà di vedere i figli previo accordo con la Sig.ra compatibilmente con le esigenze di vita Pt_1
e di studio dei minori, almeno tre giorni al mese, ovvero ogni qual volta potrà recarsi a Palermo, previa comunicazione alla sig.ra almeno due giorni prima e fermo restando il rispetto di Pt_1 eventuali pregressi impegni dei figli minori;
inoltre, è facoltà del padre, almeno due fine settimana all'anno, compatibilmente con i propri impegni e con quelli dei figli, di portarli presso la propria abitazione. I genitori trascorreranno con i figli, ad anni alterni ed equamente suddivise, le feste di
Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua ed ogni altra ricorrenza e festività; per il periodo delle feste natalizie e pasquali, il padre potrà tenere con sé i figli e portarli presso la propria abitazione ovvero in altra località, anche separatamente fra loro, per sette giorni consecutivi a Natale e sette giorni consecutivi a Pasqua, o anche più giorni previo accordo con la madre. Il padre, inoltre, durante le vacanze estive potrà tenere i figli con sé e portarli anche presso la propria abitazione ovvero in altra località, anche separatamente fra loro in ragione delle diverse età e condizioni psico-fisiche dei minori, per quindici giorni consecutivi, o anche più giorni, previo accordo con la madre. Nei suddetti periodi, i minori viaggeranno una volta con la madre e altra volta con il padre;
pertanto, la madre si impegna o a portarli presso l'abitazione paterna ovvero ad andare a riprenderli;
le spese di viaggio dei minori saranno a carico del Sig. , che dovrà previamente approvarle e CP_1 fermo restando la facoltà del padre di scegliere l'alternativa di recarsi egli stesso a prendere i bambini in macchina o con altro mezzo per limitare i costi. Sarà il padre, quindi, o a riportarli presso la madre ovvero ad andarli a prendere, con spese a carico del padre.
5. Le parti stabiliscono che dalla sottoscrizione del presente accordo sino al mese di dicembre 2025 il sig. si obbliga a corrispondere alla sig. , mensilmente, a titolo di CP_1 Pt_1 contribuzione al mantenimento ordinario dei quattro figli, la somma di€ 760,00 mensili
(euro settecento sessanta/00) (€.190,00 ciascuno) e la somma di €. 50,00 (euro cinquanta/00) a titolo di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge. La somma dovrà essere aggiornata con riferimento alle variazioni in aumento dell'indice Istat. Il pagamento del mantenimento dei figli e dell'assegno divorzile ogni mese dovrà essere eseguito dal sig. CP_1 in favore della sig.ra alle seguenti scadenze: la somma pari ad €. 600,00 entro il giorno 5 Pt_1 di ogni mese e la somma pari ad €. 210,00 entro il giorno 23 di ogni mese, tramite bonifico ovvero in contanti con rilascio di relativa ricevuta. Le parti stabiliscono che dalla sottoscrizione del presente accordo sino al mese di dicembre 2025 i genitori continueranno a percepire dall' ognuno la propria quota (pari al 50 %) spettante di CP_2 assegno unico per i figli.
6. Le parti stabiliscono che dal mese di gennaio 2026 il sig. si obbliga a corrispondere alla CP_1 sig.ra mensilmente a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario dei Pt_1 quattro figli la somma di € 600,00 mensili (euro seicento/00) (€.150,00 ciascuno) ed €.
100,00 (euro cento/00) a titolo di assegno divorzile;
tale somma dovrà essere aggiornata con riferimento alle variazioni in aumento dell'indice Istat. Il pagamento del mantenimento dei figli e dell'assegno divorzile ogni mese dovrà essere eseguito dal sig. in favore CP_1 della sig.ra alle seguenti scadenze: la somma pari ad €. 500,00 entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese e la somma pari ad €. 200,00 entro il giorno 23 di ogni mese, tramite bonifico ovvero in contanti con rilascio di relativa ricevuta.
7. Il sig. autorizza e presta espressamente il proprio consenso alla signora a CP_1 Pt_1 percepire dal mese gennaio 2026 dall' l'intera quota dell'assegno unico e universale CP_2 spettante ad entrambe i genitori per i quattro figli.
8. Resteranno a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli giusto Protocollo adottato dal Tribunale di Palermo, che le parti dichiarano di avere ricevuto in copia del difensore. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra la CP_1 Pt_1 propria quota di partecipazione alle spese straordinarie per i figli anticipate dalla stessa entro e non oltre il giorno 23 di ogni mese.
9. Le parti convengono che le indennità corrisposte dall ovvero da altri enti in favore dei figli a CP_2 causa delle patologie che li rendono soggetti invalidi portatori di handicap e disabili gravissimi, vengono percepite esclusivamente dalla madre sig. e verranno dalla stessa utilizzate a Pt_1 benefìcio dei figli;
10. Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi manifestano il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti, costituendo la presente espressa ed idonea dichiarazione utile ad ogni tale preciso fine.
11.1 coniugi si danno reciprocamente atto e dichiarano di avere, con i superiori patti, definito ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere l'una dall'altro e viceversa.
12. I coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione di tutti i beni, mobili ed immobili, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
13. Entrambi i coniugi chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia.
14.1 coniugi convengono, inoltre, di dare esecuzione immediata ai patti concordati e sopra elencati” (cfr. ricorso congiunto depositato in data 23/07/2025).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 27/09/2007 da , nata Parte_1
a AL (PA) il 07/11/1978 e da , nato a [...]_1
(SA) il 21/07/1972, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 418, parte II, serie A, dell'anno 2007, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 18/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.