TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/11/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5923/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada LU Presidente Rel.
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]4 a, elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via
A. Manuzio n. 26/33 sc.ds., presso lo studio dell'Avv. Carmela Bagalà, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Parte ricorrente -
contro
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...]4, elettivamente domiciliato in Genova
(GE), Via XX Settembre 12/3 presso lo studio degli Avv. Gennaro Velle e Debora
Palombo, che lo rappresentano e lo difendono, come da procura in atti.
- Parte resistente -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 06/11/2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso presentato ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c. in data 25/06/2025 ha chiesto che venisse regolato il regime di affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...], avuto dalla Per_1 relazione sentimentale e convivenza more uxorio con il Sig. e CP_1
riconosciuto da entrambi i genitori.
Con comparsa di costituzione e risposta del 11/04/2024, si è costituito in giudizio il convenuto il signor il quale ha aderito alla domanda dell'attrice in punto CP_1
di affidamento condiviso, ma ha formulato le conclusioni difformi sugli altri punti.
Le parti nel rispetto del codice di rito hanno depositato le memorie ai sensi dell'art. 473 bis. 17 cpc.
All'udienza del 06/11/2025 la parti hanno dato del raggiungimento dell'accordo un accordo in punto affidamento, collocazione, regime di visita ed assegno di mantenimento della figlia, che si riporta in dispositivo, a cui pertanto il Tribunale, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero conferisce vigore, non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente al superiore interesse morale e materiale della minore.
Le spese:
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite possono essere tra loro compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.:
OMOLOGA le seguenti condizioni concordate dalle parti:
1. disporre l'affidamento condiviso del minore , nato a [...] il Persona_2
19.09.2023, dall'unione di fatto dei signori e ad Parte_1 CP_1 entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, con le seguenti modalità di visita: il padre potrà frequentare liberamente il figlio minore in accordo con la madre e lo potrà tenere con sé almeno due fine settimana al mese, da concordare con la madre, dal sabato mattina al lunedì mattina quando accompagnerà il bambino all'asilo
2 (scuola) ed almeno due (2) giorni alla settimana indicativamente martedì e giovedì dalle 16 alle 18 compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori.
Quando il fine settimana successivo sarà di competenza della madre, il padre lo terrà con sé il lunedì tutto il giorno.
Nel periodo estivo (vacanze scolastiche) il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive nei periodi che verranno previamente concordati, non appena possibile (indicativamente entro il 31 maggio).
Il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori le residue principali festività con il criterio della alternanza.
2. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore, versando alla madre, CP_1 entro il 5 di ogni mese la somma mensile di € 550,00, da aggiornarsi annualmente, secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come individuate dal Tribunale di Genova, sezione IV nelle direttive del 15.09.2016.
3. I genitori, quando il bambino resterà con ciascuno di loro e nei limiti delle ragionevoli possibilità, si terranno reciprocamente informati circa lo stato di salute dello stesso, la località ove si recheranno con il minore, e inoltre, dovranno essere resi edotti dei soggetti terzi che, in mancanza dei genitori si prendono cura del minore.
4. I genitori per quanto attiene la frequentazione del bambino, si atterranno attenersi
a rapporti di massima collaborazione e flessibilità, in ragione di eventuali reciproche esigenze contingenti specialmente lavorative, sempre nell'ottica di mantenere un rapporto equilibrato per il maggiore benessere psicologico e fisico del figlio.
5. L'assegno unico sarà percepito al 50% dai due genitori.
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Genova, lì 07/11/2023
La Presidente
Dott.ssa Ada LU
3 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada LU Presidente Rel.
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]4 a, elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via
A. Manuzio n. 26/33 sc.ds., presso lo studio dell'Avv. Carmela Bagalà, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Parte ricorrente -
contro
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...]4, elettivamente domiciliato in Genova
(GE), Via XX Settembre 12/3 presso lo studio degli Avv. Gennaro Velle e Debora
Palombo, che lo rappresentano e lo difendono, come da procura in atti.
- Parte resistente -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 06/11/2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso presentato ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c. in data 25/06/2025 ha chiesto che venisse regolato il regime di affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...], avuto dalla Per_1 relazione sentimentale e convivenza more uxorio con il Sig. e CP_1
riconosciuto da entrambi i genitori.
Con comparsa di costituzione e risposta del 11/04/2024, si è costituito in giudizio il convenuto il signor il quale ha aderito alla domanda dell'attrice in punto CP_1
di affidamento condiviso, ma ha formulato le conclusioni difformi sugli altri punti.
Le parti nel rispetto del codice di rito hanno depositato le memorie ai sensi dell'art. 473 bis. 17 cpc.
All'udienza del 06/11/2025 la parti hanno dato del raggiungimento dell'accordo un accordo in punto affidamento, collocazione, regime di visita ed assegno di mantenimento della figlia, che si riporta in dispositivo, a cui pertanto il Tribunale, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero conferisce vigore, non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente al superiore interesse morale e materiale della minore.
Le spese:
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite possono essere tra loro compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.:
OMOLOGA le seguenti condizioni concordate dalle parti:
1. disporre l'affidamento condiviso del minore , nato a [...] il Persona_2
19.09.2023, dall'unione di fatto dei signori e ad Parte_1 CP_1 entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, con le seguenti modalità di visita: il padre potrà frequentare liberamente il figlio minore in accordo con la madre e lo potrà tenere con sé almeno due fine settimana al mese, da concordare con la madre, dal sabato mattina al lunedì mattina quando accompagnerà il bambino all'asilo
2 (scuola) ed almeno due (2) giorni alla settimana indicativamente martedì e giovedì dalle 16 alle 18 compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori.
Quando il fine settimana successivo sarà di competenza della madre, il padre lo terrà con sé il lunedì tutto il giorno.
Nel periodo estivo (vacanze scolastiche) il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive nei periodi che verranno previamente concordati, non appena possibile (indicativamente entro il 31 maggio).
Il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori le residue principali festività con il criterio della alternanza.
2. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore, versando alla madre, CP_1 entro il 5 di ogni mese la somma mensile di € 550,00, da aggiornarsi annualmente, secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come individuate dal Tribunale di Genova, sezione IV nelle direttive del 15.09.2016.
3. I genitori, quando il bambino resterà con ciascuno di loro e nei limiti delle ragionevoli possibilità, si terranno reciprocamente informati circa lo stato di salute dello stesso, la località ove si recheranno con il minore, e inoltre, dovranno essere resi edotti dei soggetti terzi che, in mancanza dei genitori si prendono cura del minore.
4. I genitori per quanto attiene la frequentazione del bambino, si atterranno attenersi
a rapporti di massima collaborazione e flessibilità, in ragione di eventuali reciproche esigenze contingenti specialmente lavorative, sempre nell'ottica di mantenere un rapporto equilibrato per il maggiore benessere psicologico e fisico del figlio.
5. L'assegno unico sarà percepito al 50% dai due genitori.
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Genova, lì 07/11/2023
La Presidente
Dott.ssa Ada LU
3 4