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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/09/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1064/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1064 R. G. dell'anno 2024, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
25.11.2024, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
(C.F. ) nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(No) e ivi residente a[...];
e
(C.F. ) nato il [...], in [...] e residente in CP_1 C.F._2
IO castello, via Monte Pasubio, 5/D;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sarha CELESTINO (C.F. ) presso cui C.F._3 sono elettivamente domiciliati in Arona, via Gramsci n. 12, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 4 “- I coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti e dichiarano di nulla aver a pretendere
l'uno dall'altro;
- La casa coniugale di proprietà di viene assegnata al medesimo con gli arredi, anche in CP_1 ragione della collocazione presso di sé della figlia minorenne;
- I coniugi autorizzano sin d'ora le competenti autorità al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità e validi per l'espatrio, sia loro che della figlia;
- Per la figlia minore viene disposto l'affidamento condiviso tra i genitori, con esercizio Persona_1 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse per la minore (residenza, istruzione, salute) dovranno essere assunte congiuntamente dai genitori.
avrà collocazione prevalente presso il padre, e stante la prossima maggiore età potrà Persona_1 liberamente frequentare la madre;
CP_
- Il sig. , stante il divario reddituale proprio e della sig.ra si farà integralmente carico Pt_1 del mantenimento ordinario della figlia , anche in quanto assegnatario dell'abitazione Persona_1 familiare presso cui è collocata prevalentemente la figlia minore, mentre le spese straordinarie saranno divise al 50%, come da Protocollo del Tribunale di Torino;
- Le auto di proprietà rispettivamente di marito e moglie resteranno assegnate ai rispettivi intestatari;
- Le parti danno atto di aver già regolato tutte le altre questioni patrimoniali esistenti;
- La presente dichiarazione viene effettuata ex art. 473 bis.49 c.p.c., poiché le parti hanno proposto, oltre la domanda di separazione personale dei coniugi, anche la domanda di cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio;
Le parti, quindi, chiedono di avvalersi di tale facoltà e che venga pronunciata, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, l. 898/1970, alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra le parti e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di IO CA al n. 2 parte I, Ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.”
Motivi in fatto e in diritto
Con sentenza n. 149/2024 l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
pagina 2 di 4 Veniva assegnato alle parti termine al 10.06.2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 21/05/2002 nel comune di IO
CA (NO) e si sono separati consensualmente il 25.11.2024, con sentenza del tribunale di Verbania, passata in giudicato il 20.3.2025, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la figlia
(nata il [...]), maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Persona_1
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e all'interesse della figlia, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Va dato atto che i coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti e dichiarano di nulla aver da pretendere l'uno dall'altro, che autorizzano sin da ora le competenti autorità al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità e validi per l'espatrio, per sé e la figlia.
Va dato atto, altrettanto, che le auto di proprietà rispettivamente di marito e moglie resteranno assegnate ai rispettivi intestatari.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, in IO CA (NO) il 21.05.2002, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo CP_1
Comune al n. 2, parte I, anno 2002 assegna al marito la casa coniugale con gli arredi, sita in IO CA (NO) Via Monte Pasubio
5/D, luogo di collocazione della figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente;
Persona_1 pone a carico del padre, integralmente, il mantenimento ordinario della figlia;
Persona_1 pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie della figlia divise al 50% come da Protocollo del Tribunale di Torino
pagina 3 di 4 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania in data 8.9.2025
Il giudice re dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1064 R. G. dell'anno 2024, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
25.11.2024, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
(C.F. ) nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(No) e ivi residente a[...];
e
(C.F. ) nato il [...], in [...] e residente in CP_1 C.F._2
IO castello, via Monte Pasubio, 5/D;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sarha CELESTINO (C.F. ) presso cui C.F._3 sono elettivamente domiciliati in Arona, via Gramsci n. 12, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 4 “- I coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti e dichiarano di nulla aver a pretendere
l'uno dall'altro;
- La casa coniugale di proprietà di viene assegnata al medesimo con gli arredi, anche in CP_1 ragione della collocazione presso di sé della figlia minorenne;
- I coniugi autorizzano sin d'ora le competenti autorità al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità e validi per l'espatrio, sia loro che della figlia;
- Per la figlia minore viene disposto l'affidamento condiviso tra i genitori, con esercizio Persona_1 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse per la minore (residenza, istruzione, salute) dovranno essere assunte congiuntamente dai genitori.
avrà collocazione prevalente presso il padre, e stante la prossima maggiore età potrà Persona_1 liberamente frequentare la madre;
CP_
- Il sig. , stante il divario reddituale proprio e della sig.ra si farà integralmente carico Pt_1 del mantenimento ordinario della figlia , anche in quanto assegnatario dell'abitazione Persona_1 familiare presso cui è collocata prevalentemente la figlia minore, mentre le spese straordinarie saranno divise al 50%, come da Protocollo del Tribunale di Torino;
- Le auto di proprietà rispettivamente di marito e moglie resteranno assegnate ai rispettivi intestatari;
- Le parti danno atto di aver già regolato tutte le altre questioni patrimoniali esistenti;
- La presente dichiarazione viene effettuata ex art. 473 bis.49 c.p.c., poiché le parti hanno proposto, oltre la domanda di separazione personale dei coniugi, anche la domanda di cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio;
Le parti, quindi, chiedono di avvalersi di tale facoltà e che venga pronunciata, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, l. 898/1970, alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra le parti e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di IO CA al n. 2 parte I, Ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.”
Motivi in fatto e in diritto
Con sentenza n. 149/2024 l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
pagina 2 di 4 Veniva assegnato alle parti termine al 10.06.2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 21/05/2002 nel comune di IO
CA (NO) e si sono separati consensualmente il 25.11.2024, con sentenza del tribunale di Verbania, passata in giudicato il 20.3.2025, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la figlia
(nata il [...]), maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Persona_1
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e all'interesse della figlia, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Va dato atto che i coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti e dichiarano di nulla aver da pretendere l'uno dall'altro, che autorizzano sin da ora le competenti autorità al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità e validi per l'espatrio, per sé e la figlia.
Va dato atto, altrettanto, che le auto di proprietà rispettivamente di marito e moglie resteranno assegnate ai rispettivi intestatari.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, in IO CA (NO) il 21.05.2002, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo CP_1
Comune al n. 2, parte I, anno 2002 assegna al marito la casa coniugale con gli arredi, sita in IO CA (NO) Via Monte Pasubio
5/D, luogo di collocazione della figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente;
Persona_1 pone a carico del padre, integralmente, il mantenimento ordinario della figlia;
Persona_1 pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie della figlia divise al 50% come da Protocollo del Tribunale di Torino
pagina 3 di 4 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania in data 8.9.2025
Il giudice re dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
pagina 4 di 4