Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2001, n. 3572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3572 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
0357 2/01 REPUBBLICA IN N FORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni da circ. SEZIONE TERZA CIVILE strad.: omessa osservanza Art. 8 1. 738/78; improponibilità della domanda) sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 7486/98 Angelo - Presidente GIULIANO Dott. Antonio Consigliere LIMONGELLI LUCENTINI Consigliere 7429 Cron. Dott. Giuliano MALZONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Ennio Ud. 10/10/00ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMMISSARIO D'EASS ASSICURAZIONI IN LCA IN PERSONA LIQUIDATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 15, presso lo studio dell'avvocato NOVARIO ANTONIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro domiciliato in ROMA VIA PINNA PAOLO, elettivamente dell'avvocatoLUIGI ZAMBARELLI 18, presso lo studio NOCILLA ROBERTO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente- - 2000 nonchè contro 1583 ASSITALIA SPA, PASTINESE PIETRO;
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- intimati -
avverso la sentenza n. 4194/97 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 29/5/1997, depositata il 29/05/97; RG. 48414/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito 1'Avvocato AMILCARE FOSCARINI (per delega avv. Novario); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo in subordine, accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 12, 14 e 19 novem- bre 1996, rispettivamente alla D'EASS Ass.ni in l.c.a., all'Assitalia spa, quale impresa designata, e a Pasti- nese ET, quale proprietario dell'auto investitrice, NN AO, adducendo che in data 22.3.1993 alla via Prenestina di Roma la sua auto tg. Roma 26818, mentre era posteggiata all'altezza del civico 510, era stata colpita dall'auto Fiat Uno tg. PT258446 del IN, che procedeva in retromarcia, chiedeva al giudice di pace di Roma di essere risarcito per i danni riportati nella misura di L.
1.300.000. Dei convenuti si costituiva in giudizio solo la D' EASS Ass.ni, in 1.c.a., in persona del Commissario liquidatore, che eccepiva la prescrizione del relativo diritto, 1'improcedibilità della domanda per effetto della mancata osservanza dell'art. 8 1. 738/78 e conte- stava l'avversa pretesa sia nell'an che nel quantum. Il giudice di pace,con sentenza 29.5.1997, ritenuta la responsabilità del IN nella causazione del sinistro, condannava costui, in solido con la D'EASS Ass.ni in l.c.a., in persona del commissario liquidato- re, e con 1'INA Assitalia, quale impresa designata, a pagare all'attore la somma di L.
1.300.000 con interes- si dal sinistro al saldo e spese di giudizio, con at- tribuzione all'Avv. Roberto Nocilla quale antistatario. Per la cassazione della decisione ricorre la D'EASS Ass.ni in l.c.a., in persona del commissario liquidato- re, esponendo un solo motivo. Resiste con controricorso il NN con salvezza delle spese del grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la viola- zione dell'art. 8 l. 738/78 in relazione all'art. 360/3 c.p.c. nel punto in cui il giudice di pace ha ritenuto sufficiente, ai fini della proponibilità della domanda, l'invio della lettera raccomandata prevista dall'art. 3 22 1. 990/69 all'INA Assitalia spa, considerata quale impresa cessionaria, sei mesi prima della domanda giu- diziale, e si deduce, invece, che tale domanda, poiché è stata proposta dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 26.4.1995 della mes- sa in liquidazione coatta amministrativa della D'EASS spa, doveva essere preceduta dall'inoltro della racco- mandata ex art. 22 1. 990/69 al Commissario liquidatore sei mesi prima della domanda giudiziale, cosa che nel caso di specie non era avvenuta, perché l'attore non ne aveva fornito la prova. Il ricorso è fondato. L'art. 8 1. 738/78 stabilisce che nell'ipotesi di messa in liquidazione coatta ammin- sitrativa dell'impresa assicuratrice l'avente diritto al risarcimento deve inviare sei mesi prima della pro- posizione della domanda giudiziale la lettera raccoman- data prevista dall'art. 22 1. 990/69 al Commissario li- quidatore autorizzato alla liquidazione per conto del "Fondo di Garanzia V.S." e al trasferimento del porta- foglio dall'impresa decotta. La ratio della norma sta nel consentire al soggetto designato alla liquidazione del danno la valutazione, nello spatium deliberandi di sei mesi concessogli dalla legge, della possibilità della composizione stragiudi- ziale della vertenza. Nel caso in esame l'inosservanza di tale disposi- zione di legge emerge dallo stesso contesto della sen- tenza impugnata nel punto in cui si individua il sog- getto delegato al pagamento del danno nell'INA Assita- lia, a cui sarebbe stata inviata la lettera 26.7.1995, mentre, invece, nel decreto ministeriale di liquidazio- ne coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice il soggetto designato alla liquidazione dei danni verifi- catisi anteriormente alla liquidazione dell'impresa as- sicuratrice è il commissario liquidatore, autorizzato anche alla cessione del portafoglio dell'impresa decot- ta, e non già l'Assitalia spa, designata solo a presta- re l'assistenza tecnica al Commissario liquidatore. Ne consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice di pace di Roma, che prov- vederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altro giudice di pace di Roma. Così deciso in Roma addì 10.10.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE ༽པས་ ིས་བས་ سنتا IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria 12 MAR 2007 oggi, 5 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA