Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 05/08/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01891/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00511/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 511 del 2025, proposto da
Cooperativa Sociale Esperia s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE;
contro
Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
Comune di Montallegro, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato ANtino Cuffaro Farruggia, con domicilio digitale come da REGINDE;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dal Comune di Montallegro sull’atto di invito e diffida del 27.12.2024, con cui la cooperativa ricorrente ha chiesto al Comune resistente di definire il procedimento amministrativo “volto a predisporre gli atti per la sottoscrizione di una nuova Convenzione (relativa a due disabili psichici- NDR) in osservanza della normativa vigente e dello schema di cui all’allegato “D” del DPRS 158/1996” (atto il cui riscontro è stato sollecitato con note del 27.01.2025 e del 15.3.2025);
nonché per l’accertamento
- dell’obbligo del Comune di Montallegro di definire il procedimento amministrativo avviato su istanza dell’Ente ricorrente, volto a richiedere la predisposizione e la sottoscrizione di apposita Convenzione relativa al ricovero di n. 2 disabili psichici, in osservanza della L.R. 22/1986 e dello schema di Convenzione di cui all’allegato D) del D.P.R.S. n. 158/1996;
- della fondatezza della suddetta istanza del 27.12.2024, con cui la cooperativa ricorrente ha invitato il Comune resistente a definire il procedimento amministrativo “volto a predisporre gli atti per la sottoscrizione di una nuova Convenzione (relativa a due disabili psichici- NDR) in osservanza della normativa vigente e dello schema di cui all’allegato “D” del DPRS 158/1996” ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali e del Comune di Montallegro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori, avvocato Impiduglia per la società ricorrente, avvocatessa Cordio per l’Amministrazione regionale ed avvocato Cuffaro Farruggia per quella comunale, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che mercé gravame incardinato ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. proc. amm., la società ricorrente ha esposto a ) di aver stipulato in data 31.08.2021 con il Comune di Montallegro una Convenzione per l’alloggio di due disabili psichici presso la Comunità alloggio AN AE , gerita dalla ricorrente stessa; b ) di aver ricevuto nota del 13.08.2024 (che non risulta essere stata impugnata), con cui il Comune di Montallegro ha comunicato il suo recesso da tale Convenzione ; c ) di aver sollecitato inutilmente l’Amministrazione comunale con tre atti stragiudiziali di diffida (in data 27.12.2024, 27.01.2025, 15.03.2025) a concludere un accordo per il rinnovo della suddetta Convenzione ;
Ritenuto che con il medesimo atto di gravame la società ricorrente ha prospettato l’illegittimità dell’operato del Comune intimato per violazione dell’art. 97 Cost; violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990, recepita dalla legge reg. n. 10/1991; violazione e falsa applicazione degli artt. 23, comma 1, lett. b) e 12, comma 2, lett. f) e 24 della legge reg. 22/1986; eccesso di potere per illogicità, arbitrio, ingiustizia manifesta ;
Ritenuto in particolare che la società ricorrente ha dedotto che il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza di rinnovo testé descritta violerebbe l’obbligo (corollario delle disposizioni prefate) di concludere mercé una determinazione espressa il procedimento amministrativo attinente il rinnovo della Convenzione in discorso;
Ritenuto che, dopo la costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate, nel corso della camera di consiglio del 02.07.2025 il Tribunale ha rilevato di ufficio la tardività delle difese scritte versate in atti dal Comune di Montallegro in data 26.06.2025 (quindi oltre il termine di quindici giorni liberi prima della camera di consiglio fissato per tale incombente ai sensi degli artt. 73, 87, 117 cod. proc. amm.) ed invitato le parti a dedurre sul punto;
Ritenuto che ad esito della discussione in camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevata preliminarmente la tardività delle memorie difensive versate in atti dal Comune di Montallegro (per le ragioni testé esposte) delle quali, pertanto, non si terrà conto ai fini del decidere;
Rilevata sempre in via preliminare la fondatezza dell’eccezione pregiudiziale, con la quale l’Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali, Lavoro, ha prospettato il suo difetto di legittimazione passiva a resistere al gravame, dovuto al fatto che mercé il medesimo non sono state impugnate delle determinazioni dell’Amministrazione regionale;
Considerato che dalla documentazione versata in atti dalla società ricorrente è dato evincere che la Convenzione stipulata tra tale società ed il Comune di Montallegro prevedeva espressamente che a ) l’accordo inter partes avesse una durata triennale, con espressa esclusione di qualsiasi meccanismo di rinnovo tacito; b ) l’eventuale opzione per il rinnovo della Convenzione andasse esercitata dall’Amministrazione comunale con atto apposito, tre mesi prima della scadenza del termine, di cui alla lettera precedente; c ) l’impegno della società ricorrente a continuare l’erogazione dei servizi di assistenza in favore delle persone ospitate presso la sua struttura “sino al rinnovo o all’effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione” ;
Considerato che è pacifico ed indiscusso tra le parti in lite che il Comune di Montallegro ha manifestato tempestivamente la sua volontà di recedere dalla Convenzione oggetto dei fatti di causa, mercé determinazione sindacale prot. 6509 del 13.08.2024, mai impugnata dalla società ricorrente (cfr. allegato n. 2 della produzione di parte ricorrente);
Considerato che pertanto, contrariamente a quanto prospettato dalla società ricorrente, l’Amministrazione comunale ha provveduto in realtà in ordine al rinnovo della Convenzione in discorso, denegandola espressamente, di talché non è possibile ravvisare i presupposti per l’accoglimento dell’odierno gravame;
Considerato che, pur volendo riqualificare l’istanza presentata in sede stragiudiziale dalla società ricorrente come una richiesta di riesame delle determinazioni negative già assunte dall’Amministrazione comunale, la stessa non potrebbe essere ritenuta idonea a far considerare fondato l’odierno gravame, dato che i poteri di autotutela decisoria della P.A. hanno natura tipicamente discrezionale, pertanto (salvo eccezioni espressamente previste dalla legge) il loro esercizio non è mai doveroso, anche a fronte di una richiesta in tal senso formulata nelle forme di legge (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, sent. 25.10.2023, n. 15818);
Considerato, per quel che attiene le spese di lite, che le stesse, in applicazione della regola della soccombenza devono essere poste a carico della società ricorrente nei confronti del Comune di Montallegro, restando invece compensate nei confronti delle altre parti del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decidere:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali, Lavoro e, per l’effetto, lo estromette dal giudizio;
b) per il resto rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Montallegro, liquidandole in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA; le compensa invece nei confronti delle altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Bonfiglio | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO