Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/06/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3032/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3032/2022 promossa da:
c.f. ) con l'avv. ROSARIO PERRI Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(c.f. ed (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, erede di (c.f. , con l'avv. C.F._2 Persona_1 C.F._3
CATERINA MELATO e con l'avv. DARIA ZERBINI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni: contrariis reiectis;
- piaccia all'Ill.mo Tribunale adito;
- preso atto della costituzione in giudizio della IG.ra quale erede universale Controparte_2
della IG.ra ; Persona_1
- accertare il grave inadempimento dei IGg.ri e (e dunque Controparte_1 Persona_1
dell'erede universale IG.ra alle obbligazioni assunte col contratto di Controparte_2
la risoluzione;
- condannare quindi i IGg.ri e in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2
risarcire i danni subiti dalla che si quantificano in euro Parte_1
187.000,00 oppure la diversa somma che il Giudice riterrà provata in corso di causa o stabilita in via equitativa;
oltre agli interessi di legge dalla domanda al saldo.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In via istruttoria: insiste per l'ammissione delle prove orali e CTU come da memoria ex art. 182, sesto comma, n. 2, c.p.c. e cioè:
A) prova testimoniale e per interrogatorio formale dei convenuti sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che la in data 5.4.2016, veniva contattata dall'Arch. Parte_1 CP_3
che agiva su incarico dei IGg.ri e , per formulare
[...] Controparte_1 Persona_1
un preventivo in relazione ai lavori di “Riparazione e ripristino con miglioramento sismico causa danni sisma 2012” relativamente all'immobile sito in Cortile di Carpi, strada Statale n.
468 Motta n. 105/107, di proprietà dei IGg.ri e CP_1 Per_1
2) vero che per dare seguito alla richiesta, l'Arch. inviava alla il CP_3 Parte_1
computo metrico estimativo e il progetto (doc. 2, che si rammostra al teste);
3) vero che in data 13.4.2016 la inviava all'Arch. la propria Parte_1 CP_3
offerta confermando l'ammontare del computo metrico e precisando che avrebbe applicato uno sconto pari all'8,10% (doc. 3, che si rammostra al teste);
4) vero che l'offerta comunicata della veniva discussa tra le parti nei Parte_1
giorni immediatamente successivi ed accettata dal IG. che rappresentava anche la CP_1
IG.ra Per_1
5) vero che in data 26.4.2016, a seguito dell'accettazione dell'offerta da parte della proprietà e di richiesta dell'Arch. la inviava all'Arch. i CP_3 Parte_1 CP_3
documenti per la pratica DE (doc. 4 e 21, che si rammostrano al teste);
6) vero che in data 10.5.2016 la veniva perciò inserita come impresa Parte_1
esecutrice dei lavori, nella pratica n. 624/2014 protocollo 25604/2016, riguardo al procedimento di contributo di ricostruzione (doc. 4, che si rammostra la teste);
7) vero che, in attesa dell'erogazione del finanziamento e quindi dello svolgimento dei lavori appaltati, la provvedeva a mettere in sicurezza il tetto Parte_1
dell'immobile, allo sgombero del materiale presente e alla pulizia del cantiere;
2 di 9 8) vero che in data 13.5.2016 la sul cantiere in questione, subiva il Parte_1
furto delle rampe di alluminio dell'escavatore utilizzato per i citati lavori;
9) vero che nel mese di febbraio del 2020 la veniva informata dal IG. Parte_1
che il richiesto contributo era stato approvato (pratica n. 624/2014, prot. Parte_2
25604/2016 del 10.5.2016) e che non appena possibile si sarebbe proceduto con l'inizio dei lavori.
10) vero che in vista di ciò, stante l'esigenza di rimuovere l'amianto presente sul tetto dell'edificio
Part (la cui autorizzazione, da parte della avrebbe richiesto diversi giorni) la
[...]
nel mese di marzo del 2020 contattava la ditta a Parte_1 Controparte_4
cui conferiva l'incarico di effettuare i citati lavori, versando un acconto di euro 2.000,00;
11) vero che nel mese di maggio del 2020 la veniva informata che Parte_1
l'esecuzione dei lavori sarebbe stata affidata ad altra ditta (doc. 7, che si ramostra al teste);
12) vero che la con comunicazione del 26.5.2020, contestava la Parte_1
legittimità dell'affidamento dei lavori ad altra ditta, confermando la sua piena disponibilità ad effettuare i lavori alle condizioni in origine concordate ed approvate (doc. 8, che si rammostra al teste).
13) vero che i lavori venivano effettivamente affidati alla ditta Ingegno Costruzioni srl;
14) vero che la ha svolto diversi lavori di ristrutturazione a seguito del Parte_1
sisma del 2012 e di rilevante entità, come si evince dal doc. 13 che si rammostra al teste;
15) vero che la è in possesso delle attestazioni SOA che certificano Parte_1
l'autorizzazione a svolgere lavori pubblici e privati sino all'importo di euro 1.800,000.00, come si evince dal doc. 14 che si rammostra al teste;
Indica a testi:
, residente a [...]di Modena, sui capitoli 1,2,3,5,6,7,8,9,10,13,14,15; Testimone_1
, residente a [...]di Modena, sui capitoli 1,2,4; Testimone_2
, residente a [...], sui capitoli 1,4,9,11; Parte_2
, residente a [...]della Decima, sui capitoli 1,2,3,4,5,6,7,12,13; CP_3
B) consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare, sulla scorta della documentazione versata in atti e di quella che riterrà opportuno acquisire, quale sarebbe stato l'utile netto percepito dalla dall'effettuazione dei lavori per cui è causa. Parte_1
La parte convenuta come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni:
3 di 9 Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare ogni e qualsiasi domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si oppone anche in questa sede all'ammissione della CTU richiesta da parte attrice avente ad oggetto la quantificazione del presunto danno ex adverso patito in quanto meramente esplorativa non essendo stato provato in giudizio l'an della pretesa avversaria.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio e condanna al risarcimento ai sensi dell'art. 96
c.p.c. stante l'assoluta infondatezza delle domande avversarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 12.5.2022 (nel prosieguo Parte_1 Parte_1
conviene in giudizio e chiedendo: Persona_1 Controparte_1
a. la risoluzione per inadempimento dell'appalto d'opera concluso con i convenuti, proprietari di un immobile in Cortile di Carpi (Mo), Strada Statale n. 468, lesionato dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
b. la loro condanna al risarcimento del danno.
Costituitosi in giudizio, contesta il titolo del rapporto eccependo che Controparte_1
nessun contratto per il risanamento dell'immobile è stato sottoscritto e che l'impresa si è limitata alla sua messa in sicurezza riscuotendo un compenso di € 4.000,00.
La causa, interrotta per il decesso di e riassunta nei confronti dell'erede Persona_1 [...]
(doc. 8 conv.), è istruita con documenti e testimonianze;
è posta in decisione con CP_2
ordinanza del 6.3.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo mutamento del giudice istruttore.
1.
Il compendio probatorio porta ad escludere che abbia provato il titolo del rapporto Parte_1
(CC SU 30.10.2001 n. 13533).
Si esaminano i dati istruttori.
1.1.
4 di 9 L'ordinanza 11.10.2013 emanata dal Presidente della Regione Emilia-Romagna quale commissario delegato (art. 12 d. l.
6.6.2012 n. 74, convertito dalla l.
1.8.2012 n. 122) individua un contenuto obbligatorio del contratto d'appalto concluso dal beneficiario dei contributi di cui alle ordinanze 28.8.2012 n. 29, 5.10.2012 n. 51, 12.10.2012 n. 57 e 6.12.2012 n. 86 e l'impresa affidataria (art. 8). L'inosservanza dell'onere formale, pur non reagendo sulla validità del contratto, incide sulla conservazione del contributo.
In data 10.5.2016 i convenuti presentano congiuntamente la domanda di contributo indicando quale delegato di Controparte_1 Persona_1
Con ordinanza 6.2.2020 (doc. 2 conv.), modificata l'1.9.2020 (doc. 4 conv.), è concesso il contributo pubblico.
Il 18.5.2020 conclude il contratto d'appalto (doc. 5 conv.) con Controparte_1
l'associazione temporanea di imprese Lexor s.r.l. – Esse 3 s.r.l. e il 29.7.2020 comunica alla
Pubblica Amministrazione la sostituzione dell'impresa (doc. 3 conv.).
L'appaltatrice dà esecuzione al contratto ( «Noi avevamo molti cantieri Testimone_3
nella zona di Cortile di Carpi, per cui, per noi, era comodo accettare l'incarico, anche perché un'impresa quando si fa un certo nome nella zona è logico che venga segnalata. Poi, se ti avanza del ponteggio da una parte, lo riesci a spostare da un'altra parte. L'obiettivo è sempre quello di riuscire a guadagnare di più, cercando di contenere i costi dove è possibile farlo»).
A riscontro dell'asserita conclusione del contratto per comportamenti concludenti Parte_1
produce:
a. i moduli DE (Modello Unico Digitale dell'Edilizia) inviati il 30.3.2016 al progettista e direttore dell'opera, architetto indicanti l'impresa come appaltatrice (doc. 4 CP_3
att.) e da questa sottoscritti (doc. 21 att.);
b. la richiesta di a del 5.4.2016 di formulare una proposta secondo CP_3 Parte_1
l'allegato computo metrico (doc. 1 att.);
c. l'offerta di del 13.4.2016 consegnata ad (doc. 3 att.); Parte_1 CP_3
d. la richiesta di a in data 26.4.2016 delle coordinate bancarie del suo CP_3 Parte_1
conto corrente (doc. 21 att.);
e. l'appalto di € 20.000,00 concluso da e il 16.3.2020 per lo Parte_1 Controparte_5
smaltimento dell'amianto (€ 3.000,00), la demolizione del fienile (€ 10.000,00) e lo smaltimento dei residui (€ 7.000,00: docc. 6 e 20 att.);
5 di 9 f. la consegna in data 17.3.2020 di un assegno bancario di € 2.000,00 da e Parte_1 CP_5
[...]
g. la consegna in data 5.10.2020 di un assegno circolare di € 4.000,00 da a Controparte_1 [...]
(doc.10-11 att.). Parte_1
1.2.
Dalla testimonianza di all'epoca fidanzato di è emerso che Parte_2 Controparte_2 [...]
si è proposto, con la sua intermediazione, a e per farsi Parte_1 Controparte_1 Persona_1
affidare la commessa («Sono l'ex compagno di nipote ed erede di Controparte_2 Per_1
. Ci siamo lasciati un anno e mezzo fa. Sono io, il “responsabile” della vicenda. Premetto
[...]
che all'epoca gestivo – e ho gestito sino al 1° luglio 2024 – un centro fitness a Rovereto sulla
Pe Par Secchia. Il era un mio cliente. Con lui era nato anche un rapporto di Persona_3
amicizia. Lui, quando seppe di questa opportunità, mi chiese di essere presentato come ditta appaltatrice. Faccio presente che nessun'altra impresa si era fatta avanti. Io avevo capito da
IS che sia la sig.ra che il sig. avrebbero dovuto fare i nomi di almeno quattro Per_1 CP_1
imprese. Per cui segnalai l'impresa di Di OS anche perché feci fatica a trovarne quattro. Dopo furono concessi i contributi e l'impresa venne cambiata»; «Non c'era un contratto. Io mi sincerai da IS se si fosse potuto fare un cambio d'impresa e lui mi assicurò che non c'era niente di firmato. Mi spiego che per accedere alla pratica DE occorreva inserire obbligatoriamente il nome di un'impresa che però nel tempo, poteva essere cambiata. Questo, naturalmente è quello che mi venne detto da IS perché sono aspetti tecnici che io non conoscevo»; «Non c'era nessun verbale. Ribadisco quanto da me già detto prima: se ci fosse stato qualcosa di scritto non avrei mai fatto il cambio d'impresa perché non avrei mai messo nei guai la sig.ra ). Per_1
Messe in contatto, le parti hanno concordato verbalmente di indicare nella domanda Parte_1
di richiesta del contributo pubblico per le opere post-sismiche senza sottoscrivere neppure un verbale di assegnazione («2. Vero che quando è stata depositata nel 2014 la domanda di contributo per l'immobile di proprietà dei sigg.ri e vi era un contratto d'appalto CP_1 Per_1
sottoscritto tra questi ultimi e l'impresa G.Di.Erre Costruzioni srl? Vero che detto contratto è stato sottoscritto successivamente?»; architetto progettista e direttore dell'opera CP_3
edile: «Per quello che è di mia conoscenza non c'era nessun contratto di appalto né è stato sottoscritto successivamente. I sig.ri e avevano dato incarico verbale all'impresa. CP_1 Per_1
Queste informazioni le ho avute sia tramite i sig.ri e che personalmente, CP_1 Per_1
dialogando direttamente con l'impresa. Avevano dato incarico all'impresa per Parte_1
6 di 9 l'inserimento del suo nominativo nella domanda di richiesta del contributo post sisma»; «4.Vero che con riferimento alle opere relative all'immobile di proprietà dei sig.ri era stato Parte_4
sottoscritto con l'impresa G.Di.Erre Costruzioni srl tra il 2014 e il 2020 un verbale di assegnazione lavori?»; architetto «A me non risulta. Non è stato sottoscritto alcun CP_3
verbale»).
Su richiesta dei proprietari il professionista ha invitato e a Parte_1 Controparte_6
formulare un'offerta consegnando loro i progetti (architettonico, strutturale, impiantistico) e il computo metrico delle opere da realizzarsi.
ha formalizzato una proposta e, quattro mesi dopo, è stata depositata la richiesta di Parte_1
contributo, successivamente concesso per una parte delle opere con conseguente modifica del computo metrico originario («Come fu scelta l'impresa e i lavori come furono Parte_1
concordati?»; architetto «Su indicazione dei proprietari, inviai all'impresa CP_3 Pt_1
e ad altra impresa la richiesta di offerta per i lavori di rifacimento dell'immobile,
[...]
allegando i progetti architettonico, strutturale, impiantistico e il computo metrico delle opere da realizzarsi. In seguito, mi arrivò la comunicazione da parte dei sig.ri e che CP_1 Per_1 Pt_1
aveva aderito alla richiesta. Questo avvenne all'incirca tra fine 2015-inizio 2016 perché
[...]
la richiesta di contributo venne depositata ad aprile 2016. Con l'ordinanza di ammissione ci fu qualche modifica delle lavorazioni, ammesse a contributo. L'ordinanza fece qualche taglio al computo metrico iniziale che conseguentemente venne, in parte, modificato»).
L'architetto ha avuto interlocuzioni telefoniche con che gli chiedeva aggiornamenti Parte_1
sul procedimento amministrativo («Dopo l'ordinanza la venne informata del minore Parte_1
valore delle lavorazioni ammesse a contributo?»; architetto progettista e direttore CP_3
dell'opera edile: «Non ricordo se informai di questa cosa. Ricordo che ci furono Parte_1
svariati colloqui telefonici: il siG Di OS mi chiedeva, di frequente, aggiornamenti sullo stato della pratica. Queste conversazioni erano più che altro relative alle tempistiche di emissione dell'ordinanza»).
Gli unici contatti ammessi o comprovati nel periodo successivo sono la messa in sicurezza dell'immobile e il pagamento di € 4.000,00 in data 5.10.2020 (doc.10-11 att.).
2.
Il su esposto quadro istruttorio impedisce di ritenere provata la conclusione dell'appalto per il risanamento dell'immobile da cui il committente possa essere receduto (art. 1671 c.c.).
È incontroverso e/o documentato che:
7 di 9 a. i convenuti non sottoscrivono la proposta di né formalizzano con l'impresa un Parte_1
contratto conforme all'art. 8 ord. 11.10.2013, quale concluso, invece, con Controparte_6
limitandosi ad affidarle la presentazione del piano di smaltimento dell'amianto;
[...]
b. G subappalta la messa in sicurezza a pattuendo un compenso di Parte_1 Controparte_5
€ 3.000,00, il cui pagamento, contestato dai convenuti, non è documentato dalla mera consegna dell'assegno bancario (ex pluribus CC II 5.6.2018 n. 14372);
c. G riscuote da per l'opera subappaltata a un Parte_1 Controparte_1 Controparte_5 compenso di € 4.000,00.
L'istruttoria orale suffraga la difesa dei convenuti secondo cui le trattative precontrattuali per il risanamento dell'edificio, intercorse ma non proseguite oltre l'invio della proposta, non sono sfociate nella sua accettazione e la valenza indiziaria dell'indicazione dell'impresa nella richiesta di contributo pubblico, modificabile e modificata, recede a fronte dei su indicati elementi di segno contrario, univoci, concordanti e compendiabili nel rilievo di inverosimiglianza e irragionevolezza dell'assunto per cui i committenti, avvalendosi dell'ausilio di un professionista specializzato che nel loro interesse ha seguito l'intero procedimento interfacciandosi con l'impresa, abbiano affidato verbalmente l'opera a accettando il rischio di decadere dal Parte_1
contributo e, quindi, di dover pagare il compenso dell'appaltatore senza i fondi pubblici. Appare, invece, fisiologico che i convenuti abbiano sondato la disponibilità di diverse e imprese e, valutate le proposte ricevute, abbiano concluso il contratto con l'appaltatrice ritenuta la miglior offerente.
Ipotizzato, infine, il suo perfezionamento, si osserva che la condotta del committente non costituirebbe inadempimento (art. 1453 c.c.), ma libero esercizio del suo diritto di recesso (art. 1671 c.c.), fermo l'eventuale obbligo di tenere indenne l'appaltatore del lucro cessante.
Ne discende il rigetto delle domande.
3.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della domanda, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
L'art. 961 c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato
(CC III 27.10.2015 n. 21798). L'art. 963 c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n. 4136). La temerarietà della lite, però, sottende la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza;
non è
8 di 9 sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere (CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto delle domande ex art. 96 c.p.c. dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulle domande di Parte_1
nei confronti di ed
[...] Controparte_1 Controparte_2
1- rigetta le domande;
2- rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c. dei convenuti;
3- condanna al pagamento in favore di ed Parte_1 Controparte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in € 11.977,00 per compensi, oltre spese CP_2
forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 2 giugno 2025
Il Giudice
Martina Grandi
9 di 9