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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/09/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 811/2018
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. Piera Roseti
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente –
Avv. Giovanni Arcidiacono
Email_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 5 marzo 2018 parte ricorrente, premesso di aver svolto dal 1997 la mansione di carpentiere, ha chiesto che fosse accertata la natura professionale della patologia sofferta
(tunnel carpale), con condanna dell' al pagamento dell'indennizzo correlato al grado di CP_1 invalidità permanente conseguente alla suddetta malattia.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo l'infondatezza della domanda, ritenendo CP_1
l'insussistenza di nesso causale tra malattia e attività lavorativa svolta.
La controversia è stata istruita a mezzo prova testimoniale e a mezzo CTU. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata. La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia.
Tale principio è stato di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27952/2018, secondo cui “In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito - fondata sull'accertamento che la riduzione dell'intensità di esposizione del lavoratore alle polveri di amianto avrebbe evitato o ritardato l'insorgere della patologia mortale - poiché tale circostanza implicava la sussistenza del nesso causale tra
l'esposizione in concreto verificatasi e l'insorgenza o la latenza della malattia)”.
Determinante è la prova del nesso causale tra attività e patologia.
Mentre sussiste, ai sensi del DPR n. 1124/1965, una presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene tabellate, nelle altre ipotesi (cioè, per le malattie tabellate di cui si alleghi la derivazione da cause morbigene non tabellate oppure per le malattie non tabellate) spetta al lavoratore, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la prova della sussistenza del nesso causale (cfr., ex multis, Cass. Sez. L. n.
15400/2011).
Nel caso di specie in ordine alle mansioni espletate, i testi hanno confermato l'attività lavorativa svolta e la natura delle mansioni disimpegnate, caratterizzate da prevalente manualità.
Tuttavia, non è stata raggiunta prova che la malattia denunciata sia riconducibile, secondo la regola del più probabile che non, all'attività professionale espletata.
Il CTU nominato in corso di giudizio ha rappresentato che:
La sindrome del tunnel carpale è una neuropatia periferica delle mani dovuta alla compressione operata sul nervo mediano al passaggio nello stretto del tunnel carpale. I sintomi più comuni si manifestano in maniera graduale e discontinua ed includono formicolio e intorpidimento delle prime dita della mano e si manifestano tenendo in mano un oggetto per un tempo prolungato con un giornale, il telefono il volante. OMISSIS
Le cause possono essere fattori anatomici, esiti di fratture del polso, malattie infiammatorie, ecc.
Anche attività lavorative che prevedono l'uso continuo di strumenti vibranti o la flessione prolungata
o ripetitiva del polso per la movimentazione di paesi in maniera continua (svolgendo un ruolo preponderante rispetto ad un novero di cause che possono riconoscere anche movimenti legati ad attività manuali extra lavorative ed afferenti alla sfera privata) provocando una pressione dannosa sul nervo mediano, possono essere causa della sindrome carpale.
Nel caso in oggetto non si tratta, per come strumentalmente accertato, di evidente patologia con accertata sofferenza cronica ma di “segni di compressione” senza ulteriore progressione della patologia, per come accertato dagli esami elettromiografici del 1.6.2017 e 11/7/2017 e dall'esame obiettivo peritale che non ha evidenziato interessamento anatomo-funzionale.
In un destrimane la correlazione tra “trauma” lavorativo ed insorgenza di tunnel carpale dovrebbe interessare, per il maggior uso dell'arto superiore dx rispetto al controlaterale, questo nervo mediano, ma nel caso in oggetto i “segni di sofferenza”, in ogni caso epifenomeni di un lieve interessamento del nervo mediano (che dal 2017 ad oggi non ha più richiesto, per la sua stabilità, ulteriori accertamenti) interessano il lato sx.
Alla luce dell'obiettività e delle considerazioni medico legali si risponde ai quesiti posti dal Giudice:
• La patologia di segni di compressione del nervo mediano sx non è riconducibile allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Ritiene il Giudice che non sussistano validi motivi per discostarsi da tale valutazione, immune da vizi logici e sorretta da condivisibili argomentazioni medico-legali.
Pertanto, la domanda va rigettata.
La controvertibilità dell'accertamento fattuale induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico dell' in CP_1 considerazione della situazione reddituale del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite;
- spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1 Castrovillari, 30.9.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. Piera Roseti
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente –
Avv. Giovanni Arcidiacono
Email_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 5 marzo 2018 parte ricorrente, premesso di aver svolto dal 1997 la mansione di carpentiere, ha chiesto che fosse accertata la natura professionale della patologia sofferta
(tunnel carpale), con condanna dell' al pagamento dell'indennizzo correlato al grado di CP_1 invalidità permanente conseguente alla suddetta malattia.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo l'infondatezza della domanda, ritenendo CP_1
l'insussistenza di nesso causale tra malattia e attività lavorativa svolta.
La controversia è stata istruita a mezzo prova testimoniale e a mezzo CTU. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata. La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia.
Tale principio è stato di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27952/2018, secondo cui “In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito - fondata sull'accertamento che la riduzione dell'intensità di esposizione del lavoratore alle polveri di amianto avrebbe evitato o ritardato l'insorgere della patologia mortale - poiché tale circostanza implicava la sussistenza del nesso causale tra
l'esposizione in concreto verificatasi e l'insorgenza o la latenza della malattia)”.
Determinante è la prova del nesso causale tra attività e patologia.
Mentre sussiste, ai sensi del DPR n. 1124/1965, una presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene tabellate, nelle altre ipotesi (cioè, per le malattie tabellate di cui si alleghi la derivazione da cause morbigene non tabellate oppure per le malattie non tabellate) spetta al lavoratore, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la prova della sussistenza del nesso causale (cfr., ex multis, Cass. Sez. L. n.
15400/2011).
Nel caso di specie in ordine alle mansioni espletate, i testi hanno confermato l'attività lavorativa svolta e la natura delle mansioni disimpegnate, caratterizzate da prevalente manualità.
Tuttavia, non è stata raggiunta prova che la malattia denunciata sia riconducibile, secondo la regola del più probabile che non, all'attività professionale espletata.
Il CTU nominato in corso di giudizio ha rappresentato che:
La sindrome del tunnel carpale è una neuropatia periferica delle mani dovuta alla compressione operata sul nervo mediano al passaggio nello stretto del tunnel carpale. I sintomi più comuni si manifestano in maniera graduale e discontinua ed includono formicolio e intorpidimento delle prime dita della mano e si manifestano tenendo in mano un oggetto per un tempo prolungato con un giornale, il telefono il volante. OMISSIS
Le cause possono essere fattori anatomici, esiti di fratture del polso, malattie infiammatorie, ecc.
Anche attività lavorative che prevedono l'uso continuo di strumenti vibranti o la flessione prolungata
o ripetitiva del polso per la movimentazione di paesi in maniera continua (svolgendo un ruolo preponderante rispetto ad un novero di cause che possono riconoscere anche movimenti legati ad attività manuali extra lavorative ed afferenti alla sfera privata) provocando una pressione dannosa sul nervo mediano, possono essere causa della sindrome carpale.
Nel caso in oggetto non si tratta, per come strumentalmente accertato, di evidente patologia con accertata sofferenza cronica ma di “segni di compressione” senza ulteriore progressione della patologia, per come accertato dagli esami elettromiografici del 1.6.2017 e 11/7/2017 e dall'esame obiettivo peritale che non ha evidenziato interessamento anatomo-funzionale.
In un destrimane la correlazione tra “trauma” lavorativo ed insorgenza di tunnel carpale dovrebbe interessare, per il maggior uso dell'arto superiore dx rispetto al controlaterale, questo nervo mediano, ma nel caso in oggetto i “segni di sofferenza”, in ogni caso epifenomeni di un lieve interessamento del nervo mediano (che dal 2017 ad oggi non ha più richiesto, per la sua stabilità, ulteriori accertamenti) interessano il lato sx.
Alla luce dell'obiettività e delle considerazioni medico legali si risponde ai quesiti posti dal Giudice:
• La patologia di segni di compressione del nervo mediano sx non è riconducibile allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Ritiene il Giudice che non sussistano validi motivi per discostarsi da tale valutazione, immune da vizi logici e sorretta da condivisibili argomentazioni medico-legali.
Pertanto, la domanda va rigettata.
La controvertibilità dell'accertamento fattuale induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico dell' in CP_1 considerazione della situazione reddituale del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite;
- spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1 Castrovillari, 30.9.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.