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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/10/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 15/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. NI UC TO, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 15/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUNATI Parte_1 C.F._1 CRISTIANO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MONICO GIANMARIA RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 8/1/2021, – assunto dal 1/12/2005 quale socio Parte_1 lavoratore della coop. sociale Oasi, con qualifica di operatore agricolo, mansioni di gestione operativa delle produzioni agricole (con controllo e gestione delle persone coinvolte nel relativo settore) e inquadramento al 5° livello – deduceva di aver fin dall'inizio, ricoperto un ruolo di rilievo all'interno della cooperativa (oltre a essere stato nel CDA dal 20/5/2008 al 30/8/2016), perché nel corso del rapporto di lavoro, gli erano state assegnate mansioni e responsabilità di gestione sempre più ampie e largamente superiori rispetto all'inquadramento contrattuale iniziale e quello poi riconosciutogli nel corso del rapporto di lavoro (6° livello dal gennaio al dicembre 2006; 7° livello, poi rinominato dal
CCNL in E1, dal gennaio 2007 alla cessazione del rapporto di lavoro, 4/6/2017, con riconoscimento del livello E2 solo il 26/4/2017), comunque inferiore a quello che gli sarebbe spettato per le mansioni effettivamente svolte, il livello quadro – F2 o in subordine, un livello superiore a quello E2, da ultimo riconosciutogli. Conveniva pertanto in giudizio la coop. sociale Oasi perché venisse accertato il diritto al riconoscimento del livello quadro F2, con la condanna al pagamento delle differenze retributive. pagina 1 di 3 Si costituiva la Oasi soc. coop. sociale onlus e contestava che il ricorrente aveva volutamente confuso le mansioni svolte come socio lavoratore con quelle di socio amministratore ed eccepiva comunque la prescrizione del credito per le differenze retributive. Sottolineava inoltre, la propria finalità sociale, perché per statuto, doveva offrire opportunità di lavoro e di integrazione a persone svantaggiate nel settore agricolo e svolgere servizi di utilità collettiva in ambito ecologico o per finalità socio-educative, ecologiche ed economiche. Aggiungeva che nessuno dei settori in cui svolgeva la propria attività poteva ritenersi strategico e che i ruoli di “responsabilità”, di organizzazione del lavoro e di supervisione, erano prevalentemente affidati ai lavoratori non svantaggiati.
Sottolineava che l'attività svolta dal ricorrente aveva un contenuto molto elementare, essendo di natura operativa, non avendo alcun potere né autonomia decisionale, in linea con le caratteristiche specifiche della e doveva essere distinta da quella di consigliere di amministrazione, estranea alla CP_1 prima, finalizzata alla promozione delle attività della per la sua crescita dimensionale ed CP_1 economica.
Con sentenza non definitiva n. 99/2024 del 22/5/2024 veniva accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel superiore livello 10, poi F2, CCNL Cooperative sociali dal febbraio 2009 e respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente.
Con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo per la quantificazione degli importi dovuti mediante CTU.
Nel corso del giudizio, la Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 399/2025 del 14/5/2025, in parziale riforma di quella di primo grado, accertava il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello F2 a decorrere dall'assunzione del 1/12/2005, confermando il resto.
Disposta l'integrazione della CTU, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Oggetto della decisione è la sola quantificazione degli importi dovuti al ricorrente dalla coop. sociale
Oasi in base alla precedente sentenza non definitiva, come riformata da quella della Corte di appello.
Premesso che sull'eccezione di prescrizione, ribadita dalla resistente in udienza, non può essere modificata la decisione già resa in precedenza, occorre osservare che nessuna delle parti ha contestato i conteggi della CTU sul credito del ricorrente, calcolato in:
• € 94.037,66 a titolo di differenze retribuzione;
• € 6.408,97 a titolo di TFR,
• € 867,35 a titolo di rivalutazione lorda Tfr sulle differenze.
La CTU ha pure accertato che è debitore per l'importo netto di € 6.210,93 a titolo di differenza Pt_1 sulla trattenuta per mancato preavviso, importo contestato però dal difensore del ricorrente che l'ha quantificato in € 4.068,72 avendo il lavoratore già subito una trattenuta di € 2.142,21 per mancato pagina 2 di 3 preavviso di gg. 26, con la busta paga di giugno 2017.
La riduzione richiesta dal ricorrente appare corretta per cui, trattandosi di un'operazione meramente contabile, di dare/avere, nell'ambito del medesimo rapporto - che non richiede pertanto, che sia proposta della controparte un'esplicita eccezione riconvenzionale - dal maggior credito del ricorrente, di complessivi € 101.313,98 dev'essere sottratto l'importo di soli € 4.068,72 che al lordo (+ 20%) corrispondono a € 4.882,46 per cui si riduce a € 96.431,52.
Tale somma dev'essere poi incrementata di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 3, scaglione V, valore medio) seguono la soccombenza della società resistente, a carico della quale devono essere poste in via definitiva, per intero, le spese di CTU, liquidate in separata sede.
PQM
1. condanna Oasi soc coop al pagamento della somma, al lordo, di € 96.431,52 con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
2. condanna Oasi soc coop al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 13.395,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, oltre quelle eventualmente anticipate al CTU.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 21/10/2025
Il giudice
(NI UC TO)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. NI UC TO, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 15/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUNATI Parte_1 C.F._1 CRISTIANO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MONICO GIANMARIA RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 8/1/2021, – assunto dal 1/12/2005 quale socio Parte_1 lavoratore della coop. sociale Oasi, con qualifica di operatore agricolo, mansioni di gestione operativa delle produzioni agricole (con controllo e gestione delle persone coinvolte nel relativo settore) e inquadramento al 5° livello – deduceva di aver fin dall'inizio, ricoperto un ruolo di rilievo all'interno della cooperativa (oltre a essere stato nel CDA dal 20/5/2008 al 30/8/2016), perché nel corso del rapporto di lavoro, gli erano state assegnate mansioni e responsabilità di gestione sempre più ampie e largamente superiori rispetto all'inquadramento contrattuale iniziale e quello poi riconosciutogli nel corso del rapporto di lavoro (6° livello dal gennaio al dicembre 2006; 7° livello, poi rinominato dal
CCNL in E1, dal gennaio 2007 alla cessazione del rapporto di lavoro, 4/6/2017, con riconoscimento del livello E2 solo il 26/4/2017), comunque inferiore a quello che gli sarebbe spettato per le mansioni effettivamente svolte, il livello quadro – F2 o in subordine, un livello superiore a quello E2, da ultimo riconosciutogli. Conveniva pertanto in giudizio la coop. sociale Oasi perché venisse accertato il diritto al riconoscimento del livello quadro F2, con la condanna al pagamento delle differenze retributive. pagina 1 di 3 Si costituiva la Oasi soc. coop. sociale onlus e contestava che il ricorrente aveva volutamente confuso le mansioni svolte come socio lavoratore con quelle di socio amministratore ed eccepiva comunque la prescrizione del credito per le differenze retributive. Sottolineava inoltre, la propria finalità sociale, perché per statuto, doveva offrire opportunità di lavoro e di integrazione a persone svantaggiate nel settore agricolo e svolgere servizi di utilità collettiva in ambito ecologico o per finalità socio-educative, ecologiche ed economiche. Aggiungeva che nessuno dei settori in cui svolgeva la propria attività poteva ritenersi strategico e che i ruoli di “responsabilità”, di organizzazione del lavoro e di supervisione, erano prevalentemente affidati ai lavoratori non svantaggiati.
Sottolineava che l'attività svolta dal ricorrente aveva un contenuto molto elementare, essendo di natura operativa, non avendo alcun potere né autonomia decisionale, in linea con le caratteristiche specifiche della e doveva essere distinta da quella di consigliere di amministrazione, estranea alla CP_1 prima, finalizzata alla promozione delle attività della per la sua crescita dimensionale ed CP_1 economica.
Con sentenza non definitiva n. 99/2024 del 22/5/2024 veniva accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel superiore livello 10, poi F2, CCNL Cooperative sociali dal febbraio 2009 e respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente.
Con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo per la quantificazione degli importi dovuti mediante CTU.
Nel corso del giudizio, la Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 399/2025 del 14/5/2025, in parziale riforma di quella di primo grado, accertava il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello F2 a decorrere dall'assunzione del 1/12/2005, confermando il resto.
Disposta l'integrazione della CTU, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Oggetto della decisione è la sola quantificazione degli importi dovuti al ricorrente dalla coop. sociale
Oasi in base alla precedente sentenza non definitiva, come riformata da quella della Corte di appello.
Premesso che sull'eccezione di prescrizione, ribadita dalla resistente in udienza, non può essere modificata la decisione già resa in precedenza, occorre osservare che nessuna delle parti ha contestato i conteggi della CTU sul credito del ricorrente, calcolato in:
• € 94.037,66 a titolo di differenze retribuzione;
• € 6.408,97 a titolo di TFR,
• € 867,35 a titolo di rivalutazione lorda Tfr sulle differenze.
La CTU ha pure accertato che è debitore per l'importo netto di € 6.210,93 a titolo di differenza Pt_1 sulla trattenuta per mancato preavviso, importo contestato però dal difensore del ricorrente che l'ha quantificato in € 4.068,72 avendo il lavoratore già subito una trattenuta di € 2.142,21 per mancato pagina 2 di 3 preavviso di gg. 26, con la busta paga di giugno 2017.
La riduzione richiesta dal ricorrente appare corretta per cui, trattandosi di un'operazione meramente contabile, di dare/avere, nell'ambito del medesimo rapporto - che non richiede pertanto, che sia proposta della controparte un'esplicita eccezione riconvenzionale - dal maggior credito del ricorrente, di complessivi € 101.313,98 dev'essere sottratto l'importo di soli € 4.068,72 che al lordo (+ 20%) corrispondono a € 4.882,46 per cui si riduce a € 96.431,52.
Tale somma dev'essere poi incrementata di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 3, scaglione V, valore medio) seguono la soccombenza della società resistente, a carico della quale devono essere poste in via definitiva, per intero, le spese di CTU, liquidate in separata sede.
PQM
1. condanna Oasi soc coop al pagamento della somma, al lordo, di € 96.431,52 con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
2. condanna Oasi soc coop al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 13.395,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, oltre quelle eventualmente anticipate al CTU.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 21/10/2025
Il giudice
(NI UC TO)
pagina 3 di 3