Ordinanza cautelare 15 aprile 2021
Ordinanza presidenziale 17 ottobre 2024
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 18/04/2025, n. 7765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7765 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07765/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02127/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2127 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Consorzio interuniversitario Cineca, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
di -OMISSIS- ed -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- del Decreto direttoriale n. 362 del 21 dicembre 2020, recante il cronoprogramma aggiornato delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione alle Scuole di specializzazione medica, per l'a.a. 2019/20, di cui agli articoli 9 e 10 del D.D.G. 24 luglio 2020, prot. n. 1177, nella parte in cui la parte ricorrente non risulta assegnata alla Scuola di Specializzazione spettante e vengono sensibilmente contratte le tempistiche per accedere alle Sessioni straordinarie di recupero dei posti vacanti;
- dell'Avviso, reso noto dal MUR in data 8 febbraio 2021, mediante pubblicazione sul sito universitaly.com, segnatamente sulla pagina personale dei concorrenti, recante “Comunicazioni MUR - date di riferimento della prossime fasi della sessione straordinaria”, nella parte in cui non consente all'odierna parte ricorrente di parteciparvi;
- dell'Avviso, reso noto in data 19 gennaio 2021 dal M.U.R. mediante pubblicazione sul sito universitaly.com, segnatamente sulla pagina personale dei concorrenti, recante “Comunicazioni MIUR – Sessione straordinaria”, in cui si precisa l'avvio della seconda fase delle riassegnazioni;
- dell'Avviso, reso noto dal M.U.R. in data 11 gennaio 2021 mediante pubblicazione sul sito universitaly.com, segnatamente sulla pagina personale dei concorrenti, riportante “Comunicazioni MIUR – Apertura Sessione Straordinaria”;
- del Decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca 24 luglio 2020, prot. n. 1177, recante il bando di concorso per l'accesso dei medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2019/2020, nella parte in cui prevede all'art. 10, comma 2, che « dopo l'inizio delle attività didattiche la partecipazione alla Sessione straordinaria di recupero non è ammessa per i candidati che stanno già fruendo di un posto in specialità la cui copertura economica risulta ormai definitivamente incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione, rendendone impossibile la sua riassegnazione», nonché, al comma 7, che «Non sono possibili subentri su posti con contratti la cui copertura economica risulti ormai incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione a.a. 2019/2020 da parte dello specializzando che, essendo iniziate le attività didattiche, ha cominciato a fruire del contratto di formazione maturando il diritto a percepire i relativi emolumenti »;
- del Decreto 10 agosto 2017, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 208 del 06/09/2017, riportante il “ Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ”, con particolare riferimento all'art. 5, c. 6;
- dei provvedimenti con i quali si è proceduto alla riassegnazione dei posti banditi nella sessione straordinaria di recupero, nella misura in cui non consentono a parte ricorrente di risultare assegnataria;
- dei provvedimenti, di estremi non conosciuti, con i quali non sono stati riassegnati i posti banditi e abbandonati dai candidati successivamente all'immatricolazione;
- del decreto direttoriale dell'11 dicembre 2020, n. 220, con cui è stata aggiornata la graduatoria del concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione di area medica per l’a.a. 2019/2020;
- del decreto direttoriale del 4 dicembre 2020, n. 136, con il quale, a seguito degli ulteriori pronunciamenti giurisdizionali del Giudice amministrativo, si è disposto il rinvio a data successiva al 15 dicembre 2020 della fase di assegnazione dei candidati alle scuole e delle successive fasi della procedura concorsuale calendarizzate;
- del decreto direttoriale del 30 novembre 2020, prot. n. 37, con il quale è stato disposto un ulteriore aggiornamento, allo stato degli atti e del contenzioso, della graduatoria e il conseguente aggiornamento del cronoprogramma delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione della procedura concorsuale;
- del decreto direttoriale del 23 novembre 2020, prot. n. 1948, che ha aggiornato la graduatoria allo stato degli atti e del contenzioso, prorogando contestualmente la data di chiusura della fase di scelta di tipologia e sede e rinviando l'aggiornamento del cronoprogramma relativo alle ulteriori fasi della procedura concorsuale;
- del precedente decreto direttoriale del 9 novembre 2020, prot. n. 1794, con il quale è stato indicato il cronoprogramma aggiornato delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione di cui agli articoli 9 e 10 del bando di concorso;
- della graduatoria provvisoria del concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione di area medica a.a. 2019/2020, pubblicata con D.D. n. 1681 del 26 ottobre 2020;
- del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, n. 650 del 15 settembre 2020, con il quale sono stati previsti, per l'a.a. 2019/2020, i posti disponibili, distribuiti per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2019/2020;
- dell'accordo tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 9 luglio 2020 rep. atti 111/CSR, concernente la rideterminazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale del numero globale di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2019-2020 - di cui all'accordo rep. atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018 - definito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 368/1999;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente;
nonché per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al Corso di Specializzazioni Mediche a.a. 2019/2020 presso la Scuola prescelta, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento della pretesa de qua nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato, in particolare, il D.D. n. 362 del 21 dicembre 2020, recante il cronoprogramma aggiornato delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione alle Scuole di specializzazione medica, per l’a.a. 2019/20, di cui agli articoli 9 e 10 del D.D.G. 24 luglio 2020, prot. n. 1177, nella parte in cui quest'ultima non è stata assegnata alla scuola di specializzazione in tesi spettante ed ha altresì contratto le tempistiche per accedere alle Sessioni straordinarie di recupero dei posti vacanti.
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- che, con D.D. n. 1177 del 24 luglio 2020, l'intimato Ministero ha indetto il concorso per l'accesso alle Scuole universitarie di Specializzazione medica per l’anno accademico 2019/2020;
- che tale concorso ha assunto le caratteristiche di concorso unico nazionale, da svolgersi in modo decentrato presso le sedi di ogni Università, senza che i singoli candidati potessero, al momento della presentazione della domanda, indicare preventivamente un ordine di preferenza delle sedi e delle tipologie di Scuole di Specializzazione prescelte;
- che, con successivo D.M. del 15 settembre 2020, n. 650, è stato fissato il contingente dei contratti di formazione specialistica divisi per Ateneo e per scuola di specializzazione;
- che, il 22 settembre 2020, la parte ricorrente ha partecipato alla prova di ammissione al suddetto concorso, risultandovi infine utilmente inclusa;
- che, all’esito della procedura di assegnazione ordinaria dei posti messi a bando, la parte ricorrente è riuscita ad immatricolarsi presso la scuola di specializzazione in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, presso l’Università degli Studi di Roma " La Sapienza ", ma non presso la sede prescelta (Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore presso l’Università degli Studi di Cagliari);
- che, con specifico riguardo ai candidati " assegnati ", l'intimato Ministero ha previsto, nel bando di concorso, che gli stessi avrebbero dovuto immatricolarsi alla Scuola di assegnazione “ da martedì 13 ottobre 2020, e comunque entro e non oltre martedì 20 ottobre 2020 ore 12.00 a pena di decadenza ” (art. 9, co.4, cit.);
- ancora, il suddetto Ministero ha indicato, ai sensi dell’art. 1 della lex specialis , che “ La data di inizio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell’a.a. 2019/2020 alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all’Allegato 1 è fissata mercoledì 30 dicembre 2020 ”;
- che, terminata la menzionata fase ordinaria di immatricolazione, i candidati utilmente assegnati avrebbero potuto partecipare, da ottobre a dicembre, alla c.d. “ Sessione straordinaria di recupero ”, finalizzata alla riassegnazione dei posti resisi man mano disponibili a seguito delle rinunce, nel rispetto della posizione dagli stessi ricoperta nella graduatoria di merito (art. 10, co. 2, del bando);
- che parte ricorrente riteneva pertanto di avere un orizzonte temporale di circa tre mesi per prendere parte alla menzionata Sessione e ambire alla sede prescelta attraverso gli scorrimenti, come da cronoprogramma originariamente individuato dall'intimato Ministero nel bando di concorso (ossia dal 20 ottobre al 30 dicembre 2020, termine per l’assunzione in servizio e l’avvio delle attività didattiche);
- che, a seguito del contenzioso che ha interessato la procedura in questione, la graduatoria, che avrebbe dovuto essere pubblicata il 5 ottobre 2020, è stata resa nota in via provvisoria il 26 ottobre, per poi essere successivamente aggiornata in esecuzione di diversi provvedimenti giurisdizionali del Giudice amministrativo (l’ultimo aggiornamento è intervenuto con il decreto direttoriale dell’11 dicembre 2020, n. 220);
- che, per l’effetto, le fasi di scelta della sede e di assegnazione dei candidati alle Scuole, previste nel bando di concorso, sono state ripetutamente differite, con la conseguenza che anche la sessione straordinaria di recupero, che avrebbe dovuto iniziare, da bando, al termine delle immatricolazioni ordinarie (e che avrebbe consentito all’odierna parte ricorrente di essere ammessa presso la sede di prima scelta), è stata drasticamente posticipata;
- che, a fronte di tale differimento, parte ricorrente ha dovuto prendere servizio presso la sede assegnatale senza poter beneficiare di tutti gli scorrimenti straordinari che le sarebbero valsi l’ammissione alla Scuola di interesse, posto che il bando di concorso ha previsto che, dalla data di assunzione in servizio, i titolari di borsa non avrebbero più potuto concorrere alle riassegnazioni resesi disponibili con gli scorrimenti straordinari (art. 10, comma 2);
- che l'intimato Ministero, con decreto direttoriale n. 362 del 21 dicembre u.s., ha disposto che “ la sessione straordinaria di recupero dei posti prende avvio da martedì 12 gennaio 2021 ” e che “ La data di avvio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell’a.a. 2019/2020 è fissata a martedì 26 gennaio 2021 ”;
- che, in data 11 gennaio 2021, il Ministero intimato ha reso noto sulla pagina personale dei candidati l’Avviso recante “ Apertura Sessione Straordinaria ”, consentendo ai candidati di scegliere le scuole disponibili tra il 12 e il 15 gennaio 2021;
- che, il 19 gennaio 2021, con un secondo avviso, il suddetto Ministero ha comunicato ai candidati l’avvio della seconda fase della sessione straordinaria, dal 20 al 22 gennaio 2021;
- che, l’8 febbraio 2021, sono state comunicate le successive fasi della Sessione straordinaria (in particolare, la terza, la quarta e la quinta), con inizio dal 10 febbraio 2021, secondo un cronoprogramma che ha consentito ai candidati di beneficiare degli scorrimenti straordinari fino al 1° marzo 2021;
- che, pertanto, la a partecipazione alla successiva fase di riassegnazione è stata preclusa a parte ricorrente, la quale ha dovuto prendere servizio il 26 gennaio 2021 nella sede assegnatale , ha potuto fruire di sole due settimane (12-15 gennaio; 19-22 gennaio) di riassegnazioni straordinarie di recupero, anziché beneficiarne per tre mesi, come previsto inizialmente dal bando di concorso, ove la procedura in questione non avesse subito rallentamenti;
- che essa si è quindi trovata costretta a rinunciare alle viste ulteriori fase di riassegnazione;
- che, nelle more, continuerebbero a permanere posti rimasti vacanti, specie a seguito delle rinunce sopravvenute alle immatricolazioni;
- che, dunque, non si sarebbe ancora proceduto all’integrale ripartizione dei posti disponibili, in quanto molti candidati, pur risultando assegnatari dei posti messi a bando, non hanno provveduto alla successiva immatricolazione nella Scuola di specializzazione prescelta.
1.2. Parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.
1.2.1. Con il primo motivo di ricorso ( violazione degli artt. 1, 3, 4, 32, 34 Cost. -violazione del dell’art. 1 e dell’art. 9, comma 4, del bando di concorso – eccesso di potere per illogicità dell’azione amministrativa - violazione e/o falsa applicazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e di parità di trattamento tra i concorrenti ex art. 3 Cost. – violazione del principio meritocratico e del legittimo affidamento ) ha contestato:
- che, ove l'amministrazione avesse rispettato le date previste dal bando di concorso, i candidati assegnati a una sede di specializzazione diversa da quella prescelta avrebbero potuto beneficiare per almeno tre mesi delle riassegnazioni straordinarie di recupero prima della presa di servizio, così da ambire alla Scuola di interesse, laddove nel caso di specie la parte ricorrente ha potuto fruire unicamente di due settimane di riassegnazioni straordinarie, non potendo nemmeno fruire della riassegnazione straordinaria dell'8 febbraio 2021, avendo la medesima preso servizio il 26 gennaio 2021;
- che, dunque, l'operato dell'amministrazione intimata sarebbe illogico, in quanto non avrebbe consentito a parte ricorrente di concorrere alle riassegnazioni straordinarie in condizioni di parità con altri candidati, in quanto si sarebbe sovvertito l’ordine della graduatoria: i candidati con un punteggio inferiore a quello di parte ricorrente potrebbero, in tesi, fruire di una posizione più vantaggiosa e, nella specie, ambire alle Scuole di interesse al posto di quest’ultima.
1.2.2. Con il secondo motivo di ricorso ( violazione degli artt. 1, 3, 4, 32, Cost. - sulla mancata riassegnazione dei posti vacanti e disponibili in seguito alle rinunce sopravvenute all’immatricolazione – eccesso di potere per omessa istruttoria e travisamento dei fatti –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost .) parte ricorrente ha sostenuto:
- che l'intimato Ministero non avrebbe potuto individuare meccanismi di scorrimento della graduatoria come quelli previsti dagli artt. 9 e 10 del bando, che non consentirebbero l’assegnazione di tutti i posti disponibili posto che, a seguito dell’avvio delle attività didattiche gli interessati non potrebbero più subentrare sui posti occupati da candidati che hanno utilmente perfezionato l’immatricolazione, ma hanno successivamente rinunciato al corso, con la conseguenza che gli stessi rimarrebbero nei fatti vacanti;
- che, dunque, tutte le borse abbandonate dopo l’inizio delle attività accademiche sarebbero “ bruciate ”, in quanto tali posti non potrebbero essere recuperati e riassegnati ad altri candidati collocati in graduatoria;
- che le modalità di gestione della graduatoria per cui è causa osterebbero nei fatti all’integrale saturazione delle risorse stanziate, anche in ragione della perdita delle borse c.d. “ non intonse ” perché parzialmente fruite e oggetto di rinuncia postuma all’immatricolazione da parte dei soggetti risultati assegnatari;
- che l’asserita assenza di fondi per finanziare le borse c.d. non intonse e provvedere alla riassegnazione sarebbe smentita dalla L. n. 178/2020 (“ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ”), che avrebbe assegnato nuove e considerevoli risorse per il finanziamento delle scuole di specializzazione (cfr. c. 421 e 422).
1.3. Parte ricorrente ha quindi chiesto:
- in via istruttoria, di: (i) ordinare all'intimato Ministero di effettuare la ricognizione di tutti i posti rimasti vacanti e disponibili rispetto ai limiti di cui al D.M. 650/2020, con relativa specifica delle Scuole di Specializzazione in cui sono residuati relativamente al concorso per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione medica; (ii) di disporre l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- in via cautelare, di sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati;
- nel merito, di annullare gli atti impugnati, con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali dichiaratisi antistatari.
2. Il 29 marzo 2021 si è costituito l'intimato Ministero.
3. Con memoria del 9 aprile 2021 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
4. Con ordinanza n. 2228 del 15 aprile 2021, non appellata, la Sezione ha respinto l'istanza cautelare di parte ricorrente, argomentando:
- sulla non irragionevolezza del meccanismo individuato dal suddetto art. 10, c. 2, del bando di concorso, ritenuto peraltro coerente con le finalità di interesse pubblico perseguite, riconducibili all'esigenza di garantire l'avvio ordinato e stabile dei corsi di specializzazione e la massima copertura dei posti in specialità;
- sulla congruenza di tale disposizione con l'esigenza di interesse pubblico di scongiurare disarmonie e aporie derivanti dal fenomeno dell'utilizzo di borse già parzialmente fruite nel corso di specializzazione e da fruire, altrettanto parzialmente, nel corso di specializzazione ad quem .
5. Con ordinanza n. 4408 del 17 ottobre 2024 è stata autorizzata la notificazione del ricorso per pubblici proclami.
6. Il 28 novembre 2024 parte ricorrente ha depositato evidenza dell'intervenuta notificazione del ricorso per pubblici proclami.
7. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il presente ricorso parte ricorrente si duole, in buona sostanza, dell'impossibilità di fruire di tutte le sessioni straordinarie di recupero per fruire della riassegnazione dei posti resisi disponibili a seguito delle rinunce nelle scuole di specializzazione, in ragione dell'intervenuta contrazione (a causa del contenzioso che ha riguardato tale vicenda) dello spazio temporale intercorrente tra la fase ordinaria di immatricolazione e le sessioni straordinarie, che si sono infine tenute anche in data successiva al termine ultimo di utile partecipazione per la parte ricorrente (coincidente con l'inizio delle attività didattiche per i candidati che, come quest'ultima, hanno fruito di una borsa di specializzazione).
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, alla luce delle seguenti considerazioni.
2.1. L'art. 10, c. 2, del bando di concorso (D.D. n. 1177/2020, in atti), ha espressamente previsto che " Terminata la fase di immatricolazione di cui al precedente articolo 9, qualora sussistano posti di specialità sui quali alcuni candidati assegnati non hanno perfezionato l’immatricolazione, prende avvio la Sessione straordinaria di recupero finalizzata alla riassegnazione dei suddetti posti sulla base delle seguenti regole, fasi e limiti, e nel rispetto della posizione coperta dai candidati nella graduatoria di merito e delle eventuali specifiche situazioni derivanti dalla copertura di posti mediante contratti aggiuntivi che prevedono il possesso di specifici requisiti. I suddetti posti in riassegnazione sono, pertanto, rimessi in scelta, a favore di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 9, comma 4 che nella fase ordinaria delle scelte abbiano espresso almeno una scelta in termini di tipologia e sede, ivi compresi i candidati già immatricolati e quelli decaduti dal posto assegnato per mancato perfezionamento dell’immatricolazione. Al fine di perseguire l’interesse pubblico preminente di giungere alla massima copertura dei posti banditi per l’a.a. 2019/2020 evitando l’abbandono di posti in parte fruiti, in ottemperanza al recente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, dopo l’inizio delle attività didattiche la partecipazione alla Sessione straordinaria di recupero non è ammessa per i candidati che stanno già fruendo di un posto in specialità la cui copertura economica risulta ormai definitivamente incisa dall’avvio della frequenza del Corso di specializzazione, rendendone impossibile la sua riassegnazione ".
Tale disposizione, come condivisibilmente affermato dal giudice di appello, seppure in sede cautelare (cfr. Consiglio di Stato, decreto n. 2081 del 21 aprile 2021, confermato dall'ordinanza n. 2857 del 28 maggio 2021) non appare irragionevole, posto che:
- la scelta dell'amministrazione è volta a scongiurare il fenomeno delle c.d. " borse non intonse ", assicurando " il massimo utilizzo delle risorse finanziarie devolute alle borse degli specializzandi nel contempo assicurando la continuità degli studi attraverso l’immutabilità ed, in definitiva, la serietà delle scelte formative effettuate all’atto della presentazione della domanda ";
- l’ammontare delle risorse delle c.d. borse non intonse per ragioni di ordinata programmazione delle risorse finanziarie ben può avvenire negli anni accademici successivi, posta l'obiettiva difficoltà dell’amministrazione a riprogrammarle nello stesso anno in cui si verificano le rinunce e costituendo la stessa una scelta discrezionale dell'amministrazione, censurabile entro i noti limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza;
- le risorse finanziarie stanziate dalla legge n. 178 del 2020 non toccano le operazioni concorsuali precedenti;
- la carenza di medici specializzandi impone all’amministrazione di chiarire le modalità di celere riassegnazione delle risorse non utilizzate, ma non può condurre a ritenere fondata una pretesa soggettiva all’immatricolazione su posti divenuti vacanti per rinuncia.
Parimenti ragionevole appare l'art. 10, c. 7, del bando di concorso, a mente del quale " Non sono possibili subentri su posti con contratti la cui copertura economica risulti ormai incisa dall’avvio della frequenza del Corso di specializzazione a.a. 2019/2020 da parte dello specializzando che, essendo iniziate le attività didattiche, ha cominciato a fruire del contratto di formazione maturando il diritto a percepire i relativi emolumenti. Gli stanziamenti statali così residuati e non più sufficienti a consentire la copertura per intero di un posto in formazione specialistica, sono comunque oggetto di riassegnazione nell’ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici, compatibilmente con la tempistica delle procedure ministeriali in atto ".
Si tratta, invero di una disposizione attuativa del - parimenti impugnato - art. 5, c. 6, del D.M. n. 130/2017 (" Terminate le operazioni relative all'assegnazione e all'immatricolazione dei candidati alle scuole, hanno inizio le attività didattiche e non sono possibili subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione. In ogni caso, i contratti rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione sono comunque oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali in atto, di riassegnazione nell'ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici "; al riguardo, cfr. TAR Lazio, sez. III, 2 novembre 2020, n. 11175).
Tale disposizione del bando, nel particolare contesto che qui rileva, va letta in combinato disposto con il precedente comma 2, esprime il principio per il quale la scelta del candidato che inizia un corso di specializzazione deve ritenersi seria e definitiva; con la conseguenza che non può ammettersi un subentro rispetto a posizioni medio tempore rinunciate.
Al riguardo, è opportuno richiamare quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato in sede cautelare (Cons. St., sez. VI, ordinanza 25 giugno 2021, n. 3541), ovvero che:
- l'art. 10, c. 7, del bando di concorso è una norma stabilita proprio al fine di obbligare gli specializzandi alla continuità nell'impegno senza mutamenti di posto o sede, che danno luogo al fenomeno delle " borse non intonse ";
- il principio meritocratico non si spinge sino alla tutela dell'aspettativa a ricoprire ogni posto che successivamente risulti vacante per rinunce o mancate prese di servizio, essendo piuttosto perfettamente logico, in base alla notoria carenza di medici specializzandi, tentare di massimizzare l'uso delle risorse finanziarie allo scopo di immettere un maggior numero di candidati nelle scuole di specializzazione, in modo da consentire prioritariamente ai candidati messi nelle posizioni migliori della graduatoria di effettuare più scelte.
A ciò si aggiunga che le somme non vengono perse ma, in modo coerente con un'ottica di programmazione seria e non estemporanea, sono riassegnate nel contingente dei successivi atti accademici.
Né al caso di specie appare applicabile la giurisprudenza formatasi sulle scuole di specializzazione per l'a.a. 2017/2018 (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 giugno 2022, n. 4519; TAR Lazio, Roma, sez. III, 24 novembre 222, n. 15745), posto che in quei casi si è discussa dell'illegittimità del meccanismo a " scaglioni progressivi di scelta ", che aveva conseguentemente reso impossibile la completa assegnazione delle borse di studio, con preclusione per i candidati di recuperare i posti vacanti. Tale possibilità, come si è visto, nel caso di specie, è stata ben possibile, non essendo invece possibile la " sostituzione in corsa " di posti medio tempore rinunciati.
2.2. Ciò posto, non risultano condivisibili le doglianze articolate da parte ricorrente con il primo motivo di ricorso, in quanto - come da essa stessa dichiarato - i ritardi nell'assegnazione sono dipesi dal contenzioso innescatosi sulla procedura in questione (cfr., al riguardo all. 8 di parte ricorrente).
A tale ritardo non sarebbe stato affatto ragionevole sommare un ulteriore ritardo, volto peraltro a consentire la fruizione di tutte le sessioni straordinarie ai candidati che, come l'odierna parte ricorrente, avevano comunque ottenuto un'assegnazione. L'interesse del privato, in un simile contesto, appare invero recessivo rispetto all'interesse pubblico ad avviare (già con ritardo) l'a.a. di specializzazione in questione, in modo da formare tempestivamente nuovi medici in un contesto di particolare emergenza, qual era quello dell'epoca in cui si è svolta la procedura concorsuale per cui è causa.
Né il contegno dell'amministrazione resistente appare aver determinato una qualche disparità di trattamento, posto che parte ricorrente, proprio in ragione del superamento della sessione ordinaria, ha già fruito di una scelta anticipata e in una posizione poziore rispetto a quella degli altri candidati, risultando pertanto del tutto casuale l'eventuale assegnazione di candidati collocatisi in una posizione deteriore rispetto a quest'ultima presso la sede da questi prescelta (che ben potrebbe non coincidere con la scelta preferita di tali ultimi candidati).
2.3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, tenuto conto della vista razionalità del meccanismo in parola e del fatto che gli ulteriori fondi assegnati alle scuole di specializzazione dalla l. n. 178/2020 (c. 421 e 422) riguardano anni successivi a quello per cui è causa, come del resto condivisibilmente rilevato dal giudice di appello in sede cautelare.
3. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese di lite possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto dell'assenza di difese scritte da parte della difesa erariale.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Nino Dello Preite, Primo Referendario
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO