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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10515/ 2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
N
Nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 07/03/2023 promossa da:
1) Parte_1
Nata il 22.02.1976 a Malvar - FILIPPINE cittadina: Filippino
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] - 20100 Milano (Italia) rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Francesca Caretta del foro di Milano, presso il cui studio in
Milano, viale Caldara 24 ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Parte_2
Nato il 28/05/1964 a San Pablo City - FILIPPINE cittadino: Parte_3 isc.
[...] C.F._2 residente in [...] - 20100 Milano (Italia) (abitante in Via Geremia Bonomelli -MI) rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Giuseppe Melideo del foro di Monza presso la cui casella pec ha eletto domicilio telematico e con domicilio fisico Email_1 presso lo studio dell'Avv. Laura Gaiani del foro di Milano in Milano, Via Pietro Colletta n.7
Parte convenuta
con la seguente figlia: nata a [...] il [...] Parte_4
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 6 gennaio 2024
Letti gli atti ed i documenti di causa, sentito il Giudice relatore a cui il fascicolo è stato trasmesso il
20 dicembre 2024 pronuncia il seguente
DECRETO
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2005 al 2022 nella casa di Milano, Via San Miniato n. 10, dove entrambi hanno ancora la residenza e dalla loro unione è nata il 24 novembre
2008 riconosciuta da entrambi i genitori. Parte_4
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 28.02.2023 e iscritto a ruolo in data 7.03.2023, ha chiesto l'affidamento super esclusivo della figlia, la regolamentazione della Parte_1 responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni della minore ed al suo mantenimento. A fondamento della propria domanda la signora ha allegato di essere Pt_1 vittima dei comportamenti controllanti e agiti violenti ed intimidatori del , verificatisi anche Parte_2 alla presenza della figlia minore a seguito dei quali in data 13.10.2022 ha sporto Parte_4 denuncia-querela nei confronti del compagno (a seguito della quale si è aperto procedimento penale
R.G. N. R 32951/2022 innanzi al Tribunale di Milano).
A fronte delle gravi allegazioni materne con decreto del 22.03.2023 il Presidente della sezione IX del
Tribunale ha incaricato i Servizi Sociali del Comune di Milano di svolgere un'indagine psicosociale sul nucleo familiare a tutela della minore, assegnando termine fino al 24.07.2023 per deposito di una relazione di aggiornamento e ha richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano di trasmettere gli atti ex art 64 disp att c.p.c. adottati nell'ambito del procedimento penale a carico del
. Parte_2
In data 14.07.2023 ha depositato comparsa di costituzione con la quale ha chiesto Parte_2
l'affidamento condiviso della figlia minore, frequentazioni padre-figlia da concordarsi direttamente con la figlia nel rispetto degli impegni e della volontà della medesima e che venisse disposto un contributo al mantenimento della figlia in euro 200 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno.
Con decreto del 20.10.2023 il Collegio – rilevato il mancato deposito della relazione da parte dei SS
e la mancata trasmissione degli atti relativi al procedimento penale- ha rinviato l'udienza per la comparizione delle parti al 20.02.2024, disponendo che i Servizi incaricati depositassero la relazione richiesta entro il 5 febbraio 2024.
In data 8 febbraio 2024 il Giudice Relatore, su richiesta dei Servizi Sociali del 2 febbraio - ha rinviato udienza di prima comparizione al 30 maggio 2024, prorogando il termine per il deposito della relazione sull'attività svolta da parte dei Servizi sino al 24 maggio 2024.
All'udienza del 30 maggio 2024 tenutasi davanti al Giudice Relatore le parti hanno raggiunto un accordo in punto economico:
“ I genitori concordano: che il padre versi a titolo di contributo per il mantenimento 200,00 euro al mese entro il 15 di ogni mese oltre rivalutazione di legge prima rivalutazione maggio 2025. che concorreranno al 50% ciascuno nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di
Milano il 14 novembre 2017”
Le parti hanno poi chiesto concordemente un rinvio dell'udienza per l'acquisizione della relazione dei Servizi incaricati allo stato non ancora pervenuta. Il 10 giugno 2024 è stata trasmessa comunicazione di archiviazione del procedimento penale a carico del padre.
All'udienza del 4 luglio 2024 parte ricorrente è comparsa avanti il GOT delegato dal Tribunale confermando che il padre ha sempre provveduto al pagamento puntuale del contributo al mantenimento per la figlia e ha condiviso le conclusioni rassegnate dai Servizi nella relazione pervenuta in data 20 giugno 2024 in merito al fatto che sia i rapporti fra genitori che quelli padre- figlia fossero molto migliorati, anche grazie alla presenza e disponibilità mostrata dal padre in occasione di un intervento all'occhio cui la ragazza si è dovuta sottoporre.
Con relazione del 25 ottobre 2024, pervenuta il 29 ottobre 2024, i Servizi hannno confermato il quadro sostanzialmente positivo delle relazioni all'interno del nucleo familiare e aggiornando anche sulla attuale situazione della minore che nel 2025 compirà 17 anni
Alla successiva udienza del 14 novembre 2024 tenutasi davanti al GOT le parti hanno condiviso le conclusioni rassegnate dai Servizi Sociali incaricati e all'esito, il GOT ha rinviato la causa al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
******
Ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Le circostanze fattuali sopra indicate impongono di accogliere le concordi richieste dei genitori, coerenti con le conclusioni rassegnate dai SS di affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, confermando il suo collocamento presso la madre.
Il quadro di pregiudizio descritto dalla ricorrente risulta essere -ad oggi- ampiamente migliorato.
Dalle relazioni rese dai Servizi Sociali del Comune di Milano depositate il 20.06.2024 e 29.10.2024
è emerso che i genitori -anche successivamente alla cessazione della relazione sentimentale- hanno continuato ad occuparsi di con continuità e responsabilità. Parte_4
Non si ravvisa alcuna ragione per limitare l'esercizio della responabilità del pader, che risulta essere ben consapevole delle esigenze della figlia, in grado di confrontarsi con la ex compagna e non ostativo alle decisioni per la ragazza con conseguente affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali del Comune di Milano emerge una buona disponibilità del padre nel volere accudire e gestire la figlia, e lo stesso si è dimostrato capace di poter assumere un ruolo genitoriale concreto e sereno, anteponendo ai propri bisogni quelli della figlia e provvedendo costantemente al sostentamento necessario per mantenerla.
In particolare, nella relazione pervenuta in data 20 giugno 2024 i Servizi Sociali hanno riferito:
“Alla luce degli elementi esposti il collocamento della minore presso la madre rappresenta tutt'oggi la condizione più adeguata per la minore. Si ritiene inoltre necessario mantenere l'attuale organizzazione in merito alla frequentazione padre-figlia la quale si svolge liberamente e rispetto a cui il sig. la sig.ra si sono mostrati in grado di accordarsi in autonomia”. Parte_2 Pt_1
E successivamente, con relazione del 25-29 ottobre 2024: “Alla luce degli elementi esposti, ad oggi tali condizioni non sembrano mutate in quanto entrambi i genitori hanno continuato a mostrarsi affettivamente legati alla minore e focalizzati sui bisogni della stessa” Quanto alla scansione di modalità e tempistiche di frequentazione padre /figlia, tenuto conto dell'età della figlia (prossima ai 17 anni), che il si è reso disponibile a vedere la figlia -come tutt'ora Parte_2 la vede- concordando direttamente con la stessa i momenti e le modalità, che i Servizi Sociali hanno approvato tale modalità operativa, questo Collegio ritiene di poter confermare quanto già in essere, rimettendo a la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/figlia. Parte_4
Il buon equilibrio raggiunto da genitori e figlia rende non necessaria le attivazioni di presidi o percorsi di supporto da parte dei SS.
La casa famigliare deve esser assegnata alla madre che è ritornata ad abitarla anche dopo l'allontanamento del padre.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione della minore deve ritenersi superflua, essendo stata la medesima già ascoltata dai Servizi Sociali.
Con riferimento al mantenimento della prole
Il Tribunale, valutato che i profili economici dell'accordo risultano idonei nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e ravvisato che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze e può pronunciarsi in senso conforme.
Con riferimento alle spese di lite
Le spese processuali devono essere compensate, alla luce dell'esito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra E Parte_1 ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: Parte_2
1. Affida , nata a [...] il [...], ad entrambi i genitori con Parte_4 prevalente permanenza, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma in
Via San Miniato 10 - 20100 Milano;
2. Assegna la casa famigliare di Via San Miniato 10 - 20100 Milano alla madre perché continui ad abitarla con la prole;
3. Dispone che le frequentazioni con il padre avverranno liberamente, previo accordo padre/figlia e comunicazione alla madre;
4. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità Parte_2 di Maggio 2024, nel mantenimento della figlia minore versando alla madre entro il 15 di ogni mese l'importo di € 200 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica
ISTAT (prima rivalutazione Maggio 2025);
5. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia, in difetto di diversi accordi tra le parti, continui ad essere percepito nella misura del 100% dalla signora Parte_1
7. Dichiara compensate le spese di lite
Decreto immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi anche ai SS del Comune di Milano Così deciso in Milano il 22 gennaio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
N
Nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 07/03/2023 promossa da:
1) Parte_1
Nata il 22.02.1976 a Malvar - FILIPPINE cittadina: Filippino
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] - 20100 Milano (Italia) rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Francesca Caretta del foro di Milano, presso il cui studio in
Milano, viale Caldara 24 ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Parte_2
Nato il 28/05/1964 a San Pablo City - FILIPPINE cittadino: Parte_3 isc.
[...] C.F._2 residente in [...] - 20100 Milano (Italia) (abitante in Via Geremia Bonomelli -MI) rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Giuseppe Melideo del foro di Monza presso la cui casella pec ha eletto domicilio telematico e con domicilio fisico Email_1 presso lo studio dell'Avv. Laura Gaiani del foro di Milano in Milano, Via Pietro Colletta n.7
Parte convenuta
con la seguente figlia: nata a [...] il [...] Parte_4
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 6 gennaio 2024
Letti gli atti ed i documenti di causa, sentito il Giudice relatore a cui il fascicolo è stato trasmesso il
20 dicembre 2024 pronuncia il seguente
DECRETO
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2005 al 2022 nella casa di Milano, Via San Miniato n. 10, dove entrambi hanno ancora la residenza e dalla loro unione è nata il 24 novembre
2008 riconosciuta da entrambi i genitori. Parte_4
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 28.02.2023 e iscritto a ruolo in data 7.03.2023, ha chiesto l'affidamento super esclusivo della figlia, la regolamentazione della Parte_1 responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni della minore ed al suo mantenimento. A fondamento della propria domanda la signora ha allegato di essere Pt_1 vittima dei comportamenti controllanti e agiti violenti ed intimidatori del , verificatisi anche Parte_2 alla presenza della figlia minore a seguito dei quali in data 13.10.2022 ha sporto Parte_4 denuncia-querela nei confronti del compagno (a seguito della quale si è aperto procedimento penale
R.G. N. R 32951/2022 innanzi al Tribunale di Milano).
A fronte delle gravi allegazioni materne con decreto del 22.03.2023 il Presidente della sezione IX del
Tribunale ha incaricato i Servizi Sociali del Comune di Milano di svolgere un'indagine psicosociale sul nucleo familiare a tutela della minore, assegnando termine fino al 24.07.2023 per deposito di una relazione di aggiornamento e ha richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano di trasmettere gli atti ex art 64 disp att c.p.c. adottati nell'ambito del procedimento penale a carico del
. Parte_2
In data 14.07.2023 ha depositato comparsa di costituzione con la quale ha chiesto Parte_2
l'affidamento condiviso della figlia minore, frequentazioni padre-figlia da concordarsi direttamente con la figlia nel rispetto degli impegni e della volontà della medesima e che venisse disposto un contributo al mantenimento della figlia in euro 200 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno.
Con decreto del 20.10.2023 il Collegio – rilevato il mancato deposito della relazione da parte dei SS
e la mancata trasmissione degli atti relativi al procedimento penale- ha rinviato l'udienza per la comparizione delle parti al 20.02.2024, disponendo che i Servizi incaricati depositassero la relazione richiesta entro il 5 febbraio 2024.
In data 8 febbraio 2024 il Giudice Relatore, su richiesta dei Servizi Sociali del 2 febbraio - ha rinviato udienza di prima comparizione al 30 maggio 2024, prorogando il termine per il deposito della relazione sull'attività svolta da parte dei Servizi sino al 24 maggio 2024.
All'udienza del 30 maggio 2024 tenutasi davanti al Giudice Relatore le parti hanno raggiunto un accordo in punto economico:
“ I genitori concordano: che il padre versi a titolo di contributo per il mantenimento 200,00 euro al mese entro il 15 di ogni mese oltre rivalutazione di legge prima rivalutazione maggio 2025. che concorreranno al 50% ciascuno nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di
Milano il 14 novembre 2017”
Le parti hanno poi chiesto concordemente un rinvio dell'udienza per l'acquisizione della relazione dei Servizi incaricati allo stato non ancora pervenuta. Il 10 giugno 2024 è stata trasmessa comunicazione di archiviazione del procedimento penale a carico del padre.
All'udienza del 4 luglio 2024 parte ricorrente è comparsa avanti il GOT delegato dal Tribunale confermando che il padre ha sempre provveduto al pagamento puntuale del contributo al mantenimento per la figlia e ha condiviso le conclusioni rassegnate dai Servizi nella relazione pervenuta in data 20 giugno 2024 in merito al fatto che sia i rapporti fra genitori che quelli padre- figlia fossero molto migliorati, anche grazie alla presenza e disponibilità mostrata dal padre in occasione di un intervento all'occhio cui la ragazza si è dovuta sottoporre.
Con relazione del 25 ottobre 2024, pervenuta il 29 ottobre 2024, i Servizi hannno confermato il quadro sostanzialmente positivo delle relazioni all'interno del nucleo familiare e aggiornando anche sulla attuale situazione della minore che nel 2025 compirà 17 anni
Alla successiva udienza del 14 novembre 2024 tenutasi davanti al GOT le parti hanno condiviso le conclusioni rassegnate dai Servizi Sociali incaricati e all'esito, il GOT ha rinviato la causa al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
******
Ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Le circostanze fattuali sopra indicate impongono di accogliere le concordi richieste dei genitori, coerenti con le conclusioni rassegnate dai SS di affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, confermando il suo collocamento presso la madre.
Il quadro di pregiudizio descritto dalla ricorrente risulta essere -ad oggi- ampiamente migliorato.
Dalle relazioni rese dai Servizi Sociali del Comune di Milano depositate il 20.06.2024 e 29.10.2024
è emerso che i genitori -anche successivamente alla cessazione della relazione sentimentale- hanno continuato ad occuparsi di con continuità e responsabilità. Parte_4
Non si ravvisa alcuna ragione per limitare l'esercizio della responabilità del pader, che risulta essere ben consapevole delle esigenze della figlia, in grado di confrontarsi con la ex compagna e non ostativo alle decisioni per la ragazza con conseguente affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali del Comune di Milano emerge una buona disponibilità del padre nel volere accudire e gestire la figlia, e lo stesso si è dimostrato capace di poter assumere un ruolo genitoriale concreto e sereno, anteponendo ai propri bisogni quelli della figlia e provvedendo costantemente al sostentamento necessario per mantenerla.
In particolare, nella relazione pervenuta in data 20 giugno 2024 i Servizi Sociali hanno riferito:
“Alla luce degli elementi esposti il collocamento della minore presso la madre rappresenta tutt'oggi la condizione più adeguata per la minore. Si ritiene inoltre necessario mantenere l'attuale organizzazione in merito alla frequentazione padre-figlia la quale si svolge liberamente e rispetto a cui il sig. la sig.ra si sono mostrati in grado di accordarsi in autonomia”. Parte_2 Pt_1
E successivamente, con relazione del 25-29 ottobre 2024: “Alla luce degli elementi esposti, ad oggi tali condizioni non sembrano mutate in quanto entrambi i genitori hanno continuato a mostrarsi affettivamente legati alla minore e focalizzati sui bisogni della stessa” Quanto alla scansione di modalità e tempistiche di frequentazione padre /figlia, tenuto conto dell'età della figlia (prossima ai 17 anni), che il si è reso disponibile a vedere la figlia -come tutt'ora Parte_2 la vede- concordando direttamente con la stessa i momenti e le modalità, che i Servizi Sociali hanno approvato tale modalità operativa, questo Collegio ritiene di poter confermare quanto già in essere, rimettendo a la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/figlia. Parte_4
Il buon equilibrio raggiunto da genitori e figlia rende non necessaria le attivazioni di presidi o percorsi di supporto da parte dei SS.
La casa famigliare deve esser assegnata alla madre che è ritornata ad abitarla anche dopo l'allontanamento del padre.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione della minore deve ritenersi superflua, essendo stata la medesima già ascoltata dai Servizi Sociali.
Con riferimento al mantenimento della prole
Il Tribunale, valutato che i profili economici dell'accordo risultano idonei nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e ravvisato che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze e può pronunciarsi in senso conforme.
Con riferimento alle spese di lite
Le spese processuali devono essere compensate, alla luce dell'esito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra E Parte_1 ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: Parte_2
1. Affida , nata a [...] il [...], ad entrambi i genitori con Parte_4 prevalente permanenza, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma in
Via San Miniato 10 - 20100 Milano;
2. Assegna la casa famigliare di Via San Miniato 10 - 20100 Milano alla madre perché continui ad abitarla con la prole;
3. Dispone che le frequentazioni con il padre avverranno liberamente, previo accordo padre/figlia e comunicazione alla madre;
4. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità Parte_2 di Maggio 2024, nel mantenimento della figlia minore versando alla madre entro il 15 di ogni mese l'importo di € 200 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica
ISTAT (prima rivalutazione Maggio 2025);
5. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia, in difetto di diversi accordi tra le parti, continui ad essere percepito nella misura del 100% dalla signora Parte_1
7. Dichiara compensate le spese di lite
Decreto immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi anche ai SS del Comune di Milano Così deciso in Milano il 22 gennaio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato