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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1586/2024 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
, nata a [...] il [...] C.F. , ivi Caltanissetta in Parte_1 C.F._1
RU Parri n. 1, elettivamente domiciliato in Caltanissetta in Via Rosso di San Secondo n. 28 presso lo studio dell'avv. Elisabetta Maria Grazia Anzaldi, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti, e
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), residente in [...] C.F._2
RU Parri, elettivamente domiciliato in Caltanissetta in Via Sardegna n 17, presso lo studio dell'avv.
Alessandro Maira che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti: “Con le note scritte per l'udienza del 22.1.2025, depositate ex art. 127 ter c.p.c., i difensori hanno insistito per l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso come modificate e integrate con l'accordo depositato il 10.1.2025”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole in data
16.10.2024 ed apposto un visto senza nulla rilevare il 20.1.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in data 25.7.2013 in Caltanissetta, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2013, parte II, serie A, n. 108, vol. 1;
1 che dal matrimonio sono nati due figli, e , il 18.11.2013 e il 7.2.2018, rispettivamente;
Per_1 Per_2 che i difensori con le note scritte depositate per l'udienza del 22.1.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., hanno insistito per l'accoglimento del ricorso così come modificato e integrato con l'accordo depositato il 10.1.2025, avendo le parti, con l'atto introduttivo, dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione, così come integrate con l'accordo intervenuto tra le parti e depositato il 10.1.2025 relative all'assegnazione della casa familiare (che rimane nella disponibilità della madre), all'affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei predetti figli minorenni, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso dei figli con il collocamento presso l'abitazione materna, con la possibilità per il padre di incontrare i figli liberamente e, comunque, secondo il calendario ivi stabilito, e posto a carico del l'impegno a Pt_2 corrispondere alla madre per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro giorno 15 di ogni mese, oltre alla totalità dell'assegno unico ed il 50% delle spese straordinarie, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole in data
16.10.2024 e nulla rilevando nel prosieguo;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato l'8.10.2024, come integrato e modificato con l'ulteriore accordo depositato il 10.1.2025, e ciò
a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 7 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1586/2024 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
, nata a [...] il [...] C.F. , ivi Caltanissetta in Parte_1 C.F._1
RU Parri n. 1, elettivamente domiciliato in Caltanissetta in Via Rosso di San Secondo n. 28 presso lo studio dell'avv. Elisabetta Maria Grazia Anzaldi, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti, e
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), residente in [...] C.F._2
RU Parri, elettivamente domiciliato in Caltanissetta in Via Sardegna n 17, presso lo studio dell'avv.
Alessandro Maira che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti: “Con le note scritte per l'udienza del 22.1.2025, depositate ex art. 127 ter c.p.c., i difensori hanno insistito per l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso come modificate e integrate con l'accordo depositato il 10.1.2025”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole in data
16.10.2024 ed apposto un visto senza nulla rilevare il 20.1.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in data 25.7.2013 in Caltanissetta, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2013, parte II, serie A, n. 108, vol. 1;
1 che dal matrimonio sono nati due figli, e , il 18.11.2013 e il 7.2.2018, rispettivamente;
Per_1 Per_2 che i difensori con le note scritte depositate per l'udienza del 22.1.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., hanno insistito per l'accoglimento del ricorso così come modificato e integrato con l'accordo depositato il 10.1.2025, avendo le parti, con l'atto introduttivo, dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione, così come integrate con l'accordo intervenuto tra le parti e depositato il 10.1.2025 relative all'assegnazione della casa familiare (che rimane nella disponibilità della madre), all'affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei predetti figli minorenni, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso dei figli con il collocamento presso l'abitazione materna, con la possibilità per il padre di incontrare i figli liberamente e, comunque, secondo il calendario ivi stabilito, e posto a carico del l'impegno a Pt_2 corrispondere alla madre per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro giorno 15 di ogni mese, oltre alla totalità dell'assegno unico ed il 50% delle spese straordinarie, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole in data
16.10.2024 e nulla rilevando nel prosieguo;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato l'8.10.2024, come integrato e modificato con l'ulteriore accordo depositato il 10.1.2025, e ciò
a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 7 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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