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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/05/2024, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2344/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Di Biase ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2344/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE BERARDIS Parte_1 C.F._1
ROBERTA, elettivamente domiciliato in CIRCONVALLAZIONE RAGUSA, 33 64100 TERAMO presso il difensore avv. DE BERARDIS ROBERTA
ATTORE contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE TE
, con il patrocinio dell'avv. MAZZOLI ELISABETTA, elettivamente Controparte_2
domiciliata presso e nello studio dell' Avv. Maria Marsilii sito in Teramo, Viale Mazzini nr. 6, giusto mandato in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 20.02.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 28.05.17 , il sig. , adiva Codesto Tribunale al fine di Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della citazione proposta per tutti i motivi in premessa: nel merito, accertare e dichiarare la illegittimità della revoca operata dalla , in persona del legale TE
1 rapp.p.t., in relazione al rapporto di apertura di credito in conto corrente del 21.09.2010 per violazione delle regole della correttezza e buona fede contrattuale siccome inesistenti motivi atti a consentire la operata revoca e per l'effetto condannare la , in persona TE
del legale rapp.p.t, al risarcimento del conseguente danno causato al sig. per Parte_1
complessivi € 10.000/00= ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e con valutazione anche equitativa, siccome ammessa dalla legge, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo;
sempre nel merito, accertare e dichiarare la illegittimità del rifiuto operato dalla , TE
Co in persona del legale rapp. p.t., in relazione al pagamento delle Ri. bancarie in intestazione del sig. per violazione delle regole della correttezza e buona fede contrattuale siccome Parte_1
inesistenti motivi atti a legittimare il detto rifiuto e per l'effetto condannare la TE
, in persona del legale rapp.p.t., al risarcimento del conseguente danno causato al sig.
[...] per complessivi € 10.000/00= ovvero in quella maggiore o minore somma che Parte_1
risulterà di giustizia e con valutazione anche equitativa, siccome ammessa dalla legge, ai sensi dell'art.
1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo;
sempre nel merito, accertare e dichiarare la illegittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata sul conto corrente n. 239/165 operata dalla TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché la illegittimità della
[...]
applicazione di tassi di interesse ultralegali, della commissione di massimo scoperto e delle spese varie, e per l'effetto previa espunzione delle dette clausole ed oneri, ricondotti i tassi a quelli legali, ricostruire i reciproci rapporti dare – avere tra le parti a mezzo CTU tecnica di cui sin da ora si avanza richiesta ed all'esito condannare la , in persona del legale TE rapp.p.t., alla rifusione dell'indebito percepito pari a complessivi € 4.000/00= ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'accertamento contabile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo;
condannare, la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese TE del procedimento di mediazione per € 48/80= ed alle spese e competenzelegali del presente processo in ossequio alla soccombenza ”. Con comparsa di costituzione e risposta del 07.11.17 , si costituiva in giudizio la società la quale rassegnava le seguenti conclusioni TE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e disattesa, - rigettare ogni domanda proposta da in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto, oltre che Parte_1
non provate;
- condannare inoltre parte attrice alla refusione delle spese e dei compensi di lite, nonché
2 al risarcimento dei danni e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ”.
All' udienza del 16.05.18 il G.I concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 cpc rinviando, per la decisione sulle richieste istruttorie ivi formulate, all' udienza del 26.09.18.A tale udienza il G.I. si riservava e con ordinanza del 19.12.18 , a scioglimento della riserva assunta, ritenuto necessario, ai fini del decidere disporre CTU contabile, nominava il relativo CTU e rinviava, per il relativo conferimento dell'incarico e la formulazione dei quesiti all' udienza del 18.06.19. A tale udienza il CTU, a cui veniva conferito formalmente l'incarico, prestava giuramento e il G.I. gli poneva i quesiti rinviando la causa, per l'esame dell' elaborato peritale all' udienza del 11.02.20.Nelle more del giudizio, in data
11.12.19, il nominato CTU depositava l'elaborato peritale e all'udienza dell' 11.02.20 il G.I si riservava. Con ordinanza del 20.02.20, a scioglimento della riserva assunta, il G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.05.23,poi differita al 20.02.24. A tale udienza il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190.
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e meritevole di parziale accoglimento.
In primo luogo va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di parte attrice relativa ad un'asserita illegittimità della condotta tenuta dalla banca relativamente alla revoca del fido, da essa disposta, precedentemente accordato al sig. Va infatti rilevato sul punto l'indirizzo statuito dalla Parte_1
Suprema Corte in forza del quale nel corso dell'esecuzione di un rapporto di apertura di credito bancario a tempo indeterminato, risulta legittimo l'esercizio del diritto di recesso ad nutum dell'istituto di credito allorquando si sia in presenza di comportamenti inaffidabili del debitore concretizzatisi ad esempio in un ripetuto ed ingiustificato superamento del limite di affidamento concesso dalla banca. In tal caso infatti , la condotta omissiva della banca non può essere intesa come autorizzazione ad un innalzamento del limite dell'apertura di credito, dovendo essere invece ricondotta ad un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione debitoria non autorizzata (Cass. Civ. , sez.I. nr. 29317 del 22.12.20).
Alla luce pertanto dei suesposti principi giurisprudenziali e da un attenta lettura della documentazione versata in atti, rileva come la revoca, da parte dell' istituto di credito convenuto, dell' affidamento precedentemente concesso a parte attrice risulti del tutto legittima, atteso che non solo è riscontrabile per tabulas come il avesse, per buona parte dell' anno 2014, ripetutamente ed Parte_1
ingiustificatamente superato il limite di affidamento concessogli, ma anche che la Banca, con comunicazione in atti del 09.11.15, nel revocare il fido accordato abbia rispettato i requisiti formali
3 necessari per il corretto esercizio del diritto di recesso, atteso che, essendo il medesimo affidamento concesso a tempo indeterminato, esso necessitava di un preavviso pari a quello stabilito nel relativo documento contrattuale, il quale in parte qua facoltizzava la banca, ex art. 3 co.1, di recedere senza concessione di alcun termine. Inoltre la legittimità della condotta tenuta sul punto dalla TE
si rinviene altresì nel fatto che essa abbia assegnato a parte attrice in sede di recesso, ai fini
[...]
del rimborso delle somme, un termine più ampio (30 giorni) rispetto a quello contrattualmente previsto
(15 giorni) ex art. 3 co.1.
Parimenti legittima risulta la condotta tenuta dall' istituto di credito convenuto relativamente ad un rifiuto di pagamento delle RIBA alla cognata di parte attrice. In primo luogo infatti il non ha Parte_1
fornito alcun supporto probatorio delle sue asserzioni circa il fatto che usualmente fosse la cognata a recarsi in banca a pagare per suo conto le RIBA sì da instaurare un rapporto fiduciario con i dipendenti della filiale della presso la quale parte attrice intratteneva i propri rapporti di TE
credito. Pertanto , in difetto di tale riscontro probatorio, appare del tutto legittimo il rifiuto opposto da parte convenuta di consentire il pagamento di Riba afferenti ad un proprio cliente da parte di un soggetto che risultava ad ella del tutto estraneo. In secondo luogo parte attrice non ha fornito adeguato riscontro probatorio del danno che sarebbe derivato come conseguenza diretta ed immediata al predetto rifiuto opposto dalla banca. Infatti la circostanza, provata per tabulas dai biglietti aerei depositati in atti, per cui il abbia dovuto, a suo dire, anticipare il rientro dalla Spagna al fine di presentarsi in Parte_1
Org_ banca il lunedì successivo per pagare le in scadenza, non appare sufficiente a dimostrare un asserito danno, attese sia la mancanza di illegittimità della condotta tenuta sul punto da parte convenuta, per le ragioni ut supra specificate, sia il fatto che il medesimo cliente, conoscendo che le
Riba sarebbero venute a scadere il lunedì 2.11.15, non ha dato prova che il suo rientro anticipato fosse stato causato direttamente dal rifiuto opposto dalla banca di pagare le stesse alla cognata, ben potendo invece tale rientro anticipato, in assenza di prova certa e proprio in forza della conoscenza della loro certa scadenza, rappresentare una scelta deliberata e consapevole del medesimo di recarsi Parte_1
personalmente in banca per ottemperare al loro pagamento.
Quanto poi all' eccezione di parte attrice relativa ad un illegittimo anatocismo praticato dall'istituto di credito convenuto al rapporto di conto corrente in parte qua, la stessa risulta parzialmente fondata e meritevole di parziale accoglimento. Infatti per quanto concerne il periodo dal 08.06.2010, data di accensione del conto corrente in parte qua, al 31.12.2013 , risulta legittima la capitalizzazione trimestrale praticata dalla banca convenuta, atteso che risulta per tabulas, da una semplice lettura della documentazione di sintesi allegata al predetto contratto di conto corrente, una pari periodicità di
4 capitalizzazione(trimestrale) degli interessi debitori e creditori sì da considerarla legittima ex delibera
Cicr del 09.02.200 attuativa della norma di cui all'art. 120 d.lgs. 385/1993) e conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto Cass.Civ.,sez.I, ordinanza nr. 4321 del 10.02.22).
La predetta capitalizzazione trimestrale risulta invece illegittima per il periodo 01.01.14 – 03.08.16 atteso che, in forza della modifica dell' art. 120 co. 2 del TUB apportata con la Legge 27 dicembre
2013, n. 147 entrata in vigore il 1° gennaio 2014, l'anatocismo viene ad essere considerato del tutto illegittimo anche nel caso in cui il contratto preveda specifica pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e riconosca pari periodicità alla capitalizzazione degli interessi attivi.
Sul punto, in senso conforme, si è espressa anche tanto la giurisprudenza di legittimità quanto quella di merito (Cass.Civ. nr. 9127 del 06.05.15; Trib. Milano del 25.03.15 e del 03.04.15). Quanto poi all' eccezione di parte attrice relativa ad un'illegittima applicazione in parte qua della Commissione di
Massimo Scoperto, il cui addebito risulta segnatamente rilevato dal nominato ausiliario nel IV trimestre
2010 e nel I-III-IV trimestre 2011 per complessivi Euro 118,42 , la stessa risulta fondata e dunque meritevole di accoglimento, atteso che dalla disamina della documentazione contrattuale in atti non si rinviene alcuna pattuizione circa le modalità di computo e addebito della predetta commissione, così come anche riscontrato dal CTU in sede di elaborato peritale. Alla luce pertanto delle suesposte considerazioni risulta corretto il calcolo effettuato dal nominato CTU in sede di elaborato peritale: laddove il medesimo ausiliario ha determinato in Euro 189,12 il nuovo saldo ricalcolato al 21.12.2015 il quale, se confrontato con il saldo finale da estratto conto pari ad Euro 0,00 genera un ristorno a favore di parte attrice pari ad Euro 189,12.
Pertanto, in ragione dell'esito complessivo della lite sussistono fondati motivi per compensare le spese del presente giudizio nella misura di 1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico di parte convenuta ed in favore dell' odierna parte attrice in ragione del principio di soccombenza. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori medi in € 5.077,00 da compensare nella misura di 1/3 e da liquidarsi in favore di parte attrice nella misura dei 2/3. Analogalmente le spese dell' espletata CTU andranno compensate fra le parti nella misura di
1/3 ponendo, in virtù del principio di soccombenza, i restanti 2/3 a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro Parte_1 TE
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
5 1.Accoglie parzialmente, per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda di parte attrice e per effetto
Ridetermina in euro 189,12 l'importo dovuto, alla data del 21.12.2015, in favore di parte attrice e in relazione al rapporto di conto corrente in parte qua;
2. Conseguentemente Condanna parte convenuta al risarcimento, in favore dell'odierna parte attrice, della somma di Euro 189,12. per i titoli di cui in parte motiva e come determinata in sede di CTU;
3. Compensa fra le parti, nella misura di 1/3, le spese dell'espletata CTU e Pone a carico di parte convenuta i restanti 2/3 delle medesime;
4. Compensa fra le parti, nella misura di 1/3, le spese del presente procedimento e Condanna parte convenuta alla refusione, in favore dell' odierna parte attrice, dei restanti 2/3 delle medesime che si liquidano in Euro 312,80 per spese, di cui Euro 104,26 oggetto di compensazione fra le parti ed Euro
208,54 da porsi a carico di parte convenuta, ed Euro 5.077,00 per compensi professionali al difensore, di cui Euro 1.692,00 oggetto di compensazione fra le parti ed Euro 3.385,00 da porsi a carico di parte convenuta, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge dovuti.
Così deciso in Teramo, 17.05.2024
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Di Biase ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2344/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE BERARDIS Parte_1 C.F._1
ROBERTA, elettivamente domiciliato in CIRCONVALLAZIONE RAGUSA, 33 64100 TERAMO presso il difensore avv. DE BERARDIS ROBERTA
ATTORE contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE TE
, con il patrocinio dell'avv. MAZZOLI ELISABETTA, elettivamente Controparte_2
domiciliata presso e nello studio dell' Avv. Maria Marsilii sito in Teramo, Viale Mazzini nr. 6, giusto mandato in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 20.02.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 28.05.17 , il sig. , adiva Codesto Tribunale al fine di Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della citazione proposta per tutti i motivi in premessa: nel merito, accertare e dichiarare la illegittimità della revoca operata dalla , in persona del legale TE
1 rapp.p.t., in relazione al rapporto di apertura di credito in conto corrente del 21.09.2010 per violazione delle regole della correttezza e buona fede contrattuale siccome inesistenti motivi atti a consentire la operata revoca e per l'effetto condannare la , in persona TE
del legale rapp.p.t, al risarcimento del conseguente danno causato al sig. per Parte_1
complessivi € 10.000/00= ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e con valutazione anche equitativa, siccome ammessa dalla legge, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo;
sempre nel merito, accertare e dichiarare la illegittimità del rifiuto operato dalla , TE
Co in persona del legale rapp. p.t., in relazione al pagamento delle Ri. bancarie in intestazione del sig. per violazione delle regole della correttezza e buona fede contrattuale siccome Parte_1
inesistenti motivi atti a legittimare il detto rifiuto e per l'effetto condannare la TE
, in persona del legale rapp.p.t., al risarcimento del conseguente danno causato al sig.
[...] per complessivi € 10.000/00= ovvero in quella maggiore o minore somma che Parte_1
risulterà di giustizia e con valutazione anche equitativa, siccome ammessa dalla legge, ai sensi dell'art.
1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo;
sempre nel merito, accertare e dichiarare la illegittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata sul conto corrente n. 239/165 operata dalla TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché la illegittimità della
[...]
applicazione di tassi di interesse ultralegali, della commissione di massimo scoperto e delle spese varie, e per l'effetto previa espunzione delle dette clausole ed oneri, ricondotti i tassi a quelli legali, ricostruire i reciproci rapporti dare – avere tra le parti a mezzo CTU tecnica di cui sin da ora si avanza richiesta ed all'esito condannare la , in persona del legale TE rapp.p.t., alla rifusione dell'indebito percepito pari a complessivi € 4.000/00= ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'accertamento contabile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo;
condannare, la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese TE del procedimento di mediazione per € 48/80= ed alle spese e competenzelegali del presente processo in ossequio alla soccombenza ”. Con comparsa di costituzione e risposta del 07.11.17 , si costituiva in giudizio la società la quale rassegnava le seguenti conclusioni TE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e disattesa, - rigettare ogni domanda proposta da in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto, oltre che Parte_1
non provate;
- condannare inoltre parte attrice alla refusione delle spese e dei compensi di lite, nonché
2 al risarcimento dei danni e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ”.
All' udienza del 16.05.18 il G.I concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 cpc rinviando, per la decisione sulle richieste istruttorie ivi formulate, all' udienza del 26.09.18.A tale udienza il G.I. si riservava e con ordinanza del 19.12.18 , a scioglimento della riserva assunta, ritenuto necessario, ai fini del decidere disporre CTU contabile, nominava il relativo CTU e rinviava, per il relativo conferimento dell'incarico e la formulazione dei quesiti all' udienza del 18.06.19. A tale udienza il CTU, a cui veniva conferito formalmente l'incarico, prestava giuramento e il G.I. gli poneva i quesiti rinviando la causa, per l'esame dell' elaborato peritale all' udienza del 11.02.20.Nelle more del giudizio, in data
11.12.19, il nominato CTU depositava l'elaborato peritale e all'udienza dell' 11.02.20 il G.I si riservava. Con ordinanza del 20.02.20, a scioglimento della riserva assunta, il G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.05.23,poi differita al 20.02.24. A tale udienza il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190.
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e meritevole di parziale accoglimento.
In primo luogo va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di parte attrice relativa ad un'asserita illegittimità della condotta tenuta dalla banca relativamente alla revoca del fido, da essa disposta, precedentemente accordato al sig. Va infatti rilevato sul punto l'indirizzo statuito dalla Parte_1
Suprema Corte in forza del quale nel corso dell'esecuzione di un rapporto di apertura di credito bancario a tempo indeterminato, risulta legittimo l'esercizio del diritto di recesso ad nutum dell'istituto di credito allorquando si sia in presenza di comportamenti inaffidabili del debitore concretizzatisi ad esempio in un ripetuto ed ingiustificato superamento del limite di affidamento concesso dalla banca. In tal caso infatti , la condotta omissiva della banca non può essere intesa come autorizzazione ad un innalzamento del limite dell'apertura di credito, dovendo essere invece ricondotta ad un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione debitoria non autorizzata (Cass. Civ. , sez.I. nr. 29317 del 22.12.20).
Alla luce pertanto dei suesposti principi giurisprudenziali e da un attenta lettura della documentazione versata in atti, rileva come la revoca, da parte dell' istituto di credito convenuto, dell' affidamento precedentemente concesso a parte attrice risulti del tutto legittima, atteso che non solo è riscontrabile per tabulas come il avesse, per buona parte dell' anno 2014, ripetutamente ed Parte_1
ingiustificatamente superato il limite di affidamento concessogli, ma anche che la Banca, con comunicazione in atti del 09.11.15, nel revocare il fido accordato abbia rispettato i requisiti formali
3 necessari per il corretto esercizio del diritto di recesso, atteso che, essendo il medesimo affidamento concesso a tempo indeterminato, esso necessitava di un preavviso pari a quello stabilito nel relativo documento contrattuale, il quale in parte qua facoltizzava la banca, ex art. 3 co.1, di recedere senza concessione di alcun termine. Inoltre la legittimità della condotta tenuta sul punto dalla TE
si rinviene altresì nel fatto che essa abbia assegnato a parte attrice in sede di recesso, ai fini
[...]
del rimborso delle somme, un termine più ampio (30 giorni) rispetto a quello contrattualmente previsto
(15 giorni) ex art. 3 co.1.
Parimenti legittima risulta la condotta tenuta dall' istituto di credito convenuto relativamente ad un rifiuto di pagamento delle RIBA alla cognata di parte attrice. In primo luogo infatti il non ha Parte_1
fornito alcun supporto probatorio delle sue asserzioni circa il fatto che usualmente fosse la cognata a recarsi in banca a pagare per suo conto le RIBA sì da instaurare un rapporto fiduciario con i dipendenti della filiale della presso la quale parte attrice intratteneva i propri rapporti di TE
credito. Pertanto , in difetto di tale riscontro probatorio, appare del tutto legittimo il rifiuto opposto da parte convenuta di consentire il pagamento di Riba afferenti ad un proprio cliente da parte di un soggetto che risultava ad ella del tutto estraneo. In secondo luogo parte attrice non ha fornito adeguato riscontro probatorio del danno che sarebbe derivato come conseguenza diretta ed immediata al predetto rifiuto opposto dalla banca. Infatti la circostanza, provata per tabulas dai biglietti aerei depositati in atti, per cui il abbia dovuto, a suo dire, anticipare il rientro dalla Spagna al fine di presentarsi in Parte_1
Org_ banca il lunedì successivo per pagare le in scadenza, non appare sufficiente a dimostrare un asserito danno, attese sia la mancanza di illegittimità della condotta tenuta sul punto da parte convenuta, per le ragioni ut supra specificate, sia il fatto che il medesimo cliente, conoscendo che le
Riba sarebbero venute a scadere il lunedì 2.11.15, non ha dato prova che il suo rientro anticipato fosse stato causato direttamente dal rifiuto opposto dalla banca di pagare le stesse alla cognata, ben potendo invece tale rientro anticipato, in assenza di prova certa e proprio in forza della conoscenza della loro certa scadenza, rappresentare una scelta deliberata e consapevole del medesimo di recarsi Parte_1
personalmente in banca per ottemperare al loro pagamento.
Quanto poi all' eccezione di parte attrice relativa ad un illegittimo anatocismo praticato dall'istituto di credito convenuto al rapporto di conto corrente in parte qua, la stessa risulta parzialmente fondata e meritevole di parziale accoglimento. Infatti per quanto concerne il periodo dal 08.06.2010, data di accensione del conto corrente in parte qua, al 31.12.2013 , risulta legittima la capitalizzazione trimestrale praticata dalla banca convenuta, atteso che risulta per tabulas, da una semplice lettura della documentazione di sintesi allegata al predetto contratto di conto corrente, una pari periodicità di
4 capitalizzazione(trimestrale) degli interessi debitori e creditori sì da considerarla legittima ex delibera
Cicr del 09.02.200 attuativa della norma di cui all'art. 120 d.lgs. 385/1993) e conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto Cass.Civ.,sez.I, ordinanza nr. 4321 del 10.02.22).
La predetta capitalizzazione trimestrale risulta invece illegittima per il periodo 01.01.14 – 03.08.16 atteso che, in forza della modifica dell' art. 120 co. 2 del TUB apportata con la Legge 27 dicembre
2013, n. 147 entrata in vigore il 1° gennaio 2014, l'anatocismo viene ad essere considerato del tutto illegittimo anche nel caso in cui il contratto preveda specifica pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e riconosca pari periodicità alla capitalizzazione degli interessi attivi.
Sul punto, in senso conforme, si è espressa anche tanto la giurisprudenza di legittimità quanto quella di merito (Cass.Civ. nr. 9127 del 06.05.15; Trib. Milano del 25.03.15 e del 03.04.15). Quanto poi all' eccezione di parte attrice relativa ad un'illegittima applicazione in parte qua della Commissione di
Massimo Scoperto, il cui addebito risulta segnatamente rilevato dal nominato ausiliario nel IV trimestre
2010 e nel I-III-IV trimestre 2011 per complessivi Euro 118,42 , la stessa risulta fondata e dunque meritevole di accoglimento, atteso che dalla disamina della documentazione contrattuale in atti non si rinviene alcuna pattuizione circa le modalità di computo e addebito della predetta commissione, così come anche riscontrato dal CTU in sede di elaborato peritale. Alla luce pertanto delle suesposte considerazioni risulta corretto il calcolo effettuato dal nominato CTU in sede di elaborato peritale: laddove il medesimo ausiliario ha determinato in Euro 189,12 il nuovo saldo ricalcolato al 21.12.2015 il quale, se confrontato con il saldo finale da estratto conto pari ad Euro 0,00 genera un ristorno a favore di parte attrice pari ad Euro 189,12.
Pertanto, in ragione dell'esito complessivo della lite sussistono fondati motivi per compensare le spese del presente giudizio nella misura di 1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico di parte convenuta ed in favore dell' odierna parte attrice in ragione del principio di soccombenza. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori medi in € 5.077,00 da compensare nella misura di 1/3 e da liquidarsi in favore di parte attrice nella misura dei 2/3. Analogalmente le spese dell' espletata CTU andranno compensate fra le parti nella misura di
1/3 ponendo, in virtù del principio di soccombenza, i restanti 2/3 a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro Parte_1 TE
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
5 1.Accoglie parzialmente, per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda di parte attrice e per effetto
Ridetermina in euro 189,12 l'importo dovuto, alla data del 21.12.2015, in favore di parte attrice e in relazione al rapporto di conto corrente in parte qua;
2. Conseguentemente Condanna parte convenuta al risarcimento, in favore dell'odierna parte attrice, della somma di Euro 189,12. per i titoli di cui in parte motiva e come determinata in sede di CTU;
3. Compensa fra le parti, nella misura di 1/3, le spese dell'espletata CTU e Pone a carico di parte convenuta i restanti 2/3 delle medesime;
4. Compensa fra le parti, nella misura di 1/3, le spese del presente procedimento e Condanna parte convenuta alla refusione, in favore dell' odierna parte attrice, dei restanti 2/3 delle medesime che si liquidano in Euro 312,80 per spese, di cui Euro 104,26 oggetto di compensazione fra le parti ed Euro
208,54 da porsi a carico di parte convenuta, ed Euro 5.077,00 per compensi professionali al difensore, di cui Euro 1.692,00 oggetto di compensazione fra le parti ed Euro 3.385,00 da porsi a carico di parte convenuta, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge dovuti.
Così deciso in Teramo, 17.05.2024
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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