TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 17/12/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1418/2021 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell' avv. TIBONI ENRICO Parte_1 C.F._1
e con elezione di domicilio presso avv. TIBONI ENRICO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio dell' avv. VA OR e Controparte_1 P.IVA_1 con elezione di domicilio in VIALE B. BUOZZI, 19 ROMA, presso e nello studio dell'avv.
VA OR;
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso quanto segue: parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per i motivi ed in accoglimento delle ragioni esposte in narrativa, e comunque con ogni motivazione, accertare e dichiarare che l'evento per cui è causa è da imputare a responsabilità dell'Ente convenuto
e, per gli effetti, condannarlo a pagare all'attrice:
-) a titolo di risarcimento del danno biologico permanente differenziale la somma di € 14.142,75;
-) a titolo di danno per sofferenza la somma di € 6.018,00;
-) a titolo di danno biologico temporaneo la somma di euro € 10.989,00;
pagina 1 di 7 -) a titolo di danno patrimoniale emergente, per spese mediche, la somma di euro 628,70; e così complessivamente € 31.778,45, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge, o somme maggiori
o minori che risulteranno in corso di causa o in subordine di giustizia o equità. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare accertare e dichiarare l'avvenuta corresponsione alla danneggiata, da parte dell' , della somma di € 7.352,35 e, per l'effetto, CP_2 dichiarare che null'altro è dovuto in dipendenza dell'evento in oggetto;
sempre in via preliminare accertare e dichiarare la mancata prova del fatto storico, della relativa dinamica e del nesso di causalità con i lamentati danni e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
nel merito accertare e dichiarare
l'esclusione di responsabilità del custode per riconducibilità dell'evento alla condotta della danneggiata
e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
nel merito accertare e dichiarare l'esclusione di responsabilità del custode per riconducibilità dell'evento al caso fortuito e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, decurtare la somma di € 7.352,35 dalla somma che verrà riconosciuta in sentenza;
in via ulteriormente gradata accertare e dichiarare il quantum ex adverso richiesto eccessivamente oneroso, non provato e non dovuto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione deduceva che il giorno 26.09.2019 alle ore 7,50 circa transitava Parte_1
a piedi, con direzione ovest-est (verso la ferrovia), lungo il marciapiede di Via Mancini del Comune di
, per recarsi al lavoro, quando giunta in corrispondenza del civico 21, inciampava in un CP_1 componente della pavimentazione in massello autobloccante che risultava rialzato rispetto al restante piano di calpestio. In conseguenza dell'incidentale impatto con il massello rialzato l'attrice cadeva rovinosamente a terra. All'evento assisteva che prestava i primi soccorsi. In seguito CP_3 alla caduta l'attrice riportava la frattura con distacco osseo del margine infero-anteriore della glenoide, oltre a contusioni ed escoriazioni allo zigomo e al ginocchio. Secondo le valutazioni formulate dal dott. pagina 2 di 7 l'attrice in esito all'evento del 26.09.2019, riportava una ITT di giorni 40, una ITP al 75% Persona_1 di giorni 40, una ITP al 50% di giorni 40, una ITP al 25% di giorni 84, con postumi inemendabili valutati nella misura del 12%.
A tal proposito parte attrice chiedeva il risarcimento del danno per lesioni personali al Comune di
. CP_1
Si costituiva il contestando tutto quanto ex adverso dedotto;
in particolare chiedeva Controparte_1 di dichiarare l'attrice già ristorata dall' e in via subordinata, qualora l'istanza dovesse essere CP_2 accolta, di decurtare dal risarcimento del danno la suddetta somma percepita dall' a titolo di CP_2 ristoro.
Quanto alla fase istruttoria il Giudice assumeva la prova per testi di parte attrice e disponeva la ctu medico legale;
in data 05.06.2025 con ordinanza tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 09.10.2025 con Decreto il Presidente in sede assegnava la causa a questo Giudice che, in data
10.10.2025 con ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza del 10.12.25 cartolare, concedendo termine sino a 2 giorni prima alle parti per note di trattazione scritta.
La domanda all'esito dell'istruttoria è risultata infondata e va respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nel caso di specie la vicenda va sussunta nell'ambito dell'art. 2051 c.c.
A tale riguardo a fare chiarezza sulla portata della norma anzidetta;
soccorrono le pronunce della Suprema Corte, in cui sono affermati i seguenti principi: “… la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sè idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.) …” (sent. n.6306/2013); “… Se il comportamento (omissivo o commissivo) colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, parimenti il medesimo, qualora sia da solo sufficiente a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti (per tutte, cfr. Cass. n. 9546 del 2010)…” (sent. Cass. n.
4039/2013). In tema di danno causato da cose in custodia, costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del pagina 3 di 7 custode di cui all'art. 2051 cod. proc. civ., il fatto della vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi in una pedana (oggettivamente percepibile) destinata all'esposizione della merce all'interno di un esercizio commerciale, con successiva sua caduta, riconducendosi in tal caso la determinazione dell'evento dannoso ad una sua esclusiva condotta colposa configurante un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode(Sentenza n. 993 del
16/01/2009).
Nel regime di cui all'art. 2051 cod. civ. le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona: allorché il danneggiato abbia la possibilità di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo, nella valutazione del nesso eziologico tra cosa e danno, va attribuito rilievo causale al suo comportamento colposo visto che il danneggiato avrebbe verosimilmente dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo (Cass. 2012/6065).
Più in generale in diritto si osserva che il custode risponde dei danni prodotti dalla cosa non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma più semplicemente per la particolare posizione in cui si trova rispetto alla cosa danneggiante.
Si evidenzia che la nozione di custodia contenuta nell'art. 2051 c.c. non ha la stessa valenza della responsabilità contrattuale, per cui non comporta l'obbligo comportamentale del soggetto di controllare la cosa per evitare che essa produca danni, ma detta nozione non esprime null'altro che la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che gli appartiene.
In tale contesto appare più congruo parlare di rischio da custodia piuttosto che di colpa nella custodia e di presunzione di responsabilità piuttosto che di presunzione di colpa.
La responsabilità del custode prescinde non solo dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, ma anche dall'accertamento della pericolosità della cosa.
Tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che é irrilevante), bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare pagina 4 di 7 l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr., Cass. civ. 4279del 19.2.2008).
Il caso fortuito, quindi, è un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e in questo caso esso è costituito dal comportamento imprudente dell'attore.
La disattenzione del danneggiato, a fronte di cose che non hanno attitudine ad arrecare danno, integra un comportamento così anomalo da assurgere esso stesso ad unica causa dell'evento lesivo. Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicchè una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. 4.11.2003, n. 16527).
Se, nonostante la cosa non sia pericolosa nei termini indicati, il contatto con essa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per
l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi la cosa come mera occasione e non come causa del danno. La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce “caso fortuito”, idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ove sia colposa ed imprevedibile (Ordinanza
Cass. n. 25837 del 31/10/2017).
Nel caso in esame, in fatto, va detto che difetta un fattore causale esterno, diverso ed ulteriore rispetto alla disattenzione e imprudenza del danneggiato, che possa aver fatto assumere pericolosità alla cosa .
La condotta distratta dell'attrice, come delineata da parte convenuta, dunque, secondo il principio della auto- responsabilità, va ad integrare la causa del danno riportato.
Secondo la comune regola di prudenza, quando si calpesta una zona ricoperta di fogliame e erbacce , occorre avere una maggiore accortezza proprio perchè non è noto cosa può nascondere il fogliame (un rialzo, una buca, una radice,..). Peraltro nella dichiarazione in atti (doc. 2 della teste CP_3 amica della attrice) non si dice che il sampietrino fosse ricoperto di fogliame e quindi tale circostanza,
pagina 5 di 7 che renderebbe occulto il pericolo -ma con la osservazione appena svolta in ordine all'esigenza di maggiore prudenza- , è stata dedotta per la prima volta solo con la citazione.
Si aggiunga poi che ad essere rialzato era un sampietrino, e anche qui va detto che è fatto notorio che tale tipologia di pavimentazione (c.d. sampietrini) non rende materialmente possibile al custode di intervenire nell'immediatezza dei distacchi i quali sono inevitabile conseguenza della intrinseca natura dei c.d. sanpietrini. Quindi anche per questo motivo (pavimentazione a sampietrini) doveva essere ancor più prudente la attrice.
Inoltre la attrice è caduta nei pressi del luogo di lavoro (la teste ha detto che andavano a prendere un caffè e poi andavano a lavorare) e quindi in zona che abitualmente frequentava e quindi la asserita anomalia era prevedibile con l'ordinaria diligenza.
Il tratto di strada in cui l'attrice cadeva era poi rettilineo, pianeggiante, nonché privo di qualsivoglia ostacolo tale da poterne occultare la conformazione (così dalle foto in atti, doc.1) e il fatto è accaduto in pieno giorno e quindi con piena visibilità per un pedone. La attrice aveva una possibilità di visibilità naturale, in condizioni normali, notevole.
Non sono stati poi riferiti altri episodi di caduta altrui, in quel punto e pertanto, la condotta del danneggiato integra il caso fortuito ed è sufficiente ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta).Secondo l'art. 2051 c.c., il custode va esente da responsabilità, allorché provi la sussistenza del caso fortuito. La prova liberatoria, quindi, in questa forma di responsabilità, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa, ma postula l'allegazione di un elemento esterno al rapporto tra il custode (il e la res custodita (la strada dissestata), che incida CP_1 autonomamente sul nesso. Si ritiene che l'ente abbia assolto al suo onere della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge la domanda proposta da;
Parte_1
Condanna a rimborsare alla parte le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 2600,00 di cui euro 820 per la fase di studio euro 680 per la fase introduttiva e euro
1100 per la fase di trattazione , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
Pone le Spese di ctu definitivamente a carico di . Parte_1 pagina 6 di 7 Cosi' deciso in data 17.12.25
il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1418/2021 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell' avv. TIBONI ENRICO Parte_1 C.F._1
e con elezione di domicilio presso avv. TIBONI ENRICO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio dell' avv. VA OR e Controparte_1 P.IVA_1 con elezione di domicilio in VIALE B. BUOZZI, 19 ROMA, presso e nello studio dell'avv.
VA OR;
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso quanto segue: parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per i motivi ed in accoglimento delle ragioni esposte in narrativa, e comunque con ogni motivazione, accertare e dichiarare che l'evento per cui è causa è da imputare a responsabilità dell'Ente convenuto
e, per gli effetti, condannarlo a pagare all'attrice:
-) a titolo di risarcimento del danno biologico permanente differenziale la somma di € 14.142,75;
-) a titolo di danno per sofferenza la somma di € 6.018,00;
-) a titolo di danno biologico temporaneo la somma di euro € 10.989,00;
pagina 1 di 7 -) a titolo di danno patrimoniale emergente, per spese mediche, la somma di euro 628,70; e così complessivamente € 31.778,45, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge, o somme maggiori
o minori che risulteranno in corso di causa o in subordine di giustizia o equità. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare accertare e dichiarare l'avvenuta corresponsione alla danneggiata, da parte dell' , della somma di € 7.352,35 e, per l'effetto, CP_2 dichiarare che null'altro è dovuto in dipendenza dell'evento in oggetto;
sempre in via preliminare accertare e dichiarare la mancata prova del fatto storico, della relativa dinamica e del nesso di causalità con i lamentati danni e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
nel merito accertare e dichiarare
l'esclusione di responsabilità del custode per riconducibilità dell'evento alla condotta della danneggiata
e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
nel merito accertare e dichiarare l'esclusione di responsabilità del custode per riconducibilità dell'evento al caso fortuito e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, decurtare la somma di € 7.352,35 dalla somma che verrà riconosciuta in sentenza;
in via ulteriormente gradata accertare e dichiarare il quantum ex adverso richiesto eccessivamente oneroso, non provato e non dovuto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione deduceva che il giorno 26.09.2019 alle ore 7,50 circa transitava Parte_1
a piedi, con direzione ovest-est (verso la ferrovia), lungo il marciapiede di Via Mancini del Comune di
, per recarsi al lavoro, quando giunta in corrispondenza del civico 21, inciampava in un CP_1 componente della pavimentazione in massello autobloccante che risultava rialzato rispetto al restante piano di calpestio. In conseguenza dell'incidentale impatto con il massello rialzato l'attrice cadeva rovinosamente a terra. All'evento assisteva che prestava i primi soccorsi. In seguito CP_3 alla caduta l'attrice riportava la frattura con distacco osseo del margine infero-anteriore della glenoide, oltre a contusioni ed escoriazioni allo zigomo e al ginocchio. Secondo le valutazioni formulate dal dott. pagina 2 di 7 l'attrice in esito all'evento del 26.09.2019, riportava una ITT di giorni 40, una ITP al 75% Persona_1 di giorni 40, una ITP al 50% di giorni 40, una ITP al 25% di giorni 84, con postumi inemendabili valutati nella misura del 12%.
A tal proposito parte attrice chiedeva il risarcimento del danno per lesioni personali al Comune di
. CP_1
Si costituiva il contestando tutto quanto ex adverso dedotto;
in particolare chiedeva Controparte_1 di dichiarare l'attrice già ristorata dall' e in via subordinata, qualora l'istanza dovesse essere CP_2 accolta, di decurtare dal risarcimento del danno la suddetta somma percepita dall' a titolo di CP_2 ristoro.
Quanto alla fase istruttoria il Giudice assumeva la prova per testi di parte attrice e disponeva la ctu medico legale;
in data 05.06.2025 con ordinanza tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 09.10.2025 con Decreto il Presidente in sede assegnava la causa a questo Giudice che, in data
10.10.2025 con ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza del 10.12.25 cartolare, concedendo termine sino a 2 giorni prima alle parti per note di trattazione scritta.
La domanda all'esito dell'istruttoria è risultata infondata e va respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nel caso di specie la vicenda va sussunta nell'ambito dell'art. 2051 c.c.
A tale riguardo a fare chiarezza sulla portata della norma anzidetta;
soccorrono le pronunce della Suprema Corte, in cui sono affermati i seguenti principi: “… la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sè idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.) …” (sent. n.6306/2013); “… Se il comportamento (omissivo o commissivo) colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, parimenti il medesimo, qualora sia da solo sufficiente a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti (per tutte, cfr. Cass. n. 9546 del 2010)…” (sent. Cass. n.
4039/2013). In tema di danno causato da cose in custodia, costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del pagina 3 di 7 custode di cui all'art. 2051 cod. proc. civ., il fatto della vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi in una pedana (oggettivamente percepibile) destinata all'esposizione della merce all'interno di un esercizio commerciale, con successiva sua caduta, riconducendosi in tal caso la determinazione dell'evento dannoso ad una sua esclusiva condotta colposa configurante un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode(Sentenza n. 993 del
16/01/2009).
Nel regime di cui all'art. 2051 cod. civ. le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona: allorché il danneggiato abbia la possibilità di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo, nella valutazione del nesso eziologico tra cosa e danno, va attribuito rilievo causale al suo comportamento colposo visto che il danneggiato avrebbe verosimilmente dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo (Cass. 2012/6065).
Più in generale in diritto si osserva che il custode risponde dei danni prodotti dalla cosa non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma più semplicemente per la particolare posizione in cui si trova rispetto alla cosa danneggiante.
Si evidenzia che la nozione di custodia contenuta nell'art. 2051 c.c. non ha la stessa valenza della responsabilità contrattuale, per cui non comporta l'obbligo comportamentale del soggetto di controllare la cosa per evitare che essa produca danni, ma detta nozione non esprime null'altro che la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che gli appartiene.
In tale contesto appare più congruo parlare di rischio da custodia piuttosto che di colpa nella custodia e di presunzione di responsabilità piuttosto che di presunzione di colpa.
La responsabilità del custode prescinde non solo dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, ma anche dall'accertamento della pericolosità della cosa.
Tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che é irrilevante), bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare pagina 4 di 7 l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr., Cass. civ. 4279del 19.2.2008).
Il caso fortuito, quindi, è un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e in questo caso esso è costituito dal comportamento imprudente dell'attore.
La disattenzione del danneggiato, a fronte di cose che non hanno attitudine ad arrecare danno, integra un comportamento così anomalo da assurgere esso stesso ad unica causa dell'evento lesivo. Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicchè una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. 4.11.2003, n. 16527).
Se, nonostante la cosa non sia pericolosa nei termini indicati, il contatto con essa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per
l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi la cosa come mera occasione e non come causa del danno. La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce “caso fortuito”, idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ove sia colposa ed imprevedibile (Ordinanza
Cass. n. 25837 del 31/10/2017).
Nel caso in esame, in fatto, va detto che difetta un fattore causale esterno, diverso ed ulteriore rispetto alla disattenzione e imprudenza del danneggiato, che possa aver fatto assumere pericolosità alla cosa .
La condotta distratta dell'attrice, come delineata da parte convenuta, dunque, secondo il principio della auto- responsabilità, va ad integrare la causa del danno riportato.
Secondo la comune regola di prudenza, quando si calpesta una zona ricoperta di fogliame e erbacce , occorre avere una maggiore accortezza proprio perchè non è noto cosa può nascondere il fogliame (un rialzo, una buca, una radice,..). Peraltro nella dichiarazione in atti (doc. 2 della teste CP_3 amica della attrice) non si dice che il sampietrino fosse ricoperto di fogliame e quindi tale circostanza,
pagina 5 di 7 che renderebbe occulto il pericolo -ma con la osservazione appena svolta in ordine all'esigenza di maggiore prudenza- , è stata dedotta per la prima volta solo con la citazione.
Si aggiunga poi che ad essere rialzato era un sampietrino, e anche qui va detto che è fatto notorio che tale tipologia di pavimentazione (c.d. sampietrini) non rende materialmente possibile al custode di intervenire nell'immediatezza dei distacchi i quali sono inevitabile conseguenza della intrinseca natura dei c.d. sanpietrini. Quindi anche per questo motivo (pavimentazione a sampietrini) doveva essere ancor più prudente la attrice.
Inoltre la attrice è caduta nei pressi del luogo di lavoro (la teste ha detto che andavano a prendere un caffè e poi andavano a lavorare) e quindi in zona che abitualmente frequentava e quindi la asserita anomalia era prevedibile con l'ordinaria diligenza.
Il tratto di strada in cui l'attrice cadeva era poi rettilineo, pianeggiante, nonché privo di qualsivoglia ostacolo tale da poterne occultare la conformazione (così dalle foto in atti, doc.1) e il fatto è accaduto in pieno giorno e quindi con piena visibilità per un pedone. La attrice aveva una possibilità di visibilità naturale, in condizioni normali, notevole.
Non sono stati poi riferiti altri episodi di caduta altrui, in quel punto e pertanto, la condotta del danneggiato integra il caso fortuito ed è sufficiente ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta).Secondo l'art. 2051 c.c., il custode va esente da responsabilità, allorché provi la sussistenza del caso fortuito. La prova liberatoria, quindi, in questa forma di responsabilità, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa, ma postula l'allegazione di un elemento esterno al rapporto tra il custode (il e la res custodita (la strada dissestata), che incida CP_1 autonomamente sul nesso. Si ritiene che l'ente abbia assolto al suo onere della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge la domanda proposta da;
Parte_1
Condanna a rimborsare alla parte le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 2600,00 di cui euro 820 per la fase di studio euro 680 per la fase introduttiva e euro
1100 per la fase di trattazione , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
Pone le Spese di ctu definitivamente a carico di . Parte_1 pagina 6 di 7 Cosi' deciso in data 17.12.25
il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 7 di 7