Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2004, n. 13967
CASS
Sentenza 26 luglio 2004

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Anche con riferimento al regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142 del 2001 le società cooperative devono ritenersi assoggettate all'obbligo contributivo nei confronti dei soci lavoratori, con la contribuzione propria del tipo di lavoro (subordinato o autonomo) effettivamente prestato, senza possibilità di distinguere tra lavori assunti dalla società per conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico, atteso che l'art. 2 comma terzo R.D. n. 1422 del 1924 (disciplinante la materia "ratione temporis"), è disposizione che, pur rimanendo immutata nella formulazione letterale, deve ritenersi trasformata nel significato normativo a causa dei profondi mutamenti del sistema in cui è inserita, con particolare riguardo, tra l'altro, al sopravvenire degli art. 38 e 45 Cost. e, da ultimo, delle leggi n. 142 del 2001 e n. 30 del 2003.

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  • 1Infortunio in itinere: quando la sosta voluttuaria non esclude la tutelaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 settembre 2007
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2004, n. 13967
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13967
Data del deposito : 26 luglio 2004

Testo completo