Decreto cautelare 25 marzo 2021
Ordinanza cautelare 15 aprile 2021
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 15/04/2021, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/04/2021
N. 00169/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00281/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Gadenz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento ministeriale interlocutorio -OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-, notificato il giorno successivo e del provvedimento definitivo prot. n. m_dg. -OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-;
- di ogni altro atto connesso e/o presupposto, anche non noto o non notificato alla ricorrente, comunque intervenuto nella procedura, tra cui, per quanto possa occorrere, l’ultima nota ministeriale prot. -OMISSIS-, notificata lo stesso giorno, resa in risposta al ricorso/istanza di autotutela -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Considerato:
- che non v’è luogo a provvedere sulla domanda cautelare, per essere sopravvenuto agli atti impugnati il -OMISSIS-, con il quale la ricorrente è stata “trasferita, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del decreto legislativo -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- ”, sede di assegnazione ripristinata a seguito del mancato rinnovo del comando (cfr. comunicazione mail del Ministero in data-OMISSIS-);
- che l’eventuale accoglimento della domanda cautelare, volta a contrastare l’avversato trasferimento presso tale ufficio in ragione del pregiudizio che ne deriverebbe alla ricorrente, risulta perciò priva di qualsiasi ulteriore utilità;
- che resta impregiudicato il vaglio del merito, subordinatamente alla questione di giurisdizione profilata nel-OMISSIS-;
- che le spese della presente fase possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
a) dichiara improcedibile la domanda cautelare;
b) compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 20-OMISSIS-, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2-OMISSIS-6/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2-OMISSIS-6, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.