Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 aprile 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 aprile 2001 |
Giurisprudenza • 13
- 1. Trib. Verona, sentenza 26/11/2024, n. 746Provvedimento: TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE LAVORO Udienza del 26.11.2024 Causa n. 1622/2022 Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Magalini e per la parte convenuta l'avv. Guarino La difesa di parte ricorrente, eccepisce la nullità della domanda fatta valere dall'CP_1 attraverso la comparsa di costituzione in giudizio per tutte le ragioni già dedotte con riferimento al verbale di accertamento sul quale la domanda stessa è fondata. Richiama i principi affermati da Cass. 1095/2022. In subordine insiste nel rigetto della pretesa creditoria stante l'indeterminatezza delle istanze istruttorie formulate dall'CP_1, gravato dell'onere della prova. La difesa dell'CP_1 osserva che il verbale di …Leggi di più...
- minimale contributivo·
- giurisprudenza di legittimità·
- assenze non giustificate·
- opposizione ad avviso di addebito·
- nullità verbale di accertamento·
- imponibile previdenziale·
- contributi previdenziali·
- art. 1 D.L. 338/1989·
- legittimità costituzionale·
- Fondo di Tesoreria
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere Italia-NATO per un emendamento integrativo all'articolo 4 dell'Accordo del 5 febbraio 1968 sui privilegi ed immunita' del personale del Collegio di Difesa della NATO a Roma, effettuato a Bruxelles il 10 novembre 1993 ed il 28 aprile 1998, e successivo Scambio di lettere modificativo, effettuato a Bruxelles il 6 ottobre ed il 23 dicembre 1999.
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Scambi di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dallo Scambio di lettere integrativo.
- Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.