Decreto cautelare 15 novembre 2021
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 30/12/2025, n. 24031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24031 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24031/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11348/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11348 del 2021, proposto dalla sig.ra Rosaria Mule', rappresentata e difesa dagli avvocati Biancamaria Celletti e Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Verona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
della sig.ra AU LA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ambito Territoriale di VERONA, di estremi ignoti, recante l'esclusione della ricorrente dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi dalla graduatoria su posti di sostegno, in quanto possessore di titolo di specializzazione conseguito all'estero non ancora riconosciuto in Italia, noto alla ricorrente solo all'esito della mancata chiamata per l'assunzione di incarichi;
- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 nella parte in cui (art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;
- della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, parimenti nella parte in cui (a pag. 7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- per quanto di ragione, ed in quanto lesiva, della nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell'Università e della ricerca avente ad oggetto “ corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili ”, nella parte in cui ritiene genericamente non riconoscibili alcuni titoli conseguiti presso università spagnole;
- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento di attribuzione e revoca delle supplenze su posti di sostegno;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
del diritto di parte ricorrente all'attribuzione e al mantenimento degli incarichi di supplenza sul sostegno all'esito dell'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2011 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, quali possessore di specializzazione conseguita all'estero e in corso di riconoscimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. CA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe contestando la legittimità della propria esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze, in relazione all’insegnamento di sostegno.
1.1. La ricorrente ha conseguito in Spagna la specializzazione quale insegnante di sostegno, ha presentato domanda di riconoscimento del titolo attraverso le piattaforme telematiche ministeriali entro il termine del 21 luglio 2021 ed ha quindi presentato domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze, istituite dall’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2021, presso l’Ambito Provinciale di Verona.
È stata inserita nella prima fascia della graduatoria, ma con provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ambito Territoriale di Verona ne è stata esclusa, in ragione del fatto che il possesso della specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, ma ancora priva del riconoscimento ministeriale, non consentirebbe l’inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi GPS. L’incarico di supplenza è stato quindi attribuito ad altri docenti, non abilitati e in posizione inferiore.
1.2. Il ricorso è stato affidato al seguente motivo:
“ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 59, COMMA 4, LETTERA A/ DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021 N. 106 – VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 4, DELL’ORDINANZA MINISTERIALE N. 60 DEL 10 LUGLIO 2020 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CANDIDATI INSERITI NEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ”.
Deduce la ricorrente che la normativa richiamata non prevede che il titolo di abilitazione o specializzazione debba essere anche formalmente riconosciuto dal Ministero, ma richiede che sia semplicemente “conseguito”, anche all’estero. Sarebbe dunque sufficiente che sia stata presentata al Ministero la domanda di riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, domanda che l’interessata ha presentato entro il 31 luglio 2021. Ne consegue la possibilità di utilizzare il titolo estero in corso di validazione, seppure con riserva, ai fini dell’inserimento nella prima fascia delle GPS, senza che i tempi di riconoscimento del titolo conseguito all’estero da parte del Ministero possano pregiudicare i diritti dei docenti ad essere inseriti negli elenchi GPS, così come previsto dall’ordinanza ministeriale n. 60/2020.
1.3. Con decreto n. 6372 del 15 novembre 2021 il Presidente della Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., disponendo l’integrazione del contraddittorio con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.
1.4. Si è costituita per resistere l’Amministrazione intimata.
1.5. Integrato il contraddittorio, con ordinanza n. 7413 del 17 dicembre 2021 è stata accolta l’istanza cautelare.
1.6. In vista dell’udienza di discussione la ricorrente ha ulteriormente argomentato a sostegno delle proprie difese. Il Ministero dell’Istruzione ha depositato documenti, tra i quali in particolare una nota in cui si rappresenta che “ l’interessata ha […] partecipato ad un precedente contenzioso, avente analogo oggetto, unitamente ad altri ricorrenti (ric. ND AL + ALTRI, AL 2021/318999), definito con sentenza ex art. 60 c.p.a. del TAR Lazio – sez. III bis , che ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza dei requisiti richiesti per la proposizione di un ricorso collettivo ” (trattasi del ricorso RG n. 8540/2021, definito con sentenza ex art. 60 c.p.a. n. 10448 dell’11.10.2021).
1.7. All’udienza straordinaria di smaltimento del 3 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha dato avviso di un possibile profilo di inammissibilità/irricevibilità del ricorso per tardività in relazione al termine di conoscenza del provvedimento all’atto di presentazione del primo ricorso (RG n. 8540/2021) dichiarato inammissibile. L’avvocato ha precisato che con il primo ricorso è stato impugnato un provvedimento allora non conosciuto, mentre è nei termini per il presente ricorso. Indi, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, ritiene il Collegio di dover superare il profilo sollevato d’ufficio in udienza ex art. 73, comma 3, c.p.a., in quanto il ricorso risulta tempestivo.
Effettivamente, come chiarito dalla difesa della ricorrente, con il ricorso RG n. 8540/2021 era stato impugnato un provvedimento non conosciuto, facendosi riferimento ai “ singoli provvedimenti di estremi ignoti, ma in corso di emanazione, mediante i quali gli Uffici Scolastici Provinciali resistenti “scavalcano” i ricorrenti, senza utilizzare la loro posizione utile in graduatoria, ed assegnano gli incarichi di supplenza sul sostegno a chi ha punteggio inferiore (impugnazione da intendersi estesa quindi anche al provvedimento di attribuzione di incarico di supplenza a chi è in posizione inferiore) ” (v. sentenza n. 10448/2021).
La ricorrente risulta dunque nei termini per il ricorso odierno, in quanto quest’ultimo è stato notificato il 29/30 ottobre 2021, mentre le graduatorie sono state pubblicate ad agosto ed occorre considerare la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Passando al merito, il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. La questione in esame è stata già affrontata da questo Tribunale e dal Giudice d’appello in cause di contenuto identico alla presente, definite con esito favorevole alla tesi qui sostenuta dal ricorrente in molteplici sentenze, ivi citate con valore di precedenti conformi ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., le cui motivazioni, in quanto condivise, sono da ritenersi parte integrante della presente pronuncia (cfr., ex multis , Cons. Stato, 27 dicembre 2023, n. 11244; T.A.R. Lazio, sez. IV- bis , 4 giugno 2024, 11410; T.A.R. Lazio, sez. IV- bis , 23 luglio 2024, 15022; T.A.R. Lazio, sez. IV- bis , 15 gennaio 2025, 637).
Come recentemente rimarcato da questo Tribunale ( ibidem , T.A.R. Lazio, sez. IV- bis , 15 gennaio 2025, 637), deve osservarsi che l’O.M. n. 60/2020 (“ Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6- ter , della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ”) all’art. 7, comma 4, lett. e), prevede che “ qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo ”. L’ordinanza consente, pertanto, l’ammissione con riserva di tutti i soggetti che abbiano conseguito all’estero il titolo di accesso e, avendo presentato la domanda di riconoscimento, siano ancora in attesa del relativo provvedimento.
L’art. 10 della medesima ordinanza prevede, poi, la formazione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, rinviando ad un successivo decreto per la loro costituzione.
Il D.M. n. 51/2021, adottato in attuazione dell’articolo 10 dell’O.M. n. 60/2020, proprio al fine di disciplinare i criteri di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, prevede che “ possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ”. L’art. 7 del medesimo decreto rinvia, poi, all’O.M. n. 60/2020 per quanto in esso non espressamente previsto.
Pertanto, come affermato da questo Tribunale (v. tra le tante T.A.R. Lazio, sez. IV- bis , nn. 5382, 14090 del 2022; 13764 del 2025; 16900 del 2025) la disciplina generale prevista dall’ordinanza ministeriale consente l’iscrizione con riserva in attesa del riconoscimento e non può ritenersi derogata dal D.M. 51/2021, che nulla prevede in ordine ai titoli in attesa di riconoscimento, rinviando all’ordinanza ministeriale per quanto in esso non specificamente previsto.
Dalle superiori considerazioni sugli atti generali, che recano la disciplina della fattispecie, discende che la ricorrente, avendo ottenuto un titolo estero in attesa di riconoscimento, doveva essere inclusa, seppur con riserva, negli elenchi aggiuntivi alle GPS.
Ne consegue l’illegittimità dell’estromissione dalla graduatoria provinciale GPS, oggetto di gravame.
Le questioni sopra esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati vagliati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c. Gli argomenti di doglianza non espressamente trattati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non dirimenti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
3.2. Il ricorso va, pertanto, accolto per quanto attiene all’esclusione dall’iscrizione con riserva della ricorrente.
3.3. Le spese seguono la soccombenza dell’Amministrazione resistente nella misura liquidata in dispositivo, stante la natura seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidandole complessivamente in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
MI BA, Presidente
CA MA, Consigliere, Estensore
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA MA | MI BA |
IL SEGRETARIO