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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 17/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 486/2023 R.G., avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato MANICONE LOREDANA, C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
All'udienza del 20/12/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni del procuratore costituito, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28/2/2023 Parte_1
- premesso di avere contratto matrimonio in data 13/9/2006 in MATERA con e che dalla loro unione era nato il figlio Controparte_1
(il 9/11/2007) - adiva il Tribunale di Matera onde ottenere la Per_1
separazione giudiziale dal marito, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, e che fosse posto a carico del coniuge il pagamento dell'importo di € 350,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie, con richiesta di versamento diretto da parte del datore di lavoro ex art. 156 comma 6 c.c.; infine, chiedeva di percepire integralmente l'assegno unico universale.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Sentita la ricorrente, con ordinanza del 30/6/2023 il Giudice, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, tenuto conto di quanto dichiarato dalla in merito al Pt_1
disinteresse del padre rispetto agli aspetti economici, di istruzione ed educativi del figlio, nonché della mancata costituzione in giudizio del
, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido CP_1
condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre, prevedeva visite libere padre-figlio, e poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di complessivi € 300,00 per il mantenimento del figlio minore oltre rivalutazione monetaria Per_1
annuale secondo indici ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie relative al figlio, ordinando al datore di lavoro del resistente di pagare direttamente tale somma ad con percezione dell'assegno unico Parte_1
universale come per legge;
infine, disponeva per il prosieguo dinanzi al
Giudice istruttore.
Con note scritte di udienza depositate in data 30/11/2023 la ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore, lamentando che il fosse del tutto disinteressato alle esigenze del figlio e che lo CP_1
influenzasse negativamente, inculcandogli l'inutilità dello studio e della frequentazione scolastica e rifiutando di contribuire all'acquisto dei libri scolastici e di tutto quanto necessario allo studio del figlio;
chiedeva, inoltre, una nuova pronuncia ex art. 156 comma 6 c.c. che ordinasse il versamento diretto dell'assegno di mantenimento a favore del figlio minorenne a carico dell'INPS, quale ente erogatore della NASPI percepita mensilmente dal
, allegando documentazione attestante l'avvenuto licenziamento del CP_1
resistente a decorrere dall'11/8/2023.
Stante tale richieste, con ordinanza del 28/12/2023 il Giudice ordinava all'INPS di pagare il mantenimento direttamente alla e rinviava per Pt_1
l'ascolto del minore, disponendo altresì affinché fosse garantito il contraddittorio sulla nuova domanda di affido esclusivo.
All'esito dell'ascolto del minore, avvenuto all'udienza del 5/4/2024, veniva confermato il regime di affido condiviso del ragazzo.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa proseguiva senza lo svolgimento di ulteriori attività e pertanto, all'udienza del 20/9/2024, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
con ordinanza del
21/12/2024, veniva infine rimessa al Collegio per la decisione, con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di memoria conclusionale.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, a causa della mancata comparizione del resistente, deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, oramai interrotta sin dall'aprile del 2021. Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la richiesta separazione.
Quanto al regime di affidamento del figlio minore deve Per_1
rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. 26587/2009; Cass.
24526/2010).
Fatte queste necessarie premesse, va nella specie confermato l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, non emergendo ragioni per le quali ritenere che detto regime di affido possa risultare pregiudizievole per il figlio, tra l'altro in procinto di raggiungere la maggiore età (il prossimo 9 novembre).
Invero, sebbene dall'ascolto del figlio sia emerso che il padre Per_1
non si interessi particolarmente alle questioni scolastiche del ragazzo e che gli faccia delle promesse che poi non mantiene, nondimeno deve evidenziarsi che non può ritenersi che si tratti di un padre che abbia totalmente abdicato alla propria responsabilità genitoriale, o si sia completamente disinteressato alla vita del figlio, tenendo conto che ha riferito particolari in Per_1
merito alle frequentazioni con il genitore che dimostrano vicinanza con il padre (“Incontro spesso papà, mi chiama tutti i giorni, mi chiede cosa io stia facendo, dove devo andare con gli amici, ogni tanto mi chiede come va la scuola, cosa ho mangiato. Mi fa più di una chiamata al giorno, lo incontro di persona tre volte alla settimana, non abbiamo delle giornate prestabilite, in media trascorro un'ora con lui tre volte a settimana”; “Quando ho un problema, mi confronto con papà che mi dà dei consigli che io seguo e mi trovo bene. Voglio bene a mio padre e so che lui ne vuole a me”).
Pertanto, il Collegio ritiene di confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
tenuto conto però del disinteresse del padre ogniqualvolta è necessario acquisire la sua autorizzazione per attività riguardanti il figlio, come emerso dall'audizione del minore, appare opportuno autorizzare la madre ad assumere da sola le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione relative alle esigenze sociali, scolastiche e di salute del minore, e ciò per motivi prettamente pratici.
Quanto al diritto di visita, si confermano le visite libere, come già disposto con i provvedimenti temporanei e come richiesto altresì dalla ricorrente.
Relativamente agli aspetti economici, in assenza di nuovi elementi, si conferma l'obbligo posto a carico del resistente di corrispondere l'importo di € 300,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio oltre Per_1
rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie, con conferma dell'ordine di versamento diretto ai sensi dell'art. 156 c.c., non avendo il fornito alcun elemento utile a dimostrare l'adempimento degli CP_1
obblighi su di lui gravanti nei confronti del figlio. L'assegno unico universale va infine riconosciuto in favore della ricorrente nella sua integralità, in considerazione dei tempi di permanenza quasi esclusivi del minore con la madre;
il ragazzo, infatti, non pernotta dal padre ed in media lo incontra tre ore a settimana, come dichiarato dal minore in sede di ascolto (“In media trascorro un'ora con lui tre volte a settimana, può capitare qualche settimana in cui non ci vediamo occasionalmente”; “I fine settimana non dormo mai da papà perché non mi trovo, voglio stare a casa mia”).
Il Collegio, pertanto, in linea con una cospicua giurisprudenza di merito
(cfr. Trib. Monza, sez. IV, 23/11/2023, n. 2667; App. Bari, sez. VI,
24/7/2023, n. 7623; Trib. Bari, sez. I, 19/7/2023, n. 3012, Trib. Catanzaro, sez. I, 1/6/2023, n. 874; Trib. Torino, sez. VII, 15/3/2023, n. 1118; Trib.
Pavia, sez. II, 18/1/2023, n. 64; Trib. Rovigo, 12/11/2021, n. 811) e con la recente ordinanza della Corte di Cassazione del 22/02/2025, n. 4672, ritiene di dover superare il dato formale dell'affidamento condiviso e della titolarità della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori per adottare un approccio sostanziale che valorizzi la circostanza che, di fatto, è la Pt_1
ad occuparsi per la maggior parte del tempo di tutte le esigenze del figlio, così da poterle attribuire integralmente l'assegno unico.
La richiesta della ricorrente di autorizzazione all'iscrizione del nominativo del minorenne sul passaporto di entrambi i genitori ai fini dell'espatrio è inammissibile, poiché, ai sensi della L. 21 novembre 1967, n.
1185, art. 3, sulla richiesta di autorizzazione al rilascio della documentazione valida per l'espatrio, in mancanza di assenso dell'altro genitore, è chiamato a pronunciarsi il Giudice Tutelare territorialmente e funzionalmente competente e non già il Tribunale adito (cfr. Tribunale Foggia sez. I,
10/03/2022, n.703).
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, della contumacia di parte resistente e della sua mancata opposizione alla pronuncia di divorzio, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti per ½ e poste per la restante metà a carico di parte resistente, con liquidazione come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione di valore della causa indeterminabile complessità bassa e con applicazione dei medi tariffari per fase di studio e introduttiva e delle decurtazioni massime per la fase istruttoria e decisoria in ragione dell'attività concretamente espletata anche in considerazione della contumacia della controparte;
le spese vanno liquidate, inoltre, in favore di parte ricorrente, avendo quest'ultima rinunciato al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (v. note depositate il 25/2/2025), al quale aveva fatto richiesta di ammissione con istanza presentata il 28/2/2023, e stante pertanto la revoca dell'ammissione disposta dal Tribunale con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e , coniugati in MATERA in Parte_1 Controparte_1
data 13/9/2006;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, Parte II, serie A, numero 197;
3) conferma l'affidamento condiviso del figlio minore Per_2
ad entrambi i genitori, autorizzando la madre
[...] Parte_1
ad assumere da sola le decisioni sulle questioni di ordinaria
[...]
amministrazione relative alle esigenze sociali, scolastiche e di salute del minore;
4) conferma le visite libere padre-figlio; 5) conferma l'obbligo posto a carico di di Controparte_1
contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il pagamento in favore di dell'importo mensile di € 300,00, oltre Parte_1
rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
6) ai sensi dell'art. 156 comma 6 c.c., applicabile ratione temporis, ordina ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di danaro a
(datore di lavoro o INPS, quale ente erogatore della Controparte_1
NASPI o di altre indennità) di pagare direttamente ad Parte_1
l'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio minore di cui Per_1
al precedente punto 3);
7) dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente da Parte_1
8) compensa le spese di lite tra le parti per ½, condannando il resistente al pagamento in favore della ricorrente del residuo, che liquida in € 2.449,65 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cap come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 12/3/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 486/2023 R.G., avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato MANICONE LOREDANA, C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
All'udienza del 20/12/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni del procuratore costituito, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28/2/2023 Parte_1
- premesso di avere contratto matrimonio in data 13/9/2006 in MATERA con e che dalla loro unione era nato il figlio Controparte_1
(il 9/11/2007) - adiva il Tribunale di Matera onde ottenere la Per_1
separazione giudiziale dal marito, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, e che fosse posto a carico del coniuge il pagamento dell'importo di € 350,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie, con richiesta di versamento diretto da parte del datore di lavoro ex art. 156 comma 6 c.c.; infine, chiedeva di percepire integralmente l'assegno unico universale.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Sentita la ricorrente, con ordinanza del 30/6/2023 il Giudice, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, tenuto conto di quanto dichiarato dalla in merito al Pt_1
disinteresse del padre rispetto agli aspetti economici, di istruzione ed educativi del figlio, nonché della mancata costituzione in giudizio del
, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido CP_1
condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre, prevedeva visite libere padre-figlio, e poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di complessivi € 300,00 per il mantenimento del figlio minore oltre rivalutazione monetaria Per_1
annuale secondo indici ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie relative al figlio, ordinando al datore di lavoro del resistente di pagare direttamente tale somma ad con percezione dell'assegno unico Parte_1
universale come per legge;
infine, disponeva per il prosieguo dinanzi al
Giudice istruttore.
Con note scritte di udienza depositate in data 30/11/2023 la ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore, lamentando che il fosse del tutto disinteressato alle esigenze del figlio e che lo CP_1
influenzasse negativamente, inculcandogli l'inutilità dello studio e della frequentazione scolastica e rifiutando di contribuire all'acquisto dei libri scolastici e di tutto quanto necessario allo studio del figlio;
chiedeva, inoltre, una nuova pronuncia ex art. 156 comma 6 c.c. che ordinasse il versamento diretto dell'assegno di mantenimento a favore del figlio minorenne a carico dell'INPS, quale ente erogatore della NASPI percepita mensilmente dal
, allegando documentazione attestante l'avvenuto licenziamento del CP_1
resistente a decorrere dall'11/8/2023.
Stante tale richieste, con ordinanza del 28/12/2023 il Giudice ordinava all'INPS di pagare il mantenimento direttamente alla e rinviava per Pt_1
l'ascolto del minore, disponendo altresì affinché fosse garantito il contraddittorio sulla nuova domanda di affido esclusivo.
All'esito dell'ascolto del minore, avvenuto all'udienza del 5/4/2024, veniva confermato il regime di affido condiviso del ragazzo.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa proseguiva senza lo svolgimento di ulteriori attività e pertanto, all'udienza del 20/9/2024, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
con ordinanza del
21/12/2024, veniva infine rimessa al Collegio per la decisione, con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di memoria conclusionale.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, a causa della mancata comparizione del resistente, deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, oramai interrotta sin dall'aprile del 2021. Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la richiesta separazione.
Quanto al regime di affidamento del figlio minore deve Per_1
rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. 26587/2009; Cass.
24526/2010).
Fatte queste necessarie premesse, va nella specie confermato l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, non emergendo ragioni per le quali ritenere che detto regime di affido possa risultare pregiudizievole per il figlio, tra l'altro in procinto di raggiungere la maggiore età (il prossimo 9 novembre).
Invero, sebbene dall'ascolto del figlio sia emerso che il padre Per_1
non si interessi particolarmente alle questioni scolastiche del ragazzo e che gli faccia delle promesse che poi non mantiene, nondimeno deve evidenziarsi che non può ritenersi che si tratti di un padre che abbia totalmente abdicato alla propria responsabilità genitoriale, o si sia completamente disinteressato alla vita del figlio, tenendo conto che ha riferito particolari in Per_1
merito alle frequentazioni con il genitore che dimostrano vicinanza con il padre (“Incontro spesso papà, mi chiama tutti i giorni, mi chiede cosa io stia facendo, dove devo andare con gli amici, ogni tanto mi chiede come va la scuola, cosa ho mangiato. Mi fa più di una chiamata al giorno, lo incontro di persona tre volte alla settimana, non abbiamo delle giornate prestabilite, in media trascorro un'ora con lui tre volte a settimana”; “Quando ho un problema, mi confronto con papà che mi dà dei consigli che io seguo e mi trovo bene. Voglio bene a mio padre e so che lui ne vuole a me”).
Pertanto, il Collegio ritiene di confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
tenuto conto però del disinteresse del padre ogniqualvolta è necessario acquisire la sua autorizzazione per attività riguardanti il figlio, come emerso dall'audizione del minore, appare opportuno autorizzare la madre ad assumere da sola le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione relative alle esigenze sociali, scolastiche e di salute del minore, e ciò per motivi prettamente pratici.
Quanto al diritto di visita, si confermano le visite libere, come già disposto con i provvedimenti temporanei e come richiesto altresì dalla ricorrente.
Relativamente agli aspetti economici, in assenza di nuovi elementi, si conferma l'obbligo posto a carico del resistente di corrispondere l'importo di € 300,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio oltre Per_1
rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie, con conferma dell'ordine di versamento diretto ai sensi dell'art. 156 c.c., non avendo il fornito alcun elemento utile a dimostrare l'adempimento degli CP_1
obblighi su di lui gravanti nei confronti del figlio. L'assegno unico universale va infine riconosciuto in favore della ricorrente nella sua integralità, in considerazione dei tempi di permanenza quasi esclusivi del minore con la madre;
il ragazzo, infatti, non pernotta dal padre ed in media lo incontra tre ore a settimana, come dichiarato dal minore in sede di ascolto (“In media trascorro un'ora con lui tre volte a settimana, può capitare qualche settimana in cui non ci vediamo occasionalmente”; “I fine settimana non dormo mai da papà perché non mi trovo, voglio stare a casa mia”).
Il Collegio, pertanto, in linea con una cospicua giurisprudenza di merito
(cfr. Trib. Monza, sez. IV, 23/11/2023, n. 2667; App. Bari, sez. VI,
24/7/2023, n. 7623; Trib. Bari, sez. I, 19/7/2023, n. 3012, Trib. Catanzaro, sez. I, 1/6/2023, n. 874; Trib. Torino, sez. VII, 15/3/2023, n. 1118; Trib.
Pavia, sez. II, 18/1/2023, n. 64; Trib. Rovigo, 12/11/2021, n. 811) e con la recente ordinanza della Corte di Cassazione del 22/02/2025, n. 4672, ritiene di dover superare il dato formale dell'affidamento condiviso e della titolarità della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori per adottare un approccio sostanziale che valorizzi la circostanza che, di fatto, è la Pt_1
ad occuparsi per la maggior parte del tempo di tutte le esigenze del figlio, così da poterle attribuire integralmente l'assegno unico.
La richiesta della ricorrente di autorizzazione all'iscrizione del nominativo del minorenne sul passaporto di entrambi i genitori ai fini dell'espatrio è inammissibile, poiché, ai sensi della L. 21 novembre 1967, n.
1185, art. 3, sulla richiesta di autorizzazione al rilascio della documentazione valida per l'espatrio, in mancanza di assenso dell'altro genitore, è chiamato a pronunciarsi il Giudice Tutelare territorialmente e funzionalmente competente e non già il Tribunale adito (cfr. Tribunale Foggia sez. I,
10/03/2022, n.703).
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, della contumacia di parte resistente e della sua mancata opposizione alla pronuncia di divorzio, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti per ½ e poste per la restante metà a carico di parte resistente, con liquidazione come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione di valore della causa indeterminabile complessità bassa e con applicazione dei medi tariffari per fase di studio e introduttiva e delle decurtazioni massime per la fase istruttoria e decisoria in ragione dell'attività concretamente espletata anche in considerazione della contumacia della controparte;
le spese vanno liquidate, inoltre, in favore di parte ricorrente, avendo quest'ultima rinunciato al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (v. note depositate il 25/2/2025), al quale aveva fatto richiesta di ammissione con istanza presentata il 28/2/2023, e stante pertanto la revoca dell'ammissione disposta dal Tribunale con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e , coniugati in MATERA in Parte_1 Controparte_1
data 13/9/2006;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, Parte II, serie A, numero 197;
3) conferma l'affidamento condiviso del figlio minore Per_2
ad entrambi i genitori, autorizzando la madre
[...] Parte_1
ad assumere da sola le decisioni sulle questioni di ordinaria
[...]
amministrazione relative alle esigenze sociali, scolastiche e di salute del minore;
4) conferma le visite libere padre-figlio; 5) conferma l'obbligo posto a carico di di Controparte_1
contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il pagamento in favore di dell'importo mensile di € 300,00, oltre Parte_1
rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
6) ai sensi dell'art. 156 comma 6 c.c., applicabile ratione temporis, ordina ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di danaro a
(datore di lavoro o INPS, quale ente erogatore della Controparte_1
NASPI o di altre indennità) di pagare direttamente ad Parte_1
l'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio minore di cui Per_1
al precedente punto 3);
7) dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente da Parte_1
8) compensa le spese di lite tra le parti per ½, condannando il resistente al pagamento in favore della ricorrente del residuo, che liquida in € 2.449,65 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cap come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 12/3/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco