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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/01/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12447/2024
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12447/2024
All'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12447/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. e dom. STEFANIA CHELI del Foro di Mantova
ATTRICE contro
C.F. /P.I. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc regolarmente notificato a la società CP_1 ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertato e dichiarato Parte_1
l'inadempimento contrattuale della Società come meglio esplicato in Controparte_1
narrativa, condannare la società con sede in 25039 Travagliato (BS), Controparte_1
via Averolda n. 60 (C.F. e P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, al pagamento della somma di € 11.563,05 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre ancora al risarcimento dei danni tutti cagionati alla società nella Parte_1
somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
A tal fine ha dedotto che: in data 17 settembre 2022 la resistente con contratto CP_1
preliminare di compravendita si impegnava a vendere alla ricorrente immobile sito nel Comune di Travagliato (BS) in Via Averolda n. 56-58-60; nell'occasione la società resistente: “si impegna[va] a liberare l'immobile da qualsiasi merce ed oggettistica varia nel capannone;
quindi, l'immobile [veniva] venduto completamente libero da persone e cose, con gli impianti ivi esistenti, entro e non oltre la data dell'atto notarile e cioè il 20/12/2022”; contestualmente alla stipula del contratto preliminare, le parti concordavano verbalmente, alla presenza di testimoni, che la resistente avrebbe dovuto farsi carico anche del risanamento della cisterna, non ancora bonificata;
con atto in data 28 dicembre 2022 l'Immobile veniva acquistato dall'odierna attrice;
in base all'articolo 4) del citato contratto di compravendita, la resistente si impegnava a vendere l'Immobile: “libero da persone e/o cose, con tutti gli inerenti diritti, ragioni ed azioni, accessioni
e pertinenze, oneri e servitù attive e passive di qualsiasi specie, come pervenuto alla parte venditrice”; in sede di rogito notarile per la compravendita la resistente consegnava a Pt_1 un assegno della somma di € 5.000,00, a garanzia dell'esatto adempimento;
tuttavia, successivamente la resistente rimaneva inadempiente in quanto non provvedeva alla liberazione dell'immobile; seguiva intimazione per l'immediata rimozione del materiale presente in loco, tenuto conto che i lavori per la bonifica della cisterna erano subordinati allo smaltimento di tale materiale;
successivamente la resistente veniva diffidata al ritiro e smaltimento di ogni materiale abbandonato nell'immobile, con avvertimento che in caso di inerzia i costi sarebbero stati alla stessa addebitati;
la resistente rimaneva inerte;
pertanto la ricorrente provvedeva direttamente alla liberazione e bonifica del materiale anticipandone i costi di € 16.563,05 (€
2.146,96 quota parte di cui alla fattura Intermedia S.r.l. n. 828 del 29.5.2023; € 1.112,64 fattura pagina 3 di 5 Intermedia S.r.l. n. 1141 del 17.7.2023; € 4.938,74 fattura Intermedia S.r.l. n. 1227 del
28.7.2023; € 3.456,99 fattura Intramedia s.r.l. n. 1240 del 31.7.2023; € 4.907,72 per Parte manodopera da parte dei dipendenti di ); nonostante l'adesione della resistente all'invito alla negoziazione assistita nessun accordo veniva raggiunto dalle parti;
successivamente la ricorrente tratteneva ed incassava a proprio favore la somma di € 5.000,00, di cui all'assegno consegnato a garanzia in sede di atto di compravendita;
detratto tale importo la ricorrente vantava pertanto un credito (residuo) nei confronti della società pari a CP_1
€ 11.563,05.
All'udienza del 16 gennaio 2025 veniva dichiarata la contumacia della resistente, dopo discussione orale, la ricorrente insisteva nella domanda, rinunciando a quella risarcitoria, il
GI tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies cpc.
***
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della produzione documentale in atti.
La domanda svolta dalla ricorrente va accolta. Parte_1
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e
l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento” (cfr Cass. n. 12760/2024).
Nel caso in esame risulta atto preliminare di vendita inter partes nel quale la resistente si impegnava: “a liberare l'immobile da qualsiasi merce ed oggettistica varia nel capannone;
quindi, l'immobile [veniva] venduto, con gli impianti ivi esistenti, entro e non oltre la data dell'atto notarile e cioè il 20/12/2022” (doc. 1).
Risulta poi stipulato contratto di compravendita inter partes, all'art. 4 del quale la parte venditrice (odierna resistente) si impegnava a consegnare l'immobile libero da persone e/o cose (doc. 2).
Risultano le fatture dettagliate con l'indicazione dei costi sostenuti dalla ricorrente per provvedere alla liberazione del materiale e allo smaltimento dello stesso, raffigurato anche nelle riproduzioni fotografiche prodotte (docc. 7, 8, 9, 10, 15).
La mancata liberazione e smaltimento del materiale da parte della resistente costituisce inadempimento della stessa con diritto della ricorrente al rimborso dei costi sostenuti per darvi luogo, dettagliati nelle fatture prodotte.
pagina 4 di 5 La resistente scegliendo di rimanere contumace ha rinunciato a dimostrare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.
Va quindi accolta la domanda di parte ricorrente con condanna della resistente al pagamento della somma di € 11.563,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo (già detratti € 5.000,00 di cui all'assegno consegnatole a garanzia in sede di compravendita ed incassato dalla ricorrente).
In ragione del valore della causa e dell'attività svolta le spese si liquidano in € 2.547, oltre rimborso forfettario (15 %), i.v.a. e c.p.a. come per legge in applicazione dei parametri forensi
(valori medi, ai minimi per la fase decisionale stante la forma semplificata della decisione e la natura documentale della controversia, esclusa la fase istruttoria non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda della ricorrente
Condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 11.563,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano come in parte motiva, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 5 di 5
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12447/2024
All'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12447/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. e dom. STEFANIA CHELI del Foro di Mantova
ATTRICE contro
C.F. /P.I. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc regolarmente notificato a la società CP_1 ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertato e dichiarato Parte_1
l'inadempimento contrattuale della Società come meglio esplicato in Controparte_1
narrativa, condannare la società con sede in 25039 Travagliato (BS), Controparte_1
via Averolda n. 60 (C.F. e P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, al pagamento della somma di € 11.563,05 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre ancora al risarcimento dei danni tutti cagionati alla società nella Parte_1
somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
A tal fine ha dedotto che: in data 17 settembre 2022 la resistente con contratto CP_1
preliminare di compravendita si impegnava a vendere alla ricorrente immobile sito nel Comune di Travagliato (BS) in Via Averolda n. 56-58-60; nell'occasione la società resistente: “si impegna[va] a liberare l'immobile da qualsiasi merce ed oggettistica varia nel capannone;
quindi, l'immobile [veniva] venduto completamente libero da persone e cose, con gli impianti ivi esistenti, entro e non oltre la data dell'atto notarile e cioè il 20/12/2022”; contestualmente alla stipula del contratto preliminare, le parti concordavano verbalmente, alla presenza di testimoni, che la resistente avrebbe dovuto farsi carico anche del risanamento della cisterna, non ancora bonificata;
con atto in data 28 dicembre 2022 l'Immobile veniva acquistato dall'odierna attrice;
in base all'articolo 4) del citato contratto di compravendita, la resistente si impegnava a vendere l'Immobile: “libero da persone e/o cose, con tutti gli inerenti diritti, ragioni ed azioni, accessioni
e pertinenze, oneri e servitù attive e passive di qualsiasi specie, come pervenuto alla parte venditrice”; in sede di rogito notarile per la compravendita la resistente consegnava a Pt_1 un assegno della somma di € 5.000,00, a garanzia dell'esatto adempimento;
tuttavia, successivamente la resistente rimaneva inadempiente in quanto non provvedeva alla liberazione dell'immobile; seguiva intimazione per l'immediata rimozione del materiale presente in loco, tenuto conto che i lavori per la bonifica della cisterna erano subordinati allo smaltimento di tale materiale;
successivamente la resistente veniva diffidata al ritiro e smaltimento di ogni materiale abbandonato nell'immobile, con avvertimento che in caso di inerzia i costi sarebbero stati alla stessa addebitati;
la resistente rimaneva inerte;
pertanto la ricorrente provvedeva direttamente alla liberazione e bonifica del materiale anticipandone i costi di € 16.563,05 (€
2.146,96 quota parte di cui alla fattura Intermedia S.r.l. n. 828 del 29.5.2023; € 1.112,64 fattura pagina 3 di 5 Intermedia S.r.l. n. 1141 del 17.7.2023; € 4.938,74 fattura Intermedia S.r.l. n. 1227 del
28.7.2023; € 3.456,99 fattura Intramedia s.r.l. n. 1240 del 31.7.2023; € 4.907,72 per Parte manodopera da parte dei dipendenti di ); nonostante l'adesione della resistente all'invito alla negoziazione assistita nessun accordo veniva raggiunto dalle parti;
successivamente la ricorrente tratteneva ed incassava a proprio favore la somma di € 5.000,00, di cui all'assegno consegnato a garanzia in sede di atto di compravendita;
detratto tale importo la ricorrente vantava pertanto un credito (residuo) nei confronti della società pari a CP_1
€ 11.563,05.
All'udienza del 16 gennaio 2025 veniva dichiarata la contumacia della resistente, dopo discussione orale, la ricorrente insisteva nella domanda, rinunciando a quella risarcitoria, il
GI tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies cpc.
***
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della produzione documentale in atti.
La domanda svolta dalla ricorrente va accolta. Parte_1
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e
l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento” (cfr Cass. n. 12760/2024).
Nel caso in esame risulta atto preliminare di vendita inter partes nel quale la resistente si impegnava: “a liberare l'immobile da qualsiasi merce ed oggettistica varia nel capannone;
quindi, l'immobile [veniva] venduto, con gli impianti ivi esistenti, entro e non oltre la data dell'atto notarile e cioè il 20/12/2022” (doc. 1).
Risulta poi stipulato contratto di compravendita inter partes, all'art. 4 del quale la parte venditrice (odierna resistente) si impegnava a consegnare l'immobile libero da persone e/o cose (doc. 2).
Risultano le fatture dettagliate con l'indicazione dei costi sostenuti dalla ricorrente per provvedere alla liberazione del materiale e allo smaltimento dello stesso, raffigurato anche nelle riproduzioni fotografiche prodotte (docc. 7, 8, 9, 10, 15).
La mancata liberazione e smaltimento del materiale da parte della resistente costituisce inadempimento della stessa con diritto della ricorrente al rimborso dei costi sostenuti per darvi luogo, dettagliati nelle fatture prodotte.
pagina 4 di 5 La resistente scegliendo di rimanere contumace ha rinunciato a dimostrare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.
Va quindi accolta la domanda di parte ricorrente con condanna della resistente al pagamento della somma di € 11.563,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo (già detratti € 5.000,00 di cui all'assegno consegnatole a garanzia in sede di compravendita ed incassato dalla ricorrente).
In ragione del valore della causa e dell'attività svolta le spese si liquidano in € 2.547, oltre rimborso forfettario (15 %), i.v.a. e c.p.a. come per legge in applicazione dei parametri forensi
(valori medi, ai minimi per la fase decisionale stante la forma semplificata della decisione e la natura documentale della controversia, esclusa la fase istruttoria non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda della ricorrente
Condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 11.563,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano come in parte motiva, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
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