Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 4754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4754 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del 14.05.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 12518/2023 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: malattia professionale;
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Ischia (NA) alla via Solitaria n. 2, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe
Poli e Daniela Barretta, che lo rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ida Rampino, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01.07.2023, esponeva di Parte_1 essere lavoratore marittimo dal 1985 e di svolgere la propria attività, dapprima, alle dipendenze della compagnia di navigazione “Caremar S.p.A.”, dal 23.10.1985 al
30.05.2011, e, successivamente, alle dipendenze della Compagnia “Laziomar S.p.A., dall'01.06.2011 all'attualità.
1
“ipoacusia neurosensoriale bilaterale da esposizione a rumore, con difficoltà alla
“percezione del linguaggio”,come risultante dalla documentazione medica versata in atti
Esponeva di aver presentato, in data 29.10.2021, domanda all' , ai fini del CP_1 riconoscimento della natura professionale della patologia acustica contratta, con conseguente erogazione delle provvidenze economiche previste dal D.P.R. n.1124/65.
Lamentava il mancato accoglimento da parte dell' , il quale emetteva CP_1 provvedimento di rigetto del 07.03.2023, affermando l'insussistenza di un nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la ipoacusia da rumore denunciata.
Proponeva, pertanto, in data 21.03.2023, opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell' , a cui non veniva dato alcun riscontro. CP_1
Precisava, infine, di essere già in possesso di una percentuale di danno biologico del 12% per altri eventi (cfr. provvedimento del 21/11/2017, doc. 8 allegato al CP_1 ricorso).
Tanto premesso, esaurito l'iter amministrativo, conveniva in giudizio l' , CP_1 innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale contratta, con il riconoscimento della menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura percentuale del 10%, ovvero di quella ritenuta in giustizia, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
e per l'effetto, condannare l' , alla costituzione di una rendita vitalizia, tenuto conto del CP_1 danno biologico già riconosciuto precedentemente, con conseguente pagamento di tutti i ratei dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
in subordine, condannare l' al pagamento dell'adeguato CP_1 indennizzo in capitale già riconosciuto al ricorrente per altre patologie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge, dalla maturazione del diritto al soddisfo;
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio l' che, in via CP_1 preliminare eccepiva la nullità, l'inammissibilità nonché la prescrizione della domanda;
nel merito, chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Ammessa ed espletata la consulenza medico-legale, l'udienza del 14.05.2025, veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Acquisita la documentazione, lette le note ed esaminata la consulenza integrativa, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2 2. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio formulata dall' . CP_1
Ai sensi dell'art. 414 c.p.c. n. 4, nel ricorso introduttivo del giudizio devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi sanabile ex art. 164 c.p.c., comma 5°, c.p.c.
Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo ex art. 156, comma 2°, c.p.c.
Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la nullità del ricorso, in quanto contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stato posto l'ente in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese. In particolare, dalla sua lettura emergono il periodo e le modalità orarie di svolgimento dell'attività lavorativa, la natura della contestata malattia, le lesioni ed i titoli posti a fondamento della domanda.
Sempre in via preliminare, va parimenti disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_1
Ai sensi degli artt. 111 e 112 del D.P.R. 1124/65, la prescrizione estintiva del diritto del lavoratore alle prestazioni assicurative è di tre anni dal giorno dell'infortunio o dalla data della manifestazione della malattia professionale.
Nella fattispecie non sono stati dedotti, prima ancora che provati dall' , CP_1 elementi concreti in base ai quali poter affermare che la malattia in questione si sia manifestata in un momento antecedente rispetto a quanto affermato in ricorso ed alla documentazione medica allegata.
Va osservato, infatti, che solo a seguito di esame audiometrico, eseguito in data
29.09.2021, presso il P.O. “San Gennaro di Napoli” (cfr. allegato al ricorso), il ricorrente veniva a conoscenza della malattia diagnosticata di “ipoacusie bilaterali”.
A seguito di ciò, il proponeva la relativa a domanda amministrativa del Pt_1
29.10.2021 (oggetto del presente giudizio), in costanza della propria attività lavorativa, come si evince dall'estratto libretto di navigazione allegato, definita con provvedimento di rigetto del 07.03.2023 dall' . (cfr. doc. 4 allegato al ricorso). CP_1
Va rilevato, inoltre, che avverso il predetto provvedimento di diniego, il ricorrente, in data 21.03.2023, proponeva opposizione in sede amministrativa, alla quale l' CP_1 non dava alcun riscontro.
In tal senso, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite, “deve ritenersi che ai sensi dell'art. 111 comma secondo del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato
3 d.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell . Con il decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, CP_1
o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio
a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata” (cfr. Cass. n. 11928 del
07/05/2019).
Pertanto, alla luce dei fatti di causa ed in applicazione dei suddetti principi, la prescrizione non è maturata.
3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Occorre premettere che la fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 23.2.2000 n. 38.
Per tale ipotesi, l'art. 13 d.lgs. 38/2000, rubricato “Danno biologico”, stabilisce: “1.
In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo CP_1
e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero
2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma
1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria 3 di attività
4 lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico […]”.
Orbene, il presente giudizio ha ad oggetto la determinazione della percentuale di postumi permanenti in misura superiore al 16%, non riconosciuti in sede amministrativa dall' che, con provvedimento di rigetto, così concludeva: “Gli accertamenti CP_1 effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere
l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata. La pratica pertanto viene archiviata.”
Tanto premesso, nel caso di specie, veniva espletata la consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale veniva accertato che il ricorrente aveva subito un danno biologico, causato dalle mansioni lavorative svolte nel corso degli anni, con attribuzione di una invalidità nella misura del 22% in conformità alla previsione di cui al D.M. n. 38/2000.
Di seguito si riportano le conclusioni cui è pervenuto il dott. nella Persona_1 perizia integrativa resa: “dall'esame clinico e sulla base della documentazione medica esibita si può affermare che permangono le limitazioni funzionali prodotte dai suddetti eventi lesivi. Inoltre, al ricorrente è stata riconosciuta la malattia professionale per
l'infermità “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” con la percentuale di danno biologico del 12% (dodici percento. Applicando la formula riduzionistica a scalare di Balthazard
IF=IP1+IP2- (IP1xIP2) per la valutazione complessiva del danno biologico riconosciuto con provvedimento del 21.11.2017 (12%) e del danno biologico riconosciuto per la malattia professionale “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” (12%), si può concludere che: si può riconoscere al ricorrente la percentuale complessiva di danno biologico del
22% (ventidue per cento)”.
Le conclusioni cui è pervenuto, il consulente, sono pienamente giustificate dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e possono, senz'altro, essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici e non sono state oggetto di specifica contestazione.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, va dichiarato che i postumi complessivi, a seguito della malattia professionale (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) insorta durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, vanno quantificati nella misura del
22%, con decorrenza dal 01.11.2021; e, per l'effetto, va condannato l' , alla CP_1 costituzione di una rendita vitalizia, con decorrenza dal 121esimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 29.10.2021, oltre i soli interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo .
5 3. In punto di spese, ai sensi del D.M. n. 147/2022, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in misura minima, tenuto conto dell'assenza di questioni rilevanti di fatto e di diritto, con distrazione in favore degli avv.ti
Daniela Barretta e Giuseppe Poli.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' alla costituzione in favore CP_1 del ricorrente di una rendita vitalizia, per menomazione in misura complessiva pari al
22%, con decorrenza dal 121esimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 29.10.2021, oltre interessi legali come in motivazione sino all'effettivo soddisfo;
• condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro CP_1
1.850,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, nonché C.U. versato, con attribuzione;
CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u. liquidate con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 13.6.2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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