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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/05/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
proc. n. 46/2024 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Dott. A.I. Natali
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 46/2024 del Ruolo Generale promossa
D A
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
L. Einaudi n.5 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando Palermo C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio (Email: CodiceFiscale_2
Email_1 Email_2
OPPONENTE
CONTRO
C.F. con sede in Villa Castelli alla P.za Controparte_1 P.IVA_1
Municipio n.1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Villa Castelli alla Via F.lli Bandiera n.17, presso il Suo difensore Avv. Vito
Antonio Nigro, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: Email_3
OPPOSTA
NONCHE' CONTRO
- P.I. n. - “Capogruppo Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
” in persona del suo Controparte_2 Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, con sede in Parabita ed elettivamente domiciliata presso il domicilio ed indirizzo digitale dell'Avv. Giorgio A. Marsano, che la rappresenta e difende,
PEC: Email_4
OPPOSTA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Giudice del lavoro di questo Tribunale, depositato il 09.09.2021, il sig.
[...]
, il quale ha lavorato alle dipendenze del in qualità di M.llo Pt_1 Controparte_1 di Polizia Locale con profilo professionale cat. C6, impugnava il licenziamento disciplinare senza preavviso, intimato in data 09.04.2021 con decorrenza 02.04.2021 con determina del di presa d'atto del Verbale U.P.D. del 17.03.2021 prot. 3769. CP_1
In data 16.08.2022, il Sig. notificava al atto di Parte_1 Controparte_1 pignoramento, avente ad oggetto crediti di lavoro per un importo di € 39.473,62, in forza della procedura esecutiva n.844/22 RGE presso questo Tribunale.
1
Il si opponeva, in data 28.10.2022, al pignoramento per erronea Controparte_1 applicazione degli artt. 159 e 180 TUEL e falsa ed erronea interpretazione della dichiarazione del terzo, chiedendo di sospendere l'esecuzione e svincolare le somme pignorate.
Il G.E. dichiarava inammissibile la proposta opposizione, perché tardiva in base al termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. 617 cpc e assegnava al creditore procedente Parte_1 Part
, a soddisfo del credito vantato con l'atto di precetto, le somme dovute da tesoreria
[...] dell'ente esecutato, al debitore fino a concorrenza della somma di € Controparte_1
35.289,47, oltre € 3.528,95 per rivalutazione e nella stessa misura sino dal 20.05.2022 sino al soddisfo, nonché € 2.536 per spese legali ed € 12,60 per spese. Con successivo ricorso del
12.12.22, il nella medesima procedura, riproponeva ricorso in Controparte_1 opposizione ex art. 617 c.p.c., per gli stessi motivi, avverso la predetta ordinanza di assegnazione somme, in violazione dell'ultimo comma dell'art. 615 c.p.c. Il Tribunale dichiarava inammissibile anche tale opposizione, rigettando l'istanza di sospensione e rimettendo gli atti alla Procura presso la Corte dei Conti per determinazioni;
poiché non veniva fissato termine per l'inizio del giudizio di merito e dichiarava il G.E. di non poter liquidare le spese per la fase preliminare. Dunque, l'opposto presentava istanza ex art. 289 cpc e il giudice dell'esecuzione fissava termine per l'introduzione del giudizio di merito fino al 02.01.2024. In data 4.01.2024 si costituiva in giudizio con atto di citazione ex art 616 cpc per Parte_1 ottenere dal giudice di merito la liquidazione delle spese della procedura di opposizione conclusa con declaratoria di inammissibilità per evidente violazione di legge.
In data 17.09.2024, si costituiva in giudizio il eccependo che il Controparte_1
Giudice del lavoro di questo Tribunale, dott. Piero Primiceri, aveva emesso, in data 10 aprile
2024, la sentenza con cui “il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 09/09/2021 da nei Parte_1 confronti di così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna parte Controparte_1 ricorrente al pagamento delle spese legali liquidate 2500,00, oltre iva cap e rimborso spese come per legge”.
Altresì, il eccepiva di essere stato costretto al pagamento di somme Controparte_1 dovute dallo a tale sig. , suo creditore per un totale di euro 18.200,71. Pt_1 Persona_1
L'ente evidenziava che le spese legali in favore del e gli importi, dovuti Controparte_1
a titolo risarcitorio, dovuti al creditore non venivano corrisposte all'Ente. Persona_1
Pertanto, il chiedeva che, ai sensi dell'art. 1243 C.C. venisse Controparte_1 dichiarata la compensazione, legale o giudiziale tra i crediti vantati e i debiti maturati dallo stesso . Parte_1
La causa veniva istruita in via documentale e il giudice la introitava per la decisione in data
23.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente opposizione è fondata e deve essere accolta.
1.Sulla liquidazione delle spese processuali per la fase sommaria
2
In sede di ordinanza di inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 cpc, il G.E. dichiarava di non dover procedere alla liquidazione delle spese in quella fase. Come da principio, elaborato dalla Corte di cassazione nella Sent. 12977/2022 e inveterato, a livello interpretativo, qualora il G.E. non provveda alla liquidazione delle spese relative alla fase sommaria nella stessa ordinanza di inammissibilità dell'opposizione, è onere della parte, vittoriosa in quella fase, instaurare il giudizio di merito per ottenere la liquidazione delle spese che sia stata omessa nella fase di opposizione sommaria. In difetto di questa forma rimediale, infatti, il creditore perderebbe, definitivamente, la possibilità di recuperare le spese de quibus.
E' stato, infatti, affermato che: “in tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l'ordinanza, la parte vittoriosa che abbia interesse alla loro liquidazione ha l'onere di instaurare il giudizio di merito [..] prima della scadenza del termine di cui all'art. 616 c.p.c.”.
Ciò premesso, il Sig. instaurava tempestivamente il giudizio di merito in data Pt_1
4.01.2024, al solo fine di ottenere la liquidazione delle spese.
Orbene, nel merito, la richiesta attorea è fondata.
Infatti, considerato il rigetto dell'opposizione per inammissibilità della stessa, scaturente dalla violazione del termine di legge di cui all'art. 617 cpc, la parte che ha proposto l'opposizione tardiva deve essere condannata alle spese in favore di parte opposta.
Ne deriva che il presente motivo di opposizione, riferito alla richiesta di liquidazione delle spese processuali, relativamente la fase sommaria è meritevole di accoglimento.
Pertanto, il deve essere condannato al pagamento, nei confronti Controparte_1 dell'opponente, delle spese relative alla fase sommaria liquidate come da dispositivo.
2.Sulla domanda riconvenzionale di compensazione di parte opposta.
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale, proposta da parte opposta nell'atto di comparsa di costituzione e risposta, questo Giudice rileva che la domanda è stata proposta tardivamente, ovvero senza che venisse rispettato il termine perentorio di 20 giorni prima dell'udienza.
Orbene, ai sensi dell'art. 167 cpc, il convenuto che si costituisce, tardivamente, decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali.
Tale ordine di considerazioni rende irrilevante la verifica dei presupposti per l'operare dell'invocata compensazione.
Ovviamente, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale nella presente sede, non ne preclude la riproposizione mediante autonomo giudizio oppure così come non è ostativa alla formulazione di un'eccezione di compensazione in una diversa sede processuale (contenziosa o esecutiva).
3.Sulle spese e competenze di lite del presente giudizio
All'accoglimento del presente ricorso consegue la condanna del alle Controparte_1 spese del giudizio in oggetto, che devono essere liquidate come da dispositivo, espunta la fase relativa all'istruttoria, in considerazione della natura documentale della causa.
P.Q.M.
3
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. A.I. Natali, definitivamente pronunciando nella causa così come proposta in epigrafe, così provvede:
1.accoglie l'opposizione;
2.per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, degli onorari e spese processuali fase sommaria dell'opposizione n.844/2022 Pt_1
R.G.E; che si liquidano in euro 2000,00, oltre accessori, con distrazione al difensore che si dichiara anticipatario;
2.condanna il al pagamento delle spese e competenze di lite, Controparte_1 relative al presente giudizio, liquidate in euro 1.300,00, oltre accessori.
Brindisi, 23.5.2025
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Il Giudice
Dott. A.I. NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Giulia Livieri nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
4
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Dott. A.I. Natali
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 46/2024 del Ruolo Generale promossa
D A
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
L. Einaudi n.5 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando Palermo C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio (Email: CodiceFiscale_2
Email_1 Email_2
OPPONENTE
CONTRO
C.F. con sede in Villa Castelli alla P.za Controparte_1 P.IVA_1
Municipio n.1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Villa Castelli alla Via F.lli Bandiera n.17, presso il Suo difensore Avv. Vito
Antonio Nigro, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: Email_3
OPPOSTA
NONCHE' CONTRO
- P.I. n. - “Capogruppo Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
” in persona del suo Controparte_2 Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, con sede in Parabita ed elettivamente domiciliata presso il domicilio ed indirizzo digitale dell'Avv. Giorgio A. Marsano, che la rappresenta e difende,
PEC: Email_4
OPPOSTA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Giudice del lavoro di questo Tribunale, depositato il 09.09.2021, il sig.
[...]
, il quale ha lavorato alle dipendenze del in qualità di M.llo Pt_1 Controparte_1 di Polizia Locale con profilo professionale cat. C6, impugnava il licenziamento disciplinare senza preavviso, intimato in data 09.04.2021 con decorrenza 02.04.2021 con determina del di presa d'atto del Verbale U.P.D. del 17.03.2021 prot. 3769. CP_1
In data 16.08.2022, il Sig. notificava al atto di Parte_1 Controparte_1 pignoramento, avente ad oggetto crediti di lavoro per un importo di € 39.473,62, in forza della procedura esecutiva n.844/22 RGE presso questo Tribunale.
1
Il si opponeva, in data 28.10.2022, al pignoramento per erronea Controparte_1 applicazione degli artt. 159 e 180 TUEL e falsa ed erronea interpretazione della dichiarazione del terzo, chiedendo di sospendere l'esecuzione e svincolare le somme pignorate.
Il G.E. dichiarava inammissibile la proposta opposizione, perché tardiva in base al termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. 617 cpc e assegnava al creditore procedente Parte_1 Part
, a soddisfo del credito vantato con l'atto di precetto, le somme dovute da tesoreria
[...] dell'ente esecutato, al debitore fino a concorrenza della somma di € Controparte_1
35.289,47, oltre € 3.528,95 per rivalutazione e nella stessa misura sino dal 20.05.2022 sino al soddisfo, nonché € 2.536 per spese legali ed € 12,60 per spese. Con successivo ricorso del
12.12.22, il nella medesima procedura, riproponeva ricorso in Controparte_1 opposizione ex art. 617 c.p.c., per gli stessi motivi, avverso la predetta ordinanza di assegnazione somme, in violazione dell'ultimo comma dell'art. 615 c.p.c. Il Tribunale dichiarava inammissibile anche tale opposizione, rigettando l'istanza di sospensione e rimettendo gli atti alla Procura presso la Corte dei Conti per determinazioni;
poiché non veniva fissato termine per l'inizio del giudizio di merito e dichiarava il G.E. di non poter liquidare le spese per la fase preliminare. Dunque, l'opposto presentava istanza ex art. 289 cpc e il giudice dell'esecuzione fissava termine per l'introduzione del giudizio di merito fino al 02.01.2024. In data 4.01.2024 si costituiva in giudizio con atto di citazione ex art 616 cpc per Parte_1 ottenere dal giudice di merito la liquidazione delle spese della procedura di opposizione conclusa con declaratoria di inammissibilità per evidente violazione di legge.
In data 17.09.2024, si costituiva in giudizio il eccependo che il Controparte_1
Giudice del lavoro di questo Tribunale, dott. Piero Primiceri, aveva emesso, in data 10 aprile
2024, la sentenza con cui “il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 09/09/2021 da nei Parte_1 confronti di così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna parte Controparte_1 ricorrente al pagamento delle spese legali liquidate 2500,00, oltre iva cap e rimborso spese come per legge”.
Altresì, il eccepiva di essere stato costretto al pagamento di somme Controparte_1 dovute dallo a tale sig. , suo creditore per un totale di euro 18.200,71. Pt_1 Persona_1
L'ente evidenziava che le spese legali in favore del e gli importi, dovuti Controparte_1
a titolo risarcitorio, dovuti al creditore non venivano corrisposte all'Ente. Persona_1
Pertanto, il chiedeva che, ai sensi dell'art. 1243 C.C. venisse Controparte_1 dichiarata la compensazione, legale o giudiziale tra i crediti vantati e i debiti maturati dallo stesso . Parte_1
La causa veniva istruita in via documentale e il giudice la introitava per la decisione in data
23.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente opposizione è fondata e deve essere accolta.
1.Sulla liquidazione delle spese processuali per la fase sommaria
2
In sede di ordinanza di inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 cpc, il G.E. dichiarava di non dover procedere alla liquidazione delle spese in quella fase. Come da principio, elaborato dalla Corte di cassazione nella Sent. 12977/2022 e inveterato, a livello interpretativo, qualora il G.E. non provveda alla liquidazione delle spese relative alla fase sommaria nella stessa ordinanza di inammissibilità dell'opposizione, è onere della parte, vittoriosa in quella fase, instaurare il giudizio di merito per ottenere la liquidazione delle spese che sia stata omessa nella fase di opposizione sommaria. In difetto di questa forma rimediale, infatti, il creditore perderebbe, definitivamente, la possibilità di recuperare le spese de quibus.
E' stato, infatti, affermato che: “in tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l'ordinanza, la parte vittoriosa che abbia interesse alla loro liquidazione ha l'onere di instaurare il giudizio di merito [..] prima della scadenza del termine di cui all'art. 616 c.p.c.”.
Ciò premesso, il Sig. instaurava tempestivamente il giudizio di merito in data Pt_1
4.01.2024, al solo fine di ottenere la liquidazione delle spese.
Orbene, nel merito, la richiesta attorea è fondata.
Infatti, considerato il rigetto dell'opposizione per inammissibilità della stessa, scaturente dalla violazione del termine di legge di cui all'art. 617 cpc, la parte che ha proposto l'opposizione tardiva deve essere condannata alle spese in favore di parte opposta.
Ne deriva che il presente motivo di opposizione, riferito alla richiesta di liquidazione delle spese processuali, relativamente la fase sommaria è meritevole di accoglimento.
Pertanto, il deve essere condannato al pagamento, nei confronti Controparte_1 dell'opponente, delle spese relative alla fase sommaria liquidate come da dispositivo.
2.Sulla domanda riconvenzionale di compensazione di parte opposta.
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale, proposta da parte opposta nell'atto di comparsa di costituzione e risposta, questo Giudice rileva che la domanda è stata proposta tardivamente, ovvero senza che venisse rispettato il termine perentorio di 20 giorni prima dell'udienza.
Orbene, ai sensi dell'art. 167 cpc, il convenuto che si costituisce, tardivamente, decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali.
Tale ordine di considerazioni rende irrilevante la verifica dei presupposti per l'operare dell'invocata compensazione.
Ovviamente, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale nella presente sede, non ne preclude la riproposizione mediante autonomo giudizio oppure così come non è ostativa alla formulazione di un'eccezione di compensazione in una diversa sede processuale (contenziosa o esecutiva).
3.Sulle spese e competenze di lite del presente giudizio
All'accoglimento del presente ricorso consegue la condanna del alle Controparte_1 spese del giudizio in oggetto, che devono essere liquidate come da dispositivo, espunta la fase relativa all'istruttoria, in considerazione della natura documentale della causa.
P.Q.M.
3
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. A.I. Natali, definitivamente pronunciando nella causa così come proposta in epigrafe, così provvede:
1.accoglie l'opposizione;
2.per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, degli onorari e spese processuali fase sommaria dell'opposizione n.844/2022 Pt_1
R.G.E; che si liquidano in euro 2000,00, oltre accessori, con distrazione al difensore che si dichiara anticipatario;
2.condanna il al pagamento delle spese e competenze di lite, Controparte_1 relative al presente giudizio, liquidate in euro 1.300,00, oltre accessori.
Brindisi, 23.5.2025
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Il Giudice
Dott. A.I. NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Giulia Livieri nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
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