Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00196/2026REG.PROV.COLL.
N. 00071/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 71 del 2024, proposto da
Alessi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Calandra e Giuliana Ardito, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
A.A.P.I. - Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
AS.P.ES. - Associazione Pubblicità Esterna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Cunsolo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Sicindustria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Laura Castiglione, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione terza) n. 3032/2023, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti gli atti di costituzione in giudizio ad adiuvandum di AS.P.ES. - Associazione Pubblicità Esterna, Sicindustria, e A.A.P.I. – Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 4 marzo 2026 il Cons. AN GL e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto avanti al Tar Palermo Alessi s.p.a. – esponendo di averne acquisito conoscenza a seguito della pubblicazione, nella GURS n. 50, parte II, del 17 dicembre 2021, dell’avviso contenente la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e del giorno di celebrazione della procedura – impugnava gli atti concretanti la gara bandita dal Comune di Palermo per l’assegnazione delle superfici pubblicitarie su suolo pubblico, ai sensi dell’art. 43 del regolamento comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e dell’art. 53 del regolamento comunale per l’applicazione del canone unico. La società estendeva l’impugnativa e la connessa domanda demolitoria, occorrendo, agli atti regolamentari e generali presupposti, sosteneva il carattere escludente di varie clausole della procedura, e formulava avverso gli atti gravati molteplici motivi di censura.
Il Comune di Palermo si costituiva in resistenza.
A sostegno delle ragioni della ricorrente intervenivano nel giudizio le associazioni di categoria A.A.P.I. - Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane, Sicindustria, e AS.P.ES. - Associazione Pubblicità Esterna.
Con la sentenza in epigrafe l’adito Tar dichiarava il ricorso parzialmente inammissibile per carenza di interesse e per il restante lo respingeva. Condannava alle spese del giudizio, in solido, la ricorrente e le intervenienti.
2 . La società ha proposto appello. Ha dedotto: 1) Erroneità della sentenza appellata; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 817, 820 e 825, della l. 160/2019; illegittimità derivata; eccesso di potere per sviamento dalla causa, difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dei principi di immodificabilità del corrispettivo e del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto; 2) Erroneità della sentenza appellata; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 816, 819, 820, 821 e 847 della l. 160/2019; eccesso di potere per sviamento dalla causa, contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione; violazione del principio di certezza e dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 1 della l 241/1990; indeterminatezza dell’oggetto dell’appalto; violazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, buon andamento ed imparzialità; illegittimità derivata; 3) Erroneità della sentenza appellata; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016; violazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, massima partecipazione; eccesso di potere per illogicità manifesta; difetto di motivazione; 4) Erroneità della sentenza appellata; difetto di motivazione; violazione sotto altro profilo dell’art 30 del d.lgs. 50/2016 e dei principi di economicità, efficacia e correttezza, trasparenza, libera concorrenza e non discriminazione; indeterminatezza dell’oggetto; illogicità; violazione dell’art. 7, comma 6, del PGI.; violazione della l. 160/2019, art. 1, comma 821, lett.b); illegittimità derivata; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 18, comma 3, del d.lgs. 507/1993; contraddittorietà; incompetenza; violazione e falasa applicazione dell’art.7, par. 4 , del PGI; 5) Erroneità della sentenza appellata; difetto di motivazione; violazione sotto altro profilo dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016, dei principi di efficacia, libera concorrenza e massima partecipazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 822, della l. 160/2019 e dei regolamenti CUP, ICP, TOSAP; indeterminatezza e illogicità; contraddittorietà; eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico e dalla causa tipica; errore nei presupposti; 6) Erroneità della sentenza appellata; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art 30 del d.lgs. 50/2016 e dei principi di economicità, efficacia e correttezza, trasparenza, libera concorrenza e non discriminazione; indeterminatezza e illogicità; violazione della l. 160/2019, art. 1, comma 821, lett.b); illegittimità derivata; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 18, comma 3, del d.lgs. 507/1993; contraddittorietà; incompetenza; 7) Erroneità della sentenza appellata; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art 30 del d.lgs. 50/2016 e dei principi di economicità, efficacia e correttezza, trasparenza, libera concorrenza e non discriminazione; indeterminatezza e illogicità; violazione della l. 160/2019 (art. 1. comma 821, lett.b); illegittimità derivata; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 18, comma 3, del d.lgs. 507/1993; contraddittorietà; 8) Erroneità della sentenza appellata; difetto di motivazione; eccesso di potere per illogicità manifesta; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016; violazione dei principi di libera concorrenza, massima partecipazione, trasparenza, proporzionalità, qualità delle prestazioni, economicità, efficacia, tempestività e correttezza nell’affidamento degli appalti e delle concessioni; 9) Erroneità della sentenza appellata; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l. 241/1990 e dell’art. 3 della l.r. Sicilia 7/2019; violazione dell’art 30 del d.lgs. 50/2016 e dei principi di economicità, efficacia e correttezza, trasparenza, libera concorrenza e non discriminazione; difetto di motivazione; 10) Erroneità della sentenza appellata; difetto di motivazione; eccesso di potere per illogicità manifesta; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del Regolamento ICP; violazione dei principi di libera concorrenza, massima partecipazione, trasparenza, proporzionalità, qualità delle prestazioni, economicità, efficacia, tempestività e correttezza nell’affidamento degli appalti e delle concessioni; 11) Erroneità della sentenza appellata; difetto di motivazione; violazione dei principi di segretezza delle offerte e di par condicio tra i concorrenti; violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016; violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza, buon andamento e correttezza nell’affidamento degli appalti e delle concessioni. Ha concluso la società per la riforma della sentenza appellata.
Anche in questa sede il Comune di Palermo si è costituito in resistenza, e A.A.P.I. - Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane, Sicindustria, e AS.P.ES. - Associazione Pubblicità Esterna sono intervenute in giudizio a sostegno dell’appello.
Con ordinanza n. 370/2024 questo Consiglio ha respinto la domanda cautelare formulata dall’appellante.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 4 marzo 2026.
3. Osserva il Collegio che la società appellante ha versato in atti il 4 luglio 2025 la nota AREG/772094/2025 del 29 maggio 2025, con cui il Comune di Palermo ha comunicato di avere disposto la revoca della procedura per cui è causa.
Tanto considerato, va dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello, e, coerentemente con il provvedimento di autotutela, anche del ricorso di primo grado, con conseguente annullamento senza rinvio della impugnata sentenza di rigetto con condanna alle spese.
L’andamento della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo dichiara improcedibile, in uno al ricorso di primo grado, per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo, per l’effetto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB NO, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
AN GL, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN GL | OB NO |
IL SEGRETARIO